TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5671/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ermenegildo Loffredo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di n. 2354/2020, depositata in data Controparte_1
23.02.2021 e non notificata, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante, il quale chiedeva all'adito Giudice
di dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180482900002704, per omessa notifica del presupposto verbale di accertamento relativo a una presunta infrazione al
Codice della strada.
In particolare, l'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di pace, nonostante avesse accolto il ricorso proposto dal ricorrente, così aveva provveduto in punto di spese: “a) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto; b) compensa le spese”.
A giudizio dell'appellante, la sentenza sarebbe erronea per ciò che concerne la mancata motivazione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Di conseguenza, l'appellante chiedeva all'adito Tribunale di riformare parzialmente la sentenza n. 2354/2020, pronunciata dal Giudice di pace di , unicamente nella parte in cui sono state Controparte_1
compensate le spese del giudizio di primo grado.
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo quanto dispone, l'art. 91
c.p.c. “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
In tema di condanna alle spese, dunque, vige il generale principio della soccombenza, che va interpretato anche alla luce del successivo art. 92
c.p.c., ove è stabilito, al secondo e al terzo comma, che: “Se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse
abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
Il legislatore ha indicato espressamente, dunque, le ipotesi in cui è
possibile, per il giudice, non applicare il principio della soccombenza ma quello della compensazione delle spese di lite, in considerazione di una serie di circostanze peculiari:
- quando vi è soccombenza reciproca;
- in caso di assoluta novità della questione trattata;
- in ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
- se le parti si sono conciliate, salvo diverso accordo.
A seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo sopra menzionato, è stato inoltre stabilito che il giudice può compensare le spese del giudizio anche qualora ricorrano analoghe ragioni “gravi ed eccezionali” (Corte cost., 19.04.2018, n. 77).
Nello stesso senso ha statuito la Corte di legittimità in maniera costante:
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132
del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle
ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI,
18.02.2019, n.4696).
Come è evidente, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle ipotesi summenzionate, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere la domanda dell'odierno appellante decretando la soccombenza del . Controparte_1
Sul punto, non è nemmeno dato rinvenire alcuna specifica motivazione idonea a fondare la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti,
nel giudizio di primo grado, in quanto il Giudice di pace di CP_1
si è limitato a statuire: “Dacché il ricorso va accolto, con la compensazione
[...]
delle spese, considerato quanto motivato”, con mera formula di stile.
Secondo la costante giurisprudenza, al contrario, la decisione di compensare le spese di giudizio deve essere motivata in maniera specifica.
In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che: “L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi
nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i
provvedimenti giurisdizionali siano motivati” (Corte cost., 19.04.2018, n. 77).
Da ultimo, la Cassazione ha stabilito a chiare lettere, in merito a una decisione inerente alla compensazione delle spese di lite, considerata solo
“apparentemente” motivata, che: “La motivazione della compensazione è dunque
solo apparente: essa, infatti, reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. per la
nozione di motivazione apparente, tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del
2023 in motivazione;
Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526;
Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del
01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
Rv. 654145)” (Cass. civ., ord. 29.02.2024, n. 5402).
Come correttamente argomentato dall'appellante, inoltre, il giudice di prime cure ha omesso di statuire anche in punto di spese sostenute e anticipate dal procuratore antistatario.
Conclusivamente, la domanda formulata dall'appellante va accolta e va riformata la sentenza del Giudice di pace di n. Controparte_1
2354/2020, depositata in data 23.02.2021, nella parte in cui è stata prevista la compensazione delle spese di lite e, conseguentemente, va pronunciata condanna del al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, comprensive dei costi sostenuti e anticipati dal procuratore antistatario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5671/2021, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice di pace di n. 2354/2020, depositata in data 23.02.2021, nella Controparte_1
parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
- condanna l'appellato, il , nella persona Controparte_1
del sindaco p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida come da motivazione in euro € 43,00
per esborsi ed € 159,85 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Ermenegildo Loffredo, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'appellato, il , nella persona Controparte_1
del sindaco p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado di appello, che liquida come da motivazione in euro € 64,50
per esborsi ed € 266,80 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Ermenegildo Loffredo, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Nola, lì 13.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5671/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, ex artt. 22 e ss. l. 689/1981.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ermenegildo Loffredo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di n. 2354/2020, depositata in data Controparte_1
23.02.2021 e non notificata, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante, il quale chiedeva all'adito Giudice
di dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 20180482900002704, per omessa notifica del presupposto verbale di accertamento relativo a una presunta infrazione al
Codice della strada.
In particolare, l'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il Giudice di pace, nonostante avesse accolto il ricorso proposto dal ricorrente, così aveva provveduto in punto di spese: “a) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto; b) compensa le spese”.
A giudizio dell'appellante, la sentenza sarebbe erronea per ciò che concerne la mancata motivazione relativa alla compensazione delle spese di lite.
Di conseguenza, l'appellante chiedeva all'adito Tribunale di riformare parzialmente la sentenza n. 2354/2020, pronunciata dal Giudice di pace di , unicamente nella parte in cui sono state Controparte_1
compensate le spese del giudizio di primo grado.
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo quanto dispone, l'art. 91
c.p.c. “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
In tema di condanna alle spese, dunque, vige il generale principio della soccombenza, che va interpretato anche alla luce del successivo art. 92
c.p.c., ove è stabilito, al secondo e al terzo comma, che: “Se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse
abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
Il legislatore ha indicato espressamente, dunque, le ipotesi in cui è
possibile, per il giudice, non applicare il principio della soccombenza ma quello della compensazione delle spese di lite, in considerazione di una serie di circostanze peculiari:
- quando vi è soccombenza reciproca;
- in caso di assoluta novità della questione trattata;
- in ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
- se le parti si sono conciliate, salvo diverso accordo.
A seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo sopra menzionato, è stato inoltre stabilito che il giudice può compensare le spese del giudizio anche qualora ricorrano analoghe ragioni “gravi ed eccezionali” (Corte cost., 19.04.2018, n. 77).
Nello stesso senso ha statuito la Corte di legittimità in maniera costante:
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132
del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle
ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI,
18.02.2019, n.4696).
Come è evidente, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle ipotesi summenzionate, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere la domanda dell'odierno appellante decretando la soccombenza del . Controparte_1
Sul punto, non è nemmeno dato rinvenire alcuna specifica motivazione idonea a fondare la disposta compensazione delle spese di lite tra le parti,
nel giudizio di primo grado, in quanto il Giudice di pace di CP_1
si è limitato a statuire: “Dacché il ricorso va accolto, con la compensazione
[...]
delle spese, considerato quanto motivato”, con mera formula di stile.
Secondo la costante giurisprudenza, al contrario, la decisione di compensare le spese di giudizio deve essere motivata in maniera specifica.
In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che: “L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi
nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i
provvedimenti giurisdizionali siano motivati” (Corte cost., 19.04.2018, n. 77).
Da ultimo, la Cassazione ha stabilito a chiare lettere, in merito a una decisione inerente alla compensazione delle spese di lite, considerata solo
“apparentemente” motivata, che: “La motivazione della compensazione è dunque
solo apparente: essa, infatti, reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. per la
nozione di motivazione apparente, tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del
2023 in motivazione;
Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526;
Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del
01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
Rv. 654145)” (Cass. civ., ord. 29.02.2024, n. 5402).
Come correttamente argomentato dall'appellante, inoltre, il giudice di prime cure ha omesso di statuire anche in punto di spese sostenute e anticipate dal procuratore antistatario.
Conclusivamente, la domanda formulata dall'appellante va accolta e va riformata la sentenza del Giudice di pace di n. Controparte_1
2354/2020, depositata in data 23.02.2021, nella parte in cui è stata prevista la compensazione delle spese di lite e, conseguentemente, va pronunciata condanna del al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio di primo grado, comprensive dei costi sostenuti e anticipati dal procuratore antistatario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5671/2021, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza del Giudice di pace di n. 2354/2020, depositata in data 23.02.2021, nella Controparte_1
parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
- condanna l'appellato, il , nella persona Controparte_1
del sindaco p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida come da motivazione in euro € 43,00
per esborsi ed € 159,85 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Ermenegildo Loffredo, dichiaratosi antistatario;
- condanna l'appellato, il , nella persona Controparte_1
del sindaco p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado di appello, che liquida come da motivazione in euro € 64,50
per esborsi ed € 266,80 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi all'avv. Ermenegildo Loffredo, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Nola, lì 13.02.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura