Sentenza 14 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 30/01/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2025REG.PROV.COLL.
N. 09313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9313 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Olivieri e Vincenzo Lagomarsino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Genova, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15593/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l'avvocato Marco Petrone, in sostituzione per delega degli avvocati Giovanni Olivieri e Vincenzo Lagomarsino per la parte appellante, e l'avvocato dello Stato Bruno Dettori per la parte appellata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La sentenza del T.A.R. del Lazio n. 15593/2024 ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il diniego di concessione della cittadinanza, essendo emersa a carico della -OMISSIS- dell’istante una sentenza di condanna per furto ex art. 624 c.p., emessa dal Tribunale di Genova in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-.
Il ricorrente in primo grado ha proposto rituale appello.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e la Questura di Genova.
All’udienza camerale del 9 gennaio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso in appello – previo avviso alle parti si sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. - è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio, della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione.
3. Ritiene il Collegio che i motivi di appello siano fondati e che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado.
Deve anzitutto osservarsi che la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità.
Nel caso di specie deve quindi rilevarsi che questa Sezione, nell’ordinanza cautelare -OMISSIS-, resa – nell’ambito del giudizio promosso dal -OMISSIS- dell’odierno appellante, destinatario di analogo provvedimento - in sede di appello avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. che aveva respinto la domanda di sospensiva, ha ritenuto assistita da fumus boni iuris la pretesa del ricorrente considerato che “ la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento unicamente alla commissione di un’isolata e non grave fattispecie criminosa da parte della -OMISSIS- e tenuto conto del comportamento della stessa successivo alla commissione del fatto, che appare improntato al rispetto delle regole della civile convivenza, come dimostrato dalla sopravvenuta ordinanza di riabilitazione ”.
4. Il Collegio condivide tale valutazione, alla quale si riporta: identica essendo la persona, e la relativa vicenda, alla quale l’amministrazione ha fatto riferimento per desumere indirettamente la presenza di un elemento ostativo alla concessione della cittadinanza.
L’amministrazione, in altre parole, ha considerato ostativo – per ciò solo - il dato formale della sussistenza di un (peraltro modesto) precedente penale a carico di un congiunto, legato a un fatto isolato e non all’inserimento in un contesto di pericolosità sociale: ma non ne ha realmente scrutinato l’effettiva rilevanza sostanziale in chiave di concessione della cittadinanza, soprattutto alla luce degli elementi segnalati nel richiamato precedente cautelare che depongono nel senso della non significatività di tale episodio ai fini della ricognizione effettiva degli elementi relativi all’inserimento virtuoso nella comunità nazionale, propedeutico al favorevole esito dell’istanza.
5. La sentenza di primo grado, nel ritenere legittimo tale provvedimento, risulta affetta dai vizi denunciati con il ricorso in appello, specie in relazione alla esatta ed effettiva percezione e considerazione della fattispecie concreta dedotta in giudizio, e della sua rilevanza in sede di scrutinio dei vizi dedotti con il ricorso di primo grado.
6. Per quanto argomentato, dalla fondatezza del ricorso in appello discende la riforma della sentenza gravata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado e dell’annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe trascritto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella motivazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.