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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 1335/2025 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL NZ OR, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CE ON, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alle figlie Per_1
e , nate rispettivamente il 24/09/2020 e il 19/03/2023 dalla relazione more uxorio Per_2 con , per i motivi e alle condizioni indicate in atti. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 30/09/2025, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza di comparizione, fissata per il 3/10/2025, le parti hanno manifestato la volontà di definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
a) le minori trascorreranno con il padre del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dall'orario di termine della giornata scolastica fino alle 20 e due fine settimana al mese
1 alternati. Inoltre, le bambine trascorreranno una settimana intera con il padre in concomitanza delle ferie di questi, prima dell'estate e un'altra dopo l'estate. Quanto al periodo estivo, invece, sarà conservato il calendario ordinario;
b) nei fine settimana in cui le minori stanno con il padre, pernotteranno da questi anche la notte del venerdì;
c) il padre corrisponderà alla madre la somma di euro 200 per ciascuna bambina, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore press il Tribunale di Lecce. L'assegno unico universale resta a beneficio integrale della madre.
Nel corso dell'udienza suindicata le parti hanno inoltre rinunciato ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che le condizioni indicate nell'accordo non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e della minore, sicché non vi è ragione per discostarsene. Rileva, peraltro, il Tribunale come le parti abbiano evidentemente inteso regolamentare il rapporto con la prole implicitamente adottando l'affido condiviso della stessa con collocamento prevalente presso la madre, da considerarsi, dunque quali condizioni adottate a tutti gli effetti.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dispone la regolamentazione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, per come integrato dal Tribunale in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 1335/2025 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL NZ OR, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CE ON, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alle figlie Per_1
e , nate rispettivamente il 24/09/2020 e il 19/03/2023 dalla relazione more uxorio Per_2 con , per i motivi e alle condizioni indicate in atti. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 30/09/2025, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza di comparizione, fissata per il 3/10/2025, le parti hanno manifestato la volontà di definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
a) le minori trascorreranno con il padre del lunedì, del mercoledì e del venerdì, dall'orario di termine della giornata scolastica fino alle 20 e due fine settimana al mese
1 alternati. Inoltre, le bambine trascorreranno una settimana intera con il padre in concomitanza delle ferie di questi, prima dell'estate e un'altra dopo l'estate. Quanto al periodo estivo, invece, sarà conservato il calendario ordinario;
b) nei fine settimana in cui le minori stanno con il padre, pernotteranno da questi anche la notte del venerdì;
c) il padre corrisponderà alla madre la somma di euro 200 per ciascuna bambina, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore press il Tribunale di Lecce. L'assegno unico universale resta a beneficio integrale della madre.
Nel corso dell'udienza suindicata le parti hanno inoltre rinunciato ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che le condizioni indicate nell'accordo non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e della minore, sicché non vi è ragione per discostarsene. Rileva, peraltro, il Tribunale come le parti abbiano evidentemente inteso regolamentare il rapporto con la prole implicitamente adottando l'affido condiviso della stessa con collocamento prevalente presso la madre, da considerarsi, dunque quali condizioni adottate a tutti gli effetti.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dispone la regolamentazione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, per come integrato dal Tribunale in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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