Ordinanza collegiale 19 marzo 2024
Sentenza 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/04/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03432/2025REG.PROV.COLL.
N. 06110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6110 del 2024, proposto da:
La Salata 2.0 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Sgobbo, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 494 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, gli avvocati Massimo Felice Ingravalle e Tiziana Sgobbo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Puglia, sezione terza, n. 494 del 19 aprile 2024 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento di due provvedimenti della Ripartizione pianificazione, programmi e infrastrutture del comune di Bisceglie, segnatamente della determinazione n. 657 del 21 giugno 2023, avente ad oggetto « Diffida al ripristino stato dei luoghi del tratto di costa denominata “Spiaggia libera con servizi – S03” sito in Via Vito Siciliani (fg. 2 p.lla 1811/parte), in concessione » e del provvedimento del 13 giugno 2023 dello stesso comune avente ad oggetto « Concessione demaniale marittima n. 1/2020 – Occupazione e innovazioni in difformità dall''Atto di Concessione Demaniale Marittima. Rif. Verbale Guardia di Finanza prot. 0287831/2023 del 07/06/2023 », con cui è stato chiesto il pagamento dell’indennizzo per abusiva occupazione di suolo demaniale e innovazioni non autorizzate, così come riportate nel richiamato verbale, per un importo di € 6.755,00, oltre € 675,50 (pari al 10% di tale importo) a titolo di sanzione amministrativa.
Il comune appellato si è costituito in giudizio depositando successiva memoria con la quale ha argomentato circa l’infondatezza dell’appello e ne ha chiesto la reiezione.
Con ordinanza n. 3360 del 4 settembre 2024 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata per assenza di pregiudizio imminente e irreparabile.
In vista della trattazione la parte appellante ha depositato memoria conclusiva con cui ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con concessione demaniale marittima n. 1 del 17 gennaio 2020, il comune di Bisceglie ha concesso alla società La Salata 2.0 s.r.l. “ di occupare un’area demaniale marittima della superficie scoperta di mq. 1219,00 e precisamente scoperta di mq. 1093,40 e mq. 125,60 … per la realizzazione di una spiaggia attrezzata con servizi alla balneazione quali: bar-ristorante, bagni, presidio medico e spogliatoi localizzati all’interno di manufatti modulari in legno di circa 3,00 x 3,60 m./cad. addossati al paramento murario in pietra del tratto di costa esistente, oltre alla realizzazione di una pedana in legno su tutta l’area oggetto di intervento al fine di creare una zona con accesso facilitato, nonché per accogliere le reti impiantistiche, attività ludico ricreative sportive e alla realizzazione di zone d’ombra e aree attrezzate a solarium ”.
La concessione, della durata di 6 anni, è stata rilasciata sulla base, tra l’altro, dell’autorizzazione paesaggistica n. 12 in data 11 giugno 2019.
Successivamente le è stato rilasciato il permesso di costruire n. 13 del 23 aprile 2020 per la “ realizzazione di una spiaggia attrezzata con servizi per la balneazione ”, nel “ rispetto delle prescrizioni riportate nella concessione demaniale marittima n. 1 del 17/01/2020 e dell’autorizzazione paesaggistica n. 12 dell’11/06/2019 e del parere reso dalla ASL BT del 15/04/2020 protocollo n. 39/23318 ”.
Il permesso di costruire è stato successivamente integrato da segnalazione certificata di inizio attività (scia) prot. n. 49120 dell’11 dicembre 2020 per il riposizionamento, nell’ambito della medesima area in concessione, dei “corpi servizi” in zona non interessata dalla falesia rocciosa, attività per la quale la società ha acquisito apposita autorizzazione paesaggistica n. 16 in data 26 maggio 2021, in variante alla citata autorizzazione paesaggistica n. 12 del 2019.
Con licenza suppletiva n. 3 del 29 aprile 2021, il comune di Bisceglie ha autorizzato la realizzazione degli allacci alle reti elettrica, idrico-fognaria e del gas.
In data 28 maggio 2021 la società ha presentato scia in sanatoria prot. n. 19701, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001, relativamente alla realizzazione di una cordolatura di massi in pietra locale a protezione della pedana lignea.
Con verbale in data 4 giugno 2023, i militari della Sezione operativa della Guardia di finanza – stazione navale di Bari, hanno rilevato che:
- l’area compresa tra il locale infermeria per tutta la lunghezza della pedana verso nord è occupata da nr. 29 ombrelloni e da nr. 58 sdraio, già posizionate anche se non occupate dalla clientela, che sono presenti sulla medesima area anche nr. 21 basi per ombrelloni già posizionate al momento del controllo, precisando che non è stata fornita la planimetria dalla quale si evinca chiaramente quale sia l’area in concessione con evidenziato il tratto di spiaggia che rientra nella percentuale prevista per la spiaggia libera con servizi che deve essere mantenuta libera da ogni attrezzatura del gestore, così come riportato testualmente nella concessione demaniale marittima;
- « sono presenti strutture ombreggianti non previste dal titolo concessorio e superiori alla superficie ammissibile »;
- « l’area compresa tra chiosco e muro alle spalle delle dimensioni di mt. 16,40 x 1,00 risulta coperta con pannelli coibentati »;
- « in adiacenza al chiosco bar, lato sud, risulta essere stato realizzato un deposito avente dimensioni di mt. 1,90 x 4,70 ».
A seguito della trasmissione del verbale della Guardia di finanza, il dirigente della Ripartizione pianificazione, programmi ed infrastrutture del comune di Bisceglie, ha intimato alla società il pagamento dell’indennizzo dovuto all’occupazione abusiva di area demaniale e innovazioni non autorizzate come rilevate dalla Guardia di finanza così come riportate nel richiamato verbale, per un importo di € 6.755,00, oltre € 675,50 (pari al 10% di tale importo) a titolo di sanzione amministrativa.
Con successiva determinazione n. 657 del 21 giugno 2023, lo stesso dirigente comunale, ritenuto che le opere di cui al verbale della Guardia di finanza siano state realizzate « in assenza di titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 380/01, in assenza di titolo demaniale … ed in assenza di titolo paesaggistico …; in contrasto con quanto prescritto dall’art. 8.3 (Manufatti) ed 8.4 (Strutture ombreggianti) delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste pubblicate sul BURP n. 31 del 29.02.2012; in difformità rispetto al Permesso di Costruire n. 13/2020 del 23.04.2020 e successive varianti; in difformità dalla CDM n. 01/2020 del 17.01.2020» , ha diffidato la società al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Il Tar Puglia, dinanzi al quale tali atti sono stati impugnati, con sentenza n. 494 del 19 aprile 2024 ha respinto il ricorso in sintesi osservando:
- che quanto alla spiaggia libera, dalla documentazione fotografica risulta evidente che erano stati posizionati ombrelloni e lettini in assenza di utenti;
- che, quanto agli altri manufatti, manca l’autorizzazione paesaggistica e tanto è sufficiente a ordinare la demolizione.
Dopo la pubblicazione della suddetta sentenza il dirigente comunale ha ingiunto alla società di ottemperare.
A tale ingiunzione ha fatto seguito una nota con cui la società comunicava che aveva già ottemperato alla parte dell’ordinanza riguardante la rimozione delle attrezzature posizionate sulla spiaggia libera con servizi;
- che non avrebbe ottemperato alla ingiunzione di demolizione degli ulteriori manufatti di modesta entità.
4. L’appellante, nell’impugnare la sentenza del Tar, dopo aver ripercorso i fatti di causa come descritti nel ricorso introduttivo, ha innanzitutto precisato che l’appello riguarda esclusivamente alle statuizioni contenute nei capi 7.1 e 7.2 della stessa, concernenti “ il locale deposito, la struttura ombreggiante e la copertura dell’intercapedine ”, avendo già ottemperato al dictum contenuto nel capo 7.3 della sentenza, relativa alla “ abusiva occupazione del demanio marittimo con strutture funzionali alla balneazione ”.
Ciò posto, censura il capo 7.1. della sentenza per travisamento dei fatti, laddove è stato ritenuto legittimo l’ordine di riduzione in pristino delle opere testé richiamate, « trattandosi di provvedimento vincolato in ragione della riscontrata mancanza di apposita autorizzazione paesaggistica ». Ritiene erronea tale statuizione non avendo il Tar a suo dire considerato né la reale consistenza delle opere contestate, così come rappresentata negli atti di causa, né i titoli prodotti in giudizio, posti a base del rilascio della concessione demaniale.
A seguire esamina partitamente le tre opere contestate sostenendone, alla stregua degli atti di causa, la legittimità ed evidenziando il difetto di istruttoria che vizierebbe gli atti del comune, di cui il Tar non si sarebbe avveduto.
L’opera indicata sub 1) della determinazione dirigenziale n. 657 del 21 giugno 2023 e sub 3) dell’intimazione di pagamento, che consiste in un “ locale deposito, posto all’ingresso della struttura e adiacente al chiosco bar, avente le dimensioni di m. 1,90 x m. 4,70 ”, sarebbe uno spazio scoperto, compreso tra i corpi servizi e il rivestimento a doghe in legno che li avvolge, destinato ad assolvere funzioni accessorie alla spiaggia libera con servizi.
L’opera sarebbe costituita da un séparé, cioè da un manufatto precario in legno funzionale esclusivamente a limitare l’impatto visivo di alcune attrezzature, realizzata senza opere murarie, scavi o qualsiasi tipo di intervento che possa alterare stabilmente il contesto in cui è collocata e sarebbe indicata nel progetto presentato per l’ottenimento della concessione demaniale marittima (cfr. tavole di progetto EP03 e EP04: docc. nn. 13 e 14 del fascicolo di primo grado) e specificamente identificata in legenda al n. 17 sotto la voce “Punti di raccolta differenziata rifiuti”.
L’opera indicata sub 2), che consiste, invece, nella “ copertura dell’area compresa tra il chiosco e la retrostante muratura in pietra delle dimensioni di m. 16,40 x m. 1,00 ”, riguarderebbe la copertura di una intercapedine, della profondità di circa 1 m., residuale tra i manufatti realizzati e il muro di contenimento in pietra della strada litoranea, in cui si trovano anche i pilastri portanti del pergolato sovrastante (sicché in diversi tratti lo stesso si riduce ad una profondità di circa 70 cm.) in cui sono collocati alcuni impianti indispensabili (riserve idriche, tubazioni che collegano la stazione di sollevamento dei reflui alla pubblica fognatura, abbattitore dei fumi delle cucine, prescritto dalla Azienda sanitaria locale nel parere igienico sanitario), che sono pertanto mascherati alla vista.
In particolare la copertura, realizzata con pannelli coibentati bianchi, funzionale a preservare i predetti impianti dagli agenti atmosferici e, allo stesso tempo, a garantire adeguate condizioni di igiene e di sicurezza dei luoghi, non avrebbe generato né volumi, poiché gli spazi sono aperti sui lati corti, né una struttura ombreggiante, trattandosi di spazio residuale non aperto al pubblico accesso. Inoltre non arrecherebbe alcuna visibile alterazione della struttura, così come assentita e non avrebbe generato alcuna durevole trasformazione del territorio con relativo aumento del carico urbanistico.
Infine, l’opera indicata sub 3), che consiste nella realizzazione di “ strutture ombreggianti ”, realizzate con travetti in legno e copertura con telo in pvc, debitamente individuate e descritte nel progetto presentato per l’acquisizione dei titoli abilitativi (cfr. tavola di progetto EP03: doc. n. 17 del fascicolo di primo grado), sarebbe stata eseguita senza opere murarie, scavi o interventi di stabile alterazione dello stato dei luoghi in quanto i pilastri in legno che le sorreggono non sono ancorati nè stabilmente infissi al suolo, la copertura è realizzata in telo pvc retraibile, mentre i restanti lati perimetrali restano totalmente liberi.
Tutte le opere, a parere dell’appellante, non costituirebbero innovazioni rilevanti o difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica n. 12 del 2019, che consente la realizzazione di opere (accessorie alla spiaggia libera con servizi) aventi “ carattere di facile rimovibilità, senza opere di scavo o fondazioni ”, escludendo dal novero delle stesse soltanto il “ totem/bike sharing ”.
L’appellante lamenta che tale aspetto sarebbe stato completamente ignorato dal primo giudice.
Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che ha ritenuto di poter prescindere da ogni considerazione circa la riconducibilità delle opere in questione agli interventi assentiti in concessione, la previsione sia del “locale deposito” sia delle “strutture ombreggianti” negli elaborati progettuali su cui si basa la concessione demaniale sarebbe elemento dirimente a sconfessare la presunta abusività di tali opere.
A sua volta la concessione demaniale è stata rilasciata sulla base (anche) della presupposta autorizzazione paesaggistica, pertanto la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che sia irrilevante la specifica previsione delle opere ridette negli elaborati progettuali allegati alla concessione demaniale (e alla presupposta autorizzazione paesaggistica), sarebbe illogica ed erronea.
Aggiunge che né il verbale della Guardia di finanza né i provvedimenti del comune darebbero contezza della reale consistenza dei presunti abusi; parimenti la sentenza non darebbe chiarimenti sul punto, limitandosi ad asserire in maniera apodittica che le opere in parola avrebbero necessitato dell’autorizzazione paesaggistica.
Contesta la sentenza nella parte in cui afferma che « parte ricorrente non ha articolato puntuali doglianze, né tantomeno ha dimostrato che il locale deposito, la struttura ombreggiante e la copertura dell’intercapedine siano riferibili agli interventi assentiti con le autorizzazioni paesaggistiche allegate in atti », perché ciò comporterebbe una illegittima inversione dell’onere della prova laddove dovrebbe essere il comune a motivare il perché le opere non sarebbero conformi ai titoli.
Quanto al capo 7.2. della sentenza, in cui il Tar afferma che l’ingiunzione demolitoria non sarebbe « carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale quanto alla corretta individuazione delle opere, dal momento che gli interventi in questione sono stati puntualmente descritti nel verbale della Guardia di Finanza del 4 giugno 2023, con il corredo di pedissequa documentazione fotografica », osserva che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che la mera elencazione delle opere, passivamente recepita dai rilievi contenuti nel generico verbale della Guardia di finanza, non soddisferebbe l’onere motivazionale non essendo comprensibili i presupposti fattuali dei presunti abusi.
Evidenzia che l’ordine di ripristino dapprima elenca le tre opere da ridurre in pristino e successivamente assume che le stesse sarebbero abusive in quanto eseguite: in assenza di titolo abilitativo, di titolo demaniale e di titolo paesaggistico; in contrasto con quanto prescritto dall’art. 8.3 (Manufatti) e 8.4 (Strutture ombreggianti) delle n.t.a. del Piano regionale delle coste; in difformità rispetto al permesso di costruire n. 13 del 2020 e successive varianti; in difformità dalla concessione demaniale n. 1 del 2020. Lamenta che, tuttavia, il provvedimento in parola non indicherebbe: quale delle elencate violazioni sia riferibile alla o alle opere contestate; se si tratti di opera o opere eseguite in assenza ovvero in difformità dai titoli abilitativi ivi elencati; se ed eventualmente per quale ragione l’opera o le opere si porrebbero in contrasto con le n.t.a. del Piano regionale delle coste.
5. Il comune si è difeso in sintesi deducendo:
- che nessuno dei titoli rilasciati all’appellante (concessione demaniale del 17 ottobre 2020, permesso a costruire del 23 aprile 2020, presupposta autorizzazione paesaggistica n. 12 del 2019 e parere reso ai fini dell’adozione di questa dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province Barletta - Andria – Trani (Bat) e Foggia il 10 maggio 2023) prevederebbe la realizzazione delle opere in questione.
Sarebbe irrilevante che l’autorizzazione paesaggistica e il presupposto parere prevedano « che tutte le opere da realizzare dovranno avere carattere di facile rimovibilità senza opere di scavo e fondazioni » in quanto tale prescrizione non legittimerebbe la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle assentite, ancorché le stesse possano essere dotate del carattere della facile rimovibilità e non abbiano necessitato per la loro realizzazione di scavi o fondazioni.
Anche gli ulteriori titoli (accertamento di compatibilità paesaggistica n. 14 del 2021 del 26 maggio 2021 a integrazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 12 del 2019; parere reso in data 21 maggio 2021 prot. 19214, con cui la Soprintendenza ha espresso parere favorevole, autorizzazione paesaggistica n. 16 del 26 maggio 2021) non riguarderebbero le opere in questione.
Aggiunge che l’art. 1161 del codice della navigazione vieta a chiunque, anche al titolare della concessione per l’uso dello spazio demaniale, di eseguire sul tratto di terreno oggetto del provvedimento concessorio innovazioni non autorizzate.
Sarebbe infondata la censura di genericità dell’ordine di ripristino in quanto la descrizione delle opere abusive sarebbe adeguatamente ricavabile dal contenuto del verbale di sopralluogo n. 270 del 2023 della Guardia di finanza.
6. L’appello è fondato e va accolto nei limiti di quanto si dirà.
L’esame delle censure va condotto necessariamente mediante raffronto “fattuale” fra quanto affermato nei provvedimenti del comune e i titoli rilasciati all’appellante, depositati in giudizio.
6.1. In primo luogo va rilevato che la presenza del locale rifiuti risulta dalle tavole di progetto allegate alla richiesta di concessione demaniale (come elemento n. 17) sotto la voce “Punti di raccolta differenziata rifiuti”.
Inoltre la relazione descrittiva generale del progetto (doc. n. 15 depositato dalla ricorrente in primo grado) riporta testualmente: « Una superficie lamellare in legno (c.d pelle) avvolge le nuove strutture integrandosi dal punto di vista paesaggistico con gli speroni rocciosi della falesia originaria, il muro in pietra e la vegetazione autoctona presente nell’area. La pelle rappresenta la matrice del progetto di riqualificazione dell'area. Il suo rapporto planimetrico con i nuovi manufatti e con il muro esistente consente di ricavare piccoli spazi dedicati ad alcuni utili servizi: i rifiuti, le docce, l’accoglienza, gli inserti vegetazionali verticali, l'informazione e la promozione delle risorse locali ».
Va aggiunto che la concessione demaniale così conformata alla stregua dell’allegata planimetria è stata rilasciata sulla base della presupposta autorizzazione paesaggistica n. 12 dell’11 giugno 2019.
Ciò evidenzia un primo profilo di illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria dell’ordine di ripristino laddove qualifica genericamente tutte le opere contestate come realizzate in assenza di titolo demaniale e in assenza di autorizzazione paesaggistica.
6.2. Sempre dalla stessa planimetria risulta anche la presenza della struttura ombreggiante (n. 16 della legenda ) sicché, anche relativamente a tale opera, emerge lo stesso vizio innanzi rilevato.
Di tale manufatto (come del resto per gli altri) non sono indicate le misure nella pianta acclusa alla concessione demaniale, non trattandosi di pianta quotata; ciò posto il comune, nel proprio provvedimento, afferma che tale struttura è più grande di quella “ammissibile” senza indicare né quali siano le misure ammissibili (in ipotesi ricavabili dall’art. 8.4delle n.t.a. del Piano regionale delle coste) ma, soprattutto, senza indicare quali siano le dimensioni della struttura di fatto realizzata, e di quanto eccederebbe le misure “ammissibili”, della quale è stata ordinata la demolizione.
Sul punto la determinazione dirigenziale del comune si limita a riportare pedissequamente quanto contenuto nel verbale della Guardia di finanza, il quale a sua volta, non indica le misure della struttura lignea in questione.
Pertanto, sotto tale profilo, la determinazione impugnata in primo grado risulta anche viziata per genericità oltre che per difetto di istruttoria, non essendo stato svolto alcun accertamento in concreto da parte del comune, ulteriore rispetto a quello, piuttosto generico, svolto dalla Guardia di finanza.
6.3. Infine, anche l’intercapedine esistente (tra il manufatto e il muraglione in pietra) risulta (anche se non numerata) nella planimetria allegata alla concessione demaniale, nella quale sono ben visibili i pilastrini di sostegno della struttura ombreggiante che, come evidenziato dall’appellante, ne riducono la profondità nei relativi punti.
Dunque, anche relativamente a tale intercapedine, sono ravvisabili i medesimi vizi rilevati per le altre due opere.
Quanto alla realizzata copertura di detta intercapedine per le (non irragionevoli) esigenze di igiene e di protezione degli impianti tecnologici esterni a servizio del manufatto prospettate dall’appellante, ne appare quanto meno dubbia la rilevanza dal punto di vista paesaggistico, sia perché prospetticamente non visibile, sia alla stregua dell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31.
7. In definitiva la sentenza del Tar va riformata nella parte in cui afferma che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica è sufficiente a ordinare la demolizione : ciò in quanto, come già osservato, allo stato degli atti l’autorizzazione paesaggistica n. 12 dell’11 giugno 2019 (irrilevanti essendo gli ulteriori titoli che riguardano opere diverse: la n. 12 del 2019 riguarda la cordolatura a protezione dei massi di pietra mentre la variante riguarda lo spostamento dei corpi servizi), sulla cui base è stata rilasciata la concessione demaniale, sembrerebbe dare “copertura” agli interventi contestati (in particolare l’autorizzazione paesaggistica prevede le “zone d’ombra”) i quali appaiono conformi a quanto autorizzato con la concessione demaniale, con l’eccezione della copertura dell’intercapedine relativamente alla quale va accertata la necessità di specifica autorizzazione paesaggistica.
D’altra parte, il verbale della Guardia di finanza sul quale esclusivamente si basano gli atti impugnati, dà atto che manca una planimetria per verificare se le opere siano conformi al progetto: ciò avrebbe dovuto indurre il comune a dare specifica contezza di quali siano le rilevate “difformità” rispetto a quanto autorizzato dal punto di vista paesaggistico, demaniale ed edilizio.
8. Con riferimento all’aspetto edilizio, relativamente all’intervento da ultimo esaminato (copertura dell’intercapedine), non appare, salvi i doverosi approfondimenti del comune che sono mancati, che la stessa crei volumi necessitanti di titolo edilizio, stanti da una parte le modestissime dimensioni e, segnatamente, la sua conformazione che la rendono non “abitabile” nonché inidonea a recare aggravio al carico urbanistico, e dall’altra il fatto che detta intercapedine è stata lasciata comunque aperta sui due lati (circostanza non contestata).
Va evidenziato che il permesso di costruire è stato rilasciato per la “realizzazione di una spiaggia attrezzata con servizi per la balneazione in area demaniale (bar, ristorante, bagni, presidio medico e spogliatoi)”.
Osserva il Collegio che, se è vero che non è menzionato il locale deposito rifiuti, tale area (come già detto prevista nella concessione demaniale rilasciata sulla presupposta autorizzazione paesaggistica) parrebbe tuttavia essere scoperta, circostanza questa affermata dall’appellante e non contestata dal comune, sicchè, salvi i doverosi accertamenti che sono di esclusiva competenza del comune, essa non parrebbe realizzare un volume che necessiti di titolo edilizio.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla “struttura ombreggiante” (che, oltre che presente nella concessione demaniale), parrebbe, salvi gli approfondimenti del comune, un’opera totalmente amovibile, non infissa al suolo, aperta su tutti i lati e coperta con pannelli amovibili, relativamente alla quale è possibile dubitare, allo stato degli atti, della necessità del preventivo rilascio di titolo edilizio, salvo che il comune non accerti trattarsi di opera, per dimensioni, consistenza e conformazione, diversa da quella ricavabile dal verbale della Guardia di finanza, e tale da creare volumi e richiedere il permesso di costruire o altro titolo legittimante.
9. In definitiva gli interventi dei quali è stata ordinata la demolizione, se da una parte risultano (quanto meno due dei tre) assistiti da autorizzazione paesaggistica e conformi alla concessione demaniale, dall’altra potrebbero rientrare negli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, salva ovviamente, la diversa determinazione cui dovesse addivenire il comune all’esito di una compiuta e motivata istruttoria che, nel caso di specie, è del tutto mancata.
Alla luce dei riportati rilievi in fatto, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che « L’assunto motivazionale che si appunta sulla mancanza del titolo paesaggistico, a prescindere da ogni considerazione circa la riconducibilità delle opere in questione agli interventi assentiti in concessione e alla necessità di acquisire il titolo edilizio, vale di per sé a giustificare l’adozione della ingiunzione ripristinatoria ».
Osserva il Collegio che è proprio questo assunto motivazionale che appare contraddetto dagli atti di causa.
Né può essere condivisa l’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza del Tar secondo cui « parte ricorrente non ha articolato puntuali doglianze, né tantomeno ha dimostrato che il locale deposito, la struttura ombreggiante e la copertura dell’intercapedine siano riferibili agli interventi assentiti con le autorizzazioni paesaggistiche allegate in atti ».
Come già visto non soltanto l’odierna appellante ha contestato già in primo grado che tali opere non fossero assistite dai necessari titoli ma, alla stregua della documentazione versata in atti di cui si è detto, fatta eccezione della copertura dell’intercapedine (relativamente alla quale va accertata la effettiva necessità di autorizzazione paesaggistica), gli altri due interventi sembrerebbero legittimati sotto tale profilo.
Parimenti smentita dagli atti risulta l’affermazione del Tar secondo cui non « può ritenersi che l’ingiunzione demolitoria sia carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale quanto alla corretta individuazione delle opere, dal momento che gli interventi in questione sono stati puntualmente descritti nel verbale della Guardia di Finanza del 4 giugno 2023, con il corredo di pedissequa documentazione fotografica ».
Come già rilevato l’ordine di ripristino si fonda esclusivamente sul verbale della Guardia di finanza che è del tutto generico, in quanto non riporta le misure e la consistenza della struttura ombreggiante né specifica se l’area per il deposito rifiuti e l’intercapedine realizzino dei “volumi” da assentire con apposito titolo edilizio.
10. Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati gli atti impugnati in primo grado (ivi compreso il provvedimento del 13 giugno 2023, fatta eccezione della parte in cui è stato chiesto il pagamento dell’indennizzo per l’occupazione di suolo demaniale riservato a spiaggia libera con servizi, che l’appellante è tenuta a pagare), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il comune potrà adottare all’esito di puntuale istruttoria da condursi in contraddittorio con la parte interessata.
11. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla in parte gli atti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO