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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Scotti Galletta (C.F.: ), dall'Avv. Nicola Scotti Galletta C.F._2
(C.F.: ) e dall'Avv. Marco Scotti Galletta (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Marzano (C.F.: C.F._6
) e dall'Avv. Giorgia Marzano (C.F.: ) per procura C.F._7 C.F._8
allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 93 del 3.1.2024 che ha cassato la sentenza n. 3217/2019 della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della sentenza n. 3921/2015 del Tribunale di Napoli, ha rigettato le domande proposte da nei Parte_1
confronti di ed Controparte_1 Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 20.9.2010, conveniva i coniugi ed Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che: Parte_2
- con contratto preliminare stipulato il 18.12.2002, i convenuti si erano obbligati a trasferire in suo favore l'unità immobiliare sita in Napoli al Vico S. Maria Apparente n. 17 al prezzo di euro
245.000,00, dichiarando che “l'immobile è e sarà al momento dell'atto definitivo di vendita di loro
piena ed esclusiva proprietà franco e libero da pesi, censi, canoni, oneri, formalità ipotecarie
pregiudizievoli di iscrizioni o trascrizioni”;
- all'atto della stipula del definitivo (1.4.2003), egli aveva appreso dal Notaio incaricato che in data
28.3.2003 aveva trascritto, presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 ai nn. Parte_3
4815/7275, la domanda di risoluzione per inadempimento dell'atto con cui aveva venduto l'immobile ai convenuti, proposta sin dal 1994;
- a fronte delle proteste di esso attore e del rifiuto del Notaio di rogare l'atto stante la trascrizione pregiudizievole, i convenuti, al fine di procedere al trasferimento del bene, con la clausola di cui all'art. 3, lett. b), si erano impegnati ed obbligati a cancellare la trascrizione manlevando la parte acquirente da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- a garanzia dell'adempimento di tale obbligo, all'art. 2 veniva pattuito che una parte del prezzo -
pari ad euro 50.000,00 - venisse accantonata mediante deposito fiduciario presso il Notaio rogante,
per essere corrisposta ai venditori soltanto dopo la consegna, nelle mani del Notaio stesso, del provvedimento di cancellazione della trascrizione e/o suo equipollente;
- pubblicata la sentenza d'appello n. 769/2007, confermativa del rigetto della domanda di risoluzione di con ordine al Conservatore di cancellazione della trascrizione della Pt_3
domanda, i venditori avevano trasmesso al Notaio copia della sentenza ad uso trascrizione,
chiedendo l'erogazione della residua parte di prezzo;
- il Notaio aveva svincolato la minor somma di euro 25.000,00, siccome mancava l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto;
- stante il rifiuto della Conservatoria di annotare la cancellazione, sul presupposto della mancanza della certificazione del passaggio in giudicato del titolo giudiziale, esso attore, avendo necessità ed urgenza di alienare l'immobile per potersi trasferire in Milano, ove risiedeva il suo unico figlio, con missiva dell'11.6.2010 aveva diffidato i venditori ad adempiere all'obbligo di cancellazione,
incluso, ove necessario, un accordo con ma i venditori erano rimasti inerti;
Pt_3
- pertanto, stante l'inutile proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., con atto per Notar del Per_1
12.7.2010 aveva raggiunto un accordo transattivo con con cui quest'ultima rinunziava alla Pt_3
domanda di risoluzione trascritta dietro il pagamento della somma di euro 55.000,00 e con accollo,
da parte di esso Vettosi, “di tutti gli oneri residuali relativi al giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione sia per la parte di competenza della sia per quella relativa ai coniugi Pt_3 CP_2
in modo tale da tenere indenne da qualsiasi conseguenza economica derivante da
[...] Pt_3
questo giudizio ”.
Sulla base della suddetta narrativa, l'attore concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che i convenuti si erano resi inadempienti all'obbligo di cancellare la trascrizione, con conseguente loro condanna, in via solidale, al pagamento della somma di euro 55.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dal 12.7.2010 sino al soddisfo, nonché a tenerlo indenne dagli oneri connessi al giudizio di legittimità, che si era accollato in forza dell'atto transattivo del 12.7.2010.
Vinte le spese. Con ricorso depositato il 5.10.2010, lo stesso chiedeva il sequestro conservativo dei beni di Pt_1
controparte, rigettato con ordinanza del 16.12.2010, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 15.3.2011.
I convenuti, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale deferito al con sentenza n. 3921/2015, Pt_1
pubblicata il 16.3.2015, il Tribunale di Napoli, accertato l'inadempimento dei convenuti, li condannava, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 55.000,00, oltre interessi legali dal 20.9.2010 al soddisfo, nonché a tenere indenne il dagli ulteriori oneri che Pt_1
si era accollato con l'atto per Notar del 12.7.2010; quanto alle spese di lite, condannava i Per_1
convenuti al pagamento di quelle del giudizio di merito, da distrarsi a favore dei difensori dell'attore, e le compensava integralmente per il procedimento cautelare instaurato in corso di causa.
Il Tribunale perveniva al suddetto esito ritenendo assorbente l'impegno assunto dai convenuti con l'atto notarile dell'1.4.2003 a rogito del Notaio con il quale si erano CP_3 Per_1
impegnati a cancellare la trascrizione della domanda giudiziale ed a manlevare l'attore da ogni responsabilità al riguardo;
tuttavia, a tale accordo non aveva fatto seguito alcuna attività dei venditori, pur avendo essi diritto ad ottenere la cancellazione ex art. 2668, comma 2, c.c., in quanto non è richiesto che la sentenza di rigetto ivi indicata sia passata in giudicato, a differenza di quella di cui al primo comma.
Conseguentemente, a seguito del rifiuto dal Conservatore, i convenuti avevano l'onere di accordarsi con al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda proposta in primo Pt_3
grado, ma dagli atti emergeva che essi erano rimasti inerti, nonostante la diffida loro notificata l'11.6.2010 e malgrado essi fossero tenuti, ex art. 1218 c.c., all'adempimento dell'obbligazione.
Detta responsabilità non poteva considerarsi venuta meno per effetto della sentenza della Suprema Corte n. 814/2014 (di definitivo rigetto della pretesa della nei confronti dei coniugi Pt_3 CP_2
), in quanto, anche in pendenza del giudizio di legittimità, nulla impediva ai convenuti di
[...]
accordarsi con per la cancellazione della trascrizione della domanda, in ossequio agli Pt_3
impegni assunti con il con atto dell'1.4.2003, sicché la domanda di pagamento avanzata Pt_1
dall'attore era fondata.
Quanto alle spese, esse seguivano la soccombenza, tranne che per il procedimento cautelare instaurato in corso di causa, per il quale sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione tenuto conto che il ricorso era stato rigettato per insussistenza del requisito del periculum in mora e che i resistenti erano risultati soccombenti all'esito del giudizio di merito.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato il 23.4.2015, e proponevano gravame Controparte_1 Parte_2
avverso la suddetta pronuncia affidandolo ad unico articolato motivo, con cui contestavano di essere stati inerti, in quanto con missiva del 2.11.2007, tramite il proprio legale, avevano trasmesso al
Notaio copia “per uso trascrizione” della sentenza n. 769/2007 della Corte d'Appello di Per_1
Napoli - che aveva rigettato sia l'appello principale che quello incidentale ed ordinato “la
cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio contraddistinto con il
n° 8618/1996 di R.G.” - e tanto affinché il professionista potesse espletare le formalità per la materiale cancellazione della trascrizione e, al compimento, erogare, in loro favore, la somma di euro 50.000,00 costituente il saldo residuo del prezzo della compravendita;
nondimeno, la cancellazione non era stata possibile per il diniego del dirigente della Conservatoria, che aveva condizionato l'annotazione della cancellazione alla produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Evidenziavano, inoltre, che il primo giudice aveva errato nell'affermare che, pur non essendo necessario il passaggio in giudicato della sentenza per l'annotazione della cancellazione, i convenuti
“al fine di adempiere agli obblighi assunti con atto dell'1.4.2003, avevano l'onere di accordarsi con la ”, in quanto: non era dato comprendere quale norma o principio di diritto li obbligasse Pt_3
a transigere la controversia con la loro dante causa, pur essendo dalla parte della ragione, come aveva confermato la Suprema Corte con sentenza n. 811/2014, rigettando il ricorso proposto da non era condivisibile l'assunto di controparte secondo cui, mancando la previsione di un Pt_3
termine, l'adempimento dell'obbligazione era esigibile ad essendo stata inserita apposita CP_4
clausola a garanzia dell'acquirente; non era indicato il criterio per cui l'importo di euro 55.000,00
corrisposto (a titolo assolutamente personale) dal a era stato ritenuto giusto e Pt_1 Pt_3
congruo (o, quanto meno, conveniente) dal Tribunale, tenuto conto anche della sentenza di rigetto n.
811/2014 resa dalla Suprema Corte.
Inoltre, il primo giudice non aveva considerato singolari coincidenze nella scelta dei difensori del
(uno dei quali si era reso acquirente dell'immobile) e la circostanza che il non aveva Pt_1 Pt_1
alcuna effettiva necessità di trasferirsi a Milano, tant'è che era rimasto residente a [...].
Infine, la liquidazione delle spese di lite era del tutto ingiustificata ed esorbitante, tenuto conto che erano stati rigettati sia il ricorso per sequestro conservativo che il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento del proposto appello e, in totale riforma della sentenza suindicata, fosse rigettata la domanda proposta dal con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
L'appellato, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e dell'istanza di sospensiva, con vittoria delle spese del grado, da distrarsi a favore dei difensori anticipatari.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con sentenza n. 3217/2019, pubblicata il
13.6.2019, la Corte d'Appello accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3921/2015 del Tribunale di Napoli, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
ed condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado. Controparte_1 Parte_2
Il Collegio perveniva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali: - era irrilevante il riferimento fatto dal al contratto preliminare del 18.12.2002, siccome a Pt_1
quella data la trascrizione pregiudizievole non era stata ancora eseguita, essendo anteriore di appena tre giorni alla stipula del contratto definitivo, sicché erano veritiere le dichiarazioni rese dai promittenti venditori sull'inesistenza di formalità pregiudizievoli, a prescindere dal fatto che la controversia in atto con fosse iniziata nel 1994, in quanto la lite non avrebbe inciso sulla Pt_3
compravendita per cui è causa in mancanza della trascrizione della domanda, trascrizione incomprensibilmente eseguita da dopo quasi dieci anni dall'introduzione del giudizio e a Pt_3
ridosso della compravendita;
- l'unica fonte negoziale rilevante ai fini della decisione era l'atto di compravendita dell'1.4.2003,
da cui risultava che il era stato reso edotto della trascrizione potenzialmente pregiudizievole Pt_1
e, ciononostante, aveva deciso di acquistare l'immobile, trattenendo l'importo di euro 50.000,00 a garanzia dell'obbligo assunto dai venditori di provvedere alla cancellazione della trascrizione;
- la norma applicabile era l'art. 1482 c.c. - operante anche in caso di trascrizione delle domande giudiziali che possano comportare il rischio di evizione del bene - secondo cui, se il compratore è a conoscenza di vincoli sull'immobile, gli è consentito solo di sospendere il pagamento del prezzo e chiedere al giudice la fissazione di un termine al venditore per liberare l'immobile, e non anche di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
- siccome spettava al giudice stabilire il termine entro il quale i venditori avrebbero dovuto procedere alla cancellazione della domanda, era priva di valore giuridico la diffida dell'11.6.2010,
in quanto ad essa non preesisteva nessun inadempimento;
né gli alienanti potevano ritenersi inerti rispetto all'obbligazione assunta con l'atto di trasferimento, in quanto essi si erano attivati per la cancellazione avendo consegnato al Notaio la copia ad uso trascrizione della sentenza di Per_1
rigetto n. 769/2007 della Corte d'Appello di Napoli, contenente l'ordine di cancellazione al
Conservatore;
- del resto, lo stesso aveva ritenuto che i venditori avessero agito conformemente agli Pt_1 accordi intercorsi, avendo pagato, tramite il Notaio, un'ulteriore parte del prezzo ancora dovuto;
- era errata l'interpretazione dell'art. 2668, comma 2, c.c. contenuta nella sentenza impugnata atteso che, se in caso di rigetto della domanda deve essere sempre ordinata la cancellazione della trascrizione, essa va eseguita con la definitività della pronuncia, secondo il principio del comma 1;
- la sentenza appellata era anche contraddittoria, atteso che, da un lato, aveva affermato che gli appellanti avevano diritto ad ottenere la cancellazione della domanda, trascritta da in forza Pt_3
della pronuncia di rigetto della Corte d'Appello di Napoli, e, dall'altro, aveva ritenuto che essi, a seguito del rifiuto del Conservatore, avrebbero dovuto accordarsi con la loro dante causa “per
ottenerne il consenso”, nonostante l'esito favorevole del giudizio di merito;
- siffatta obbligazione non poteva ritenersi sussistente, sia perché dall'atto di acquisto si evinceva che il aveva assunto l'alea relativa ai tempi ed all'esito del giudizio, sia perché non era Pt_1
comprensibile, anche dal punto di vista economico, quale vantaggio avrebbero avuto gli appellanti da un accordo con che avrebbe comportato per loro un esborso di danaro al fine di ottenere Pt_3
ciò che era stato già ordinato giudizialmente ed era stato confermato dalla Suprema Corte con il rigetto del ricorso proposto dalla stessa società.
§ 3. Il giudizio dinanzi alla Suprema Corte.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico Parte_1
motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1183, 1219, 1482,
2668 c.c.
In particolare, deduceva che, con l'art. 3, lett. b) dell'atto di compravendita stipulato l'1.4.2003, i coniugi venditori si erano impegnati a cancellare la domanda giudiziale, manlevando la parte acquirente da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, in virtù di questa clausola negoziale, i venditori erano tenuti, ex art. 1223 c.c., a risarcire il danno cagionato dall'inadempienza all'obbligazione contratta - consistente nella cancellazione della trascrizione pregiudizievole - per l'adempimento della quale egli li aveva messi in mora, invano, con atto di diffida notificato l'11.6.2010.
Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello aveva disapplicato gli artt. 1218 e 1219 c.c., siccome non aveva dato rilevanza all'inerzia dei venditori, i quali non avevano sperimentato tutte le possibilità
per adempiere alla prestazione alla quale si erano impegnati, ex art. 3, lett. b) del rogito, nonché
l'art. 1183 c.c. ed il principio ad esso sotteso, in virtù del quale la prestazione per cui non è stato prefissato il termine è immediatamente esigibile, posto che erano trascorsi sette anni dalla data di stipulazione del rogito contenente la clausola che impegnava i coniugi alla cancellazione della trascrizione, mentre essa era avvenuta a cura dell'acquirente il 12.7.2010.
ed restavano intimati. Controparte_1 Parte_2
Con ordinanza n. 93/2024, pubblicata il 3.1.2024, la Suprema Corte, accogliendo l'unico motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Secondo i giudici di legittimità, nella vicenda in esame non si era in presenza di un'evizione, con conseguente applicazione dell'art. 1482 c.c., poiché l'immobile acquistato non era gravato né da garanzie reali, né da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro.
In realtà, il aveva voluto mettersi al riparo dal rischio rappresentato dalla pendenza del Pt_1
contenzioso tra i suoi danti causa e la venditrice che avrebbe potuto condurre alla Pt_3
risoluzione dell'originario contratto di trasferimento, posto che la trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta a ridosso del proprio acquisto dai coniugi , avrebbe potuto CP_3
essergli opponibile quale terzo acquirente.
Con riferimento alla valutazione d'inadempimento dell'obbligazione assunta dai venditori in forza della clausola di cui all'art. 3 lett. b) dell'atto di trasferimento, la Corte riprendeva i principi già
affermati in materia di inadempimento contrattuale, secondo cui:
- la valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto va compiuta considerando non solo le obbligazioni costitutive del sinallagma negoziale, bensì anche quelle a carattere accessorio e strumentale (come quella di liberare l'immobile promesso in vendita dalla formalità pregiudizievole rappresentata, nel caso di specie, dalla trascrizione della domanda giudiziale sullo stesso) tutte le volte in cui la loro violazione abbia gravemente inciso sul nucleo essenziale del rapporto contrattuale, facendo venir meno, come nel caso in esame, l'utilità della prestazione principale;
- il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento della proposizione della domanda, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, avendo riguardo, per un verso, all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia del rapporto, determinando uno squilibrio nel sinallagma, e, per altro verso, ad eventuali elementi di natura soggettiva consistenti nel comportamento assunto dalle parti, che possano attenuarne l'intensità o confermarne la gravità, come nel caso di volontà di non adempiere,
determinata dall'inerzia dei coniugi rispetto alla cancellazione della trascrizione;
CP_3
- ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta sia a lui imputabile per colpa;
l'impossibilità
sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea) dev'essere, in effetti, obiettiva e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto, a meno che,
coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità
per inadempimento, non sia offerta la prova che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e inevitabile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta;
- la mancata indicazione espressa di un termine finale per la prestazione non comporta che un termine non vi sia affatto ovvero che l'obbligazione stessa non esista.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva reso una motivazione che non si misurava con la volontà delle parti come emergente dalle disposizioni pattizie e dal comportamento da esse assunto nell'arco dell'intera vicenda giudiziale che si ripercuoteva sull'acquisto del da interpretare Pt_1
alla luce dei suddetti principi in tema di inadempimento contrattuale.
La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se per i coniugi intimati si trattasse o meno di cercare una difficile transazione con i propri danti causa. Avrebbe, altresì, dovuto considerare se, in adempimento dell'obbligazione accessoria assunta, essi si erano impegnati ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale riguardante il processo pendente, ex art. 2668, comma 1, c.c., a mente del quale “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”. La disposizione consente, infatti, al Conservatore immobiliare di procedere alla cancellazione della domanda previo consenso debitamente espresso dalle parti, in alternativa alla diversa soluzione dell'ordine giudiziale contenuto in apposita ordinanza passata in giudicato.
Rispetto a questa possibile attività la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare se vi fosse stata inerzia degli intimati, anche alla luce del fatto che il consenso di alla cancellazione della Pt_3
trascrizione sarebbe stato di fatto ottenuto dal ad un prezzo quasi coincidente con la Pt_1
garanzia pattuita nel più volte citato art. 3, lett. b), dell'atto di compravendita;
nonché alla luce della precisa richiesta mediante diffida inviata dal ai venditori in data 11.6.2010. Pt_1
La Corte, quindi, cassando la pronuncia impugnata, rinviava alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, demandandole il compito di accertare, alla luce dei principi già menzionati in tema di inadempimento contrattuale, la configurabilità di un grave inadempimento contrattuale a carico dei coniugi , per avere omesso di compiere tutte le attività necessarie a CP_3
consentire al l'acquisto dell'immobile libero dalla trascrizione pregiudizievole utilmente Pt_1 conseguibile.
§ 4. Il giudizio di rinvio.
Con atto di citazione notificato il 27.3.2024, riassumeva il giudizio, chiedendo alla Parte_1
Corte di applicare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte e di accogliere l'originaria domanda proposta con l'atto notificato il 20.9.2010.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare l'inadempimento di e di e, per l'effetto, condannarli Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , di € 55.000,00 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 29.9.2010 e fino al soddisfo;
2) Condannare e , in solido fra loro, a tenere indenne Controparte_1 Parte_2 Parte_1
dagli ulteriori oneri accollatisi con l'atto per notar del 12.7.2010; Per_1
3) Condannare e al pagamento in solido delle spese e compensi Controparte_1 CP_5
del giudizio di legittimità, del precedente grado d'appello, del giudizio innanzi al Tribunale, del
presente grado di rinvio, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio, Nicola e Marco Scotti
Galletta,
per dichiarazione di fattane anticipazione”.
ed costituendosi con comparsa depositata il 13.6.2024, chiedevano il Controparte_1 Parte_2
rigetto delle domande proposte dal e la conferma della sentenza di rigetto anche per il Pt_1
governo delle spese e competenze dei pregressi gradi di giudizio, con compensazione delle spese del grado di legittimità e vittoria delle spese del giudizio di rinvio.
All'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 5. Analisi del dedotto inadempimento contrattuale dei coniugi e delle CP_3
conseguenze derivanti.
Avuto riguardo al dictum della Suprema Corte, occorre accertare se i venditori e Controparte_1 si siano resi inadempienti per non avere compiuto tutte le attività necessarie al fine di Parte_2
assicurare a l'acquisto dell'immobile oggetto dell'atto notarile dell'1.4.2003 libero Parte_1
dalla trascrizione pregiudizievole utilmente conseguibile, tenendo presenti i richiamati principi di diritto in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento.
In punto di fatto, si osserva che, con la clausola di cui all'art. 3, lett. b), del rogito, i venditori si sono impegnati ed obbligati a cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto eseguita nei loro confronti in data 28.3.2003 dal loro dante causa, manlevando la parte acquirente da qualsivoglia responsabilità.
Trattandosi di obbligo assunto a prescindere dall'esito del giudizio, al fine di far cancellare la trascrizione della domanda chiesta da loro dante causa, i coniugi erano Pt_3 CP_3
tenuti, pur a fronte dell'esito favorevole dei giudizi di merito, ed in attesa del passaggio in giudicato della sentenza stante l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di ad Pt_3
attivarsi per addivenire ad una transazione della lite, pendente con detta società, in termini tali che,
per effetto della rinuncia alla domanda giudiziale trascritta, l'immobile acquistato dal fosse Pt_1
libero dalla trascrizione pregiudizievole.
I suddetti coniugi si sono limitati a trasmettere al notaio tramite il proprio legale, copia della Per_1
sentenza di appello, ad uso trascrizione, al fine di procedere all'annotazione della cancellazione e alla riscossione della parte del prezzo rimasta vincolata a garanzia dell'adempimento della cancellazione della domanda giudiziale. Pertanto, non hanno posto in essere le condotte necessarie per ottenere da il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, Pt_3
in adempimento dell'obbligazione assunta con l'art. 3, sub b), dell'atto di vendita dell'1.4.2013.
Stanti i termini in cui i coniugi si sono obbligati, non spetta al giudice valutare CP_3
l'utilità/convenienza della transazione necessaria per acquisire il consenso di alla Pt_3
cancellazione della trascrizione della domanda, né rileva che detta cancellazione fosse stata già
ordinata dalla Corte d'appello con la sentenza n. 769/2007, di conferma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risoluzione.
Ebbene, la circostanza che il surrogandosi ad essi che non avevano dato riscontro alla Pt_1
diffida dell'11.6.2010, abbia raggiunto una transazione con in forza della quale Pt_3
quest'ultima ha rinunziato alla domanda e prestato il consenso alla cancellazione della trascrizione dietro il pagamento della somma di euro 55.000,00 e l'accollo di tutte le spese del giudizio di cassazione, comprova che non vi era un'impossibilita assoluta della prestazione richiesta, tenuto conto anche del lungo termine decorso dall'assunzione dell'obbligazione con l'atto di compravendita.
Ebbene, siccome gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento dell'obbligo di cancellazione della domanda giudiziale non possono gravare sul contraente nel cui interesse l'obbligazione è stata assunta, i coniugi sono tenuti a risarcire il degli esborsi sostenuti per CP_3 Pt_1
addivenire alla transazione con ammontanti ad euro 55.000,00 (importo, questo, che si Pt_3
discosta poco da quella trattenuta in deposito fiduciario dal notaio a garanzia della cancellazione della trascrizione della domanda), somma da cui va detratta, per compensazione, quella di euro
25.000,00 dovuta dal a titolo di saldo del prezzo della compravendita, nonché a tenerlo Pt_1
indenne dagli altri obblighi di pagamento assunti.
§ 6. Le spese di lite.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, anche relative al giudizio di legittimità, va seguito l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il principio della soccombenza va applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, per cui non si devono liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (v. Cass. civ., S.U., ord. 8.11.2022, n. 32906).
Pertanto, avuto riguardo all'accoglimento dell'impugnazione, vanno poste a carico di CP_1
ed in solido tra loro, le spese del giudizio di primo grado, di quello di appello
[...] Parte_2
esitato con la sentenza cassata, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, applicando per tutte le fasi processuali i valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione del presente giudizio, per cui si ritengono congrui i parametri minimi in considerazione della minima attività svolta.
Le spese così liquidate vanno distratte a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Stante la mancata acquisizione dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi di giudizio, non si è
potuto procedere alla liquidazione dei relativi esborsi, non avendo la difesa del provato il Pt_1
relativo ammontare.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara l'inadempimento di ed all'obbligazione di cui alla parte Controparte_1 Parte_2
motiva e, per l'effetto, li condanna, in via solidale, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 55.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 20.9.2010
all'effettivo soddisfo (e da cui va detratta quella di euro 25.000,00 ancora dovuta dal a titolo Pt_1
di saldo del prezzo della compravendita), nonché a tenere indenne dagli ulteriori oneri Parte_1
assunti con l'atto a rogito del notaio del 12.7.2010; Per_1
b) condanna ed in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
controparte, delle spese di lite, liquidate: per il giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
per il giudizio di appello in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
per il giudizio di cassazione in euro 5.513,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
per il presente giudizio di rinvio in euro 786,00 per esborsi ed in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, importi tutti da distrarsi a favore dei difensori. Napoli, 23.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Scotti Galletta (C.F.: ), dall'Avv. Nicola Scotti Galletta C.F._2
(C.F.: ) e dall'Avv. Marco Scotti Galletta (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._5 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Marzano (C.F.: C.F._6
) e dall'Avv. Giorgia Marzano (C.F.: ) per procura C.F._7 C.F._8
allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione - CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 93 del 3.1.2024 che ha cassato la sentenza n. 3217/2019 della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della sentenza n. 3921/2015 del Tribunale di Napoli, ha rigettato le domande proposte da nei Parte_1
confronti di ed Controparte_1 Parte_2
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 20.9.2010, conveniva i coniugi ed Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che: Parte_2
- con contratto preliminare stipulato il 18.12.2002, i convenuti si erano obbligati a trasferire in suo favore l'unità immobiliare sita in Napoli al Vico S. Maria Apparente n. 17 al prezzo di euro
245.000,00, dichiarando che “l'immobile è e sarà al momento dell'atto definitivo di vendita di loro
piena ed esclusiva proprietà franco e libero da pesi, censi, canoni, oneri, formalità ipotecarie
pregiudizievoli di iscrizioni o trascrizioni”;
- all'atto della stipula del definitivo (1.4.2003), egli aveva appreso dal Notaio incaricato che in data
28.3.2003 aveva trascritto, presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 ai nn. Parte_3
4815/7275, la domanda di risoluzione per inadempimento dell'atto con cui aveva venduto l'immobile ai convenuti, proposta sin dal 1994;
- a fronte delle proteste di esso attore e del rifiuto del Notaio di rogare l'atto stante la trascrizione pregiudizievole, i convenuti, al fine di procedere al trasferimento del bene, con la clausola di cui all'art. 3, lett. b), si erano impegnati ed obbligati a cancellare la trascrizione manlevando la parte acquirente da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- a garanzia dell'adempimento di tale obbligo, all'art. 2 veniva pattuito che una parte del prezzo -
pari ad euro 50.000,00 - venisse accantonata mediante deposito fiduciario presso il Notaio rogante,
per essere corrisposta ai venditori soltanto dopo la consegna, nelle mani del Notaio stesso, del provvedimento di cancellazione della trascrizione e/o suo equipollente;
- pubblicata la sentenza d'appello n. 769/2007, confermativa del rigetto della domanda di risoluzione di con ordine al Conservatore di cancellazione della trascrizione della Pt_3
domanda, i venditori avevano trasmesso al Notaio copia della sentenza ad uso trascrizione,
chiedendo l'erogazione della residua parte di prezzo;
- il Notaio aveva svincolato la minor somma di euro 25.000,00, siccome mancava l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto;
- stante il rifiuto della Conservatoria di annotare la cancellazione, sul presupposto della mancanza della certificazione del passaggio in giudicato del titolo giudiziale, esso attore, avendo necessità ed urgenza di alienare l'immobile per potersi trasferire in Milano, ove risiedeva il suo unico figlio, con missiva dell'11.6.2010 aveva diffidato i venditori ad adempiere all'obbligo di cancellazione,
incluso, ove necessario, un accordo con ma i venditori erano rimasti inerti;
Pt_3
- pertanto, stante l'inutile proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., con atto per Notar del Per_1
12.7.2010 aveva raggiunto un accordo transattivo con con cui quest'ultima rinunziava alla Pt_3
domanda di risoluzione trascritta dietro il pagamento della somma di euro 55.000,00 e con accollo,
da parte di esso Vettosi, “di tutti gli oneri residuali relativi al giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione sia per la parte di competenza della sia per quella relativa ai coniugi Pt_3 CP_2
in modo tale da tenere indenne da qualsiasi conseguenza economica derivante da
[...] Pt_3
questo giudizio ”.
Sulla base della suddetta narrativa, l'attore concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che i convenuti si erano resi inadempienti all'obbligo di cancellare la trascrizione, con conseguente loro condanna, in via solidale, al pagamento della somma di euro 55.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali dal 12.7.2010 sino al soddisfo, nonché a tenerlo indenne dagli oneri connessi al giudizio di legittimità, che si era accollato in forza dell'atto transattivo del 12.7.2010.
Vinte le spese. Con ricorso depositato il 5.10.2010, lo stesso chiedeva il sequestro conservativo dei beni di Pt_1
controparte, rigettato con ordinanza del 16.12.2010, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 15.3.2011.
I convenuti, costituendosi, chiedevano il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale deferito al con sentenza n. 3921/2015, Pt_1
pubblicata il 16.3.2015, il Tribunale di Napoli, accertato l'inadempimento dei convenuti, li condannava, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 55.000,00, oltre interessi legali dal 20.9.2010 al soddisfo, nonché a tenere indenne il dagli ulteriori oneri che Pt_1
si era accollato con l'atto per Notar del 12.7.2010; quanto alle spese di lite, condannava i Per_1
convenuti al pagamento di quelle del giudizio di merito, da distrarsi a favore dei difensori dell'attore, e le compensava integralmente per il procedimento cautelare instaurato in corso di causa.
Il Tribunale perveniva al suddetto esito ritenendo assorbente l'impegno assunto dai convenuti con l'atto notarile dell'1.4.2003 a rogito del Notaio con il quale si erano CP_3 Per_1
impegnati a cancellare la trascrizione della domanda giudiziale ed a manlevare l'attore da ogni responsabilità al riguardo;
tuttavia, a tale accordo non aveva fatto seguito alcuna attività dei venditori, pur avendo essi diritto ad ottenere la cancellazione ex art. 2668, comma 2, c.c., in quanto non è richiesto che la sentenza di rigetto ivi indicata sia passata in giudicato, a differenza di quella di cui al primo comma.
Conseguentemente, a seguito del rifiuto dal Conservatore, i convenuti avevano l'onere di accordarsi con al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda proposta in primo Pt_3
grado, ma dagli atti emergeva che essi erano rimasti inerti, nonostante la diffida loro notificata l'11.6.2010 e malgrado essi fossero tenuti, ex art. 1218 c.c., all'adempimento dell'obbligazione.
Detta responsabilità non poteva considerarsi venuta meno per effetto della sentenza della Suprema Corte n. 814/2014 (di definitivo rigetto della pretesa della nei confronti dei coniugi Pt_3 CP_2
), in quanto, anche in pendenza del giudizio di legittimità, nulla impediva ai convenuti di
[...]
accordarsi con per la cancellazione della trascrizione della domanda, in ossequio agli Pt_3
impegni assunti con il con atto dell'1.4.2003, sicché la domanda di pagamento avanzata Pt_1
dall'attore era fondata.
Quanto alle spese, esse seguivano la soccombenza, tranne che per il procedimento cautelare instaurato in corso di causa, per il quale sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione tenuto conto che il ricorso era stato rigettato per insussistenza del requisito del periculum in mora e che i resistenti erano risultati soccombenti all'esito del giudizio di merito.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato il 23.4.2015, e proponevano gravame Controparte_1 Parte_2
avverso la suddetta pronuncia affidandolo ad unico articolato motivo, con cui contestavano di essere stati inerti, in quanto con missiva del 2.11.2007, tramite il proprio legale, avevano trasmesso al
Notaio copia “per uso trascrizione” della sentenza n. 769/2007 della Corte d'Appello di Per_1
Napoli - che aveva rigettato sia l'appello principale che quello incidentale ed ordinato “la
cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio contraddistinto con il
n° 8618/1996 di R.G.” - e tanto affinché il professionista potesse espletare le formalità per la materiale cancellazione della trascrizione e, al compimento, erogare, in loro favore, la somma di euro 50.000,00 costituente il saldo residuo del prezzo della compravendita;
nondimeno, la cancellazione non era stata possibile per il diniego del dirigente della Conservatoria, che aveva condizionato l'annotazione della cancellazione alla produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
Evidenziavano, inoltre, che il primo giudice aveva errato nell'affermare che, pur non essendo necessario il passaggio in giudicato della sentenza per l'annotazione della cancellazione, i convenuti
“al fine di adempiere agli obblighi assunti con atto dell'1.4.2003, avevano l'onere di accordarsi con la ”, in quanto: non era dato comprendere quale norma o principio di diritto li obbligasse Pt_3
a transigere la controversia con la loro dante causa, pur essendo dalla parte della ragione, come aveva confermato la Suprema Corte con sentenza n. 811/2014, rigettando il ricorso proposto da non era condivisibile l'assunto di controparte secondo cui, mancando la previsione di un Pt_3
termine, l'adempimento dell'obbligazione era esigibile ad essendo stata inserita apposita CP_4
clausola a garanzia dell'acquirente; non era indicato il criterio per cui l'importo di euro 55.000,00
corrisposto (a titolo assolutamente personale) dal a era stato ritenuto giusto e Pt_1 Pt_3
congruo (o, quanto meno, conveniente) dal Tribunale, tenuto conto anche della sentenza di rigetto n.
811/2014 resa dalla Suprema Corte.
Inoltre, il primo giudice non aveva considerato singolari coincidenze nella scelta dei difensori del
(uno dei quali si era reso acquirente dell'immobile) e la circostanza che il non aveva Pt_1 Pt_1
alcuna effettiva necessità di trasferirsi a Milano, tant'è che era rimasto residente a [...].
Infine, la liquidazione delle spese di lite era del tutto ingiustificata ed esorbitante, tenuto conto che erano stati rigettati sia il ricorso per sequestro conservativo che il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in accoglimento del proposto appello e, in totale riforma della sentenza suindicata, fosse rigettata la domanda proposta dal con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
L'appellato, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e dell'istanza di sospensiva, con vittoria delle spese del grado, da distrarsi a favore dei difensori anticipatari.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con sentenza n. 3217/2019, pubblicata il
13.6.2019, la Corte d'Appello accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3921/2015 del Tribunale di Napoli, rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1
ed condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado. Controparte_1 Parte_2
Il Collegio perveniva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali: - era irrilevante il riferimento fatto dal al contratto preliminare del 18.12.2002, siccome a Pt_1
quella data la trascrizione pregiudizievole non era stata ancora eseguita, essendo anteriore di appena tre giorni alla stipula del contratto definitivo, sicché erano veritiere le dichiarazioni rese dai promittenti venditori sull'inesistenza di formalità pregiudizievoli, a prescindere dal fatto che la controversia in atto con fosse iniziata nel 1994, in quanto la lite non avrebbe inciso sulla Pt_3
compravendita per cui è causa in mancanza della trascrizione della domanda, trascrizione incomprensibilmente eseguita da dopo quasi dieci anni dall'introduzione del giudizio e a Pt_3
ridosso della compravendita;
- l'unica fonte negoziale rilevante ai fini della decisione era l'atto di compravendita dell'1.4.2003,
da cui risultava che il era stato reso edotto della trascrizione potenzialmente pregiudizievole Pt_1
e, ciononostante, aveva deciso di acquistare l'immobile, trattenendo l'importo di euro 50.000,00 a garanzia dell'obbligo assunto dai venditori di provvedere alla cancellazione della trascrizione;
- la norma applicabile era l'art. 1482 c.c. - operante anche in caso di trascrizione delle domande giudiziali che possano comportare il rischio di evizione del bene - secondo cui, se il compratore è a conoscenza di vincoli sull'immobile, gli è consentito solo di sospendere il pagamento del prezzo e chiedere al giudice la fissazione di un termine al venditore per liberare l'immobile, e non anche di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
- siccome spettava al giudice stabilire il termine entro il quale i venditori avrebbero dovuto procedere alla cancellazione della domanda, era priva di valore giuridico la diffida dell'11.6.2010,
in quanto ad essa non preesisteva nessun inadempimento;
né gli alienanti potevano ritenersi inerti rispetto all'obbligazione assunta con l'atto di trasferimento, in quanto essi si erano attivati per la cancellazione avendo consegnato al Notaio la copia ad uso trascrizione della sentenza di Per_1
rigetto n. 769/2007 della Corte d'Appello di Napoli, contenente l'ordine di cancellazione al
Conservatore;
- del resto, lo stesso aveva ritenuto che i venditori avessero agito conformemente agli Pt_1 accordi intercorsi, avendo pagato, tramite il Notaio, un'ulteriore parte del prezzo ancora dovuto;
- era errata l'interpretazione dell'art. 2668, comma 2, c.c. contenuta nella sentenza impugnata atteso che, se in caso di rigetto della domanda deve essere sempre ordinata la cancellazione della trascrizione, essa va eseguita con la definitività della pronuncia, secondo il principio del comma 1;
- la sentenza appellata era anche contraddittoria, atteso che, da un lato, aveva affermato che gli appellanti avevano diritto ad ottenere la cancellazione della domanda, trascritta da in forza Pt_3
della pronuncia di rigetto della Corte d'Appello di Napoli, e, dall'altro, aveva ritenuto che essi, a seguito del rifiuto del Conservatore, avrebbero dovuto accordarsi con la loro dante causa “per
ottenerne il consenso”, nonostante l'esito favorevole del giudizio di merito;
- siffatta obbligazione non poteva ritenersi sussistente, sia perché dall'atto di acquisto si evinceva che il aveva assunto l'alea relativa ai tempi ed all'esito del giudizio, sia perché non era Pt_1
comprensibile, anche dal punto di vista economico, quale vantaggio avrebbero avuto gli appellanti da un accordo con che avrebbe comportato per loro un esborso di danaro al fine di ottenere Pt_3
ciò che era stato già ordinato giudizialmente ed era stato confermato dalla Suprema Corte con il rigetto del ricorso proposto dalla stessa società.
§ 3. Il giudizio dinanzi alla Suprema Corte.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico Parte_1
motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1183, 1219, 1482,
2668 c.c.
In particolare, deduceva che, con l'art. 3, lett. b) dell'atto di compravendita stipulato l'1.4.2003, i coniugi venditori si erano impegnati a cancellare la domanda giudiziale, manlevando la parte acquirente da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, in virtù di questa clausola negoziale, i venditori erano tenuti, ex art. 1223 c.c., a risarcire il danno cagionato dall'inadempienza all'obbligazione contratta - consistente nella cancellazione della trascrizione pregiudizievole - per l'adempimento della quale egli li aveva messi in mora, invano, con atto di diffida notificato l'11.6.2010.
Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello aveva disapplicato gli artt. 1218 e 1219 c.c., siccome non aveva dato rilevanza all'inerzia dei venditori, i quali non avevano sperimentato tutte le possibilità
per adempiere alla prestazione alla quale si erano impegnati, ex art. 3, lett. b) del rogito, nonché
l'art. 1183 c.c. ed il principio ad esso sotteso, in virtù del quale la prestazione per cui non è stato prefissato il termine è immediatamente esigibile, posto che erano trascorsi sette anni dalla data di stipulazione del rogito contenente la clausola che impegnava i coniugi alla cancellazione della trascrizione, mentre essa era avvenuta a cura dell'acquirente il 12.7.2010.
ed restavano intimati. Controparte_1 Parte_2
Con ordinanza n. 93/2024, pubblicata il 3.1.2024, la Suprema Corte, accogliendo l'unico motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Secondo i giudici di legittimità, nella vicenda in esame non si era in presenza di un'evizione, con conseguente applicazione dell'art. 1482 c.c., poiché l'immobile acquistato non era gravato né da garanzie reali, né da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro.
In realtà, il aveva voluto mettersi al riparo dal rischio rappresentato dalla pendenza del Pt_1
contenzioso tra i suoi danti causa e la venditrice che avrebbe potuto condurre alla Pt_3
risoluzione dell'originario contratto di trasferimento, posto che la trascrizione della domanda giudiziale, avvenuta a ridosso del proprio acquisto dai coniugi , avrebbe potuto CP_3
essergli opponibile quale terzo acquirente.
Con riferimento alla valutazione d'inadempimento dell'obbligazione assunta dai venditori in forza della clausola di cui all'art. 3 lett. b) dell'atto di trasferimento, la Corte riprendeva i principi già
affermati in materia di inadempimento contrattuale, secondo cui:
- la valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto va compiuta considerando non solo le obbligazioni costitutive del sinallagma negoziale, bensì anche quelle a carattere accessorio e strumentale (come quella di liberare l'immobile promesso in vendita dalla formalità pregiudizievole rappresentata, nel caso di specie, dalla trascrizione della domanda giudiziale sullo stesso) tutte le volte in cui la loro violazione abbia gravemente inciso sul nucleo essenziale del rapporto contrattuale, facendo venir meno, come nel caso in esame, l'utilità della prestazione principale;
- il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, esistenti al momento della proposizione della domanda, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, avendo riguardo, per un verso, all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia del rapporto, determinando uno squilibrio nel sinallagma, e, per altro verso, ad eventuali elementi di natura soggettiva consistenti nel comportamento assunto dalle parti, che possano attenuarne l'intensità o confermarne la gravità, come nel caso di volontà di non adempiere,
determinata dall'inerzia dei coniugi rispetto alla cancellazione della trascrizione;
CP_3
- ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta sia a lui imputabile per colpa;
l'impossibilità
sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea) dev'essere, in effetti, obiettiva e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto, a meno che,
coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità
per inadempimento, non sia offerta la prova che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia derivata da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e inevitabile secondo la diligenza media e, quindi, della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta;
- la mancata indicazione espressa di un termine finale per la prestazione non comporta che un termine non vi sia affatto ovvero che l'obbligazione stessa non esista.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva reso una motivazione che non si misurava con la volontà delle parti come emergente dalle disposizioni pattizie e dal comportamento da esse assunto nell'arco dell'intera vicenda giudiziale che si ripercuoteva sull'acquisto del da interpretare Pt_1
alla luce dei suddetti principi in tema di inadempimento contrattuale.
La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se per i coniugi intimati si trattasse o meno di cercare una difficile transazione con i propri danti causa. Avrebbe, altresì, dovuto considerare se, in adempimento dell'obbligazione accessoria assunta, essi si erano impegnati ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale riguardante il processo pendente, ex art. 2668, comma 1, c.c., a mente del quale “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”. La disposizione consente, infatti, al Conservatore immobiliare di procedere alla cancellazione della domanda previo consenso debitamente espresso dalle parti, in alternativa alla diversa soluzione dell'ordine giudiziale contenuto in apposita ordinanza passata in giudicato.
Rispetto a questa possibile attività la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare se vi fosse stata inerzia degli intimati, anche alla luce del fatto che il consenso di alla cancellazione della Pt_3
trascrizione sarebbe stato di fatto ottenuto dal ad un prezzo quasi coincidente con la Pt_1
garanzia pattuita nel più volte citato art. 3, lett. b), dell'atto di compravendita;
nonché alla luce della precisa richiesta mediante diffida inviata dal ai venditori in data 11.6.2010. Pt_1
La Corte, quindi, cassando la pronuncia impugnata, rinviava alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, demandandole il compito di accertare, alla luce dei principi già menzionati in tema di inadempimento contrattuale, la configurabilità di un grave inadempimento contrattuale a carico dei coniugi , per avere omesso di compiere tutte le attività necessarie a CP_3
consentire al l'acquisto dell'immobile libero dalla trascrizione pregiudizievole utilmente Pt_1 conseguibile.
§ 4. Il giudizio di rinvio.
Con atto di citazione notificato il 27.3.2024, riassumeva il giudizio, chiedendo alla Parte_1
Corte di applicare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte e di accogliere l'originaria domanda proposta con l'atto notificato il 20.9.2010.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare l'inadempimento di e di e, per l'effetto, condannarli Controparte_1 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, in favore di , di € 55.000,00 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 29.9.2010 e fino al soddisfo;
2) Condannare e , in solido fra loro, a tenere indenne Controparte_1 Parte_2 Parte_1
dagli ulteriori oneri accollatisi con l'atto per notar del 12.7.2010; Per_1
3) Condannare e al pagamento in solido delle spese e compensi Controparte_1 CP_5
del giudizio di legittimità, del precedente grado d'appello, del giudizio innanzi al Tribunale, del
presente grado di rinvio, con distrazione in favore degli avv.ti Antonio, Nicola e Marco Scotti
Galletta,
per dichiarazione di fattane anticipazione”.
ed costituendosi con comparsa depositata il 13.6.2024, chiedevano il Controparte_1 Parte_2
rigetto delle domande proposte dal e la conferma della sentenza di rigetto anche per il Pt_1
governo delle spese e competenze dei pregressi gradi di giudizio, con compensazione delle spese del grado di legittimità e vittoria delle spese del giudizio di rinvio.
All'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 5. Analisi del dedotto inadempimento contrattuale dei coniugi e delle CP_3
conseguenze derivanti.
Avuto riguardo al dictum della Suprema Corte, occorre accertare se i venditori e Controparte_1 si siano resi inadempienti per non avere compiuto tutte le attività necessarie al fine di Parte_2
assicurare a l'acquisto dell'immobile oggetto dell'atto notarile dell'1.4.2003 libero Parte_1
dalla trascrizione pregiudizievole utilmente conseguibile, tenendo presenti i richiamati principi di diritto in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento.
In punto di fatto, si osserva che, con la clausola di cui all'art. 3, lett. b), del rogito, i venditori si sono impegnati ed obbligati a cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto eseguita nei loro confronti in data 28.3.2003 dal loro dante causa, manlevando la parte acquirente da qualsivoglia responsabilità.
Trattandosi di obbligo assunto a prescindere dall'esito del giudizio, al fine di far cancellare la trascrizione della domanda chiesta da loro dante causa, i coniugi erano Pt_3 CP_3
tenuti, pur a fronte dell'esito favorevole dei giudizi di merito, ed in attesa del passaggio in giudicato della sentenza stante l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di ad Pt_3
attivarsi per addivenire ad una transazione della lite, pendente con detta società, in termini tali che,
per effetto della rinuncia alla domanda giudiziale trascritta, l'immobile acquistato dal fosse Pt_1
libero dalla trascrizione pregiudizievole.
I suddetti coniugi si sono limitati a trasmettere al notaio tramite il proprio legale, copia della Per_1
sentenza di appello, ad uso trascrizione, al fine di procedere all'annotazione della cancellazione e alla riscossione della parte del prezzo rimasta vincolata a garanzia dell'adempimento della cancellazione della domanda giudiziale. Pertanto, non hanno posto in essere le condotte necessarie per ottenere da il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, Pt_3
in adempimento dell'obbligazione assunta con l'art. 3, sub b), dell'atto di vendita dell'1.4.2013.
Stanti i termini in cui i coniugi si sono obbligati, non spetta al giudice valutare CP_3
l'utilità/convenienza della transazione necessaria per acquisire il consenso di alla Pt_3
cancellazione della trascrizione della domanda, né rileva che detta cancellazione fosse stata già
ordinata dalla Corte d'appello con la sentenza n. 769/2007, di conferma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risoluzione.
Ebbene, la circostanza che il surrogandosi ad essi che non avevano dato riscontro alla Pt_1
diffida dell'11.6.2010, abbia raggiunto una transazione con in forza della quale Pt_3
quest'ultima ha rinunziato alla domanda e prestato il consenso alla cancellazione della trascrizione dietro il pagamento della somma di euro 55.000,00 e l'accollo di tutte le spese del giudizio di cassazione, comprova che non vi era un'impossibilita assoluta della prestazione richiesta, tenuto conto anche del lungo termine decorso dall'assunzione dell'obbligazione con l'atto di compravendita.
Ebbene, siccome gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento dell'obbligo di cancellazione della domanda giudiziale non possono gravare sul contraente nel cui interesse l'obbligazione è stata assunta, i coniugi sono tenuti a risarcire il degli esborsi sostenuti per CP_3 Pt_1
addivenire alla transazione con ammontanti ad euro 55.000,00 (importo, questo, che si Pt_3
discosta poco da quella trattenuta in deposito fiduciario dal notaio a garanzia della cancellazione della trascrizione della domanda), somma da cui va detratta, per compensazione, quella di euro
25.000,00 dovuta dal a titolo di saldo del prezzo della compravendita, nonché a tenerlo Pt_1
indenne dagli altri obblighi di pagamento assunti.
§ 6. Le spese di lite.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, anche relative al giudizio di legittimità, va seguito l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il principio della soccombenza va applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, per cui non si devono liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (v. Cass. civ., S.U., ord. 8.11.2022, n. 32906).
Pertanto, avuto riguardo all'accoglimento dell'impugnazione, vanno poste a carico di CP_1
ed in solido tra loro, le spese del giudizio di primo grado, di quello di appello
[...] Parte_2
esitato con la sentenza cassata, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, applicando per tutte le fasi processuali i valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruzione del presente giudizio, per cui si ritengono congrui i parametri minimi in considerazione della minima attività svolta.
Le spese così liquidate vanno distratte a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Stante la mancata acquisizione dei fascicoli di ufficio dei precedenti gradi di giudizio, non si è
potuto procedere alla liquidazione dei relativi esborsi, non avendo la difesa del provato il Pt_1
relativo ammontare.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara l'inadempimento di ed all'obbligazione di cui alla parte Controparte_1 Parte_2
motiva e, per l'effetto, li condanna, in via solidale, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 55.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 20.9.2010
all'effettivo soddisfo (e da cui va detratta quella di euro 25.000,00 ancora dovuta dal a titolo Pt_1
di saldo del prezzo della compravendita), nonché a tenere indenne dagli ulteriori oneri Parte_1
assunti con l'atto a rogito del notaio del 12.7.2010; Per_1
b) condanna ed in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
controparte, delle spese di lite, liquidate: per il giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
per il giudizio di appello in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
per il giudizio di cassazione in euro 5.513,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
per il presente giudizio di rinvio in euro 786,00 per esborsi ed in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, importi tutti da distrarsi a favore dei difensori. Napoli, 23.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi