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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 10/2024
RG., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Sebastiano Cheri e
Maria Cheri del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Cagliari, Via Carrara n. 23;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
via Langhirano 177/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna siti in Bologna, Via
Testoni n. 6;
RESISTENTE
nonché contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._2
procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva. dall'Avv. Francesco Stilo del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Treviso, Via Olivi n. 2/E;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 5.01.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo di accertare il proprio diritto a essere
[...] Controparte_2
destinatario di proposta contrattuale presso la per l'Europa di CP_1 CP_1
relativamente alle classi di concorso L1 – L2 dall'a.s. 2023/2024, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rideterminare la sua posizione giuridica ed economica, anche rimuovendo dall'incarico , il docente assunto nella posizione ambita dal ricorrente. Controparte_2
Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, rappresentava: a) di aver sottoscritto il primo contratto di insegnamento presso la di Controparte_1 CP_1
dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 per la sezione francofona nella materia di
Lingua Francese- A246 lingua e civiltà̀ straniera (francese); b) di essere stato in più occasioni chiamato per insegnare nella citata classe di concorso, per 365 gg., dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno fino al 31.08.2013, quale docente laureato di scuola secondaria II grado, prestando quindi servizio per otto anni consecutivi presso la;
c) di avere partecipato, nell'estate del 2011, al concorso per Controparte_1
l'assegnazione degli incarichi di insegnamento per Lingua Francese nella sezione francofona grazie il titolo per l'insegnamento riconosciuto dalla commissione del concorso Presieduta dal Dott. (doc. 39 fasc. parte ricorrente); d) di Persona_1 essere risultato vincitore del predetto concorso, e di avere, quindi, stipulato un contratto c.d. “italiano” annuale – così definito in quanto presupponeva che il ricorrente fosse cittadino europeo per sottoscrivere il contrato europeo biennale – decorrente dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 e un secondo contratto “italiano” per il periodo ricompreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 agosto 2013; e) che il
Consiglio d'Amministrazione della l'Europa approvava, nella seduta CP_1
dell'08.04.2013, il regolamento per l'espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti disponibili per il personale docente e ATA, non disciplinando le modalità di partecipazione e di invio delle domande da parte dei candidati;
f) che, con decreto n.114 del 03.05.2013, pubblicato in data 04.05.2013, veniva emanato il bando di concorso per l'insegnamento delle materie di cui all'allegato del bando stesso riservato al “personale di madrelingua diversa dall'Italiano oppure in possesso del titolo per insegnare nel Paese estero dove la lingua è ufficiale o una delle lingue ufficiali, con comprovata ed elevata professionalità̀, in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel Paese dell'Unione
Europea di provenienza. Tale personale deve possedere la certificazione linguistica livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento in una delle lingue insegnate nella Scuola, diversa dalla lingua madre”; g) di avere, quindi, presentato domanda di partecipazione al predetto concorso, poiché munito di cittadinanza italiana e certificazione linguistica livello C1 in una delle lingue insegnate nella Scuola diversa dalla lingua madre (doc. 34 fasc. parte ricorrente); h) che, con decreto n. 133 del
31.07.2013 della Dirigente della Scuola per l'Europa, veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, dalla quale emergeva che al ricorrente non erano stati riconosciuti gli 8 punti per il servizio prestato;
i) che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3944/2022 del 18.05.22, riconosceva il predetto punteggio al ricorrente
(doc. 1 fasc. parte ricorrente); l) che la di ometteva, Controparte_1 CP_1
tuttavia, di riconoscere al ricorrente tale punteggio, pur pubblicando sul proprio sito istituzionale l'aggiornamento della graduatoria effettuato in data 25.05.2022 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); m) di avere sottoscritto, in data 18.05.2023, un successivo contratto individuale per il periodo dal 15.05.2023 al 09.07.2023 per la classe di concorso (L1-L2) - Francese Lingua madre (doc. 4 fasc. parte ricorrente); n) di avere ricevuto, come confermato dalla direttrice della Scuola in data 27.07.2023, una
“supplenza breve di Lingua francese quale L1 e materie affini (sciences humaines) nel ciclo secondario inferiore in sostituzione della Direttrice aggiunta del ciclo secondario. La supplenza è continuata per quasi tutto lo scorso anno scolastico
2022/23 e non solo dal 18/05/2023 al 09/07/2023 come erroneamente indicato nella diffida” (doc.ti 18 e 40 fasc. parte ricorrente); o) che la validità del titolo di studio conseguito dal ricorrente emergeva dagli atti normativi e dagli accordi intercorrenti tra la , la Francia e la Costa d'Avorio, in quanto il ricorrente CP_1 CP_1
aveva ottenuto il proprio titolo in Costa D'Avorio, che era stato successivamente riconosciuto in Francia (doc.ti 14, 15, 29, 37 e 38 fasc. parte ricorrente); p) che la nomina per la classe di concorso L1-L2 per l'anno scolastico 2023/2024 spettava di diritto al ricorrente, in quanto quest'ultimo occupava la prima posizione utile nella graduatoria ed erano disponibili 8 periodi/ore (doc.ti 2, 32, 33 e 39 fasc. parte ricorrente); q) che la Dirigente Scolastica della Scuola per l'Europa, nonostante la diffida del ricorrente al rispetto al giudicato amministrativo e del riconoscimento dei titoli già riconosciuti e del servizio prestato, nominava da altra graduatoria il prof.
per il quale, in suddetta graduatoria, non erano riportati, né la data di Controparte_2
nascita, né la residenza, né altro elemento idoneo a identificare la sua sede e/o residenza in Italia/Europa (doc.ti 5 e 17 fasc. parte ricorrente); r) che tale provvedimento, oltre a porsi in aperto contrasto con il giudicato della sentenza n.
3944/2022 del Consiglio di Stato, costituiva un evidente tentativo di aggirare le precedenti nomine del ricorrente;
s) di avere diritto, quindi, alle ore di contratto assegnate al sig. in qualità di insegnate di (L1) e di 6 periodi\ore (45 minuti CP_2
di Morale), 6 periodi\ore (45 minuti di Studio Guidato in cui si tratta di seguire gli alunni quando hanno dei periodi senza lezioni); t) che la Scuola per l'Europa era a conoscenza sin dal 2008 dell'abilitazione del ricorrente all'insegnamento nelle classi di concorso L1-L2 (doc.ti 12, 13 e 27 fasc. parte ricorrente); u) di essere stato sottoposto, in occasione della selezione avvenuta nel 2017, dapprima alla valutazione dei titoli, e, successivamente, una volta ritenuto idoneo, ad un colloquio orale brillantemente superato (doc. 33 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto del prof. ad insegnare Parte_1
presso la di e ad essere destinatario di contratto Controparte_1 CP_1
europeo o per lo meno ad essere destinatario di proposta contrattuale per le ore disponibili e/o vacanti relativamente alle classi di concorso L1 – L2 già dall'avvio dell'anno scolastico 2023/2024;
2) per effetto condannare l'Amministrazione scolastica a adottare tutti i provvedimenti necessari per rideterminare e sanare la posizione del ricorrente sia in termini giuridici che economici.
3) condannare i resistenti al risarcimento del danno da determinarsi in separato giudizio, salvo provvisionale da determinarsi in base alla mancata nomina per
l'anno scolastico 2023/24;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con sentenza esecutiva.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 15.02.2024 si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e Controparte_2
chiedendo, nel merito, l'integrale reiezione delle domande attoree.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 19.02.2024 si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 15.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. In punto di fatto, occorre premettere:
- che il ricorrente ha insegnato Lingua Francese presso di Controparte_1 CP_1
dall'1.9.2005 al 31.8.2013, in forza di successivi contratti a tempo determinato (doc.
3 fasc. parte ricorrente);
- che il ricorrente ha, poi, partecipato al concorso bandito in data 4.5.2013 dalla
Scuola convenuta per l'insegnamento di lingue straniere e che, all'esito delle procedure concorsuali, è risultato inserito nella graduatoria definitiva alla 10° posizione;
- che la graduatoria è stata impugnata dal ricorrente dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, e, che all'esito di una complessa vicenda processuale, il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 3944/2022, ha stabilito che al ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciuti otto punti aggiuntivi in considerazione degli anni di servizio Contr pregressi presso (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
Contr
- che, in ottemperanza alla sentenza, ha rettificato la graduatoria del 2013, nella quale, all'esito, il ricorrente è risultato in terza posizione per la classe di concorso
Francese Lingua madre (L1) (doc. 2 ricorrente);
- che, per l'a.s. 2023/2024, è stato nominato come docente di lingua francese il prof.
il cui nominativo è stato attinto da una graduatoria approvata Controparte_2
successivamente a quella in cui è inserito il ricorrente. Orbene, parte ricorrente ha contestato la legittimità di tale assegnazione, in quanto – nella prospettazione attorea - la Scuola avrebbe dovuto rivolgere a lui la proposta di assunzione, in quanto primo docente in posizione utile nella graduatoria del 2013.
2.3. Prima di entrare nel merito delle questioni che si pongono nella fattispecie in controversia, occorre evidenziare che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3944/2022, non ha accertato il possesso, in capo al medesimo, del titolo abilitativo all'insegnamento della Lingua
Francese L1.
Nella citata sentenza, invero, risultano affrontate e risolte questioni e censure del tutto differenti rispetto a quelle in controversia ed afferenti, in particolare, alla mancata attribuzione di punteggio per i titoli di servizio effettivamente prestato dal ricorrente;
nel presente giudizio, per contro, si discute del possesso, in capo al docente del Pt_1
titolo abilitante all'insegnamento della Lingua Francese, definito nel bando del 2013 come “specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione Europea di provenienza”.
2.4. Ciò posto – ribadendo che il ricorrente insta, nella presente sede, affinché sia dichiarato il proprio diritto ad essere designato quale destinatario di proposta di contratto per l'insegnamento della classe di concorso L1 ed L2 in ragione della conseguita posizione nella graduatoria approvata con decreto 133/2013 (come rettificato in data 25.05.2022) - occorre rilevare che il rigetto della domanda attorea si impone alla stregua di due distinte motivazioni.
2.4.1. Anzitutto, occorre evidenziare – come rilevato anche dall'Amministrazione convenuta – che le graduatorie pubblicate dalla Scuola per l'Europa nell'anno 2013
(ma analogo discorso vale anche con riguardo alla graduatoria del 2017), nel 2023, allorquando l'incarico di docenza è stato affidato al docente , avevano già CP_2
perso validità, non potendo, dunque, il ricorrente vantare alcun diritto in relazione a tali graduatorie. Ai sensi dell'art. 35 comma 5-ter D. Lgs. n. 165/2001, è così previsto: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.
Tale disposizione di legge è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 362,
L. n. 145/2018, secondo cui:
“Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo
2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre
2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”.
Tale comma è stato, peraltro, abrogato dall'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019,
n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'art. 1, comma 362-bis, L. n. 145/2018, ha, poi, previsto che: “Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020”; ma, anche tale modificazione è stata, poi, abrogata all'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n.
160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'art. 1, comma 362-ter L. n. 145/2018, ha, inoltre, previsto che: “362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”; ma, ancora, anche tale modificazione è stata, poi, abrogata all'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Alla stregua della richiamata normativa, occorre, dunque, evidenziare che l'ultrattività dell'efficacia della graduatoria pubblicata nel 2013 (ultrattività invocata, nella presente sede, dal ricorrente) risulta inibita.
2.4.2. Il rigetto della domanda attorea si impone in virtù di un'ulteriore – e diversa – motivazione, ossia per mancanza dei titoli richiesti dal bando.
Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, invero, con decreto n. 114 del 3 maggio
2013, la ha avviato il concorso per il reclutamento di personale Controparte_1
docente di lingua diversa da quella italiana da destinare alle sezioni linguistiche anglofone e francofone dei cicli materno, primario e secondario della CP_1
di (doc. 3 fasc. parte resistente).
[...] CP_1
All'art. 2 del suddetto bando, è stato chiarito che il personale avente titolo a presentare la domanda, oltre ad essere di madrelingua diversa dall'italiano, doveva essere in possesso del titolo per insegnare nel paese estero dove la lingua è ufficiale od una delle lingue ufficiali ed in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza. Il bando ha specificato, poi, all'art. 4, che la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti generali di ammissione avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura.
La suddetta procedura concorsuale del 2013 ha previsto, poi, che la verifica dei titoli da parte dei candidati dovesse essere effettuata, non già in fase di redazione della graduatoria, bensì all'atto dell'assunzione.
Dispone, infatti, l'art. 9, comma 3, del Bando di concorso del 2013 che “Le graduatorie verranno approvate con decreto del Dirigente della Scuola che, ai fini dell'assunzione, procederà alla verifica del possesso delle certificazioni dichiarate in fase di adesione alla procedura di selezione”.
A riguardo, occorre, dunque, preliminarmente rilevare come tale disposizione – la quale prevede, appunto, un meccanismo di verifica ex post del valido possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento in SEP, tra cui, in particolare, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento del francese riconosciuta in Italia o nel Paese europeo di provenienza – dimostri inequivocabilmente l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui l'inserimento del ricorrente nelle precedenti graduatorie pubblicate dalla SEP per l'insegnamento della Lingua Francese L1, dapprima, nel
2013, e, successivamente, nel 2017, attesterebbe il possesso della “specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione di provenienza”1. Tanto premesso, come già rilevato, il contegno assunto dalla Scuola convenuta non è in alcun modo censurabile, in ragione della mancanza, in capo all'istante, dei titoli richiesti dal bando.
Invero – premettendo che le produzioni documentali di parte attrice del 4.11.2024 nonché del 9.01.2025 sono inammissibili in quanto tardive – occorre evidenziare che, come documentato dalla Scuola convenuta e, in particolare, attestato dal “Certificat de Scolarité” rilasciato dall'Ecole Normale Superieure d'Abidjan in Costa d'Avorio e allegato alla domanda di partecipazione al bando del 2013 (doc. 4 fasc. SEP), il ricorrente è in possesso di una laurea triennale in lettere moderne conseguita tra il
1985 e il 1987 e un “CAPES theorique” (sigla di Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré”) conseguito nell'a.a. 1988/1989.
Come in precedenza evidenziato, in base ai requisiti del bando, non è sufficiente che il titolo estero posseduto sia idoneo a consentire l'insegnamento nel Paese d'origine
(in questo caso la Costa d'Avorio), essendo, per contro, necessario dimostrare che esso consentirebbe l'insegnamento in Italia o altro Paese dell'Unione europea.
Contr Orbene, con specifico riferimento all'abilitazione all'insegnamento in Francia, ha documentato che, per ottenere il CAPES in tale Paese, è necessario possedere,
requisiti di seguito elencati: PERSONALE DOCENTE • DOCENTI PER LE SEZIONI ANGLOFONA, FRANCOFONA E DI LINGUE MATERNE
1) Nascita o cittadinanza o residenza in un Paese dove la lingua richiesta è la o una delle lingue ufficiali;
2) Studi compiuti nella lingua richiesta;
3) Possesso del titolo di studio richiesto nei Paesi afferenti alla sezione per l'insegnamento nell'ordine di scuola previsto per il ciclo interessato e conseguito nella lingua e in un Paese dove la lingua stessa è ufficiale;
4) Conoscenza anche iniziale della lingua italiana e impegno formale ad iniziarne lo studio nel primo anno di assunzione. Costituisce titolo preferenziale aver svolto servizio nelle Scuole Europee” (doc. n. 43 fasc. SEP), Anche in tal caso, dunque, non è richiesto dal bando il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza”. Analoghi requisiti sono stabiliti anche nei bandi di concorso indetti dalla Scuola per l' di CP_1 negli AA/SS successivi: 2007 (doc. n. 44 fasc. SEP); 2008 (doc. n. 45 fasc. SEP); 2009 (doc. CP_1
n. 46 fasc. SEP) e, infine, nel bando ministeriale di indizione delle prove selettive per l'accertamento delle competenze professionali nel 2011 (doc. n. 47 fasc. SEP). quantomeno, una laurea triennale e una laurea magistrale di durata almeno biennale;
requisiti che, come si è visto, non appaiono posseduti dal ricorrente.
Ciò risulta confermato anche da quanto attestato dall'European Network of
Information Centres – National Academic Recognition Information Centres
Contr (ENICNARIC), al quale chiese informazioni già nelle more della pubblicazione della graduatoria nel 2013.
In tale occasione, l'Ente ha, invero, confermato che, per conseguire un titolo equivalente al CAPES francese, il prof. avrebbe dovuto superare un ulteriore Pt_1
anno di studio, oltre a un concorso e a uno stage formativo annuale (doc. 6 SEP).
2.5. Alla stregua di tali superiori considerazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.000,00 a favore di ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
di , spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
di , spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oltre a tale rilievo, occorre, peraltro, evidenziare – ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi attorea – che, come attestato dalla SEP, prima di tale deliberazione del CdA della SEP del 8/04/2013, non era richiesto il possesso, in particolare, di “specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza”. Ciò, si evince, in particolare, dal bando relativo all'A/S 2005, nel quale, al paragrafo “Chi può presentare la domanda” è stabilito che tali sono: “…Per le sezioni anglofona, francofona e di lingue materne: coloro che sono nati, hanno cittadinanza o residenza nei Paesi in cui la lingua della sezione è una delle lingue ufficiali e che siano in possesso del titolo di studio conseguito nella lingua dei Paesi afferenti alla sezione e riconosciuto dai nostri ordinamenti” (doc. n. 42 fasc. SEP). In tale previsione del bando di concorso non era appunto richiesto il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza”. Analogo discorso vale anche per il bando del di concorso per l'anno 2006, nel quale, alla voce
“Requisiti richiesti” è prescritto che “Possono presentare domanda di assunzione gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa siano in possesso dei
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 10/2024
RG., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Sebastiano Cheri e
Maria Cheri del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Cagliari, Via Carrara n. 23;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
via Langhirano 177/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna siti in Bologna, Via
Testoni n. 6;
RESISTENTE
nonché contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._2
procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva. dall'Avv. Francesco Stilo del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Treviso, Via Olivi n. 2/E;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 5.01.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedendo di accertare il proprio diritto a essere
[...] Controparte_2
destinatario di proposta contrattuale presso la per l'Europa di CP_1 CP_1
relativamente alle classi di concorso L1 – L2 dall'a.s. 2023/2024, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rideterminare la sua posizione giuridica ed economica, anche rimuovendo dall'incarico , il docente assunto nella posizione ambita dal ricorrente. Controparte_2
Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, rappresentava: a) di aver sottoscritto il primo contratto di insegnamento presso la di Controparte_1 CP_1
dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006 per la sezione francofona nella materia di
Lingua Francese- A246 lingua e civiltà̀ straniera (francese); b) di essere stato in più occasioni chiamato per insegnare nella citata classe di concorso, per 365 gg., dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno fino al 31.08.2013, quale docente laureato di scuola secondaria II grado, prestando quindi servizio per otto anni consecutivi presso la;
c) di avere partecipato, nell'estate del 2011, al concorso per Controparte_1
l'assegnazione degli incarichi di insegnamento per Lingua Francese nella sezione francofona grazie il titolo per l'insegnamento riconosciuto dalla commissione del concorso Presieduta dal Dott. (doc. 39 fasc. parte ricorrente); d) di Persona_1 essere risultato vincitore del predetto concorso, e di avere, quindi, stipulato un contratto c.d. “italiano” annuale – così definito in quanto presupponeva che il ricorrente fosse cittadino europeo per sottoscrivere il contrato europeo biennale – decorrente dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 e un secondo contratto “italiano” per il periodo ricompreso tra il 1° settembre 2012 e il 31 agosto 2013; e) che il
Consiglio d'Amministrazione della l'Europa approvava, nella seduta CP_1
dell'08.04.2013, il regolamento per l'espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti disponibili per il personale docente e ATA, non disciplinando le modalità di partecipazione e di invio delle domande da parte dei candidati;
f) che, con decreto n.114 del 03.05.2013, pubblicato in data 04.05.2013, veniva emanato il bando di concorso per l'insegnamento delle materie di cui all'allegato del bando stesso riservato al “personale di madrelingua diversa dall'Italiano oppure in possesso del titolo per insegnare nel Paese estero dove la lingua è ufficiale o una delle lingue ufficiali, con comprovata ed elevata professionalità̀, in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel Paese dell'Unione
Europea di provenienza. Tale personale deve possedere la certificazione linguistica livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento in una delle lingue insegnate nella Scuola, diversa dalla lingua madre”; g) di avere, quindi, presentato domanda di partecipazione al predetto concorso, poiché munito di cittadinanza italiana e certificazione linguistica livello C1 in una delle lingue insegnate nella Scuola diversa dalla lingua madre (doc. 34 fasc. parte ricorrente); h) che, con decreto n. 133 del
31.07.2013 della Dirigente della Scuola per l'Europa, veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso, dalla quale emergeva che al ricorrente non erano stati riconosciuti gli 8 punti per il servizio prestato;
i) che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3944/2022 del 18.05.22, riconosceva il predetto punteggio al ricorrente
(doc. 1 fasc. parte ricorrente); l) che la di ometteva, Controparte_1 CP_1
tuttavia, di riconoscere al ricorrente tale punteggio, pur pubblicando sul proprio sito istituzionale l'aggiornamento della graduatoria effettuato in data 25.05.2022 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); m) di avere sottoscritto, in data 18.05.2023, un successivo contratto individuale per il periodo dal 15.05.2023 al 09.07.2023 per la classe di concorso (L1-L2) - Francese Lingua madre (doc. 4 fasc. parte ricorrente); n) di avere ricevuto, come confermato dalla direttrice della Scuola in data 27.07.2023, una
“supplenza breve di Lingua francese quale L1 e materie affini (sciences humaines) nel ciclo secondario inferiore in sostituzione della Direttrice aggiunta del ciclo secondario. La supplenza è continuata per quasi tutto lo scorso anno scolastico
2022/23 e non solo dal 18/05/2023 al 09/07/2023 come erroneamente indicato nella diffida” (doc.ti 18 e 40 fasc. parte ricorrente); o) che la validità del titolo di studio conseguito dal ricorrente emergeva dagli atti normativi e dagli accordi intercorrenti tra la , la Francia e la Costa d'Avorio, in quanto il ricorrente CP_1 CP_1
aveva ottenuto il proprio titolo in Costa D'Avorio, che era stato successivamente riconosciuto in Francia (doc.ti 14, 15, 29, 37 e 38 fasc. parte ricorrente); p) che la nomina per la classe di concorso L1-L2 per l'anno scolastico 2023/2024 spettava di diritto al ricorrente, in quanto quest'ultimo occupava la prima posizione utile nella graduatoria ed erano disponibili 8 periodi/ore (doc.ti 2, 32, 33 e 39 fasc. parte ricorrente); q) che la Dirigente Scolastica della Scuola per l'Europa, nonostante la diffida del ricorrente al rispetto al giudicato amministrativo e del riconoscimento dei titoli già riconosciuti e del servizio prestato, nominava da altra graduatoria il prof.
per il quale, in suddetta graduatoria, non erano riportati, né la data di Controparte_2
nascita, né la residenza, né altro elemento idoneo a identificare la sua sede e/o residenza in Italia/Europa (doc.ti 5 e 17 fasc. parte ricorrente); r) che tale provvedimento, oltre a porsi in aperto contrasto con il giudicato della sentenza n.
3944/2022 del Consiglio di Stato, costituiva un evidente tentativo di aggirare le precedenti nomine del ricorrente;
s) di avere diritto, quindi, alle ore di contratto assegnate al sig. in qualità di insegnate di (L1) e di 6 periodi\ore (45 minuti CP_2
di Morale), 6 periodi\ore (45 minuti di Studio Guidato in cui si tratta di seguire gli alunni quando hanno dei periodi senza lezioni); t) che la Scuola per l'Europa era a conoscenza sin dal 2008 dell'abilitazione del ricorrente all'insegnamento nelle classi di concorso L1-L2 (doc.ti 12, 13 e 27 fasc. parte ricorrente); u) di essere stato sottoposto, in occasione della selezione avvenuta nel 2017, dapprima alla valutazione dei titoli, e, successivamente, una volta ritenuto idoneo, ad un colloquio orale brillantemente superato (doc. 33 fasc. parte ricorrente).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto del prof. ad insegnare Parte_1
presso la di e ad essere destinatario di contratto Controparte_1 CP_1
europeo o per lo meno ad essere destinatario di proposta contrattuale per le ore disponibili e/o vacanti relativamente alle classi di concorso L1 – L2 già dall'avvio dell'anno scolastico 2023/2024;
2) per effetto condannare l'Amministrazione scolastica a adottare tutti i provvedimenti necessari per rideterminare e sanare la posizione del ricorrente sia in termini giuridici che economici.
3) condannare i resistenti al risarcimento del danno da determinarsi in separato giudizio, salvo provvisionale da determinarsi in base alla mancata nomina per
l'anno scolastico 2023/24;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con sentenza esecutiva.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 15.02.2024 si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e Controparte_2
chiedendo, nel merito, l'integrale reiezione delle domande attoree.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 19.02.2024 si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 15.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. In punto di fatto, occorre premettere:
- che il ricorrente ha insegnato Lingua Francese presso di Controparte_1 CP_1
dall'1.9.2005 al 31.8.2013, in forza di successivi contratti a tempo determinato (doc.
3 fasc. parte ricorrente);
- che il ricorrente ha, poi, partecipato al concorso bandito in data 4.5.2013 dalla
Scuola convenuta per l'insegnamento di lingue straniere e che, all'esito delle procedure concorsuali, è risultato inserito nella graduatoria definitiva alla 10° posizione;
- che la graduatoria è stata impugnata dal ricorrente dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, e, che all'esito di una complessa vicenda processuale, il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 3944/2022, ha stabilito che al ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciuti otto punti aggiuntivi in considerazione degli anni di servizio Contr pregressi presso (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
Contr
- che, in ottemperanza alla sentenza, ha rettificato la graduatoria del 2013, nella quale, all'esito, il ricorrente è risultato in terza posizione per la classe di concorso
Francese Lingua madre (L1) (doc. 2 ricorrente);
- che, per l'a.s. 2023/2024, è stato nominato come docente di lingua francese il prof.
il cui nominativo è stato attinto da una graduatoria approvata Controparte_2
successivamente a quella in cui è inserito il ricorrente. Orbene, parte ricorrente ha contestato la legittimità di tale assegnazione, in quanto – nella prospettazione attorea - la Scuola avrebbe dovuto rivolgere a lui la proposta di assunzione, in quanto primo docente in posizione utile nella graduatoria del 2013.
2.3. Prima di entrare nel merito delle questioni che si pongono nella fattispecie in controversia, occorre evidenziare che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3944/2022, non ha accertato il possesso, in capo al medesimo, del titolo abilitativo all'insegnamento della Lingua
Francese L1.
Nella citata sentenza, invero, risultano affrontate e risolte questioni e censure del tutto differenti rispetto a quelle in controversia ed afferenti, in particolare, alla mancata attribuzione di punteggio per i titoli di servizio effettivamente prestato dal ricorrente;
nel presente giudizio, per contro, si discute del possesso, in capo al docente del Pt_1
titolo abilitante all'insegnamento della Lingua Francese, definito nel bando del 2013 come “specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione Europea di provenienza”.
2.4. Ciò posto – ribadendo che il ricorrente insta, nella presente sede, affinché sia dichiarato il proprio diritto ad essere designato quale destinatario di proposta di contratto per l'insegnamento della classe di concorso L1 ed L2 in ragione della conseguita posizione nella graduatoria approvata con decreto 133/2013 (come rettificato in data 25.05.2022) - occorre rilevare che il rigetto della domanda attorea si impone alla stregua di due distinte motivazioni.
2.4.1. Anzitutto, occorre evidenziare – come rilevato anche dall'Amministrazione convenuta – che le graduatorie pubblicate dalla Scuola per l'Europa nell'anno 2013
(ma analogo discorso vale anche con riguardo alla graduatoria del 2017), nel 2023, allorquando l'incarico di docenza è stato affidato al docente , avevano già CP_2
perso validità, non potendo, dunque, il ricorrente vantare alcun diritto in relazione a tali graduatorie. Ai sensi dell'art. 35 comma 5-ter D. Lgs. n. 165/2001, è così previsto: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.
Tale disposizione di legge è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 362,
L. n. 145/2018, secondo cui:
“Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo
2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre
2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”.
Tale comma è stato, peraltro, abrogato dall'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019,
n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'art. 1, comma 362-bis, L. n. 145/2018, ha, poi, previsto che: “Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020”; ma, anche tale modificazione è stata, poi, abrogata all'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n.
160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'art. 1, comma 362-ter L. n. 145/2018, ha, inoltre, previsto che: “362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”; ma, ancora, anche tale modificazione è stata, poi, abrogata all'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Alla stregua della richiamata normativa, occorre, dunque, evidenziare che l'ultrattività dell'efficacia della graduatoria pubblicata nel 2013 (ultrattività invocata, nella presente sede, dal ricorrente) risulta inibita.
2.4.2. Il rigetto della domanda attorea si impone in virtù di un'ulteriore – e diversa – motivazione, ossia per mancanza dei titoli richiesti dal bando.
Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, invero, con decreto n. 114 del 3 maggio
2013, la ha avviato il concorso per il reclutamento di personale Controparte_1
docente di lingua diversa da quella italiana da destinare alle sezioni linguistiche anglofone e francofone dei cicli materno, primario e secondario della CP_1
di (doc. 3 fasc. parte resistente).
[...] CP_1
All'art. 2 del suddetto bando, è stato chiarito che il personale avente titolo a presentare la domanda, oltre ad essere di madrelingua diversa dall'italiano, doveva essere in possesso del titolo per insegnare nel paese estero dove la lingua è ufficiale od una delle lingue ufficiali ed in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza. Il bando ha specificato, poi, all'art. 4, che la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti generali di ammissione avrebbe comportato l'esclusione dalla procedura.
La suddetta procedura concorsuale del 2013 ha previsto, poi, che la verifica dei titoli da parte dei candidati dovesse essere effettuata, non già in fase di redazione della graduatoria, bensì all'atto dell'assunzione.
Dispone, infatti, l'art. 9, comma 3, del Bando di concorso del 2013 che “Le graduatorie verranno approvate con decreto del Dirigente della Scuola che, ai fini dell'assunzione, procederà alla verifica del possesso delle certificazioni dichiarate in fase di adesione alla procedura di selezione”.
A riguardo, occorre, dunque, preliminarmente rilevare come tale disposizione – la quale prevede, appunto, un meccanismo di verifica ex post del valido possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento in SEP, tra cui, in particolare, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento del francese riconosciuta in Italia o nel Paese europeo di provenienza – dimostri inequivocabilmente l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui l'inserimento del ricorrente nelle precedenti graduatorie pubblicate dalla SEP per l'insegnamento della Lingua Francese L1, dapprima, nel
2013, e, successivamente, nel 2017, attesterebbe il possesso della “specifica abilitazione all'insegnamento, riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione di provenienza”1. Tanto premesso, come già rilevato, il contegno assunto dalla Scuola convenuta non è in alcun modo censurabile, in ragione della mancanza, in capo all'istante, dei titoli richiesti dal bando.
Invero – premettendo che le produzioni documentali di parte attrice del 4.11.2024 nonché del 9.01.2025 sono inammissibili in quanto tardive – occorre evidenziare che, come documentato dalla Scuola convenuta e, in particolare, attestato dal “Certificat de Scolarité” rilasciato dall'Ecole Normale Superieure d'Abidjan in Costa d'Avorio e allegato alla domanda di partecipazione al bando del 2013 (doc. 4 fasc. SEP), il ricorrente è in possesso di una laurea triennale in lettere moderne conseguita tra il
1985 e il 1987 e un “CAPES theorique” (sigla di Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré”) conseguito nell'a.a. 1988/1989.
Come in precedenza evidenziato, in base ai requisiti del bando, non è sufficiente che il titolo estero posseduto sia idoneo a consentire l'insegnamento nel Paese d'origine
(in questo caso la Costa d'Avorio), essendo, per contro, necessario dimostrare che esso consentirebbe l'insegnamento in Italia o altro Paese dell'Unione europea.
Contr Orbene, con specifico riferimento all'abilitazione all'insegnamento in Francia, ha documentato che, per ottenere il CAPES in tale Paese, è necessario possedere,
requisiti di seguito elencati: PERSONALE DOCENTE • DOCENTI PER LE SEZIONI ANGLOFONA, FRANCOFONA E DI LINGUE MATERNE
1) Nascita o cittadinanza o residenza in un Paese dove la lingua richiesta è la o una delle lingue ufficiali;
2) Studi compiuti nella lingua richiesta;
3) Possesso del titolo di studio richiesto nei Paesi afferenti alla sezione per l'insegnamento nell'ordine di scuola previsto per il ciclo interessato e conseguito nella lingua e in un Paese dove la lingua stessa è ufficiale;
4) Conoscenza anche iniziale della lingua italiana e impegno formale ad iniziarne lo studio nel primo anno di assunzione. Costituisce titolo preferenziale aver svolto servizio nelle Scuole Europee” (doc. n. 43 fasc. SEP), Anche in tal caso, dunque, non è richiesto dal bando il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza”. Analoghi requisiti sono stabiliti anche nei bandi di concorso indetti dalla Scuola per l' di CP_1 negli AA/SS successivi: 2007 (doc. n. 44 fasc. SEP); 2008 (doc. n. 45 fasc. SEP); 2009 (doc. CP_1
n. 46 fasc. SEP) e, infine, nel bando ministeriale di indizione delle prove selettive per l'accertamento delle competenze professionali nel 2011 (doc. n. 47 fasc. SEP). quantomeno, una laurea triennale e una laurea magistrale di durata almeno biennale;
requisiti che, come si è visto, non appaiono posseduti dal ricorrente.
Ciò risulta confermato anche da quanto attestato dall'European Network of
Information Centres – National Academic Recognition Information Centres
Contr (ENICNARIC), al quale chiese informazioni già nelle more della pubblicazione della graduatoria nel 2013.
In tale occasione, l'Ente ha, invero, confermato che, per conseguire un titolo equivalente al CAPES francese, il prof. avrebbe dovuto superare un ulteriore Pt_1
anno di studio, oltre a un concorso e a uno stage formativo annuale (doc. 6 SEP).
2.5. Alla stregua di tali superiori considerazioni, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.000,00 a favore di ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
di , spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
di , spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi Controparte_2
professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Oltre a tale rilievo, occorre, peraltro, evidenziare – ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi attorea – che, come attestato dalla SEP, prima di tale deliberazione del CdA della SEP del 8/04/2013, non era richiesto il possesso, in particolare, di “specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza”. Ciò, si evince, in particolare, dal bando relativo all'A/S 2005, nel quale, al paragrafo “Chi può presentare la domanda” è stabilito che tali sono: “…Per le sezioni anglofona, francofona e di lingue materne: coloro che sono nati, hanno cittadinanza o residenza nei Paesi in cui la lingua della sezione è una delle lingue ufficiali e che siano in possesso del titolo di studio conseguito nella lingua dei Paesi afferenti alla sezione e riconosciuto dai nostri ordinamenti” (doc. n. 42 fasc. SEP). In tale previsione del bando di concorso non era appunto richiesto il possesso di “specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel paese dell'Unione europea di provenienza”. Analogo discorso vale anche per il bando del di concorso per l'anno 2006, nel quale, alla voce
“Requisiti richiesti” è prescritto che “Possono presentare domanda di assunzione gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa siano in possesso dei