Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 10 aprile 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11473/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CT), il 31/12/1992 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Agnello, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Roma del 22/03/2024 Persona_1
(rep n.. 37875/7313);
- opposto-
§§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, l'avviso di addebito n. 593 2024 00058145 69 000 notificato in data 19/11/2024 relativo a contributi I.V.S. fissi e/o a percentuale sul minimale dovuti alla gestione commercianti, somme aggiuntive ed accessori relativi al periodo 01/2022 al
12/2023 di complessivi Є 4.761,48, deducendo l'illegittimità dello stesso per insussistenza dei presupposti impositivi. Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che “ Il ricorrente CP_1 risulta iscritto alla gestione commercianti dal 01/2020 a tutt'oggi. l'iscrizione alla gestione previdenziale commercianti è stata effettata in quanto socio unico della "Dgs Group S.R.L.S." (c.f. ). Tale impresa, che ha iniziato P.IVA_1
l'attività in data 20 gennaio 2020, non si è avvalsa di lavoratori subordinati fino al "13 luglio 2021". A seguito di cancellazione della posizione al 12/07/2021, è stato effettuato lo sgravio dell'avviso di addebito.” (come da provvedimento di
Annullamento di Avviso di Addebito datato 04/03/2025 - in atti), chiedendo pronunciarsi la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
1
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
___________________
Si dà atto che l' con riguardo ai contributi oggetto del giudizio ha dichiarato CP_1 di avere annullato l'avviso di addebito impugnato (come da provvedimento allegato in atti) chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' (cfr. atto di CP_1
“Annullamento Totale O Parziale di Avviso di Addebito” datato 04/03/2025, con riserva di comunicazione all'Agente della riscossione – in atti), che ha riguardato tutti i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Quanto alle spese, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione deve tenersi conto, per un verso, dei profili di fondatezza nel merito dell'opposizione, alla stregua della documentazione allegata da entrambe le parti, rilevando l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' e che l'annullamento è intervenuto (il CP_1
04/03/2025) successivamente al deposito del ricorso (06/12/2024); per altro verso, la condotta processuale dell' , che ha riconosciuto la pretesa fatta CP_1 valere in giudizio dall'opponente provvedendo ad annullare l'avviso di addebito.
Sulla base delle superiori considerazioni sussistono giusti motivi per la compensazione, in ragione della metà delle spese di lite tra l'opponente e l' ; CP_1 la restante metà (1/2) segue la soccombenza e – liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta - viene posta a carico dell' , con distrazione in favore del Procuratore di parte CP_1 ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11473/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, in ragione della metà CP_1
(1/2), che liquida - in parte qua - nella complessiva somma di euro 442,50, oltre esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
compensa le spese di lite per la restante metà (1/2).
Così deciso in Catania, in data 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dot.ssa Luisa Maria Cutrona
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