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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5208 dell'anno 2017 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurantonio Di Gioia, con studio in
Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Albanese, con studio in ed elettivamente Pt_2
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese, con studio in
, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica Pt_2
certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
in persona del Presidente di Giunta in carica, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, con sede in , Pt_2 in persona dell'avv. Barbara Francesca Di Cecco, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
in persona di suo procuratore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa De Candia, con studio in Pt_2
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti a verbale dell'udienza dell'8.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato l'11.9.2017, la ha quivi convenuto il consorzio Pt_1 Parte_2
Cont la , la e l , deducendo quanto segue. CP_1 CP_2
È proprietaria di opificio destinato alla <
confezioni>>, con pertinenziale area scoperta circostante, realizzato su suolo assegnatole dal nella Zona Industriale di Molfetta, Parte_2
al km 771,90, identificato come lotto 3. Il giorno 12.6.2012, tra le ore 17 e le ore 18, <
dell'edificio industriale … si allagavano di acque luride che coprivano il pavimento … in alcun[i] punti raggiungendo un'altezza anche di cm 50,00>>. Tanto avveniva <
2 condotta che attraversa il terreno confinante "Lotto 8" di proprietà
del … [retrostante l'opificio dell'attrice] realizzata al Parte_2
posto e per intubare la "Savanella" naturale prima esistente>>.
Questa, < il CP_2
14.04.2010 … veniva trasferita al per l'Area di Parte_2 Pt_2
Industriale . A seguito dell'allagamento occorso, la società Parte_2
attrice ha immediatamente promosso davanti a questo Tribunale, con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato il 22.6.2012, procedimento di accertamento tecnico preventivo, R.G. n. 1688/2012, al fine di conseguire l'accertamento giudiziale del fenomeno verificatosi,
attraverso la rilevazione dei suoi effetti sullo stato dei luoghi,
delle sue cause e dei danni dallo stesso arrecatile, in contraddittorio con il che ha chiamato nel procedimento la Parte_2
All'esito di tale procedimento, la consulente CP_2
d'ufficio incaricata, ing. ha verificato l'accaduto, Persona_1
ha quantificato i danni di conseguenza subiti dalla nella Pt_1
complessiva somma di € 193.681,84, di cui € 127.260,50 per l'annullamento di ordini di lavorazione a cui la Società non ha potuto dare corso, € 15.970,55 per danni all'immobile ed € 50.450,79 per danni <>, ed ha condotto ad individuarne i responsabili, oltre che nel , Parte_2
<… sia per aver omesso l'adempimento agli obblighi derivanti dalla custodia
(pulizia e manutenzione del canale da detriti di vario tipo e dimensioni, quali: rami, pietre, fanghi ed ogni genere di rifiuti)>>,
altresì, in concorso con il e fra di loro, nella , Parte_2 CP_1
<
il , nella < Parte_2 CP_2
3 sversamento di acque reflue nella savanella>>, che sarebbe invece dovuta servire soltanto per la raccolta di acque meteoriche, e
Cont nell , che, <–
Terlizzi>>, ha posto in essere <
savanella>>. Nessun esito hanno avuto i plurimi tentativi della società danneggiata di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, anche previamente promuovendo procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010.
L'attrice chiede qui pertanto condannarsi tutti i predetti soggetti al pagamento in suo favore, <
rispettivamente ritenuti responsabili>>, della menzionata somma di €
193.681,84, oltre alla rifusione delle spese incontrate per il procedimento di istruzione preventiva espletato: queste le conclusioni rassegnate per il merito dalla con l'atto di citazione, Pt_1
richiamate tali e quali prima nella memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. e poi a verbale dell'udienza dell'8.7.2024, in sede di precisazione delle conclusioni.
Resistono tutti i convenuti: il e la Parte_2 CP_1
si sono costituiti in giudizio con separate comparse di risposta,
ancorché a mezzo dello stesso difensore, entrambe tempestivamente depositate il 23.11.2017; lo stesso da parte sua ha fatto in pari data l'AQP; la si è invece costituita in giudizio CP_2
tardivamente, ex art. 166 c.p.c., con comparsa di risposta depositata il 18.12.2017, il giorno stesso dell'udienza a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, fissata nell'atto di citazione al 15.11.2017, incorrendo così nelle decadenze stabilite dal secondo comma del successivo art. 167 c.p.c.: se infatti la richiesta di riconoscimento del concorso di colpa in capo alla stessa attrice
4 nella causazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio dalla in subordine formulata dalla per il caso di propria Pt_1 CP_2
ritenuta responsabilità, dà luogo, ex art. 1227, co. 1, c.c., ad una mera difesa e non ad una eccezione in senso stretto (com'è invece per l'eccezione relativa al concorso del danneggiato nell'aggravamento delle conseguenze dannose dell'evento, a mente del secondo comma della medesima disposizione: v. Cass. 22.6.2022 n. 20142), così deve ritenersi che non sia per la medesima richiesta parimenti formulata dalla nei confronti dei coevocati, a mente del disposto CP_2
dell'art. 2055 c.c.
Il oppone preliminarmente in rito il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda attorea, per l'an e comunque anche per il quantum.
La propone le medesime argomentazioni difensive, oltre ad CP_1
eccepire altresì in rito, ancor prima del difetto di legittimazione,
la nullità dell'atto di citazione, per ciò che esso <
alcun modo quali sarebbero i fatti e gli elementi di diritto in base ai quali [l'attrice] agisce nei [suoi] confronti>>.
L'AQP contesta la domanda attorea nel merito, declinando ogni propria responsabilità per l'an e opponendo l'eccessività comunque del quantum del risarcimento richiesto, erroneamente ritenuta la prima e del pari erroneamente determinati i danni dal c.t.u. incaricato nel procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il giudizio,
il cui esito è peraltro inopponibile ad essa, per non essere stata l'AQP evocata nel procedimento medesimo.
Anche la eccepisce preliminarmente in rito la nullità CP_2
dell'atto di citazione, <>, e il proprio difetto di legittimazione passiva, per poi dedurre
5 l'infondatezza nel merito della domanda attorea, <
nel "quantum debeatur">>, e, in via subordinata, come sopra invocare il concorso di colpa della stessa attrice e dei coevocati.
Va in primo luogo liberato il campo dalle eccezioni preliminari di rito, di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione passiva.
A norma dell'art. 164, co. 4, c.p.c., la citazione è nulla, sotto il profilo della editio actionis del quale nella specie si tratta, <
è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo>>.
Il n. 3 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. prescrive la determinazione del petitum, relativamente al quale non è qui questione.
Il n. 4 della stessa disposizione richiede invece che l'atto di citazione rechi <
costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni>>,
ma è soltanto la radicale mancanza della esposizione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che, ex art. 164, co. 4, c.p.c.,
espone l'atto di citazione alla sanzione della nullità.
Ebbene, nella specie, non può reputarsi che detta condizione ricorra:
sia nei confronti della alla quale come innanzi si legge CP_1
nell'atto di citazione che è attribuita responsabilità per il fatto di avere essa <
costituisce il , la cui omessa <>, Parte_2
con particolare riferimento al canale in proprietà del da Parte_2
cui è derivato l'allagamento dell'opificio dell'attrice, ha provocato i danni per cui è causa;
sia nei confronti della , a cui CP_2
come innanzi del pari è scritto nell'atto di citazione che è attribuita
6 Cont responsabilità per il fatto di avere essa autorizzato l , <
ente gestore dei reflui delle città Ruvo – Terlizzi>>, di riversare tali reflui nella indicata savanella, che sarebbe invece dovuta servire soltanto per la raccolta di acque meteoriche.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è pertanto infondata e va rigettata, sia per ciò che essa è sollevata dalla sia CP_1
per ciò che essa è sollevata dalla CP_2
Sulla scorta degli stessi rilievi, risulta d'altro canto ugualmente infondata, e va dunque essa pure rigettata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal dalla Parte_2
e dalla CP_1 CP_2
Dal lato passivo la legittimazione processuale afferisce infatti alla mera coincidenza fra il soggetto convenuto in giudizio e il soggetto che, secondo le prospettazioni dell'attore e a prescindere dalla loro fondatezza nel merito, sarebbe responsabile della lesione del diritto azionato ed è normativamente suscettibile di esserlo (v., ex plurimis,
Cass. 14.6.2021 n. 16744); e, a tenore come sopra dell'atto di citazione, tale coincidenza incontrovertibilmente ricorre nel caso di specie, nei confronti di tutti e tre i predetti convenuti.
Va allora esaminato il merito della controversia.
La causa, previa acquisizione del fascicolo R.G. n. 1688/2012 Trib.
Trani relativo all'a.t.p. previamente promosso, è stata in un primo tempo istruita mediante la mera audizione di testi;
dopo di che,
riservata una prima volta per la decisione, con ordinanza del 28.4.2022
è stata rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di in ragione CP_4
della inopponibilità, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass.
9.11.2020 n. 24981), degli esiti di detto procedimento alle
7 parti quivi convenute, ma rimaste estranee all'a.t.p.: cioè la CP_1
Cont
e l .
[...]
Con detta ordinanza, è stato nominato nuovo tecnico, individuato nell'ing. , al quale è stato demandato di: < Persona_2
lo stato dei luoghi interessati dall'allagamento verificatosi il
12.6.2012, ivi compresa la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili interessati;
… individuare la natura e le specifiche cause ed i responsabili del fenomeno dannoso denunciato dall'attrice e la percentuale di responsabilità di ciascuno (in caso di individuazione di più responsabili), ivi compresa eventuale corresponsabilità di parte attrice;
… verificare l'eventuale ed esatta riconducibilità dei predetti danni all'eventuale utilizzo improprio della Parte_3
individuando eventuali concause e specificando in tal caso l'incidenza percentuale di queste ultime nella determinazione dei danni;
…
verificare la regolare esecuzione della condotta realizzata dalla nonché l'adeguatezza del dimensionamento della stessa, il Parte_1
suo corretto utilizzo e la sua corretta manutenzione, individuando gli eventuali responsabili in caso di omissioni o irregolarità; …
individuare i danni eziologicamente ricond[u]cibili al detto allagamento;
… quantificare i danni patiti dall'immobile e dai mobili di parte attrice e, in particolare, i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, della vetustà, della destinazione d'uso e del complessivo stato di manutenzione del locale e dei beni nonché quantificare gli ulteriori danni lamentati dall'attrice>>.
Con riguardo all'an del risarcimento richiesto dall'attrice,
l'accadimento del dedotto fenomeno di allagamento, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità prospettate nell'atto di
8 citazione, oltre ad essere stato positivamente riscontrato in sede dell'a.t.p. espletato nell'immediatezza del fatto, come oggettivamente attestato anche dal relativo corredo di fotografie, ha trovato puntuale conferma nelle univoche deposizioni rese dai testi qui escussi, della cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare.
La consulente incaricata dell'a.t.p., nell'individuare le cause dell'evento lamentato dalla nel concorso di 1) < Pt_1
ostruzione della condotta realizzata dalla stessa per Pt_1
raccogliere artificialmente solo acque meteoriche al posto della
"Savanella" naturale>> e 2) < da Parte_3
parte dell gestore dello smaltimento dei reflui … come canale di CP_5
scolo per il deflusso delle acque reflue>>, ha tratto parimenti oggettivo conforto a tale suo secondo rilievo dai referti, che le sono stati forniti in sede delle sue operazioni dal consulente di parte del ed essa ha allegato alla sua relazione, delle Parte_2
analisi di laboratorio disposte dalla su campioni di acqua CP_1
prelevati in loco, a monte e a valle del Lotto 3, a seguito di nuovo,
analogo episodio di tracimazione di acqua dalla savanella,
confermative della natura di di derivazione fognaria non Pt_4
depurati>> delle acque immesse nella stessa da cui l'allagamento per cui è causa è originato.
Dopo di che, sulla scorta pure di dette acquisizioni istruttorie, con ben più dettagliata e argomentata relazione, le cui conclusioni,
sostenute da coerenti ed esaurienti motivazioni, anche in replica alle osservazioni formulate dalle parti, questo giudicante condivide e fa proprie, il tecnico quivi come innanzi incaricato di rinnovare la c.t.u., ha rilevato e riferito quanto segue.
9 L'opificio di cui è dall'attrice lamentato l'allagamento è in effetti ubicato <
Cont della SS. 16 bis, zona , lotto 3, maglia L>>.
Come anche quivi allegato e documentato dal , il Parte_2
fondo costituito dall'area di sedime della costruzione e dalla pertinenziale area scoperta circostante, identificato in Catasto dalla particella 1656, al foglio di mappa 5, è pervenuto alla per Pt_1
assegnazione dal giusta convenzione preliminare del Parte_2
23.10.2000.
Con analogo atto del precedente 18.7.2000, il si era Parte_2
impegnato a trasferire alla Società, che si era impegnata a rilevare,
anche l'adiacente lotto 8.
Successivamente, con provvedimento n. 82 del 12.5.2012, il Parte_2
ha deliberato di fare definitivamente luogo al trasferimento in favore della del fondo costituente il lotto 3 e di revocare invece Pt_1
l'assegnazione del fondo costituente il lotto 8, che è quindi rimasto in sua proprietà.
Detti fondi sono entrambi interessati da una savanella, cioè da un un canale naturale di deflusso delle acque, in origine interamente a cielo aperto e deputato allo scolo delle sole acque meteoriche, che era stato in progresso di tempo acquisito al patrimonio indisponibile della per assolvere anche alla funzione di raccolta CP_2
delle acque reflue dell'impianto di depurazione dei liquami di fogna dei Comuni di e Terlizzi. CP_6
Tale duplice funzione della savanella è poi cessata in forza della deliberazione di Giunta della n. 268 del 3.3.2009, che, preso CP_2
atto del completamento delle opere di canalizzazione dei reflui dei
Comuni di e Terlizzi verso l'impianto di depurazione CP_6
10 di Molfetta, ne ha disposto il ripristino della destinazione originaria, ad uso esclusivo di scolo delle acque meteoriche, e la sclassificazione dal patrimonio indisponibile della , e ne ha CP_2
autorizzato il trasferimento a titolo oneroso al Parte_2
, che si è quindi perfezionato con atto ricevuto dal notaio
[...] [...]
di il 14.4.2010, rep. n. 130767. Persona_3 Pt_2
A seguito di tale cessione, le particelle che in Catasto identificano quella parte della superficie della che interessa il lotto Parte_3
3 acquistato dalla , nn. 847, 287, 284, 282, 825 e 826 al foglio Pt_1
5, sono state quindi trasferite all'attrice, nel mentre il Parte_2
ha conservato la proprietà di quella parte della superficie della che interessa l'adiacente lotto 8, in Catasto al foglio 5, Parte_3
particella 848.
L'opificio della è circondato da un'area pertinenziale Pt_1
esterna, interamente recintata, asfaltata e carrabile, in corrispondenza del cui lato ovest è interrata, per il tratto di passaggio attraverso il lotto 3, condotta, proveniente dal lotto 8,
con cui è stata intubata la con la realizzazione di quattro Parte_3
pozzetti di ispezione, la quale, proseguendo, sfocia poi nuovamente a cielo aperto all'altezza della Strada Statale 16.
La costruzione a servizio dell'attività produttiva dell'attrice, così
come è stata in fatto realizzata, presenta alcune difformità rispetto al progetto originariamente presentato e approvato con il titolo abilitativo regolarmente rilasciato: e in particolare, nel mentre in detto progetto era prevista la realizzazione a protezione del piano interrato, interessato dalle infiltrazioni per cui è causa, di intercapedine lungo tutto il perimetro longitudinale del locale, tale manufatto, a seguito di successivo progetto in variante, è stato poi
11 in effetti realizzato soltanto in corrispondenza del lato nord e non anche sul lato sud, interamente sprovvisto di intercapedine;
il medesimo locale era inoltre destinato ad uso di "mensa" e non è mai stato previsto che fosse destinato all'uso di "deposito" per il quale era invece utilizzato al verificarsi dell'allagamento in questione.
Nel giugno 2012 l'impianto di depurazione di Molfetta è stato sottoposto a sequestro penale ed è pertanto divenuto inutilizzabile anche al fine di convogliarvi i reflui dell'impianto di depurazione
Cont dei Comuni di Ruvo di e Terlizzi;
l , ente gestore degli CP_2
stessi, ha pertanto sottoposto alla la necessità di tornare a CP_2
sversare nella savanella i reflui di Ruvo di Puglia e Terlizzi, e
Cont tanto la ha autorizzato e l ha fatto. CP_2
Tale uso della savanella, col presumibile concorso di residui di vegetazione, che il c.t.u. ha rinvenuto presenti a monte, lungo il suo tracciato a cielo aperto, a distanza anche di 1 Km dal luogo dell'allagamento, considerato che dalla consultazione dei siti informatici riportanti la situazione metereologica della zona al tempo non risulta il verificarsi di precipitazioni piovose, né nella giornata del 12.6.2012 né nei giorni immediatamente precedenti, deve allora ritenersi avere prodotto un intasamento della condotta in sua corrispondenza realizzata sul lotto 8, di proprietà del;
Parte_2
l'area di tale lotto è sottoposta in quota rispetto sia all'antistante lotto 3, in proprietà della , sia rispetto al retrostante piano Pt_1
stradale, per cui la fuoriuscita dei liquami dal pozzetto ivi ubicato ha dato luogo all'allagamento dell'intera area: da ciò sono derivate le copiose infiltrazioni verificatesi a carico del piano interrato dell'opificio dell'attrice, anche per effetto della imbibizione del sottosuolo, proprio in particolare in corrispondenza della parete sud
12 dell'opificio dell'attrice, non protetta da intercapedine, la quale dal suo canto, ove, come da progetto iniziale assentito, fosse stata invece realizzata, certamente sarebbe valsa a contenere la consistenza di dette infiltrazioni se non a radicalmente impedirne il prodursi.
Nessuna carenza è imputabile alle modalità di realizzazione della condotta con cui la è stata intubata nel tratto di pertinenza Parte_3
della proprietà attorea.
L'allagamento prodottosi avrebbe potuto essere invece evitato o limitato ove fosse stata realizzata e regolarmente manutenuta una grigliatura nel tratto a monte dell'intubamento della , che Parte_3
è ubicato nella proprietà del e sarebbe stato dunque onere Parte_2
del realizzare e manutenere o della quale Parte_2 CP_1
pacificamente incaricata per suo conto della <
dell'intera area che costituisce il . Parte_2
Consegue in definitiva che deve riconoscersi un concorso di colpa fra tutte le parti in causa, per la cui graduazione, alla quale deve comunque procedersi anche nei confronti di ciascuno dei convenuti a seguito della domanda così come proposta dall'attrice - che ha chiesto condannarsi i convenuti al risarcimento in suo favore <
per quella parte che verranno rispettivamente ritenuti responsabili>>
- può accedersi, salvo quanto appresso, alla ripartizione operata dal c.t.u., nelle misure: del 30% in capo alla stessa attrice, ex art. 1227, co. 1, c.c., per la mancata realizzazione della intercapedine a protezione della parete sud del piano interrato dell'opificio, in difformità dal progetto edilizio inizialmente presentato e assentito;
del 30% in capo all'AQP, ex art. 2043 c.c., per avere promosso presso la Regione l'improprio utilizzo della savanella per lo smaltimento dei reflui dell'impianto di depurazione dei Comuni di Ruvo di e CP_2
13 Terlizzi e avervi dato corso;
del 10% in capo alla , ex art. CP_2
2043 c.c., per avere incautamente autorizzato tale improprio utilizzo della;
del 30% in capo al e alla a Parte_3 Parte_2 CP_1
divedersi in parti uguali fra gli stessi, quale proprietario e così
custode, il primo, ex art. 2051 c.c., e per omessa manutenzione la seconda, ex art. 2043 c.c., per la mancata installazione di una griglia all'imbocco, ubicato nelle proprietà del , della condotta con Parte_2
cui la è stata intubata, e la omessa manutenzione della Parte_3
, in relazione ai residui di vegetazione che la occupavano Parte_3
nel tratto a cielo aperto.
Sul piano del quantum, l'attore ha affidato la dimostrazione dei danni di cui chiede il risarcimento alla mera documentazione allegata al ricorso per a.t.p. e alle rilevazioni che la consulente incaricata del medesimo potette a suo tempo eseguire in loco;
il c.t.u. quivi incaricato, a distanza di 10 anni dai fatti, null'altro ha potuto, per parte sua, che verificare la congruità delle quantificazioni operate in sede di istruzione preventiva, di cui ha dato positivo atto.
Ora, per ciò che si riferisce alla quantificazione dei danni prodottisi a carico dell'immobile e in relazione ai materiali che l'ing. Per_1
vi trovò al suo interno deteriorati dall'allagamento, da essa valutati sulla scorta delle corrispondenti fatture di acquisto versate in atti dalla le conclusioni a cui la consulente è pervenuta e con Pt_1
cui l'ing. ha riferito di concordare, si presentano Per_2
senz'altro condivisibili.
Non può riconoscersi incidenza, quanto al risarcimento del danno relativo ai materiali, all'aggravamento che, ex art. 1227, co. 2,
c.c., si sia potuto determinare per effetto dell'indebito utilizzo a deposito anziché a mensa del piano interrato dell'opificio andato
14 allagato, rilevato dall'ing. in quanto, come già osservato, Per_2
ciò avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita, tempestiva eccezione dei convenuti, che nessuno ha invece sollevato.
Diverso è a dire in relazione ai danni derivati dalla interruzione dell'attività produttiva della Società, a prova dei quali sono agli atti soltanto alcune missive di disdetta di ordini da parte di taluni clienti, le quali, dacché le circostanze da essi rappresentate sono contestate dai convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c., non valgono di per se sole a dare idonea prova del mancato guadagno di cui l'attrice si duole, che neppure sarebbe peraltro pari all'ammontare degli ordini disdetti: è infatti consolidata massima della Suprema Corte che <
da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina di cui all'art. 2702
c.c., né quella di cui all'art. 214 c.p.c. … [e] costituiscono prove atipiche, il cui valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo>> (Cass. 26.10.2023 n.
29740), che nella specie sono sul punto del tutto assenti.
Discende che ammonterebbe alla complessiva somma di € 66.421,34 il risarcimento che potrebbe per l'intero riconoscersi in favore dell'attrice; tale somma va però decurtata della quota di corresponsabilità che è addebitabile alla stessa e quindi va Pt_1
diminuita del 30%, venendo così ad ammontare per capitale alla complessiva somma di € 46.494,94.
Per costante orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
15 interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028).
Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
La somma di € 46.494,94 come sopra riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale di cui si tratta, va pertanto rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
L'ammontare del risarcimento così rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi: e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. sull'ammontare della stessa somma di € 46.494,94 anno per anno rivalutata, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
Come dall'attrice richiesto, infine, a norma dell'art. 1224 c.c.,
l'importo liquidato per risarcimento, come innanzi rivalutato, va ulteriormente maggiorato degli interessi moratori e del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria: e quindi degli interessi a maturare, dalla data della presente sentenza fino all'effettivo
16 soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499).
Il relativo pagamento va ripartito fra i convenuti secondo la quota della corresponsabilità di ciascuno come sopra determinata.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, ivi comprese le spese delle due cc.tt.u. espletate, in sede di a.t.p. e nella presente sede, vanno compensate fra l'attrice da un lato e i convenuti dall'altro lato fino a concorrenza di un terzo,
gravando sui convenuti per gli altri due terzi, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante por tempore, nei confronti del
, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, dell , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, della in persona CP_2
del Presidente di Giunta in carica, e dell Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...]
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto condanna i convenuti a pagare in favore dell'attrice, la somma di €
46.494,94, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione, per
17 le quote di corresponsabilità in capo a ciascuno determinate in motivazione;
- dichiara le spese del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, ivi comprese le spese delle due cc.tt.u. espletate, quelle della c.t.u. espletata in sede di a.t.p.
nel rapporto fra le parti del procedimento, fino a concorrenza di un terzo;
- condanna i convenuti a pagare in favore dell'attrice, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Maurantonio Di Gioia,
gli altri due terzi delle spese di causa, che si liquidano, in tale misura ridotta, quanto al procedimento per a.t.p., per il quale rispondono soltanto il Parte_2
e la , nella complessiva somma di € 2.192,66,
[...] CP_2
di cui € 155,33 per esborsi, oltre ai due terzi del compenso liquidato in favore della c.t.u., ed € 2.037,33 per compenso, e quanto al presente giudizio, per il quale rispondono tutti i convenuti, nella complessiva somma di € 5.601,33, di cui € 524,00 per esborsi, oltre ai due terzi delle competenze liquidate in favore del c.t.u., ed €
5.077,33 per compenso, oltre al 15% sul compenso di a.t.p. e presente giudizio per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA
o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 26.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5208 dell'anno 2017 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurantonio Di Gioia, con studio in
Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Albanese, con studio in ed elettivamente Pt_2
domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Albanese, con studio in
, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica Pt_2
certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
in persona del Presidente di Giunta in carica, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, con sede in , Pt_2 in persona dell'avv. Barbara Francesca Di Cecco, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
in persona di suo procuratore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa De Candia, con studio in Pt_2
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti a verbale dell'udienza dell'8.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato l'11.9.2017, la ha quivi convenuto il consorzio Pt_1 Parte_2
Cont la , la e l , deducendo quanto segue. CP_1 CP_2
È proprietaria di opificio destinato alla <
confezioni>>, con pertinenziale area scoperta circostante, realizzato su suolo assegnatole dal nella Zona Industriale di Molfetta, Parte_2
al km 771,90, identificato come lotto 3. Il giorno 12.6.2012, tra le ore 17 e le ore 18, <
dell'edificio industriale … si allagavano di acque luride che coprivano il pavimento … in alcun[i] punti raggiungendo un'altezza anche di cm 50,00>>. Tanto avveniva <
2 condotta che attraversa il terreno confinante "Lotto 8" di proprietà
del … [retrostante l'opificio dell'attrice] realizzata al Parte_2
posto e per intubare la "Savanella" naturale prima esistente>>.
Questa, < il CP_2
14.04.2010 … veniva trasferita al per l'Area di Parte_2 Pt_2
Industriale . A seguito dell'allagamento occorso, la società Parte_2
attrice ha immediatamente promosso davanti a questo Tribunale, con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato il 22.6.2012, procedimento di accertamento tecnico preventivo, R.G. n. 1688/2012, al fine di conseguire l'accertamento giudiziale del fenomeno verificatosi,
attraverso la rilevazione dei suoi effetti sullo stato dei luoghi,
delle sue cause e dei danni dallo stesso arrecatile, in contraddittorio con il che ha chiamato nel procedimento la Parte_2
All'esito di tale procedimento, la consulente CP_2
d'ufficio incaricata, ing. ha verificato l'accaduto, Persona_1
ha quantificato i danni di conseguenza subiti dalla nella Pt_1
complessiva somma di € 193.681,84, di cui € 127.260,50 per l'annullamento di ordini di lavorazione a cui la Società non ha potuto dare corso, € 15.970,55 per danni all'immobile ed € 50.450,79 per danni <>, ed ha condotto ad individuarne i responsabili, oltre che nel , Parte_2
<… sia per aver omesso l'adempimento agli obblighi derivanti dalla custodia
(pulizia e manutenzione del canale da detriti di vario tipo e dimensioni, quali: rami, pietre, fanghi ed ogni genere di rifiuti)>>,
altresì, in concorso con il e fra di loro, nella , Parte_2 CP_1
<
il , nella < Parte_2 CP_2
3 sversamento di acque reflue nella savanella>>, che sarebbe invece dovuta servire soltanto per la raccolta di acque meteoriche, e
Cont nell , che, <–
Terlizzi>>, ha posto in essere <
savanella>>. Nessun esito hanno avuto i plurimi tentativi della società danneggiata di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, anche previamente promuovendo procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010.
L'attrice chiede qui pertanto condannarsi tutti i predetti soggetti al pagamento in suo favore, <
rispettivamente ritenuti responsabili>>, della menzionata somma di €
193.681,84, oltre alla rifusione delle spese incontrate per il procedimento di istruzione preventiva espletato: queste le conclusioni rassegnate per il merito dalla con l'atto di citazione, Pt_1
richiamate tali e quali prima nella memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. e poi a verbale dell'udienza dell'8.7.2024, in sede di precisazione delle conclusioni.
Resistono tutti i convenuti: il e la Parte_2 CP_1
si sono costituiti in giudizio con separate comparse di risposta,
ancorché a mezzo dello stesso difensore, entrambe tempestivamente depositate il 23.11.2017; lo stesso da parte sua ha fatto in pari data l'AQP; la si è invece costituita in giudizio CP_2
tardivamente, ex art. 166 c.p.c., con comparsa di risposta depositata il 18.12.2017, il giorno stesso dell'udienza a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti, fissata nell'atto di citazione al 15.11.2017, incorrendo così nelle decadenze stabilite dal secondo comma del successivo art. 167 c.p.c.: se infatti la richiesta di riconoscimento del concorso di colpa in capo alla stessa attrice
4 nella causazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio dalla in subordine formulata dalla per il caso di propria Pt_1 CP_2
ritenuta responsabilità, dà luogo, ex art. 1227, co. 1, c.c., ad una mera difesa e non ad una eccezione in senso stretto (com'è invece per l'eccezione relativa al concorso del danneggiato nell'aggravamento delle conseguenze dannose dell'evento, a mente del secondo comma della medesima disposizione: v. Cass. 22.6.2022 n. 20142), così deve ritenersi che non sia per la medesima richiesta parimenti formulata dalla nei confronti dei coevocati, a mente del disposto CP_2
dell'art. 2055 c.c.
Il oppone preliminarmente in rito il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda attorea, per l'an e comunque anche per il quantum.
La propone le medesime argomentazioni difensive, oltre ad CP_1
eccepire altresì in rito, ancor prima del difetto di legittimazione,
la nullità dell'atto di citazione, per ciò che esso <
alcun modo quali sarebbero i fatti e gli elementi di diritto in base ai quali [l'attrice] agisce nei [suoi] confronti>>.
L'AQP contesta la domanda attorea nel merito, declinando ogni propria responsabilità per l'an e opponendo l'eccessività comunque del quantum del risarcimento richiesto, erroneamente ritenuta la prima e del pari erroneamente determinati i danni dal c.t.u. incaricato nel procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il giudizio,
il cui esito è peraltro inopponibile ad essa, per non essere stata l'AQP evocata nel procedimento medesimo.
Anche la eccepisce preliminarmente in rito la nullità CP_2
dell'atto di citazione, <>, e il proprio difetto di legittimazione passiva, per poi dedurre
5 l'infondatezza nel merito della domanda attorea, <
nel "quantum debeatur">>, e, in via subordinata, come sopra invocare il concorso di colpa della stessa attrice e dei coevocati.
Va in primo luogo liberato il campo dalle eccezioni preliminari di rito, di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione passiva.
A norma dell'art. 164, co. 4, c.p.c., la citazione è nulla, sotto il profilo della editio actionis del quale nella specie si tratta, <
è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo>>.
Il n. 3 dell'art. 163, co. 3, c.p.c. prescrive la determinazione del petitum, relativamente al quale non è qui questione.
Il n. 4 della stessa disposizione richiede invece che l'atto di citazione rechi <
costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni>>,
ma è soltanto la radicale mancanza della esposizione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che, ex art. 164, co. 4, c.p.c.,
espone l'atto di citazione alla sanzione della nullità.
Ebbene, nella specie, non può reputarsi che detta condizione ricorra:
sia nei confronti della alla quale come innanzi si legge CP_1
nell'atto di citazione che è attribuita responsabilità per il fatto di avere essa <
costituisce il , la cui omessa <>, Parte_2
con particolare riferimento al canale in proprietà del da Parte_2
cui è derivato l'allagamento dell'opificio dell'attrice, ha provocato i danni per cui è causa;
sia nei confronti della , a cui CP_2
come innanzi del pari è scritto nell'atto di citazione che è attribuita
6 Cont responsabilità per il fatto di avere essa autorizzato l , <
ente gestore dei reflui delle città Ruvo – Terlizzi>>, di riversare tali reflui nella indicata savanella, che sarebbe invece dovuta servire soltanto per la raccolta di acque meteoriche.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è pertanto infondata e va rigettata, sia per ciò che essa è sollevata dalla sia CP_1
per ciò che essa è sollevata dalla CP_2
Sulla scorta degli stessi rilievi, risulta d'altro canto ugualmente infondata, e va dunque essa pure rigettata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal dalla Parte_2
e dalla CP_1 CP_2
Dal lato passivo la legittimazione processuale afferisce infatti alla mera coincidenza fra il soggetto convenuto in giudizio e il soggetto che, secondo le prospettazioni dell'attore e a prescindere dalla loro fondatezza nel merito, sarebbe responsabile della lesione del diritto azionato ed è normativamente suscettibile di esserlo (v., ex plurimis,
Cass. 14.6.2021 n. 16744); e, a tenore come sopra dell'atto di citazione, tale coincidenza incontrovertibilmente ricorre nel caso di specie, nei confronti di tutti e tre i predetti convenuti.
Va allora esaminato il merito della controversia.
La causa, previa acquisizione del fascicolo R.G. n. 1688/2012 Trib.
Trani relativo all'a.t.p. previamente promosso, è stata in un primo tempo istruita mediante la mera audizione di testi;
dopo di che,
riservata una prima volta per la decisione, con ordinanza del 28.4.2022
è stata rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di in ragione CP_4
della inopponibilità, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass.
9.11.2020 n. 24981), degli esiti di detto procedimento alle
7 parti quivi convenute, ma rimaste estranee all'a.t.p.: cioè la CP_1
Cont
e l .
[...]
Con detta ordinanza, è stato nominato nuovo tecnico, individuato nell'ing. , al quale è stato demandato di: < Persona_2
lo stato dei luoghi interessati dall'allagamento verificatosi il
12.6.2012, ivi compresa la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili interessati;
… individuare la natura e le specifiche cause ed i responsabili del fenomeno dannoso denunciato dall'attrice e la percentuale di responsabilità di ciascuno (in caso di individuazione di più responsabili), ivi compresa eventuale corresponsabilità di parte attrice;
… verificare l'eventuale ed esatta riconducibilità dei predetti danni all'eventuale utilizzo improprio della Parte_3
individuando eventuali concause e specificando in tal caso l'incidenza percentuale di queste ultime nella determinazione dei danni;
…
verificare la regolare esecuzione della condotta realizzata dalla nonché l'adeguatezza del dimensionamento della stessa, il Parte_1
suo corretto utilizzo e la sua corretta manutenzione, individuando gli eventuali responsabili in caso di omissioni o irregolarità; …
individuare i danni eziologicamente ricond[u]cibili al detto allagamento;
… quantificare i danni patiti dall'immobile e dai mobili di parte attrice e, in particolare, i costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, della vetustà, della destinazione d'uso e del complessivo stato di manutenzione del locale e dei beni nonché quantificare gli ulteriori danni lamentati dall'attrice>>.
Con riguardo all'an del risarcimento richiesto dall'attrice,
l'accadimento del dedotto fenomeno di allagamento, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità prospettate nell'atto di
8 citazione, oltre ad essere stato positivamente riscontrato in sede dell'a.t.p. espletato nell'immediatezza del fatto, come oggettivamente attestato anche dal relativo corredo di fotografie, ha trovato puntuale conferma nelle univoche deposizioni rese dai testi qui escussi, della cui piena attendibilità non v'è motivo di dubitare.
La consulente incaricata dell'a.t.p., nell'individuare le cause dell'evento lamentato dalla nel concorso di 1) < Pt_1
ostruzione della condotta realizzata dalla stessa per Pt_1
raccogliere artificialmente solo acque meteoriche al posto della
"Savanella" naturale>> e 2) < da Parte_3
parte dell gestore dello smaltimento dei reflui … come canale di CP_5
scolo per il deflusso delle acque reflue>>, ha tratto parimenti oggettivo conforto a tale suo secondo rilievo dai referti, che le sono stati forniti in sede delle sue operazioni dal consulente di parte del ed essa ha allegato alla sua relazione, delle Parte_2
analisi di laboratorio disposte dalla su campioni di acqua CP_1
prelevati in loco, a monte e a valle del Lotto 3, a seguito di nuovo,
analogo episodio di tracimazione di acqua dalla savanella,
confermative della natura di di derivazione fognaria non Pt_4
depurati>> delle acque immesse nella stessa da cui l'allagamento per cui è causa è originato.
Dopo di che, sulla scorta pure di dette acquisizioni istruttorie, con ben più dettagliata e argomentata relazione, le cui conclusioni,
sostenute da coerenti ed esaurienti motivazioni, anche in replica alle osservazioni formulate dalle parti, questo giudicante condivide e fa proprie, il tecnico quivi come innanzi incaricato di rinnovare la c.t.u., ha rilevato e riferito quanto segue.
9 L'opificio di cui è dall'attrice lamentato l'allagamento è in effetti ubicato <
Cont della SS. 16 bis, zona , lotto 3, maglia L>>.
Come anche quivi allegato e documentato dal , il Parte_2
fondo costituito dall'area di sedime della costruzione e dalla pertinenziale area scoperta circostante, identificato in Catasto dalla particella 1656, al foglio di mappa 5, è pervenuto alla per Pt_1
assegnazione dal giusta convenzione preliminare del Parte_2
23.10.2000.
Con analogo atto del precedente 18.7.2000, il si era Parte_2
impegnato a trasferire alla Società, che si era impegnata a rilevare,
anche l'adiacente lotto 8.
Successivamente, con provvedimento n. 82 del 12.5.2012, il Parte_2
ha deliberato di fare definitivamente luogo al trasferimento in favore della del fondo costituente il lotto 3 e di revocare invece Pt_1
l'assegnazione del fondo costituente il lotto 8, che è quindi rimasto in sua proprietà.
Detti fondi sono entrambi interessati da una savanella, cioè da un un canale naturale di deflusso delle acque, in origine interamente a cielo aperto e deputato allo scolo delle sole acque meteoriche, che era stato in progresso di tempo acquisito al patrimonio indisponibile della per assolvere anche alla funzione di raccolta CP_2
delle acque reflue dell'impianto di depurazione dei liquami di fogna dei Comuni di e Terlizzi. CP_6
Tale duplice funzione della savanella è poi cessata in forza della deliberazione di Giunta della n. 268 del 3.3.2009, che, preso CP_2
atto del completamento delle opere di canalizzazione dei reflui dei
Comuni di e Terlizzi verso l'impianto di depurazione CP_6
10 di Molfetta, ne ha disposto il ripristino della destinazione originaria, ad uso esclusivo di scolo delle acque meteoriche, e la sclassificazione dal patrimonio indisponibile della , e ne ha CP_2
autorizzato il trasferimento a titolo oneroso al Parte_2
, che si è quindi perfezionato con atto ricevuto dal notaio
[...] [...]
di il 14.4.2010, rep. n. 130767. Persona_3 Pt_2
A seguito di tale cessione, le particelle che in Catasto identificano quella parte della superficie della che interessa il lotto Parte_3
3 acquistato dalla , nn. 847, 287, 284, 282, 825 e 826 al foglio Pt_1
5, sono state quindi trasferite all'attrice, nel mentre il Parte_2
ha conservato la proprietà di quella parte della superficie della che interessa l'adiacente lotto 8, in Catasto al foglio 5, Parte_3
particella 848.
L'opificio della è circondato da un'area pertinenziale Pt_1
esterna, interamente recintata, asfaltata e carrabile, in corrispondenza del cui lato ovest è interrata, per il tratto di passaggio attraverso il lotto 3, condotta, proveniente dal lotto 8,
con cui è stata intubata la con la realizzazione di quattro Parte_3
pozzetti di ispezione, la quale, proseguendo, sfocia poi nuovamente a cielo aperto all'altezza della Strada Statale 16.
La costruzione a servizio dell'attività produttiva dell'attrice, così
come è stata in fatto realizzata, presenta alcune difformità rispetto al progetto originariamente presentato e approvato con il titolo abilitativo regolarmente rilasciato: e in particolare, nel mentre in detto progetto era prevista la realizzazione a protezione del piano interrato, interessato dalle infiltrazioni per cui è causa, di intercapedine lungo tutto il perimetro longitudinale del locale, tale manufatto, a seguito di successivo progetto in variante, è stato poi
11 in effetti realizzato soltanto in corrispondenza del lato nord e non anche sul lato sud, interamente sprovvisto di intercapedine;
il medesimo locale era inoltre destinato ad uso di "mensa" e non è mai stato previsto che fosse destinato all'uso di "deposito" per il quale era invece utilizzato al verificarsi dell'allagamento in questione.
Nel giugno 2012 l'impianto di depurazione di Molfetta è stato sottoposto a sequestro penale ed è pertanto divenuto inutilizzabile anche al fine di convogliarvi i reflui dell'impianto di depurazione
Cont dei Comuni di Ruvo di e Terlizzi;
l , ente gestore degli CP_2
stessi, ha pertanto sottoposto alla la necessità di tornare a CP_2
sversare nella savanella i reflui di Ruvo di Puglia e Terlizzi, e
Cont tanto la ha autorizzato e l ha fatto. CP_2
Tale uso della savanella, col presumibile concorso di residui di vegetazione, che il c.t.u. ha rinvenuto presenti a monte, lungo il suo tracciato a cielo aperto, a distanza anche di 1 Km dal luogo dell'allagamento, considerato che dalla consultazione dei siti informatici riportanti la situazione metereologica della zona al tempo non risulta il verificarsi di precipitazioni piovose, né nella giornata del 12.6.2012 né nei giorni immediatamente precedenti, deve allora ritenersi avere prodotto un intasamento della condotta in sua corrispondenza realizzata sul lotto 8, di proprietà del;
Parte_2
l'area di tale lotto è sottoposta in quota rispetto sia all'antistante lotto 3, in proprietà della , sia rispetto al retrostante piano Pt_1
stradale, per cui la fuoriuscita dei liquami dal pozzetto ivi ubicato ha dato luogo all'allagamento dell'intera area: da ciò sono derivate le copiose infiltrazioni verificatesi a carico del piano interrato dell'opificio dell'attrice, anche per effetto della imbibizione del sottosuolo, proprio in particolare in corrispondenza della parete sud
12 dell'opificio dell'attrice, non protetta da intercapedine, la quale dal suo canto, ove, come da progetto iniziale assentito, fosse stata invece realizzata, certamente sarebbe valsa a contenere la consistenza di dette infiltrazioni se non a radicalmente impedirne il prodursi.
Nessuna carenza è imputabile alle modalità di realizzazione della condotta con cui la è stata intubata nel tratto di pertinenza Parte_3
della proprietà attorea.
L'allagamento prodottosi avrebbe potuto essere invece evitato o limitato ove fosse stata realizzata e regolarmente manutenuta una grigliatura nel tratto a monte dell'intubamento della , che Parte_3
è ubicato nella proprietà del e sarebbe stato dunque onere Parte_2
del realizzare e manutenere o della quale Parte_2 CP_1
pacificamente incaricata per suo conto della <
dell'intera area che costituisce il . Parte_2
Consegue in definitiva che deve riconoscersi un concorso di colpa fra tutte le parti in causa, per la cui graduazione, alla quale deve comunque procedersi anche nei confronti di ciascuno dei convenuti a seguito della domanda così come proposta dall'attrice - che ha chiesto condannarsi i convenuti al risarcimento in suo favore <
per quella parte che verranno rispettivamente ritenuti responsabili>>
- può accedersi, salvo quanto appresso, alla ripartizione operata dal c.t.u., nelle misure: del 30% in capo alla stessa attrice, ex art. 1227, co. 1, c.c., per la mancata realizzazione della intercapedine a protezione della parete sud del piano interrato dell'opificio, in difformità dal progetto edilizio inizialmente presentato e assentito;
del 30% in capo all'AQP, ex art. 2043 c.c., per avere promosso presso la Regione l'improprio utilizzo della savanella per lo smaltimento dei reflui dell'impianto di depurazione dei Comuni di Ruvo di e CP_2
13 Terlizzi e avervi dato corso;
del 10% in capo alla , ex art. CP_2
2043 c.c., per avere incautamente autorizzato tale improprio utilizzo della;
del 30% in capo al e alla a Parte_3 Parte_2 CP_1
divedersi in parti uguali fra gli stessi, quale proprietario e così
custode, il primo, ex art. 2051 c.c., e per omessa manutenzione la seconda, ex art. 2043 c.c., per la mancata installazione di una griglia all'imbocco, ubicato nelle proprietà del , della condotta con Parte_2
cui la è stata intubata, e la omessa manutenzione della Parte_3
, in relazione ai residui di vegetazione che la occupavano Parte_3
nel tratto a cielo aperto.
Sul piano del quantum, l'attore ha affidato la dimostrazione dei danni di cui chiede il risarcimento alla mera documentazione allegata al ricorso per a.t.p. e alle rilevazioni che la consulente incaricata del medesimo potette a suo tempo eseguire in loco;
il c.t.u. quivi incaricato, a distanza di 10 anni dai fatti, null'altro ha potuto, per parte sua, che verificare la congruità delle quantificazioni operate in sede di istruzione preventiva, di cui ha dato positivo atto.
Ora, per ciò che si riferisce alla quantificazione dei danni prodottisi a carico dell'immobile e in relazione ai materiali che l'ing. Per_1
vi trovò al suo interno deteriorati dall'allagamento, da essa valutati sulla scorta delle corrispondenti fatture di acquisto versate in atti dalla le conclusioni a cui la consulente è pervenuta e con Pt_1
cui l'ing. ha riferito di concordare, si presentano Per_2
senz'altro condivisibili.
Non può riconoscersi incidenza, quanto al risarcimento del danno relativo ai materiali, all'aggravamento che, ex art. 1227, co. 2,
c.c., si sia potuto determinare per effetto dell'indebito utilizzo a deposito anziché a mensa del piano interrato dell'opificio andato
14 allagato, rilevato dall'ing. in quanto, come già osservato, Per_2
ciò avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita, tempestiva eccezione dei convenuti, che nessuno ha invece sollevato.
Diverso è a dire in relazione ai danni derivati dalla interruzione dell'attività produttiva della Società, a prova dei quali sono agli atti soltanto alcune missive di disdetta di ordini da parte di taluni clienti, le quali, dacché le circostanze da essi rappresentate sono contestate dai convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115,
co. 1, c.p.c., non valgono di per se sole a dare idonea prova del mancato guadagno di cui l'attrice si duole, che neppure sarebbe peraltro pari all'ammontare degli ordini disdetti: è infatti consolidata massima della Suprema Corte che <
da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi né la disciplina di cui all'art. 2702
c.c., né quella di cui all'art. 214 c.p.c. … [e] costituiscono prove atipiche, il cui valore probatorio è semplicemente indiziario, potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo>> (Cass. 26.10.2023 n.
29740), che nella specie sono sul punto del tutto assenti.
Discende che ammonterebbe alla complessiva somma di € 66.421,34 il risarcimento che potrebbe per l'intero riconoscersi in favore dell'attrice; tale somma va però decurtata della quota di corresponsabilità che è addebitabile alla stessa e quindi va Pt_1
diminuita del 30%, venendo così ad ammontare per capitale alla complessiva somma di € 46.494,94.
Per costante orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
15 interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028).
Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
La somma di € 46.494,94 come sopra riconosciuta per risarcimento del danno patrimoniale di cui si tratta, va pertanto rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
L'ammontare del risarcimento così rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi: e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. sull'ammontare della stessa somma di € 46.494,94 anno per anno rivalutata, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
Come dall'attrice richiesto, infine, a norma dell'art. 1224 c.c.,
l'importo liquidato per risarcimento, come innanzi rivalutato, va ulteriormente maggiorato degli interessi moratori e del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria: e quindi degli interessi a maturare, dalla data della presente sentenza fino all'effettivo
16 soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 c.c. ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499).
Il relativo pagamento va ripartito fra i convenuti secondo la quota della corresponsabilità di ciascuno come sopra determinata.
Attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, ivi comprese le spese delle due cc.tt.u. espletate, in sede di a.t.p. e nella presente sede, vanno compensate fra l'attrice da un lato e i convenuti dall'altro lato fino a concorrenza di un terzo,
gravando sui convenuti per gli altri due terzi, nella misura, così
ridotta, liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante por tempore, nei confronti del
, in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, dell , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, della in persona CP_2
del Presidente di Giunta in carica, e dell Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, così
[...]
provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto condanna i convenuti a pagare in favore dell'attrice, la somma di €
46.494,94, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione, per
17 le quote di corresponsabilità in capo a ciascuno determinate in motivazione;
- dichiara le spese del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva che lo ha preceduto, ivi comprese le spese delle due cc.tt.u. espletate, quelle della c.t.u. espletata in sede di a.t.p.
nel rapporto fra le parti del procedimento, fino a concorrenza di un terzo;
- condanna i convenuti a pagare in favore dell'attrice, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Maurantonio Di Gioia,
gli altri due terzi delle spese di causa, che si liquidano, in tale misura ridotta, quanto al procedimento per a.t.p., per il quale rispondono soltanto il Parte_2
e la , nella complessiva somma di € 2.192,66,
[...] CP_2
di cui € 155,33 per esborsi, oltre ai due terzi del compenso liquidato in favore della c.t.u., ed € 2.037,33 per compenso, e quanto al presente giudizio, per il quale rispondono tutti i convenuti, nella complessiva somma di € 5.601,33, di cui € 524,00 per esborsi, oltre ai due terzi delle competenze liquidate in favore del c.t.u., ed €
5.077,33 per compenso, oltre al 15% sul compenso di a.t.p. e presente giudizio per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA
o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 26.2.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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