Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02128/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2024, proposto da
ER RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 64 /2023 del 31 gennaio 2023, emesso dal Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro nel giudizio iscritto al n. 3133 /2022 R.G. L., notificato in data 1 febbraio 2023, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo in data 19 giugno 2023 e notificato in
forma esecutiva nelle modalità del novellato art.475 c.p.c. al Ministero dell’Istruzione e del merito il 29 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 64 /2023 del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro ha ingiunto al Ministero intimato di pagare alla ricorrente l’importo di € 2.500,00, oltre interessi, “per le causali di cui in ricorso”, concernenti la fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dall’indicato decreto ingiuntivo, chiedendo ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate in suo favore;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma;
Considerato che:
- - il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento della somma dovuta in favore della parte ricorrente nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare fin da ora, per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre la scadenza di tale termine, un Commissario ad acta, che il Collegio individua nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza compenso, anche al fine di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, ma con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
- che le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, avv. Valentina Cappello, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione in via amministrativa, al decreto ingiuntivo n. 64 /2023 del 31 gennaio 2023 del Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro;
- dispone che, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’esecuzione predetta provveda, nel termine di ulteriori sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore Generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione;
- condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 700,00 (settecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, avv. Valentina Cappello, dichiaratasi anticipataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO