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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/07/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4940/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4940/2018 r.g. in grado di Appello promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Rosario P.IVA_1
CALABRESE giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, CP_2
(P.IVA ,difesa dagli avv.ti Luca POLVERINO e Luigi COLUCCINO,
[...] P.IVA_3 giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma via Adolfo
Ravà n.75.
APPELLATA
pagina 1 di 6
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2016 la società Parte_1
(a seguire proponeva opposizione al d.i. n.
[...] Parte_2
934/2015, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, a mezzo del quale ingiungeva CP_1 all'appellante il pagamento di euro 4.300,76, in relazione al mancato pagamento di fatture per fornitura di gas, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
L'opposizione si fondava sulla contestazione della validità del provvedimento monitorio per vizi attinenti alla carenza dei presupposti giuridici necessari per la sua emissione, oltre che sulla contestazione del credito ingiunto. Più in particolare, l'opponente lamentava che nella documentazione depositata nel fascicolo della fase monitoria l'estratto delle scritture contabili richiesto dall'art.634, II comma c.p.c. ai fini dell'emissione del d.i. fosse sprovvisto della certificazione notarile di conformità all'originale e che pertanto il decreto ingiuntivo 934/2015 non avrebbe dovuto essere emesso per carenza dei presupposti richiesti dalla legge ed era dunque viziato di nullità. Lamentava altresì la circostanza che la mancata produzione delle fatture di cui si richiedeva il pagamento e del relativo contratto di fornitura comportasse l'impossibilità di approntare una difesa nel merito della pretesa creditoria. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento negativo del credito ingiunto.
Il giudizio di opposizione veniva deciso con la sentenza n.167/2018, comunicata in data
30/04/2018, che rigettava la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.934/2015, e condannando la società opponente alle spese del giudizio.
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 30/11/2018 ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza di primo grado, per non avere il Giudice di Pace revocato il decreto ingiuntivo, pur mancando agli atti del giudizio di opposizione il fascicolo della fase monitoria e, in particolare, l'estratto conto certificato, ed essendo state le fatture giustificative del credito prodotte dalla opposta solo nella fase del merito del giudizio di opposizione;
pagina 2 di 6 2. Carenza probatoria relativa sia al rapporto contrattuale (per mancata produzione del contratto di fornitura) che del credito azionato;
3. Conseguente errata condanna alle spese processuali.
Concludeva pertanto chiedendo di “accogliere l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza: a) Accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_1
alla società appellata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per
[...] tutti i motivi sopra esposti;
b) Conseguentemente, condannare la società appellata al pagamento delle spese di lite, relative al giudizio di merito dell'opposizione di primo grado e del presente grado di appello, per tutti i motivi sopra esposti, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la società appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.167/2018 del Giudice di Pace di Ragusa.
****
Ciò premesso, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso.
Conseguentemente, è il ricorrente della fase monitoria l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato attraverso l'opposizione della parte ingiunta (Cass. civ., sent., 18/09/2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”), che si configura non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo pertanto ad un ordinario giudizio di cognizione differito ed eventuale, la cui istaurazione è rimessa alla disponibilità del debitore ingiunto, nel pagina 3 di 6 quale il giudice non dovrà limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle sussistenza dei presupposti speciali propri del procedimento monitorio regolati dagli artt.633 e ss. c.p.c., ma dovrà accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Qualora nella fase di merito il credito risulti fondato, il giudice dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria (così Cass. civ.
Sez. III n.419/2006 : “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece,
l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).
Nel giudizio di opposizione il giudice dovrà pertanto valutare l'esistenza dei fatti costitutivi e il quantum della pretesa (la cui prova resta a carico del creditore), oltre ai fatti modificativi e/o estintivi che saranno dedotti e provati dall'opponente.
Nella specie, il giudizio di opposizione al d.i. n.934/2015 origina dalla richiesta di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla società nei confronti della Parte_3 [...]
per il pagamento di €.4.300,76 a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas, Parte_1 avendo la pretesa creditrice provveduto, a seguito della costituzione nel giudizio di primo grado, al deposito delle bollette di consumo intestate alla opponente, da cui deriva il credito.
Nel ricorso per opposizione a d.i., e successivamente in corso della causa di primo grado, la odierna appellante non ha mai negato l'esistenza del rapporto di fornitura, essendosi limitata, in sede di ricorso, a dolersi della mancata produzione delle “fatture di riferimento” del credito, che di fatto avrebbe precluso “ la possibilità di verifica delle somme ingiunte” senza nulla eccepire riguardo alla inesistenza di un rapporto di fornitura con l' e, Parte_3
pagina 4 di 6 successivamente alla produzione delle fatture con la specifica dei consumi rilevati, non ha sollevato contestazioni specifiche sui consumi ivi registrati, limitandosi a reiterare le eccezioni di carattere procedurale attinenti alla fase sommaria, oltre a contestare la valenza probatoria della produzione di controparte, senza tuttavia articolare eccezioni puntuali e specifiche sul contenuto della documentazione prodotta, con argomentazioni inidonee ad inibire il verificarsi degli effetti di cui all'art.115 c.p.c. in base al principio di non contestazione. Come ha infatti precisato la Corte di Cassazione (ordinanza n.17889 del 27/08/2020) ” In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. “ con la conseguenza che il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati.
A tale riguardo si osserva in ogni caso che il creditore, che ha agito in via monitoria, può integrare la prova fornita nella fase sommaria con efficacia retroattiva anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione ( T. Milano 17.10.2016), e che “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si configura come giudizio a cognizione piena, il creditore può dare la prova del diritto contestato con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni semplici.” (Cass. civ., Sez. I, 18/12/2007, n. 26664), le quali assumono rilevanza decisiva quando non adeguatamente contrastate dalle difese di parte opposta, come nel caso di specie è avvenuto.
Deve pertanto ritenersi che il Giudice di Pace di Ragusa abbia fatto corretta applicazione delle regole in materia di onere della prova e congruamente motivato il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo n.934/2015.
Parimenti infondato appare il motivo di appello attinente alle spese di lite, avendo il Giudice di
Pace liquidato i compensi in misura addirittura inferiore ai valori medi, escludendo peraltro la liquidazione della fase istruttoria.
In conseguenza delle esposte ragioni l'appello proposto deve ritenersi infondato e non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del livello di complessità delle questioni di fatto e di pagina 5 di 6 diritto affrontate, devono essere poste a carico di parte appellante atteso che l'appello è risultato infondato.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello alla sentenza n.167/2018 del
Giudice di Pace di Ragusa, iscritta al n. R.G. 4940/2018:
- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna DOLCE INCANTO di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di che liquida nell'importo di €. 1.278,00 per compensi Parte_3 professionali, oltre CPA, IVA se dovuta e spese generali nella misura del 15%;
Ragusa, 10.7.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 4940/2018 r.g. in grado di Appello promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Rosario P.IVA_1
CALABRESE giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, CP_2
(P.IVA ,difesa dagli avv.ti Luca POLVERINO e Luigi COLUCCINO,
[...] P.IVA_3 giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma via Adolfo
Ravà n.75.
APPELLATA
pagina 1 di 6
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2016 la società Parte_1
(a seguire proponeva opposizione al d.i. n.
[...] Parte_2
934/2015, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa, a mezzo del quale ingiungeva CP_1 all'appellante il pagamento di euro 4.300,76, in relazione al mancato pagamento di fatture per fornitura di gas, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
L'opposizione si fondava sulla contestazione della validità del provvedimento monitorio per vizi attinenti alla carenza dei presupposti giuridici necessari per la sua emissione, oltre che sulla contestazione del credito ingiunto. Più in particolare, l'opponente lamentava che nella documentazione depositata nel fascicolo della fase monitoria l'estratto delle scritture contabili richiesto dall'art.634, II comma c.p.c. ai fini dell'emissione del d.i. fosse sprovvisto della certificazione notarile di conformità all'originale e che pertanto il decreto ingiuntivo 934/2015 non avrebbe dovuto essere emesso per carenza dei presupposti richiesti dalla legge ed era dunque viziato di nullità. Lamentava altresì la circostanza che la mancata produzione delle fatture di cui si richiedeva il pagamento e del relativo contratto di fornitura comportasse l'impossibilità di approntare una difesa nel merito della pretesa creditoria. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento negativo del credito ingiunto.
Il giudizio di opposizione veniva deciso con la sentenza n.167/2018, comunicata in data
30/04/2018, che rigettava la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.934/2015, e condannando la società opponente alle spese del giudizio.
Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 30/11/2018 ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza di primo grado, per non avere il Giudice di Pace revocato il decreto ingiuntivo, pur mancando agli atti del giudizio di opposizione il fascicolo della fase monitoria e, in particolare, l'estratto conto certificato, ed essendo state le fatture giustificative del credito prodotte dalla opposta solo nella fase del merito del giudizio di opposizione;
pagina 2 di 6 2. Carenza probatoria relativa sia al rapporto contrattuale (per mancata produzione del contratto di fornitura) che del credito azionato;
3. Conseguente errata condanna alle spese processuali.
Concludeva pertanto chiedendo di “accogliere l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza: a) Accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_1
alla società appellata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per
[...] tutti i motivi sopra esposti;
b) Conseguentemente, condannare la società appellata al pagamento delle spese di lite, relative al giudizio di merito dell'opposizione di primo grado e del presente grado di appello, per tutti i motivi sopra esposti, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la società appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.167/2018 del Giudice di Pace di Ragusa.
****
Ciò premesso, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso.
Conseguentemente, è il ricorrente della fase monitoria l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato attraverso l'opposizione della parte ingiunta (Cass. civ., sent., 18/09/2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”), che si configura non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo pertanto ad un ordinario giudizio di cognizione differito ed eventuale, la cui istaurazione è rimessa alla disponibilità del debitore ingiunto, nel pagina 3 di 6 quale il giudice non dovrà limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle sussistenza dei presupposti speciali propri del procedimento monitorio regolati dagli artt.633 e ss. c.p.c., ma dovrà accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Qualora nella fase di merito il credito risulti fondato, il giudice dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria (così Cass. civ.
Sez. III n.419/2006 : “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece,
l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.”).
Nel giudizio di opposizione il giudice dovrà pertanto valutare l'esistenza dei fatti costitutivi e il quantum della pretesa (la cui prova resta a carico del creditore), oltre ai fatti modificativi e/o estintivi che saranno dedotti e provati dall'opponente.
Nella specie, il giudizio di opposizione al d.i. n.934/2015 origina dalla richiesta di condanna formulata, già in fase monitoria, dalla società nei confronti della Parte_3 [...]
per il pagamento di €.4.300,76 a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas, Parte_1 avendo la pretesa creditrice provveduto, a seguito della costituzione nel giudizio di primo grado, al deposito delle bollette di consumo intestate alla opponente, da cui deriva il credito.
Nel ricorso per opposizione a d.i., e successivamente in corso della causa di primo grado, la odierna appellante non ha mai negato l'esistenza del rapporto di fornitura, essendosi limitata, in sede di ricorso, a dolersi della mancata produzione delle “fatture di riferimento” del credito, che di fatto avrebbe precluso “ la possibilità di verifica delle somme ingiunte” senza nulla eccepire riguardo alla inesistenza di un rapporto di fornitura con l' e, Parte_3
pagina 4 di 6 successivamente alla produzione delle fatture con la specifica dei consumi rilevati, non ha sollevato contestazioni specifiche sui consumi ivi registrati, limitandosi a reiterare le eccezioni di carattere procedurale attinenti alla fase sommaria, oltre a contestare la valenza probatoria della produzione di controparte, senza tuttavia articolare eccezioni puntuali e specifiche sul contenuto della documentazione prodotta, con argomentazioni inidonee ad inibire il verificarsi degli effetti di cui all'art.115 c.p.c. in base al principio di non contestazione. Come ha infatti precisato la Corte di Cassazione (ordinanza n.17889 del 27/08/2020) ” In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. “ con la conseguenza che il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati.
A tale riguardo si osserva in ogni caso che il creditore, che ha agito in via monitoria, può integrare la prova fornita nella fase sommaria con efficacia retroattiva anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione ( T. Milano 17.10.2016), e che “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si configura come giudizio a cognizione piena, il creditore può dare la prova del diritto contestato con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni semplici.” (Cass. civ., Sez. I, 18/12/2007, n. 26664), le quali assumono rilevanza decisiva quando non adeguatamente contrastate dalle difese di parte opposta, come nel caso di specie è avvenuto.
Deve pertanto ritenersi che il Giudice di Pace di Ragusa abbia fatto corretta applicazione delle regole in materia di onere della prova e congruamente motivato il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo n.934/2015.
Parimenti infondato appare il motivo di appello attinente alle spese di lite, avendo il Giudice di
Pace liquidato i compensi in misura addirittura inferiore ai valori medi, escludendo peraltro la liquidazione della fase istruttoria.
In conseguenza delle esposte ragioni l'appello proposto deve ritenersi infondato e non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e del livello di complessità delle questioni di fatto e di pagina 5 di 6 diritto affrontate, devono essere poste a carico di parte appellante atteso che l'appello è risultato infondato.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello alla sentenza n.167/2018 del
Giudice di Pace di Ragusa, iscritta al n. R.G. 4940/2018:
- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- condanna DOLCE INCANTO di al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di che liquida nell'importo di €. 1.278,00 per compensi Parte_3 professionali, oltre CPA, IVA se dovuta e spese generali nella misura del 15%;
Ragusa, 10.7.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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