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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 229/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. TOLLI RAFFAELINO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: accertamento autenticità sottoscrizioni scrittura trasferimento proprietà immobile
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale il signor onde sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa accogliere la domanda e per l'effetto: 1) accertare
l'autenticità delle sottoscrizioni delle parti e dichiarare pertanto che la scrittura privata del 15.1.2015 è scrittura privata di compravendita con sottoscrizioni accertate giudizialmente a tutti gli effetti di legge;
2) dichiarare comunque l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile di cui alla scrittura privata del 15.1.2015 dall'alienante all'acquirente ; 3) Per l'effetto ordinare Controparte_1 Parte_1
al Conservatore dei Registri Immobiliari del L'Aquila di trascrivere la scrittura privata di compravendita immobiliare del 15.1.2015 e/o in subordine la sentenza che il Giudice vorrà emettere. Con esonero da ogni responsabilità. 4) Spese come per legge”.
Radicato il giudizio il convenuto rimaneva contumace.
Espletato l'interrogatorio formale del convenuto e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge.
L'art. 2657 c.c. dispone che “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al
Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.(Cass. 23945/2020).
Nel caso di specie sono stati prodotti in atti la scrittura privata non autenticata in data
15.1.2015, con la quale il signor alienava al signor i Controparte_1 Parte_1
seguenti immobili: “Terreno sito in Comune di Civitella Roveto, al NCEU foglio 3, part.lla n. 669, di mq. 825, sul quale insiste un castagneto, per un corrispettivo di €.
850,00 (ottocentocinquanta).
Sono stati altresì prodotti il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, la visura catastale. e la planimetria dell'immobile.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e così non ha contestato la domanda. Lo stesso convenuto non è comparso neppure a rendere l'interrogatorio formale.
I capitoli di prova ammessi riguardavano il trasferimento con la scrittura oggetto di causa della proprietà dell'immobile sito in Comune di Civitella Roveto, al NCEU foglio 3, part.lla n. 669, di mq. 825, il riconoscimento della propria firma in calce allo stesso e la corresponsione del prezzo pattuita.
Tali fatti, attesa la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale e valutato anche che il ricorrente non si è costituito in giudizio e non ha così contestato la domanda, devono ritenersi come ammessi ex art. 232 c.p.c.
La domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata non autenticata in data 15.1.2015 deve quindi essere accolta.
Deve altresì ritenersi pertanto che sussistano tuti i presupposti per la trascrizione della scrittura privata non autenticata del 15.1.2015 intercorsa tra in signori e Parte_1
. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dall'attore, e per l'effetto, dichiara l'autenticità delle firme della scrittura privata in data 15.1.2015 con la quale il signor Controparte_1
trasferiva al signor la proprietà dell'immobile (castagneto) sito in Parte_1
Comune di Civitella Roveto, al NCEU foglio 3, part.lla n. 669, di mq. 825;
- dichiara che sussistono tutti i presupposti per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, della predetta scrittura privata in data 15.1.2015 tra i signori e;
Controparte_1 Parte_1
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in €. 86,78 per spese esenti ed €. 900,00 per onorari oltre CPA ed IVA come per legge.
Avezzano 10.4.2205
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 229/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. TOLLI RAFFAELINO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: accertamento autenticità sottoscrizioni scrittura trasferimento proprietà immobile
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale il signor onde sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa accogliere la domanda e per l'effetto: 1) accertare
l'autenticità delle sottoscrizioni delle parti e dichiarare pertanto che la scrittura privata del 15.1.2015 è scrittura privata di compravendita con sottoscrizioni accertate giudizialmente a tutti gli effetti di legge;
2) dichiarare comunque l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile di cui alla scrittura privata del 15.1.2015 dall'alienante all'acquirente ; 3) Per l'effetto ordinare Controparte_1 Parte_1
al Conservatore dei Registri Immobiliari del L'Aquila di trascrivere la scrittura privata di compravendita immobiliare del 15.1.2015 e/o in subordine la sentenza che il Giudice vorrà emettere. Con esonero da ogni responsabilità. 4) Spese come per legge”.
Radicato il giudizio il convenuto rimaneva contumace.
Espletato l'interrogatorio formale del convenuto e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge.
L'art. 2657 c.c. dispone che “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al
Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.(Cass. 23945/2020).
Nel caso di specie sono stati prodotti in atti la scrittura privata non autenticata in data
15.1.2015, con la quale il signor alienava al signor i Controparte_1 Parte_1
seguenti immobili: “Terreno sito in Comune di Civitella Roveto, al NCEU foglio 3, part.lla n. 669, di mq. 825, sul quale insiste un castagneto, per un corrispettivo di €.
850,00 (ottocentocinquanta).
Sono stati altresì prodotti il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, la visura catastale. e la planimetria dell'immobile.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e così non ha contestato la domanda. Lo stesso convenuto non è comparso neppure a rendere l'interrogatorio formale.
I capitoli di prova ammessi riguardavano il trasferimento con la scrittura oggetto di causa della proprietà dell'immobile sito in Comune di Civitella Roveto, al NCEU foglio 3, part.lla n. 669, di mq. 825, il riconoscimento della propria firma in calce allo stesso e la corresponsione del prezzo pattuita.
Tali fatti, attesa la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale e valutato anche che il ricorrente non si è costituito in giudizio e non ha così contestato la domanda, devono ritenersi come ammessi ex art. 232 c.p.c.
La domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata non autenticata in data 15.1.2015 deve quindi essere accolta.
Deve altresì ritenersi pertanto che sussistano tuti i presupposti per la trascrizione della scrittura privata non autenticata del 15.1.2015 intercorsa tra in signori e Parte_1
. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dall'attore, e per l'effetto, dichiara l'autenticità delle firme della scrittura privata in data 15.1.2015 con la quale il signor Controparte_1
trasferiva al signor la proprietà dell'immobile (castagneto) sito in Parte_1
Comune di Civitella Roveto, al NCEU foglio 3, part.lla n. 669, di mq. 825;
- dichiara che sussistono tutti i presupposti per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, della predetta scrittura privata in data 15.1.2015 tra i signori e;
Controparte_1 Parte_1
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in €. 86,78 per spese esenti ed €. 900,00 per onorari oltre CPA ed IVA come per legge.
Avezzano 10.4.2205
Il GOT
Dott. Massimo Valenza