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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 669/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Via Marrucco n.30
e
(C.F. residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Via A. Pacini 92
entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera, P.zza Martiri della Libertà n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Michela Paperini e Sabrina Bicchierini, che li rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 9.4.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio con rito civile in Ponteranica (BG) in data 29.11.2003, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Ponteranica, dell'anno 2003, atto n. 5, parte I;
Per_
- che dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia - che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi con decreto omologato in data 05.10.2021 dal Tribunale di Pisa (RG 2963/2021) si sono separati consensualmente
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Pag. 2 di 5 Sui provvedimenti accessori.0
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia minore, alla quale è assicurato il diritto di trascorrere tempo in egual misura con ciascuno dei genitori.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Recepisce le condizione indicate in ricorso e provvede in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Controparte_1
, in Ponteranica (BG) in data 29.11.2003, atto trascritto Controparte_2
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ponteranica, dell'anno 2003, atto n. 5, parte I;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Ponteranica (n. 5, Parte I, anno 2003);
c) dispone che i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale;
Per_ d) dispone che la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e collocazione privilegiata presso la madre;
la minore dovrà mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la responsabilità genitoriale continuerà ad essere congiunta;
i genitori dovranno consultarsi fra di loro ed assumere, sempre concordemente, tutte le decisioni riguardanti la figlia. Le decisioni concernenti le
Pag. 3 di 5 questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore;
e) dispone che, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori in considerazione dei turni di lavoro di entrambi, il padre terrà con sé la figlia per almeno tre giorni a settimana prelevando la bambina a scuola con pernottamento e ricondurrà la figlia a scuola al mattino successivo. Tali giorni seguiranno la rotazione derivante dal turno di lavoro di entrambi i genitori e potranno variare di settimana in settimana;
f) prende atto che i genitori, già dal momento della separazione, sono riusciti ad organizzarsi in modo che la figlia trascorra periodi di tempo quasi paritetici con entrambi i genitori sia nel periodo scolastico che durante le vacanze estive;
g) dispone che le festività principali del Natale e della Pasqua seguiranno il criterio della alternanza, prevedendo inoltre che durante dette festività la minore possano trascorrere periodi consecutivi o non consecutivi di sette giorni con ciascun genitore in occasione del Natale e di tre in occasione della Pasqua. Le vacanze estive verranno regolate di anno in anno tra i genitori, con possibilità per questi di trascorrere periodi di quindici giorni con ciascuno di essi, da suddividere anche in due periodi di sette giorni, ed i ricorrenti avranno cura di programmare e concordare i rispettivi periodi entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
h) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Controparte_2
fino a quando la figlia non avrà raggiunto una propria indipendenza economica, un assegno periodico mensile di euro 325,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie per la cura della stessa ivi compresa la mensa scolastica;
sarà comunque sempre necessario il preventivo accordo per tutte le spese straordinarie ed il rimborso avverrà a semplice richiesta ed esibizione delle relative ricevute di spesa, entro 15 giorni dalla richiesta;
le somme di cui sopra saranno annualmente assoggettate ad automatica rivalutazione secondo l'indice Istat in conformità alla legge, il tutto senza formalità alcuna di richiesta e verranno corrisposti in via anticipata da entro e non oltre il giorno Controparte_1
Pag. 4 di 5 15 di ogni mese, mediante versamento a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a sulle coordinate che saranno comunicate;
Controparte_2
i) dispone che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente da CP_2
impegnandosi il a sottoscrivere i documenti necessari a tal
[...] Controparte_1
fine.
l) prende atto che la casa coniugale con i mobili che l'arredano sarà rilasciata da la quale ha ottenuto l'assegnazione di una casa da parte del Controparte_2
Comune di Bientina con Determinazione n.530 del 19.12.2024 ove si trasferirà ad abitare non appena la medesima sarà disponibile;
m) prende atto che si impegna ed obbliga ad acquistare per la Controparte_1
nuova casa di cui la è assegnataria ed ove la medesima si Controparte_2
Per_ trasferirà ad abitare unitamente alla figlia la cucina, la cameretta della bambina e la camera da letto e quanto necessario fino ad un massimo di € 6.500,00.
n) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ponteranica (BG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
La Presidente
dott.sa Santa Spina
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