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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione IV CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2402/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Via Carlo Alberto n. 1, presso lo studio dell'Avv. Federico Marinone che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (P.I. P.IVA_1 elettivamente domiciliata in C.so Inghilterra n. 7, presso l'Avvocatura dell'Ente in , CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Massacesi, in forza di decreto sindacale n. 25 del 12.3.2021
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni- 2043 c.c. e 2049 c.c.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, richiamate tutte le istanze istruttorie articolate in atti, accertare la fondatezza della pretesa attorea, e per l'effetto, nel merito:
-accertato come il dott. sia stato aggredito dalle guardie ecologiche volontarie, sig. Pt_1 CP_2
e sig.ra
[...] Parte_2
-accertato come la Città Metropolitana di in data 12 maggio 2015 abbia redatto una CP_1
“comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del C.P.P.” in cui ha accusato, sapendolo in- nocente, il dott. del reato di cui all'art. 337 C.P. (resistenza a un pubblico ufficiale) Parte_1 da cui si è originato il procedimento penale n° 14313/2015 R.G.N.R. Procura del-la Repubblica di pagina 1 di 16 ; CP_1
-accertato come la in data 21 settembre 2015 abbia redatto una Controparte_3
“comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del C.P.P.” in cui ha accusato, sapendolo innocente, il dott. del reato di cui all'art. 368 C.P. (calunnia) da cui si è originato il Parte_1 procedimento penale n° 28339/2015 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino;
-accertato come la con le comunicazioni di notizia di reato datate 12 Controparte_3 maggio 2015 e 21 settembre 2015 e con i relativi allegati abbia ottenuto l'impunità per il proprio dipendente e per le guardie volontarie , , Persona_1 CP_2 Persona_2 Per_3
, Concordia e l'archiviazione del
[...] Parte_3 Parte_2 Per_4 Parte_4 procedimento penale n° 4960/2015 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Torino;
-accertato come la in data 21 settembre 2015, al fine di impedire, Controparte_3 ostacolare e sviare l'indagine scaturita dalla querela del dott. abbia formato un fascicolo Pt_1 fotografico alterando artificiosamente lo svolgersi dei fatti;
-accertato come la abbia sempre omesso di valutare l'opera dei suoi Controparte_3 dipendenti/collaboratori nonostante avesse chiara documentazione a sue mani e nonostante le plurime richieste del dott. Pt_1
-Accertato come i fatti commessi dai dipendenti e dal personale ausiliario della Controparte_3
abbiano cagionato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del dott.
[...]
Pt_1
-accertato come la sia responsabile ex art. 2049 c.c. dell'operato dei suoi Controparte_3 dipendenti e del suo personale ausiliario
-condannare la convenuta a corrispondere all'attore, dott. la somma di € 25.000,00 Parte_1
(venticinque/00), oltre interessi dalla data della messa in mora al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, ovvero la somma determinanda dal Giudice in corso di causa anche in via equitativa.
-Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA
‐ respingere, per le motivazioni illustrate nella memoria depositata dalla Controparte_3 ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. in data 30.9.2021, i capi di prova per testi e per interrogatorio formale dedotti dalla parte attrice nella sua memoria ex art. 183 , comma 6, n. 2) c.p.c.;
‐ammettere la alla prova per testi sui capi di prova dal n. 1al n. 12 della Controparte_3 memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. in data 10.9.2021;
pagina 2 di 16 ‐ ammettere inoltre la alla prova contraria sui capi di prova dedotti da Controparte_3 parte attrice che verranno ritenuti rilevanti e ammissibili nonché sui capi di prova contraria dedotti dalla convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. in data 30.9.2021;
NEL MERITO in ogni caso, accertata la totale infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda risarcitoria proposta dal dott. nei confronti della , respingere in toto la Parte_1 Controparte_3 domanda medesima, mandando assolta l'Amministrazione convenuta da ogni avversaria pretesa.
Con il favore delle spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
onde sentirla condannare alla refusione dei danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali patiti a causa delle condotte asseritamente calunniose poste in essere dalla convenuta.
Parte attrice ha esposto:
1. Che, in data 9 maggio 2015, percorreva con la propria moto un sentiero a fondo naturale del comune di Bibiana (TO) in compagnia del sig. e del sig. , ciascuno Persona_5 Per_6
a bordo della propria moto;
dopo una curva il RE veniva fermato dall'Istruttore direttivo di Vigilanza Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed Agente di Pubblica Sicurezza Per_1
dipendente della Città Metropolitana di , che, insieme ad altre cinque guardie
[...] CP_1
Ecologiche Volontarie (G.E.V.) e due Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) designate dalla Lega per l'Abolizione della caccia (L.A.C), svolgeva servizio di vigilanza ambientale;
2. Che, quando il dott. sopraggiungeva nei pressi della medesima curva, le guardie Pt_1
e appostati dietro un cespuglio, anziché intimargli di CP_2 Parte_2 fermarsi, lo aggredivano scagliandoglisi addosso, “..privandolo così di ogni possibilità di fermarsi o anche solo di arrestare la marcia”: in particolare, mentre il lo afferrava CP_2
e lo strattonava dal braccio destro, ossia quello con cui il motociclista impugnava la manopola dell'acceleratore, impedendogli, di fatto, di lasciare la presa e arrestare prontamente la propria corsa, e tentava invano di colpirlo con un pugno, la guardia Pt_2 gli si avventava addosso, colpendolo anch'ella sul lato destro del corpo. L'odierno attore, allora, perdeva il controllo del mezzo e finiva per cadere in uno strapiombo;
3. Che, ripresosi dallo shock della caduta e dell'aggressione subita, il dott. si Pt_1 avvedeva della presenza di altre guardie munite di paletta che, a quel punto, uscivano dai luoghi in cui, su ordine dell'ufficiale di polizia di P.G. si erano nascosti, Persona_1 onde sottrarsi alla vista dei soggetti che transitavano su quella strada;
pagina 3 di 16 4. Che le guardie volontarie redigevano e poi consegnavano all'attore un Verbale con cui gli contestavano la violazione dell'illecito amministrativo di cui l'art. 11 comma II della legge regionale 32/82, ossia la trasgressione del divieto di transito che interessava quella strada e irrogavano la sanzione amministrativa di cui l'art. 38 della normativa da ultimo richiamata, consistente nel pagamento della somma di € 333,00;
5. l'attore dava atto di aver contestato, il successivo 8.6.2015, la fondatezza di tale atto e di aver indirizzato al una istanza difensiva volta ad ottenere, previa Controparte_4 audizione delle parti coinvolte, la rimozione del provvedimento sanzionatorio;
tale richiesta, cinque anni dopo, era stata rigettata dall'ente.
Parte attrice allegava quindi che, a seguito dell'aggressione, aveva riportato contusioni multiple dell'arto inferiore destro, un trauma contusivo distorsivo della spalla destra e una lieve distrazione della rachide cervicale con una prognosi di giorni 20 circostanze che costringevano il professionista, medico di base e odontoiatra, ad astenersi dal lavoro e a disdire numerosi appuntamenti;
precisava altresì che il motoveicolo, un Husaberg FE350A, aveva riportato danni per complessivi € 2.234,41.
A seguito dell'accaduto, l'attore riferiva di aver presentato, in data 6.8.2015, una querela con cui aveva denunciato l'aggressione subita e accusato il e le guardie di aver, in concorso tra loro, Per_1 commesso i reati di abuso di ufficio, danneggiamento e lesioni personali.
Dava atto che il procedimento penale instauratosi n. 4960/15 R.G. N.R., si era concluso con una richiesta di archiviazione, fondata – secondo l'attore – su una ricostruzione dell'episodio volutamente distorta dalle guardie, avallato dalla Città Metropolitana, che permetteva al Lingua di ottenere l'impunità.
Riferiva infatti che, in data 12.5.2015, il , nella persona dell'Ufficiale Lingua, aveva Controparte_4 inoltrato alla Procura della Repubblica di Torino una “Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.”, accusando l'odierno attore di aver commesso il reato di cui l'art 337 c.p. per aver
“…usato violenza a Pubblici Ufficiali in servizio, Guardie ambientali, non essendosi fermato al segnale di ALT, coscientemente accelerato la marcia, obbligando le Guardie a scansarsi, creando una situazione di pericolo per l'incolumità delle stesse, per evitare una sanzione amministrativa”; il CP_ successivo 21.10.2015, appresa la notizia della denuncia interposta dal dott. la Pt_1
, nella persona dell' , aveva presentato un'altra Comunicazione di Controparte_3 CP_5 notizia di reato accusando l'odierno attore del reato di calunnia ex art. 368 c.p..
Da tali comunicazioni originavano due procedimenti penali, rispettivamente rubricati al n. 143131/15
R.G.N.R. e n. 28339/15 R.G. N.R., entrambi conclusisi con una richiesta di archiviazione ritenendo il
P.M., quanto al primo procedimento, che l'offesa perpetrata dal dott. fosse di particolare Pt_1 tenuità ed il comportamento posto in essere non abituale.
L'attore precisava di aver formalizzato, in data 11.07.2018, una diffida ad adempiere al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, instando per la corresponsione della somma di € 30.000,00, pagina 4 di 16 aggiungendo di aver provveduto al pagamento della sanzione comminata per gli accadimenti del
9.5.2015 onde beneficiare del trattamento economico a lui più favorevole.
.
A fronte del rifiuto manifestato dal alla richiesta di risarcimento e, considerata la mancata CP_4 adesione alla negoziazione assistita, l'attore ribadiva la lesione all'onore, al decoro e all'immagine patita a seguito delle due comunicazioni di reato – rispettivamente datate 12.5.2015 e 21.10.2015 – instando per la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito in ragione della previsione di cui all'art. 2049 c.c., comprensivo del ristoro per le spese legali stragiudiziali sostenute riservandosi espressamente di agire in separata sede onde azionare il diritto al risarcimento del danno seguito alle lesioni riportate a seguito della caduta e al danneggiamento del motoveicolo.
Ritualmente costituita, la ha contestato la ricostruzione dei fatti operata Controparte_3 dall'attore, instando per il rigetto delle pretese azionate.
La convenuta ha, in via preliminare, evidenziato come domandare il risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di azioni ritenute calunniose facendo espressa riserva di azionare separatamente il credito risarcitorio direttamente conseguito all'incidente del 9.5.2015 anticiperebbe l'intenzione di operare un frazionamento abusivo del credito.
Nel merito, la ha contestato la ricostruzione dei fatti occorsi precisando Controparte_3
- che il giorno 9.5.2015, sotto il coordinamento dell'Agente faunistico Persona_1 aveva luogo un servizio di vigilanza ambientale presso la località “Tuc dei Roveri”, a cui prendevano parte le G.E.V. , , Persona_3 Parte_5 Persona_2 Parte_3
, e dalle G.G.V.V. e , in servizio per conto
[...] Persona_7 CP_2 Parte_2 dell'associazione consistente nel pattugliamento a piedi di un sentiero montano noto per Pt_6 essere scenario di violazioni della legge regionale Piemonte n. 32/1982, e, in particolare, di frequenti passaggi di motocicli;
- che gli agenti, giunti presso la sommità del “Tuc dei Roveri”, udivano delle moto risalire il sentiero che stavano presidiando e l'agente provvedeva ad intimare l'alt al primo Per_1 motociclista, sig. ; Per_6
- che, durante il controllo dei documenti di questi, gli agenti udivano il rumore di altri mezzi provenire dalla stessa via;
le guardie e allora, si spostavano più a valle Per_8 Pt_2 rispetto al punto di sosta del primo motociclista e ciò anche per scongiurare l'impatto con il primo motociclista, fermatosi proprio dietro l'uscita di una curva a U stretta e fitta di vegetazione.
La convenuta dava quindi atto che il dott. pressoché fermo ai piedi di un tratto molto ripido Pt_1 del sentiero, si avvedeva dell'arrivo delle guardie e e, per sottrarsi al controllo, CP_2 Pt_2 accelerava nel senso di marcia opposto a quello dei volontari costringendoli a scansarsi bruscamente onde evitare di essere travolti dal motociclo;
superati gli agenti, l'odierno attore perdeva il controllo del pagina 5 di 16 mezzo, finendo con la ruota anteriore sull'erba, proseguendo dritto verso il terreno erboso digradante a lato del sentiero e cadendo lungo il costone della montagna.
Dava quindi atto che, a richiesta degli agenti di vigilanza, l'attore aveva rifiutato l'intervento dei soccorsi.
La convenuta allegava, quindi, che a fronte della diffida di risarcimento dei danni inviata dall'attore in data 5.7.2018, la Città Metropolitana, con nota del 2.8.2018, nella persona del segretario Generale dott.
, aveva osservato che le gravi accuse mosse agli agenti erano del tutto sprovviste di prova Persona_9 come confermato dall'archiviazione dei procedimenti penali.
Aggiungeva che, in risposta all'istanza di audizione avanzata in data 9.5.2015 dal dott. il Pt_1
Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza dell' con nota del 23.4.2020, dando CP_6 atto dell'impossibilità di effettuare l'atto istruttorio in presenza, vista l'emergenza epidemiologica
Covid-19, segnalava la possibilità di depositare note scritte integrative dell'atto difensivo già presentato o di chiedere che l'audizione avesse luogo da remoto, tramite piattaforma web.
La Città Metropolitana concludeva come in epigrafe riportato instando per il rigetto della domanda attorea.
Concessi i termini per memorie ex art 183 comma 6° c.p.c., ritenuto di non autorizzare la presentazione di querela di falso chiesta dall'odierno attore – in ragione della natura degli atti per cui si chiedeva l'ammissione della querela – e ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza “figurata” del
4.7.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica sulle conclusioni riportate in epigrafe.
II
Il presente giudizio ha quale petitum immediato la condanna del per i danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dall'odierno attore a causa delle calunniose
Comunicazioni di notizie di reato ex art 347 c.p.p. – rispettivamente datate 12.5.2015 e 21.9.2015 – trasmesse dai dipendenti dell'odierna convenuta da cui sono originati due procedimenti penali a carico dell'attore.
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno ribadire che, in termini generali, “ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all'accertamento “incidenter tantum” dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale” (Cass. 20.3.2017, n. 7110).
A tal fine, il giudice civile non è vincolato dalla sussistenza di una sentenza di condanna o di assoluzione – e, a fortiori, di una pronuncia di archiviazione che, per sua stessa natura, non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile – atteso che “nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento” il giudice può “procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite pagina 6 di 16 atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove.” (Cass. 31.5.2024, n. 15296).
Con particolare riferimento poi alla domanda di risarcimento del danno proposta quale conseguenza di una denuncia calunniosa, la Corte di Cassazione ha osservato che “colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.”
(Cass. 12.6.2020, n. 11271).
Tale principio si pone in linea di continuità con la giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni Unite che, con le pronunce di San Martino del 2008, hanno escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa anche ove il danno derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto all'onore e alla reputazione della persona fisica.
Più precisamente, “il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova” (v. Cass. 5.4.2024, n. 9068), dovendo “la sua liquidazione essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (v. Cass. cit.).
****
Applicando tali principi al caso di specie, deve ora esaminarsi la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa – che si riporta seguendo, per comodità espositiva, l' ordine cronologico di venuta a esistenza degli stessi – al fine di ricostruire la dinamica del sinistro occorso e, dunque, valutare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia, il cui accertamento incidentale è richiesto per la fondatezza delle domande proposte.
Nell'integrazione al Verbale dei rilievi fotografici relativi al giorno del sinistro gli Agenti e CP_2 hanno dichiarato che, durante il controllo dei documenti del sig. , udivano il rumore di Pt_2 Per_6 altre moto che sopraggiungevano;
hanno precisato, quindi, di aver deciso di portarsi “…verso la parte più aperta del sentiero” riferendo di aver notato che “ad una delle due moto si era spento il motore a causa della ripidità del sentiero anche molto sconnesso” aggiungendo che “alla vista della GGVV pagina 7 di 16 il motociclista ripartiva e anziché fermarsi accelerava e non si ferma all'alt nonostante che ci CP_2 trovassimo al centro del sentiero e ben visibili, per non essere investito (il sottoscritto ) doveva CP_2 pararsi onde evitare l'impatto con il motoveicolo, proseguendo la corsa la stessa moto rischiava di investire anche la collega presente anch'essa sul sentiero che doveva scansarsi per evitare Pt_2
l'impatto rischiando a sua volta di cadere nel versante sconnesso adiacente il sentiero”. (v. all. 6 parte convenuta)
Dalla comunicazione di notizia di reato del 12.5.2015 (all. 3 di parte attrice) trasmessa dall'
[...]
si apprende che “ durante il controllo dei documenti del motociclista si udiva il rumore di altre CP_5 moto che si avvicinavano, per cui le guardie (tutte in divisa con cappello e segni distintivi), che erano con me si spostavano poco sotto per fermare gli altri motociclisti, dopo poco potevo osservare e una moto a forte velocità spuntava presso di noi e non riuscendo a curvare usciva dal sentiero e cadeva nella scarpata sottostante”; la relazione prosegue dando atto che “Le Guardie … mi informavano che il sig. , nonostante che avesse avuto la moto ferma, in un tratto di sentieri ripido ed in Parte_1 salita, appena li aveva visti aveva accelerato e pur avendo la possibilità di fermarsi aveva tentato la fuga con manovre pericolose per gli Agenti e per se stesso, costringendole a scansarsi per non essere travolti, a tale proposito redigevano successivamente una relazione di servizio che si allega e redigendo dettagliati rilievi fotografici. […] dalla relazione redatta dalle GVV e dai rilievi video e fotografici effettuati, si ravvisa la responsabilità nei fatti in rubrica elencati in capo al sig. Parte_1
, in quanto lo stesso aveva certamente una buona visibilità dell'ambiente circostante ed era
[...] impossibile per lui non notare le Guardie in divisa, volutamente non si è fermato all'ALT, aveva il motore fermo ed ha volutamente ripreso la marcia in salita, inoltre compiendo la manovra pericolosa di accelerare su un sentieri di ridottissima larghezza e con fondo molto pietroso doveva certo valutare il pericolo di investire le stesse Guardie che gli intimavano l'alt, pensava quindi di poter sfuggire alla sanzione amministrativa, poiché non poteva vedere che il suo compagno era già fermo e, non tenendo una velocità adeguata al percorso, perdeva il controllo del mezzo, cadendo. Inoltre occorre precisare che, per le sue condizioni, il sentiero non percorribile da mezzi motorizzati per divieto di Legge (n. 32 del 1982), non può neppure essere considerato un percorso idoneo a tali mezzi a motore per le caratteristiche stesse, ristrettezza ripidità, tortuosità e vegetazione boschiva che impedisce di valutare tempestivamente la presenza di qualunque frequentatore (escursionisti).”.
E' altresì prodotto agli atti lo scritto difensivo che l'attore ha indirizzato alla Città Metropolitana onde rappresentare la propria versione dei fatti e ottenere la rimozione del provvedimento con cui l'
[...] aveva irrogato la sanzione amministrativa (all. 3 parte attrice). CP_5
Egli ha in primo luogo sostenuto che la contestazione mossagli fosse illegittima dal momento che il concetto di “fuoristrada”, su cui è vietato il transito ai mezzi motorizzati dall'art. 11 della l.r. 32/82, non andrebbe inteso “…come percorso effettuato su strada a fondo naturale, così come parrebbero credere i verbalizzanti, bensì come percorso effettuato ove non esiste nulla di riconducibile ad una pagina 8 di 16 strada, ossia effettuato su di un prato, un campo, ovvero un bosco.”; quindi l'odierno attore ha poi evidenziato le condotte penalmente rilevanti poste in essere dalle guardie ecologiche, consistite
- nell'essersi “…appostate dietro ad un cespuglio e, senza preavviso, si sono gettate addosso allo scrivente ed agli altri motociclisti”;
- nell'aver “gettato” il motociclista in uno strapiombo;
- nell'essere “…scappate precipitosamente” , “vistesi scoperte”, “…senza attendere i Carabinieri che erano stati allertati e che stavano intervenendo sul posto”;
- n nell'essersi, il , “…scagliato contro” il dott. “…al fine di costringere con violenza CP_2 Pt_1 lo scrivente a fermarsi” e nell'averlo “..gettato nello strapiombo” , nonostante egli si stesse spontaneamente fermando;
- nell'aver a più riprese negato il diritto ad ottenere la verbalizzazione delle dichiarazioni del motociclista, salvo poi acconsentire a cristallizzarle su un foglio separato del quale non veniva rilasciata copia.
Nell'atto di querela depositata presso la Stazione dei Carabinieri di Pinerolo in data 6.8.2015 è contenuta la ricostruzione dei fatti operata dal secondo la quale “..in prossimità di una curva Pt_1 cieca, lo scrivente rallentava grandemente la propria marcia e, siccome il motociclista che lo precedeva si era fermato, decelerava ulteriormente sino ad arrestarsi posando un piede a terra” quando notava “..improvvisamente da un cespuglio un soggetto che gli si scagliava contro e lo spingeva violentemente, facendolo rovinare a terra;
[…] a causa dell'azione dell'aggressore, veniva scagliato nello strapiombo ivi presente”. La narrazione prosegue “ […] non appena il querelante si era fermato, il , uscito dal suo nascondiglio, gli si era scagliato contro, senza neppure avvertire o CP_2 farsi scorgere, usandogli violenza e gettandolo a terra, cagionandogli lesioni personali e danneggiando il motoveicolo”; “…immediatamente dopo l'aggressione, mentre il querelante era a terra dolorante, si poteva appurare che il primo motociclista si era dovuto fermare perché dietro la curva cieca, creando intralcio e pericolo al transito, si erano posizionate delle guardie ecologiche volontarie che, oltre a bloccare integralmente la strada, intimavano l'alt.” “Si precisa, comunque, che al momento dell'aggressione, lo scrivente era già fermo”. (all. 7 parte attrice)
Il sig. , sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Bricherasio in data 5.9.2015 in Per_6 merito ai fatti oggetto della denuncia/querela sporta dal dott. pur confermando “in parte Pt_1 quanto riferito dal precisando che “trovandosi davanti al querelante, subito dopo una curva Pt_1
a sinistra era stato costretto ad interrompere la marcia bruscamente poiché si era trovato improvvisamente in mezzo alla strada il sig. che gli aveva bruscamente intimato l'alt” ha Per_1 precisato di “non aver assistito all'aggressione del ma che, sentendo un'accelerazione Pt_1 anomala della moto del si era voltato vedendo lo stesso rovinare in uno strapiombo”. (all. 9 Pt_1 parte attrice – Cfr. anche s.i.t. – allegato a Memoria di Replica ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte Per_6 attrice). pagina 9 di 16 Il sig. il terzo motociclista, ha confermato la ricostruzione operata dal Persona_5 Pt_1 riferendo in sede di sommarie informazioni innanzi ai Carabinieri di Pinerolo in data 3.10.2015, che
“Ad un certo punto su questo sentiero sterrato abbastanza stretto ed in salita, in prossimità di una curva, notavo che mi precedeva in moto rallentare bruscamente ed interrompere la Parte_1 propria marcia e, subito dopo, uscire fuori improvvisamente da un cespuglio sito nei suoi pressi una persona che indossava una divisa di color grigio oliva la quale spingeva il il quale perdeva Pt_1
l'equilibrio e rovinava a terra …”.
Riservata al proseguo ogni valutazione in ordine alla rilevanza di tale documentazione, occorre ancora dar atto della Comunicazione di notizia di reato del 21.9.15 che, unitamente a quella del 12.5.2015 già più sopra riportata, costituisce la fonte del danno lamentato dall'attore e oggetto del presente procedimento.
Nella comunicazione del 21.9.2015, in particolare, il viene accusato di aver calunniato le Pt_1 guardie di turno il giorno del sinistro mediante la querela presentata ai Carabinieri di Pinerolo
(6.8.2015), dal momento che, pur essendo “…totalmente cosciente di come si sono svolti i fatti” e malgrado la consapevolezza di aver “…volontariamente rimesso in moto il proprio veicolo e per Co tentare di fuggire” così obbligando “…i a scansarsi” e di essere caduto “…a causa della manovra spericolata”, ha comunque interposto querela contro gli operanti, e ciò al fine di “…evitare i suoi addebiti” e “..per nuocere allo svolgimento del servizio di vigilanza ambientale che si svolge”. Da tutto ciò discenderebbe una evidente “..volontà cosciente di calunniare gli operanti, pur sapendoli innocenti” (v. doc. n. 10 parte attrice).
III
Così ricostruiti gli elementi probatori in atti, deve rilevarsi che parte attrice ha agito in giudizio instando per l'accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Nulla quaestio in ordine alla legittimazione passiva della Città Metropolitana – peraltro neppure contestata – in forza del disposto normativo di cui all'art 28 Cost., norma precettiva che nel prevedere una responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli addebiti mossi alla luce delle leggi civili, penali e amministrative, estende la responsabilità civile allo Stato e agli Enti Pubblici dal momento che, a differenza di quella penale, essa va esente dal vincolo di personalità ex art. 27 Cost.
Tanto è per altro confermato dagli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 3/1957 che pongono a carico dell'Ente di appartenenza le conseguenze risarcitorie conseguenti al danno ingiusto cagionato con dolo o colpa grave dal dipendente nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie.
Nel caso di specie, pertanto, la è chiamata a rispondere del fatto illecito Controparte_3 asseritamente commesso dai propri dipendenti ex art. 2043 c.c. e 2049 c.c., essendo l'Ente Pubblico equiparato, sotto il profilo della responsabilità, a un datore di lavoro privato, e ciò al fine di evitare una diversificazione dei regimi normativi, scongiurare un ingiustificato privilegio dell'Amministrazione ed pagina 10 di 16 evitare di generare un vulnus a carico del privato cittadino che, potendosi rifare sull'ente, è garantito da adeguate garanzie di solvibilità.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Come anticipato, la fondatezza della pretesa risarcitoria proposta da parte attrice è correlata al vaglio, in via incidentale, della sussistenza degli estremi del reato di calunnia e ciò anche in considerazione del principio di diritto costantemente affermato dalla Cassazione secondo cui, dal punto di vista del rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cod.proc.pen. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica.
Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente» (Cass. pen. n.
17316/2018).
Ora, la fattispecie di cui l'art. 368 c.p., posta a presidio della corretta amministrazione della giustizia, dell'onore e della libertà della persona, punisce, tra l'altro, chiunque rivolga alla Autorità giudiziaria una istanza volta ad incolpare taluno di aver commesso un reato malgrado la piena consapevolezza dell'innocenza di questi.
Il concetto di “istanza” è qui inteso in senso ampio, ossia come qualunque atto idoneo a dare avvio ad un procedimento penale a carico del soggetto che il denunciante sappia essere innocente.
Quanto all'elemento soggettivo, la calunnia presuppone il dolo specifico in capo all'agente, dal momento che la stessa formulazione normativa "taluno che egli sa innocente" richiede evidentemente la consapevolezza, piena, dell'innocenza dell'incolpato (v. Cass. 14.12.2016, n. 4112).
Tale consapevolezza è invece esclusa ogniqualvolta la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri, comunque tali da ingenerare dubbi ragionevoli e condivisibili da parte di una persona assennata, di media cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (v. Cass. pen. 18.2.2020, n. 12209).
La prova dell'elemento soggettivo ben può peraltro desumersi dalle concrete circostanze e modalità del caso oggetto di valutazione, viste le quali, attraverso un processo logico-deduttivo, è possibile ricostruire la rappresentazione intellettiva e volitiva del denunciante e vagliarne la coscienza e volontà di accusare mendacemente qualcuno (v. Cass. pen. 22.1.2014, n. 10289).
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Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che gli elementi allegati non consentano di configurare un'ipotesi di calunnia, non potendo dirsi provato l'elemento soggettivo del reato in capo ai dipendenti della convenuta. pagina 11 di 16 Si è già detto come la configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessiti della “sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio” atteso che “la semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” (v. Cass. 24.10.2023, n. 29495).
Spettava, quindi, all'attore, sul presupposto del carattere calunnioso delle comunicazioni di reato interposte dall'Uff. Lingua, dimostrare che la piena consapevolezza in capo all'agente – da cui, quindi, far derivare la responsabilità della convenuta – dell'innocenza del denunciato.
Gli elementi documentali offerti da parte attrice non consentono, all'esito del giudizio, di ritenere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dovendo ritenersi plausibile la ricostruzione dei fatti contenuta nelle comunicazioni inviate alla Procura della
Repubblica e, altresì, verosimile la percezione, anche in termini dubitativi, della sussistenza del reato di resistenza a P.U. di cui la Comunicazione.
E' infatti certo che la prova dell'elemento soggettivo non possa essere desunta dalla sola sentenza di assoluzione, ovvero – come nel caso di specie – dalla mera richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 337 c.p. formulata dal Pubblico Ministero nei confronti dell'attore, poi accolta dal giudice delle indagini preliminari (v. doc. n. 15 parte attrice): come già ribadito, la valutazione della calunniosità della denuncia e/o della querela richiede la prova che il denunciante fosse a conoscenza dell'innocenza dell'incolpato e che, ciò nonostante, lo abbia ugualmente querelato o denunciato.
Nel caso in esame parte attrice, con riguardo alla prova dell'intento calunnioso del – del quale Per_1
l'ente convenuto è chiamato a rispondere – non ha fornito alcun elemento ulteriore rispetto a ciò che risulta dalla querela presentata e dalla successiva richiesta di archiviazione.
I capitoli di prova testimoniale dedotti dall'attore, già ritenuti superflui in sede di valutazione delle istanze istruttorie, qualora ammessi nulla avrebbero apportato a fini di ricostruzione dell'accaduto in termini di consapevolezza del Lingua circa l'innocenza del Pt_1
Inoltre, nella stessa richiesta di archiviazione articolata dal Pubblico Ministero per le imputazioni di lesione e danneggiamento a carico di – scaturenti dalla versione del – si dà CP_2 Pt_1 atto della contraddittorietà degli elementi istruttori acquisiti nelle indagini e, in particolare, delle discordanze tra le risultanze dei verbali delle Guardie Venatorie e della querela presentata dall'attore, ritenendo quindi di non poter “sostenere l'azione penale, non ravvisandosi ipotesi di reato in merito a quanto lamentato in querela”. pagina 12 di 16 Tali considerazioni non consentono pertanto di ravvisare la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito di calunnia che l'attore, nel presente giudizio, attribuisce rispettivamente alla comunicazione della notizia di reato del 21.9.2015 e del 12.5.2015: in carenza di tale prova, necessaria, non può ritenersi sussistente il requisito dell'ingiustizia dei danni lamentati dal Pt_1
Deve ribadirsi che la stessa ricostruzione della vicenda – come operata dagli agenti – la sua evoluzione e le dichiarazioni rese dal nella fase amministrativa e, poi, in querela, possono Pt_1 verosimilmente aver ingenerato dubbi nella persona dell' tanto in ordine alla sussistenza del CP_5 reato di resistenza a P.U. – di cui la Comunicazione di notizia di reato del 12.5.2015 – quanto in riferimento al reato di calunnia fatto oggetto della Comunicazione di reato del successivo 21.9.2015.
Relativamente alla C.N.R. del 12.5.2015, con la quale l' ha denunciato la violazione da CP_5 parte dell'odierno attore dell'art. 337 c.p., risulta di particolare interesse la documentazione video allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, e, in particolare, gli allegati n. 37
“bric_dei_roveri” e n. 47 “Aggressione Bonetto e , entrambi video realizzati mediante la Pt_2 bodycam portata dalla Guardia Bonetto e ritraenti, l'uno, il lasso temporale in cui il sig. viene Per_6 fermato e, l'altro, quello in cui le guardie e si dirigono verso il dott. CP_2 Pt_2 Pt_1
Quest'ultimo, in particolare, mostra l'odierno attore dapprima fermo alle pendici di un tratto di strada particolarmente ripido e accidentato e poi, al sopraggiungere delle guardie, accelerare repentinamente.
Nella comparsa conclusionale l'attore analizza in modo analitico le immagini del video n. 47, osservando come le Guardie abbiano impiegato ben 2 secondi prima di giungere al cospetto del dott.
Pt_1
Tale intervallo temporale appare verosimilmente congruo per permettere al motociclista di avvedersi della presenza di soggetti in divisa e, comunque, sufficiente per rappresentarsi, quantomeno in termini dubitativi, la presenta delle Forze dell'Ordine in quel tratto di strada, dubbio a fronte del quale egli avrebbe dovuto, secondo i principi di buona fede, fermarsi.
Tale considerazione, peraltro, vale anche ove l'uomo si fosse trovato innanzi non già dei Pubblici
Ufficiali ma il quisque de populo: la cautela che si impone a chiunque si ponga alla guida di un veicolo, infatti, è del tutto incompatibile con la repentina accelerata che gli si vede operare nel video.
Posto che il reato di cui l'art. 337 c.p. punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un P.U. o a un I.P.S. intento a compiere a un atto di ufficio o di servizio e considerato, altresì, che “integra
l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.” (Cass. pen. n.
41408/19) deve ritenersi che la comunicazione della notizia di reato 12.5.2015 depositata dall'Uff.
Lingua possa ritenersi del tutto legittima in quanto relativa a fatti che, prima facie, ben possono apparire come riconducibili alla fattispecie incriminatrice richiamata.
pagina 13 di 16 Né, peraltro, può ritenersi che la condotta tenuta dal dott. sia riconducibile alla causa di non Pt_1 punibilità di cui l'art. 393 bis c.p. dal momento che ai fini dell'operatività di essa la legge richiede che il P.U o l'I.P.S. abbia ecceduto con atti arbitrari le proprie attribuzioni.
La ricostruzione della condotta tenuta dagli Agenti e violenta e tracotante rispetto ai CP_2 Pt_2 poteri che la legge attribuisce loro, come ricostruita dall'attore non può infatti ritenersi condivisibile.
I video richiamati, infatti, mostrano i due volontari portarsi, in un primo momento, dietro un albero- cespuglio che segna la stretta curva dietro cui veniva fermato il sig. , salvo, poi, sentendo Per_6 sopraggiungere il motoveicolo guidato dal dott. lasciare la posizione e andarvici incontro Pt_1 correndo e tentare di impedire un maldestro tentativo di fuga.
Se è chiara l'intenzione degli agenti di cogliere in difetto e fermare il motociclista, è altrettanto chiaro come il non si sia “..scagliato contro” il motociclista “…al fine di costringerlo con violenza CP_2
…a fermarsi” e che lo abbia “… gettato nello strapiombo ivi presente”, come riportato invece nello scritto difensivo attoreo indirizzato alla Città Metropolitana (v. all. 3 parte attrice), né sia “…uscito dal suo nascondiglio, [..] scagliato contro il motociclista, senza neppure avvertire o farsi scorgere, usandogli violenza e gettandolo a terra”, come riportato nell'atto di denuncia-querela (v. all. 7 parte attrice), né, ancora, che l'agente “…improvvisamente […] balzato fuori da un cespuglio” si sia
“scagliato contro il motociclista, lo spingeva violentemente facendolo rovinare a terra e facendolo quindi cadere in uno strapiombo ivi presente”( secondo la C.N.R. depositata dal dott. all. 9 Pt_1 parte attrice).
In altri termini, mentre in un primo momento il motociclista ha rilasciato dichiarazioni tali da far intendere come la caduta andasse causalmente ricollegata al precipuo intento del di CP_2 scaraventarlo nello strapiombo (“…lo ha gettato nello strapiombo”), in un secondo momento – più di preciso, nell'atto di citazione – egli ha dato atto di esservici caduto per effetto di un'accelerata cui era asseritamente costretto dall'intervento del che lo stringeva per un polso e del contributo della CP_2 nella causazione del fatto, intervento taciuto fino all'atto con cui l'odierno attore ha dato avvio Pt_2 al presente giudizio.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla condotta della Guardia Roagna, che, dalla documentazione in atti, non risulta essersi “avventata sull'attore, colpendolo sul lato destro e facendogli definitivamente perdere il controllo del mezzo”.
Le considerazioni svolte consentono quindi di ritenere che la C.N.R. del 21.9.2015, con la quale l'
[...] ha denunciato un fatto di calunnia perpetrata a suo scapito dal dott. risulta lecita e, in CP_5 Pt_1 ogni caso, fondata su un legittimo dubbio in ordine alla antigiuridicità delle condotte tenute dal così escludendo la punibilità del denunciante. Pt_1
In mancanza di elementi certi e oggettivi di segno contrario, l'esistenza di dubbi in ordine alla configurabilità del reato di resistenza a P.U. e calunnia, allegati nelle comunicazioni di reato inviate dal all'autorità risultano legittimi, quantomeno in termini putativi. Per_1 pagina 14 di 16 Ribadito come la punibilità del reato di calunnia deve essere esclusa ogni qual volta la supposta illiceità del fatto sia fondato su elementi oggettivi, connotati da un certo margine di serietà, tali da ingenerare un legittimo dubbio da parte di una persona assennata e di media cultura, deve ritenersi che nel caso di specie possa configurarsi un “ legittimo dubbio” in ordine alla condotta attorea, tale da indurre il denunciante a depositare le due Comunicazioni di reato.
La ragionevolezza del sospetto serbato dall'Uff. Lingua in ordine al disvalore penalistico delle condotte del dott. è inoltre confermata dalla circostanza che, quantomeno con riferimento alla Pt_1
Comunicazione di notizia di reato del 12.5.2015, il relativo procedimento penale (n. 14313/15 R.G.
N.R.) si è concluso con una richiesta di archiviazione non per irrilevanza penale del fatto, ma per essere l'offesa di particolare tenuità e la condotta non abituale (all. 14 parte attrice).
Da un lato, è noto che la “particolare tenuità del fatto” di cui l'art. 131-bis c.p. è un istituto di diritto sostanziale che denota una qual certa esiguità del disvalore penale del fatto che, tuttavia, rimane tipico e antigiuridico, venendo meno la solo punibilità dello stesso.
D'altra parte, il provvedimento di archiviazione pronunciato ai sensi dell'art 131-bis c.p, non equivale ad una sentenza di assoluzione a formula piena, ma rappresenta un epilogo del giudizio non completamente liberatorio per il destinatario, giacché il provvedimento di archiviazione va iscritto nel casellario giudiziale, in virtù della previsione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 28 del 2015 (v. Cass. SS.UU.
n. 38954/2019).
Sebbene tale provvedimento non vincoli il giudice civile, esso ben può essere utilizzato per riaffermare la legittimità del dubbio che ha portato l' a redigere quantomeno la prima comunicazione di CP_5 notizia di reato.
Da ultimo, deve osservarsi che il comportamento dell'Uff. Lingua, inoltre, va letto anche alla luce dell'obbligo che la legge pone in capo ai Pubblici Ufficiali di denunciare fatti di reato di cui questi vengano a conoscenza o che presumano esistenti: ove, dunque, questi avesse omesso la Comunicazione di reato inerente il sinistro, ebbene l'agente si sarebbe esposto alla commissione del reato di cui l'art. 361 c.p., integrato ogniqualvolta “…il pubblico ufficiale […] ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto) (v. Cass. 7.5.2009, n. 27508).
Tale conclusione è peraltro perfettamente coerente con il disposto dell'art 331 comma I e VI c.p.p.: tale disposizione normativa, nel porre in capo al P.U. l'obbligo di comunicare il reato perseguibile d'ufficio di cui sia venuto a conoscenza a causa della propria funzione o del servizio, nonché il dovere di redigere e trasmettere la denuncia di “un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio” di cui egli venga a conoscenza nel corso di un procedimento civile o amministrativo ricade pagina 15 di 16 sotto la scriminante dell'adempimento di un dovere, così recidendo la antigiuridicità del fatto e la sua perseguibilità.
Queste ultime considerazioni appaio utili a riaffermare la legittimità della seconda comunicazione di notizia di reato, viste le gravi violazioni di cui il dott. accusa le Guardie. Pt_1
Le domande risarcitorie proposte da parte attrice devono pertanto essere respinte.
Pare opportuno, in ogni caso, osservare che parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito a causa delle condotte antigiuridiche poste in essere dall'agente
– delle quali è chiamato a rispondere l'ente convenuto – senza peraltro allegare, in modo Per_1 dettagliato, il concreto pregiudizio patito.
Parte attrice, infatti, si è limitata ad asserire di aver riportato profondi turbamenti psicofisici, nonché di aver subito una lesione alla propria onorabilità nell'ambito della comunità di riferimento, senza allegare e provare, in concreto, il danno patito.
La domanda deve pertanto essere respinta.
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L'insussistenza del fatto illecito fonte di responsabilità ex art. 2043 e 2049 c.c., comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria proposta da parte attrice avente ad oggetto il lamentato danno patrimoniale.
IV
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice.
La liquidazione, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, è effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, ridotti ai minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte da parte attrice in quanto infondate;
condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
4.237,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 12.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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