Versione
29 dicembre 1983
29 dicembre 1983
>
Versione
15 novembre 1984
15 novembre 1984
Art. 31.
Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, nonche' di capitolati speciali. ((1)) E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma primo del presente articolo.
Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, nonche' di capitolati speciali. ((1)) E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma primo del presente articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 05/11/1984, n. 245Provvedimento: […] 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma primo, della legge n. 730 del 1983; […] 16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma secondo, della legge n. 730 del 1983, promossa dalle Regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione ed agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione siciliana;Leggi di più...
- legge finanziaria 1984·
- infondatezza della questione.·
- autonomia finanziaria·
- esclusione·
- insussistenza·
- illegittimita' costituzionale.·
- fondo nazionale per i trasporti·
- violazione dell'autonomia regionale·
- lesione dell'autonomia regionale·
- sent. 245/84 f. sanita' pubblica·
- operativita' nei confronti delle regioni e province autonome·
- lesione della competenza regionale in tema di controlli mediante l'introduzione di controlli anomali·
- prelievo dei mezzi finanziari·
- insussistenza.·
- insufficienza delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale