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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 118/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAGUTI JOSE ELMER Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GOVONI TIZIANA, elettivamente domiciliata in VIALE CARDUCCI 13 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MALAGUTI JOSE ELMER
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAUTIERI Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA 20 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. LAUTIERI MASSIMILIANO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano interamente gli atti di causa.
In via preliminare, si rileva che le parti con nota depositata in data 14/04/2025 hanno depositato il contratto di transazione intercorso tra le parti in data 31/03/2025, mediante il quale le stesse hanno posto fine alla lite in corso.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1965 c.c. la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Ai sensi del secondo comma di tale norma le reciproche concessioni, oltre a non dover realizzare necessariamente un equilibrio economico tra le parti, possono riferirsi anche a rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa come, del resto, confermato dalla Suprema Corte: “In tema di
transazione le reciproche concessioni - tra cui non è richiesto a pena di validità un equilibrio economico
pagina 1 di 3 - non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto controverso, potendo esse non
riguardare le pretese litigiose alle quali s'intenda porre fine, bensì incidere su diritti e beni estranei alla
causa, giacché per il 2° comma art. 1965 c. c. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo,
modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione.” (cfr.
Cass. Civ. n. 8330 del17-08-1990). Detto negozio richiede, inoltre, la forma scritta ad probationem che deve ritenersi ad substantiam qualora l'oggetto della transazione preveda tale requisito (cfr. Cass. Civ.
n. 729 del 20-01-2003).
Nel caso di specie il perfezionamento di detto accordo negoziale risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte convenuta, regolarmente sottoscritta in ogni pagina da entrambe le parti. Va rilevato che lo stesso ricopre la forma scritta prevista ex lege e contiene tutti gli elementi costituenti l'oggetto del contratto. Dallo stesso tenore letterale del sopra menzionato contratto, infatti, emerge la volontà delle parti volta ad effettuare reciproche concessioni ed a definire la lite in corso.
Come emerge dalla lettura del contratto, infatti, le parti concordano: “ La sig.ra e il sig. Pt_1
si obbligano reciprocamente a rinunciare agli atti di causa relativi al procedimento civile CP_1
recante R.G. 118/2023, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bologna – dott.ssa Chiara Breschi, ad
ogni conclusione ivi rassegnata e, contestualmente, ad ogni azione che tragga titolo diretto e/o indiretto
dai fatti di causa e dai titoli nella medesima dedotti…Le parti con la sottoscrizione del presente atto
convengono che le spese di lite siano integralmente compensate”.
Invero, con il suddetto accordo le parti hanno disciplinato ogni aspetto anche processuale della controversia accordandosi sulle spese di lite.
La conclusione del suddetto contratto di transazione costituisce un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica pagina 2 di 3 quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007). Va precisato, inoltre,
che la transazione è individuata dalla stessa giurisprudenza di legittimità come fatto idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Civ. n. 17896 del 18/10/2012; Cass. Civ. 19368 del
15/07/2008), come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice: “La
transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia
del contendere rilevabile d'ufficio dal giudice” (cfr. Tribunale di Torino 10 maggio 2013). Peraltro,
avendo la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere natura, appunto, dichiarativa e non costitutiva, irrilevanti appaiono eventuali eventi sopravvenuti all'intervenuta conclusione dell'accordo transattivo tra le parti.
Quanto alle spese processuali, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza
virtuale” (cfr. Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ. 8 giugno 2005, n. 11962). Le spese vanno, pertanto, compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c. sussistendo le ragioni previste da detta norma attesa l'espressa pattuizione in tal senso formulata nell'accordo transattivo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.
Bologna,17 aprile 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 118/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAGUTI JOSE ELMER Parte_1 C.F._1 e dell'avv. GOVONI TIZIANA, elettivamente domiciliata in VIALE CARDUCCI 13 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MALAGUTI JOSE ELMER
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAUTIERI Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA 20 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. LAUTIERI MASSIMILIANO
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano interamente gli atti di causa.
In via preliminare, si rileva che le parti con nota depositata in data 14/04/2025 hanno depositato il contratto di transazione intercorso tra le parti in data 31/03/2025, mediante il quale le stesse hanno posto fine alla lite in corso.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1965 c.c. la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Ai sensi del secondo comma di tale norma le reciproche concessioni, oltre a non dover realizzare necessariamente un equilibrio economico tra le parti, possono riferirsi anche a rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa come, del resto, confermato dalla Suprema Corte: “In tema di
transazione le reciproche concessioni - tra cui non è richiesto a pena di validità un equilibrio economico
pagina 1 di 3 - non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto controverso, potendo esse non
riguardare le pretese litigiose alle quali s'intenda porre fine, bensì incidere su diritti e beni estranei alla
causa, giacché per il 2° comma art. 1965 c. c. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo,
modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione.” (cfr.
Cass. Civ. n. 8330 del17-08-1990). Detto negozio richiede, inoltre, la forma scritta ad probationem che deve ritenersi ad substantiam qualora l'oggetto della transazione preveda tale requisito (cfr. Cass. Civ.
n. 729 del 20-01-2003).
Nel caso di specie il perfezionamento di detto accordo negoziale risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa di parte convenuta, regolarmente sottoscritta in ogni pagina da entrambe le parti. Va rilevato che lo stesso ricopre la forma scritta prevista ex lege e contiene tutti gli elementi costituenti l'oggetto del contratto. Dallo stesso tenore letterale del sopra menzionato contratto, infatti, emerge la volontà delle parti volta ad effettuare reciproche concessioni ed a definire la lite in corso.
Come emerge dalla lettura del contratto, infatti, le parti concordano: “ La sig.ra e il sig. Pt_1
si obbligano reciprocamente a rinunciare agli atti di causa relativi al procedimento civile CP_1
recante R.G. 118/2023, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bologna – dott.ssa Chiara Breschi, ad
ogni conclusione ivi rassegnata e, contestualmente, ad ogni azione che tragga titolo diretto e/o indiretto
dai fatti di causa e dai titoli nella medesima dedotti…Le parti con la sottoscrizione del presente atto
convengono che le spese di lite siano integralmente compensate”.
Invero, con il suddetto accordo le parti hanno disciplinato ogni aspetto anche processuale della controversia accordandosi sulle spese di lite.
La conclusione del suddetto contratto di transazione costituisce un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica pagina 2 di 3 quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007). Va precisato, inoltre,
che la transazione è individuata dalla stessa giurisprudenza di legittimità come fatto idoneo a provocare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Civ. n. 17896 del 18/10/2012; Cass. Civ. 19368 del
15/07/2008), come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito condivisa da questo giudice: “La
transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia
del contendere rilevabile d'ufficio dal giudice” (cfr. Tribunale di Torino 10 maggio 2013). Peraltro,
avendo la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere natura, appunto, dichiarativa e non costitutiva, irrilevanti appaiono eventuali eventi sopravvenuti all'intervenuta conclusione dell'accordo transattivo tra le parti.
Quanto alle spese processuali, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza
virtuale” (cfr. Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ. 8 giugno 2005, n. 11962). Le spese vanno, pertanto, compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c. sussistendo le ragioni previste da detta norma attesa l'espressa pattuizione in tal senso formulata nell'accordo transattivo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.
Bologna,17 aprile 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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