Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7993/2019 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
7993/19 r.g.a.c., vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso, in vir- Parte_1 C.F._1 tù di procura in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, congiun- tamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Mastursi Caterina Orditura e Andrea Tori- no, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec: Email_1
- OPPONENTE -
E in persone dell' ST IC , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv.to Rocco Silvano, presso il quale elettivamente domici- liata in in Cercola (Na) al C.so D. Riccardi n.74 ;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2282/2019.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. citava in giudizio la Parte_1 [...]
per la revoca “del decreto n. 2282/2019 (R.G. 6501/2019) emesso dal Controparte_3
Tribunale di Nola - Giudice IC Dott. Andrea Fabbri – in data 14.10.2019 e no- tificato il 15/10/2019, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente di pagare, immediatamente stante la provvisoria esecutorietà, la somma di € 850.000,00 oltre inte- ressi al tasso legale dal 12.08.2019, nonché le spese della procedura liquidate in € 870,00 per spese, € 5440,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa”.
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c) l'estinzione dell'obbligazione per effetto di transazione.
Con riferimento al primo motivo di opposizione il deduceva di essere lavoratore Pt_1 subordinato della e di aver stipulato il negozio ricognitivo a fronte del Controparte_3 mancato pagamento di fatture emesse da quest'ultima ed intestate a società che, sebbene ricollegate alla prima, avevano acquistato prodotti da quest'ultima per poi rivenderli a terzi;
nello specifico i compiti del erano quelli di predisporre gli ordini di acqui- Pt_1 sto delle società alla , di predisporre gli ordini di rivendita di queste ul- Controparte_3 time a soggetti terzi;
di provvedere al pagamento delle fatture, mediante accesso ai conti correnti delle società acquirenti, in favore della . Ha avuto cura di preci- Controparte_3 sare parte opponente che “per tutte le altre questioni di natura gestionale ed amministra- tiva, così come per la gestione della contabilità, nulla era richiesto al Sig. . Pt_1
Si è costituita l'opposta la quale, nel ritenere che non dovesse precisarsi il rapporto fon- damentale posto a base della promessa, ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
È fondato il primo motivo di opposizione, con il quale parte opponente deduce l'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso alla ricognizione di debito.
Ed invero, come statuito dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 10933/2018del
28/10/2018, pubblicata in data 29/10/2018, cui si aderisce in questa sede, in materia di promessa di pagamento va ricostruito nei seguenti termini il quadro dei principi in am- bito di allegazione e prova:
“a) è pur vero che "in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma co- munque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, In quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 cod. civ., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debi- tore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debi- to, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza" (Cass. 17713/2016)
b) o, come ancora più chiaramente evidenziato nella sentenza citata da questa, “nel caso di cui all'art. 1988 cod. civ., data la prova da parte del debitore dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale che il creditore abbia indicato (ovvero, es- sendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata, che abbia indicato lo stesso debitore), compete al creditore l'indicazione di una diversa ragione di credito
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(cfr. Cass., nn. 2159/87 e 885/91). Va allora ribadito che, una volta data la prova, da parte di chi ha promesso un pagamento (o riconosciuto un debito), della ine- sistenza dell'obbligazione in base alla causa cui (anche solo) egli stesso colleghi la promessa (o la ricognizione del debito) in difetto di indicazione da parte del creditore, spetta a chi si afferma comunque creditore la indicazione di un diverso rap- porto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione proces- suale della causa posto dall'art. 1988 cod. civ. (che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale) non può intendersi nel senso che al debitore compete la impossibile prova dell'assenza di
"qualsiasi" altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia di- mostrato l'insussistenza” (Cass. 5245/2006)
c) ma, appunto, detta (ragionevole) regola riguarda il caso in cui il debitore dia
“la prova … dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale che il creditore abbia indicato (ovvero, essendone il debitore esentato e non essendo la promessa titolata, che abbia indicato lo stesso debitore)” o, detto altrimenti, “la pro- va … della inesistenza dell'obbligazione in base alla causa cui (anche solo) egli stesso colleghi la promessa (o la ricognizione del debito) in difetto di indicazione da parte del creditore”.
Pertanto, per aversi un nuovo rovesciamento dell'onere della prova, è necessario che sia individuata – a opera del creditore o, in difetto, del debitore – la causa della promessa di pagamento e ne sia dimostrata “l'inesistenza o l'invalidità … ovvero la sua estinzione”.
In altri termini, l'indicazione del rapporto fondamentale non è primariamente onere del creditore, come afferma peraltro la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
1314/2023), la quale ritiene legittimo il silenzio del creditore sul punto e legittima il de- bitore all'allegazione ed alla successiva dimostrazione di inesistenza, invalidità o estin- zione dello stesso.
In altre parole, affinché venga in rilievo il rapporto fondamentale è necessario che una delle due parti lo indichi: se il creditore omette l'allegazione del rapporto fondamentale essa potrà provenire dal debitore, interessato a tanto al fine di provare conseguentemen- te l'inesistenza o l'estinzione del rapporto obbligatorio fondamentale.
Non va poi sottaciuto che “in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fon- damentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rap- porto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio” (Cass.
28488/2024).
In sintesi, il concetto di rapporto fondamentale rileva sia sul piano empirico-fattuale che su quello giuridico.
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Nella fattispecie, a fronte del silenzio legittimo del creditore, il debitore ha puntualmen- te ricollegato la promessa in parola al rapporto fondamentale inteso nella sua dimensio- ne empirica e fattuale (senza che a tali deduzioni vi sia stata contestazione di parte op- posta), deducendone l'inesistenza sul versante giuridico perché i fatti narrati non sareb- bero idonei all'insorgenza di un credito tra le parti secondo le norme dell'ordinamento giuridico.
Più nello specifico, parte opponente ha dedotto di essere dipendente della CP_4
, essendo chiamato “a) a predisporre gli ordini di acquisto alla PC
[...] CP_4 tion secondo i quantitativi ed i prezzi indicati dal b) a predisporre, per le so- CP_2 cietà indicate, le proposte di (ri)vendita on line dei prodotti informatici, acquistati dal- le sopra indicate 5 società (cessionarie) dalla c) a provve- Controparte_3 dere al pagamento, tramite i conti correnti delle 5 società, delle fatture che la
P.C. Distribution inviava alle suddette società e per le quali il Sig. ne segna- CP_2 lava la necessità di pagamento.”
Ha poi dedotto che a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse dalla
[...]
a carico delle società cui aveva fornito merce fu redatta la promessa di paga- CP_5 mento sulla base della quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggi oppo- sto.
Ha concluso che il rapporto fattuale sulla base del quale è stata emessa la promessa non corrisponde ad un rapporto giuridico obbligatorio, che deve ritenersi pertanto inesisten- te.
Parte opposta non ha contestato la ricostruzione fattuale della vicenda, essendosi limita- ta ad asserire che non “debba esserci necessariamente un rapporto sottostante al rico- noscimento del debito”.
Orbene, va osservato che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, non co- stituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti, l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. III, n.
24451/2020). Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e
2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (Cass. III, n. 21098/2013).
E nel fornire detta prova contraria il promittente non incontra alcun limite probatorio
(Cass. I, n. 6191/2005).
Ne discende, altresì, che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido,
o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimen- to (Cass. I, n. 2091/2022).
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Inoltre, affinché detto onere possa dirsi adempiuto, non è sufficiente che l'autore della dichiarazione affermi e dimostri che è stato estinto un altro rapporto fondamentale, es- sendo invece indispensabile non tanto la dimostrazione che in precedenza esisteva un rapporto di debito e credito e che questo, per qualunque motivo, si è estinto, ma che esi- steva «coincidenza concreta tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricogni- zione di debito e non una mera compatibilità tra i due titoli (Cass. III, n. 11766/2018).
Applicando tali principi al caso di specie si può dire che per effetto del meccanismo di non contestazione parte opponente abbia dato prova della insussistenza del rapporto giu- ridico obbligatorio sotteso alla ricognizione, per non corrispondere il rapporto empirico ad alcuna fattispecie fonte di obbligazioni e del collegamento di quest'ultimo con l'atto ricognitivo.
Ed infatti il mancato pagamento di fatture da parte di società compratrici non è idoneo a far sorgere un'obbligazione a carico del dipendente della società venditrice per i debiti contratti dalle prime, in assenza di una specifica assunzione di garanzia o di un compor- tamento illecito o inadempiente del dipendente che abbia concorso nell'inadempimento altrui (sui quali non vi è deduzione alcuna di parte opposta).
Ne deriva la prova dell'insussistenza del rapporto fondamentale, cui segue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta alle spese di giudizio, li- quidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_3 Parte_1 lite che si liquidano in euro 14103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge oltre ad euro 870,00 per esborsi.
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Così deciso in Nola il 22/4/2025
Il giudice,
dott. Andrea Francesco Fabbri
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