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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 7585/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AGOSTINO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/05/2025
Per il P.M.
Visto nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Arquata Scrivia il 30/03/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arquata Scrivia
(atto n. 1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 395/2024 del 27/09/2024, pubblicata in data 01/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arquata Scrivia di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che le parti hanno ormai, da anni, abitazioni distinte. DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra.
DÀ ATTO che le parti hanno risolto, prima d'ora, ogni questione economico – patrimoniale e che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
DÀ ATTO che le parti hanno concordato che le spese del presente procedimento sono integralmente a carico della sig.ra Parte_1
Spese di lite come da accordi fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 7585/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AGOSTINO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da note scritte sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/05/2025
Per il P.M.
Visto nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Arquata Scrivia il 30/03/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arquata Scrivia
(atto n. 1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 20/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 395/2024 del 27/09/2024, pubblicata in data 01/10/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arquata Scrivia di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che le parti hanno ormai, da anni, abitazioni distinte. DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra.
DÀ ATTO che le parti hanno risolto, prima d'ora, ogni questione economico – patrimoniale e che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione.
DÀ ATTO che le parti hanno concordato che le spese del presente procedimento sono integralmente a carico della sig.ra Parte_1
Spese di lite come da accordi fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.