Articolo 31 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 30Articolo 32
Versione
29 dicembre 1983
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Versione
15 novembre 1984
Art. 31.
Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, nonche' di capitolati speciali. ((1)) E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma primo del presente articolo.
Entrata in vigore il 15 novembre 1984
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