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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 199/2025 pendente tra:
parte attrice: codice fiscale: Parte_1
con l'avv. EGGER HANS-MAGNUS; C.F._1
parte convenuta: , codice fiscale: Controparte_1
, contumace;
C.F._2
OGGETTO
Risarcimento dei danni da responsabilità medica - odontoiatrica.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: accertato l'inadempimento contrattuale e la
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto Dott.
[...]
per i motivi di cui sopra, relativamente ai danni, spese e pregiudizi CP_1
subiti dalla ricorrente, condannare il convenuto al pagamento in favore
dell'attrice dell'importo complessivo di EUR 29.274,07 o altro importo
ritenuto di giustizia, con rivalutazione ed interessi legali sino alla data del
presente ricorso e quindi interessi nella misura prevista dall'art. 1284
comma IV c.c. dalla data del presente ricorso al saldo e con il carico di
spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, sig.ra ricorre ai sensi degli Parte_1
artt. 281decies e seguenti c.p.c. contro il dott. CP_1
dentista cui si era rivolta per cure odontoiatriche a partire
[...]
dall'inizio del 2017, per chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dei suoi “interventi non a regola d'arte, per
niente migliorativi e del tutto insoddisfacenti” (ricorso, p. 4), nonché il
Pag. 2 di 16 rimborso delle spese legali e peritali sostenute (per un importo complessivo di € 29.274,07: cfr. le conclusioni sopra riportate).
2. Il caso era già oggetto di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. (sub RG n. 3887/2022), richiesto dall'odierna ricorrente (cfr. ricorso per accertamento tecnico preventivo: doc. 8 della ricorrente), che conclusosi con la consulenza tecnica d'ufficio del CTU,
dott. (doc. 11 della ricorrente), senza tuttavia Persona_1
sfociare nella “compensazione della lite” (di cui all'art. 696bis c.p.c.).
3. Diversamente dal procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
la comparsa di costituzione del dott. doc. 9 Persona_2
della ricorrente), nel presente giudizio il convenuto non si era costituito,
nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (alla sua pec: rilevata dall'indice Email_1
nazionale INI-PEC), per cui era stato dichiarato contumace alla prima udienza tenutasi il 28/04/2025.
4. La causa non necessita di attività istruttoria, in quanto la CTU del dott.
peraltro condivisa dai consulenti di entrambe le Persona_3
parti1, ed eseguita in modo ineccepibile e esaustiva (cfr. l'esame di ben 21
Pag. 3 di 16 documenti), contiene tutte le informazioni necessarie per decidere la causa in questione.
5. Alla luce della CTU, non possono esservi dubbi sull'an della responsabilità contrattuale (cfr. l'art. 7, comma 3, L. 08/03/2017, n. 24) del convenuto dott. in quanto “l'esecuzione delle Controparte_1
terapie/interventi può considerarsi, alla luce del contratto professionale,
solo in parte corretta e diligente visto il posizionamento fuori arcata
dell'impianto 31, la non completa osteointegrazione2 degli altri impianti
(come si evidenzia dalle OPT3 agli atti e dalla Cone Beam TAC4 eseguita
dal dott con presenza di spire5 degli impianti in sede extraossea) Per_6
e l'assenza di cappette ritentive6 sulla protesi totale inferiore. Inoltre,
risulta imprudente l'inserzione di impianti in presenza di una osteoporosi
in trattamento con bifosfonati. La perizianda risulta infatti invalida al
Pag. 4 di 16 67%, come da Visita collegiale a Merano nella seduta del 21/01/14” (CTU,
p. 8).
6. L'operato negligente del convenuto ha causato nella paziente dolori gengivali e la mancata tenuta della protesi con “continua ansia che
l'impianto si spostasse o fuoriuscisse dalla sua sede” (CTU, p. 5). Più
precisamente, data la “non completa osteointegrazione in quanto parte
delle spire non sono inserite nell'osso mandibolare e l'impianto in sede 31
era completamente fuori arcata, per cui è stato rimosso”, si sono verificati
“diversi episodi di infiammazione gengivale dolorosa peri-implantare”.
Infatti, quando gli impianti non si integrano correttamente con l'osso,
possono causare irritazione e infiammazione nei tessuti circostanti. Inoltre,
la protesi non sufficientemente fissata ha causato lesioni da decubito e problemi di masticazione. “Una attività adeguata da parte del convenuto
avrebbe portato in via presuntiva ad una situazione di stabilità occlusale
senza particolare sintomatologia algica” (CTU, p. 9).
7. Sul problema del consenso informato, il CTU ha accertato che “in
assenza di un consenso scritto non è dato sapere se sia stata fornita al
danneggiato una corretta informazione” (CTU, p. 9). Poiché, “a fronte
Pag. 5 di 16 dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente7 è onere della
struttura e del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli
un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue
conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847)” (Cassazione civile, Sez. III,
ordinanza n. 27112 del 6 ottobre 2021), è il convenuto a subire il rischio della mancata prova. D'altra parte, bisogna tenere conto che la Cassazione
ha escluso che alla violazione del consenso informato si possa attribuire “la
natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica,
che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli
(patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo” (Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 17649 del 26 giugno 2024). Ne segue che la persona danneggiata deve provare i danni che sono in concreto e specificamente derivati dalle lesioni del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla salute8. Nel caso in questione, non si ravvisa la convincente dimostrazione,
Pag. 6 di 16 da parte della ricorrente, di danni causati dall'informazione mancante (o carente) che vadano oltre al danno alla salute accertato dal CTU.
8. Quest'ultimo è arrivato, in modo pienamente condivisibile, a determinare il danno non patrimoniale nel seguente modo:
8.1. “La durata della inabilità temporanea parziale si può quantificare in
10 gg al 25% considerando la rimozione dell'impianto 31 che si è resa
necessaria e la prolungata sintomatologia algica dovuta ai decubiti della
protesi con preclusione parziale della masticazione e della vita di
relazione” (CTU, p. 9).
8.2. “I postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria subita dalla
perizianda consistono nella maggior cruentazione dei tessuti dovuta alla
necessità di ritrattamento dopo gli interventi operati dal dott. (CTU, CP_1
p. 9). “Si possono quantificare i postumi permanenti nel 2% (due per
cento) di danno biologico onnicomprensivo” (CTU, p. 10).
9. Come stabilito dall'art. 7, comma 4, L. 08/03/2017, n. 24, “il danno
conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica
all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633)”.
Pag. 7 di 16 o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base
delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”. Nel nostro caso bisogna applicare la tabella per il “danno non patrimoniale per lesioni
di lieve entità” (art. 138 del D.L.vo 07/09/2005, n. 209).
10. Secondo la Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28496 del 5
novembre 2024, “il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base
delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento
del fatto illecito”. Applicati i parametri della CTU alla tabella di cui all'art. 138 citata nella sua versione più recente (ultimo aggiornamento: D.M.
16/07/2024) e tenuto conto che la danneggiata, quando all'inizio del 2017
si è sottoposta alle cure del convenuto aveva 63 anni (nata il [...]),
si arriva ai seguenti esiti:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età della danneggiata alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Pag. 8 di 16 Indennità giornaliera € 55,24
Calcolo del risarcimento:
Danno biologico permanente € 1.531,78
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Danno morale (33,33%) € 556,57
Totale danno non patrimoniale € 2.226,45
Si ritiene equo riconoscere alla danneggiata il danno morale, nella misura cui sopra, quale ristoro dei dolori e delle ansie conseguenti all'operato carente del convenuto.
11. La somma così calcolata dev'essere devalutata, per consolidata giurisprudenza della Cassazione9, alla data del sinistro (che si ritiene giusto collocare temporalmente nel marzo 2017), per poi essere rivalutata con gli interessi legali, applicati ai singoli importi mensili rivalutati, fino alla data del deposito del ricorso (23/01/2025). La somma devalutata al marzo 2017
Pag. 9 di 16 è pari a € 1.852,29, che, rivalutata e sommata con gli interessi legali fino alla data del 23/01/2025, raggiunge € 2.434,84. Il danno non patrimoniale ammonta, perciò, a € 2.434,84, più la rivalutazione dal 24/01/2025 fino alla data della sentenza (21/05/2025)10 e l'applicazione degli interessi previsti dalla “legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” (art. 1284, comma 4, c.c.; - saggio richiesto dall'attrice11) dal 24/01/2025 fino al saldo.
12. Il CTU dott. ha concluso sul risarcimento dei Persona_3
danni patrimoniali subiti dall'attrice che “le spese mediche sostenute
risultano attendibili e congrue, a riguardo del ponte e della protesi
superiore (pur se non valutabile dato che non è stata esibita), degli
impianti e della protesi inferiore. L'entità ed il costo di quelle
eventualmente da sostenere possono far riferimento al preventivo del dott.
NE agli atti”.
Pag. 10 di 16 13. Ne segue che alla danneggiata può essere accordato il ristoro dei seguenti danni patrimoniali:
medico data pagamento importo importo rivalutato con interessi legali fino al
23/01/202512
28/08/2020 351,90 451,66 Persona_7
15/07/2020 126,30 162,40 Persona_8
NE 05/10/2022 82,00 91,27 Per_9
NE 10/02/2023 2.000,00 2.183,03 Per_9
NE 12/04/2023 4.992,00 5.411,85 Per_9
30/08/2019 1.000,00 1.277,83 Persona_10
15/07/2019 549,00 705,06 Per_11
Per_6
Pag. 11 di 16 04/06/2019 107 137,50 Per_11
Parte_2
danno
10.420,60
[...]
patrimoniale rivalutato al
31/01/2025
Il danno patrimoniale ammonta, perciò, a € 10.420,60, più la rivalutazione dal 24/01/2025 fino alla data della sentenza (21/05/2025) e gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 24/01/2025 fino al saldo. L'intero importo risarcitorio, ossia la somma del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, ammonta a € 12.855,44 più
rivalutazione e interessi appena richiamati.
13. Non può, invece, essere accolta la richiesta dell'attrice di restituzione degli acconti pagati al convenuto dott. (nella Controparte_1
misura di € 9.940,00), nonostante il CTU abbia ritenuto “congrua, per la
definizione del caso, la restituzione degli acconti pagati” (CTU, p. 10).
Infatti, la Cassazione insegna che la restituzione dei compensi può essere richiesta solo previa proposizione di domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, non potendo ritenersi tale domanda implicitamente
Pag. 12 di 16 contenuta in quella risarcitoria, essendo distinta e autonoma quanto a presupposti ed effetti;
infatti “l'esborso dei compensi non costituisce danno
risarcibile ma può disporsi solo per effetto del venir meno (per risoluzione
o annullamento o declaratoria della nullità) del titolo contrattuale che lo
giustifica” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31026 del 7 novembre
2023). Dalla lettura del ricorso dell'attrice emerge chiaramente che la sua domanda è incentrata sul risarcimento del danno e non sulla risoluzione /
annullamento / dichiarazione di nullità del contratto. È impossibile,
peraltro, inquadrare un'indiscriminata restituzione tout court come voce di danno, considerato che non tutto l'operato dell'odontoiatra risulta viziato13
e che il contratto d'opera intellettuale è un contratto di mezzi (e non di risultato).
14. Le spese di lite, ivi incluse anche quelle dell'accertamento tecnico preventivo, sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e pertanto devono essere rifuse dal convenuto all'attrice.
15. La liquidazione del compenso di avvocato per l'accertamento tecnico preventivo, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/2014: procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da €
5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e
Pag. 13 di 16 istruttoria. Le spese dei due consulenti di parte dell'attrice, € 610,00 per il dott. e € 1.830,00 per il dott. possono essere Per_5 Per_6
riconosciute soltanto per la metà, in quanto ritenute eccessive (ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.), poiché entrambi si erano già familiarizzati con il caso redigendo le loro consulenze di parte, già liquidate tra le voci di danno patrimoniale. Sempre con riferimento all'accertamento tecnico preventivo, il convenuto deve rifondere all'attrice anche le spese sostenute dalla stessa per la CTU.
16. La liquidazione del compenso di avvocato, anch'esso indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/2014: tabella n. 2, scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria/trattazione14 e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 199/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 14 di 16 1. condanna il convenuto dott. a pagare in Controparte_1
favore dell'attrice sig.ra a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni da responsabilità medica, la somma di € 12.855,44,
oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 24/01/2025 al
21/05/2025 e gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. (calcolati sulla somma via via rivalutata) dal 24/01/2025 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il convenuto dott. a rimborsare Controparte_1
all'attrice sig.ra a titolo di spese di lite per Parte_1
l'accertamento tecnico preventivo sub n. R.G. 3887/2022, € 2.337,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 1.765,00 (di cui € 1.220,00 per le spese riconosciute dei due CTP) per spese esenti;
pone, inoltre, definitivamente a carico del convenuto dott. le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto nell'accertamento tecnico preventivo, che devono essere rifuse dal convenuto all'attrice;
3. condanna il convenuto dott. a rimborsare Controparte_1
all'attrice sig.ra a titolo di spese di lite per la Parte_1
presente causa, € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese
Pag. 15 di 16 forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 20/05/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CTU, p. 10: “In data 21/04/23 il dott. comunicava via mail di non aver alcuna replica alla Per_4 bozza peritale inviata, così come in data 24/04/23 da parte del dott. Pertanto, il proprio Per_5 elaborato lo si ritiene approvato da entrambi i consulenti di parte”. 2 La non completa osteointegrazione si verifica quando un impianto dentale non riesce a integrarsi perfettamente con l'osso mascellare o mandibolare. 3 L'acronimo OTP si riferisce a Ortopantomografia: Questo termine indica una radiografia panoramica delle arcate dentarie. 4 Cone Beam TAC è l'abbreviazione di Tomografia Computerizzata Cone Beam. Questo tipo di esame radiologico fornisce immagini tridimensionali dettagliate delle strutture dentali, delle ossa mascellari e mandibolari, e dei tessuti molli circostanti. 5 Il termine spire si riferisce alle filettature presenti sugli impianti dentali. Queste spire garantiscono la stabilità dell'impianto all'interno dell'osso mandibolare. Tuttavia, nel caso della Sig.ra è stato Pt_1 riscontrato che parte delle spire degli impianti erano in sede extraossea, indicando una non completa osteointegrazione. Questo ha contribuito ai problemi di infiammazione gengivale e alla instabilità della protesi. 6 L'inserzione di queste cappette sarebbe stata necessaria per garantire una migliore tenuta della protesi. 7 Cfr. ricorso, p. 2: “Non fornendo il medico particolari indicazioni o indicazioni contrarie agli interventi, la signora si affidava ai consigli del medico ed accettava di eseguire gli interventi suggeriti”. Pt_1 8 Cfr. ancora: Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17649 del 26 giugno 2024: “Questa Corte ha chiarito che - posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019,
(...)8985; Cass. 4/11/2020, (...)4471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o 9 Cfr. di recente Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12751 del 9 maggio 2024: “Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una 'devalutazione' nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici Istat), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione”. 10 Con la sentenza, infatti, il debito di valore si tramuta in debito di valuta, per cui non è più dovuta la rivalutazione. 11 Con sentenza n. 61 del 03/01/2023 la Corte di Cassazione, sezione 3, modificando la propria precedente giurisprudenza - a parere della scrivente, con un'interpretazione della norma codicistica più conforme al principio dell'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - ha riconosciuto che il suddetto tasso di interesse è applicabile non solo ai rapporti contrattuali, ma anche alle obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”. 12 Anche i danni patrimoniali derivanti da responsabilità medica devono essere rivalutati;
sull'estensione della rivalutazione anche alla responsabilità contrattuale cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7334 del 14 marzo 2019: “Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi, ai sensi dell'articolo 1224 c.c., dev'essere, invece, riconosciuto per i debiti di valore
- fra i quali è compreso quello di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale - per i quali la rivalutazione monetaria e gli intessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse poiché la prima mira a ripristinare la situazione del danneggiato qual'era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che, alla stregua dei principi generali regolanti la responsabilità del debitore inadempiente, competono al creditore danneggiato, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali (Cass. n. 12698 del 2014, in motiv.)”. 13 Cfr. sopra sub punto 5 il seguente passaggio tratto dalla CTU: “L'esecuzione delle terapie/interventi può considerarsi, alla luce del contratto professionale, solo in parte corretta e diligente ..”. 14 Ai sensi della giurisprudenza di legittimità, la fase istruttoria e di trattazione della causa deve essere sempre riconosciuta e compensata, anche in assenza di una vera e propria attività istruttoria in senso stretto e nel caso di contumacia del convenuto (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13162 del 15 maggio 2023).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 199/2025 pendente tra:
parte attrice: codice fiscale: Parte_1
con l'avv. EGGER HANS-MAGNUS; C.F._1
parte convenuta: , codice fiscale: Controparte_1
, contumace;
C.F._2
OGGETTO
Risarcimento dei danni da responsabilità medica - odontoiatrica.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: accertato l'inadempimento contrattuale e la
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto Dott.
[...]
per i motivi di cui sopra, relativamente ai danni, spese e pregiudizi CP_1
subiti dalla ricorrente, condannare il convenuto al pagamento in favore
dell'attrice dell'importo complessivo di EUR 29.274,07 o altro importo
ritenuto di giustizia, con rivalutazione ed interessi legali sino alla data del
presente ricorso e quindi interessi nella misura prevista dall'art. 1284
comma IV c.c. dalla data del presente ricorso al saldo e con il carico di
spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, sig.ra ricorre ai sensi degli Parte_1
artt. 281decies e seguenti c.p.c. contro il dott. CP_1
dentista cui si era rivolta per cure odontoiatriche a partire
[...]
dall'inizio del 2017, per chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dei suoi “interventi non a regola d'arte, per
niente migliorativi e del tutto insoddisfacenti” (ricorso, p. 4), nonché il
Pag. 2 di 16 rimborso delle spese legali e peritali sostenute (per un importo complessivo di € 29.274,07: cfr. le conclusioni sopra riportate).
2. Il caso era già oggetto di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. (sub RG n. 3887/2022), richiesto dall'odierna ricorrente (cfr. ricorso per accertamento tecnico preventivo: doc. 8 della ricorrente), che conclusosi con la consulenza tecnica d'ufficio del CTU,
dott. (doc. 11 della ricorrente), senza tuttavia Persona_1
sfociare nella “compensazione della lite” (di cui all'art. 696bis c.p.c.).
3. Diversamente dal procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
la comparsa di costituzione del dott. doc. 9 Persona_2
della ricorrente), nel presente giudizio il convenuto non si era costituito,
nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (alla sua pec: rilevata dall'indice Email_1
nazionale INI-PEC), per cui era stato dichiarato contumace alla prima udienza tenutasi il 28/04/2025.
4. La causa non necessita di attività istruttoria, in quanto la CTU del dott.
peraltro condivisa dai consulenti di entrambe le Persona_3
parti1, ed eseguita in modo ineccepibile e esaustiva (cfr. l'esame di ben 21
Pag. 3 di 16 documenti), contiene tutte le informazioni necessarie per decidere la causa in questione.
5. Alla luce della CTU, non possono esservi dubbi sull'an della responsabilità contrattuale (cfr. l'art. 7, comma 3, L. 08/03/2017, n. 24) del convenuto dott. in quanto “l'esecuzione delle Controparte_1
terapie/interventi può considerarsi, alla luce del contratto professionale,
solo in parte corretta e diligente visto il posizionamento fuori arcata
dell'impianto 31, la non completa osteointegrazione2 degli altri impianti
(come si evidenzia dalle OPT3 agli atti e dalla Cone Beam TAC4 eseguita
dal dott con presenza di spire5 degli impianti in sede extraossea) Per_6
e l'assenza di cappette ritentive6 sulla protesi totale inferiore. Inoltre,
risulta imprudente l'inserzione di impianti in presenza di una osteoporosi
in trattamento con bifosfonati. La perizianda risulta infatti invalida al
Pag. 4 di 16 67%, come da Visita collegiale a Merano nella seduta del 21/01/14” (CTU,
p. 8).
6. L'operato negligente del convenuto ha causato nella paziente dolori gengivali e la mancata tenuta della protesi con “continua ansia che
l'impianto si spostasse o fuoriuscisse dalla sua sede” (CTU, p. 5). Più
precisamente, data la “non completa osteointegrazione in quanto parte
delle spire non sono inserite nell'osso mandibolare e l'impianto in sede 31
era completamente fuori arcata, per cui è stato rimosso”, si sono verificati
“diversi episodi di infiammazione gengivale dolorosa peri-implantare”.
Infatti, quando gli impianti non si integrano correttamente con l'osso,
possono causare irritazione e infiammazione nei tessuti circostanti. Inoltre,
la protesi non sufficientemente fissata ha causato lesioni da decubito e problemi di masticazione. “Una attività adeguata da parte del convenuto
avrebbe portato in via presuntiva ad una situazione di stabilità occlusale
senza particolare sintomatologia algica” (CTU, p. 9).
7. Sul problema del consenso informato, il CTU ha accertato che “in
assenza di un consenso scritto non è dato sapere se sia stata fornita al
danneggiato una corretta informazione” (CTU, p. 9). Poiché, “a fronte
Pag. 5 di 16 dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente7 è onere della
struttura e del medico provare l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli
un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue
conseguenze (v. Cass., 9/2/2010, n. 2847)” (Cassazione civile, Sez. III,
ordinanza n. 27112 del 6 ottobre 2021), è il convenuto a subire il rischio della mancata prova. D'altra parte, bisogna tenere conto che la Cassazione
ha escluso che alla violazione del consenso informato si possa attribuire “la
natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica,
che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli
(patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo” (Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 17649 del 26 giugno 2024). Ne segue che la persona danneggiata deve provare i danni che sono in concreto e specificamente derivati dalle lesioni del diritto all'autodeterminazione e del diritto alla salute8. Nel caso in questione, non si ravvisa la convincente dimostrazione,
Pag. 6 di 16 da parte della ricorrente, di danni causati dall'informazione mancante (o carente) che vadano oltre al danno alla salute accertato dal CTU.
8. Quest'ultimo è arrivato, in modo pienamente condivisibile, a determinare il danno non patrimoniale nel seguente modo:
8.1. “La durata della inabilità temporanea parziale si può quantificare in
10 gg al 25% considerando la rimozione dell'impianto 31 che si è resa
necessaria e la prolungata sintomatologia algica dovuta ai decubiti della
protesi con preclusione parziale della masticazione e della vita di
relazione” (CTU, p. 9).
8.2. “I postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria subita dalla
perizianda consistono nella maggior cruentazione dei tessuti dovuta alla
necessità di ritrattamento dopo gli interventi operati dal dott. (CTU, CP_1
p. 9). “Si possono quantificare i postumi permanenti nel 2% (due per
cento) di danno biologico onnicomprensivo” (CTU, p. 10).
9. Come stabilito dall'art. 7, comma 4, L. 08/03/2017, n. 24, “il danno
conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica
all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633)”.
Pag. 7 di 16 o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base
delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”. Nel nostro caso bisogna applicare la tabella per il “danno non patrimoniale per lesioni
di lieve entità” (art. 138 del D.L.vo 07/09/2005, n. 209).
10. Secondo la Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 28496 del 5
novembre 2024, “il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base
delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento
del fatto illecito”. Applicati i parametri della CTU alla tabella di cui all'art. 138 citata nella sua versione più recente (ultimo aggiornamento: D.M.
16/07/2024) e tenuto conto che la danneggiata, quando all'inizio del 2017
si è sottoposta alle cure del convenuto aveva 63 anni (nata il [...]),
si arriva ai seguenti esiti:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età della danneggiata alla data del sinistro 63 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Pag. 8 di 16 Indennità giornaliera € 55,24
Calcolo del risarcimento:
Danno biologico permanente € 1.531,78
Invalidità temporanea parziale al 25% € 138,10
Danno morale (33,33%) € 556,57
Totale danno non patrimoniale € 2.226,45
Si ritiene equo riconoscere alla danneggiata il danno morale, nella misura cui sopra, quale ristoro dei dolori e delle ansie conseguenti all'operato carente del convenuto.
11. La somma così calcolata dev'essere devalutata, per consolidata giurisprudenza della Cassazione9, alla data del sinistro (che si ritiene giusto collocare temporalmente nel marzo 2017), per poi essere rivalutata con gli interessi legali, applicati ai singoli importi mensili rivalutati, fino alla data del deposito del ricorso (23/01/2025). La somma devalutata al marzo 2017
Pag. 9 di 16 è pari a € 1.852,29, che, rivalutata e sommata con gli interessi legali fino alla data del 23/01/2025, raggiunge € 2.434,84. Il danno non patrimoniale ammonta, perciò, a € 2.434,84, più la rivalutazione dal 24/01/2025 fino alla data della sentenza (21/05/2025)10 e l'applicazione degli interessi previsti dalla “legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” (art. 1284, comma 4, c.c.; - saggio richiesto dall'attrice11) dal 24/01/2025 fino al saldo.
12. Il CTU dott. ha concluso sul risarcimento dei Persona_3
danni patrimoniali subiti dall'attrice che “le spese mediche sostenute
risultano attendibili e congrue, a riguardo del ponte e della protesi
superiore (pur se non valutabile dato che non è stata esibita), degli
impianti e della protesi inferiore. L'entità ed il costo di quelle
eventualmente da sostenere possono far riferimento al preventivo del dott.
NE agli atti”.
Pag. 10 di 16 13. Ne segue che alla danneggiata può essere accordato il ristoro dei seguenti danni patrimoniali:
medico data pagamento importo importo rivalutato con interessi legali fino al
23/01/202512
28/08/2020 351,90 451,66 Persona_7
15/07/2020 126,30 162,40 Persona_8
NE 05/10/2022 82,00 91,27 Per_9
NE 10/02/2023 2.000,00 2.183,03 Per_9
NE 12/04/2023 4.992,00 5.411,85 Per_9
30/08/2019 1.000,00 1.277,83 Persona_10
15/07/2019 549,00 705,06 Per_11
Per_6
Pag. 11 di 16 04/06/2019 107 137,50 Per_11
Parte_2
danno
10.420,60
[...]
patrimoniale rivalutato al
31/01/2025
Il danno patrimoniale ammonta, perciò, a € 10.420,60, più la rivalutazione dal 24/01/2025 fino alla data della sentenza (21/05/2025) e gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal 24/01/2025 fino al saldo. L'intero importo risarcitorio, ossia la somma del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, ammonta a € 12.855,44 più
rivalutazione e interessi appena richiamati.
13. Non può, invece, essere accolta la richiesta dell'attrice di restituzione degli acconti pagati al convenuto dott. (nella Controparte_1
misura di € 9.940,00), nonostante il CTU abbia ritenuto “congrua, per la
definizione del caso, la restituzione degli acconti pagati” (CTU, p. 10).
Infatti, la Cassazione insegna che la restituzione dei compensi può essere richiesta solo previa proposizione di domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, non potendo ritenersi tale domanda implicitamente
Pag. 12 di 16 contenuta in quella risarcitoria, essendo distinta e autonoma quanto a presupposti ed effetti;
infatti “l'esborso dei compensi non costituisce danno
risarcibile ma può disporsi solo per effetto del venir meno (per risoluzione
o annullamento o declaratoria della nullità) del titolo contrattuale che lo
giustifica” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31026 del 7 novembre
2023). Dalla lettura del ricorso dell'attrice emerge chiaramente che la sua domanda è incentrata sul risarcimento del danno e non sulla risoluzione /
annullamento / dichiarazione di nullità del contratto. È impossibile,
peraltro, inquadrare un'indiscriminata restituzione tout court come voce di danno, considerato che non tutto l'operato dell'odontoiatra risulta viziato13
e che il contratto d'opera intellettuale è un contratto di mezzi (e non di risultato).
14. Le spese di lite, ivi incluse anche quelle dell'accertamento tecnico preventivo, sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e pertanto devono essere rifuse dal convenuto all'attrice.
15. La liquidazione del compenso di avvocato per l'accertamento tecnico preventivo, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/2014: procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da €
5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione e
Pag. 13 di 16 istruttoria. Le spese dei due consulenti di parte dell'attrice, € 610,00 per il dott. e € 1.830,00 per il dott. possono essere Per_5 Per_6
riconosciute soltanto per la metà, in quanto ritenute eccessive (ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.), poiché entrambi si erano già familiarizzati con il caso redigendo le loro consulenze di parte, già liquidate tra le voci di danno patrimoniale. Sempre con riferimento all'accertamento tecnico preventivo, il convenuto deve rifondere all'attrice anche le spese sostenute dalla stessa per la CTU.
16. La liquidazione del compenso di avvocato, anch'esso indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/2014: tabella n. 2, scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametri medi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria/trattazione14 e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 199/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 14 di 16 1. condanna il convenuto dott. a pagare in Controparte_1
favore dell'attrice sig.ra a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni da responsabilità medica, la somma di € 12.855,44,
oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 24/01/2025 al
21/05/2025 e gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. (calcolati sulla somma via via rivalutata) dal 24/01/2025 fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il convenuto dott. a rimborsare Controparte_1
all'attrice sig.ra a titolo di spese di lite per Parte_1
l'accertamento tecnico preventivo sub n. R.G. 3887/2022, € 2.337,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 1.765,00 (di cui € 1.220,00 per le spese riconosciute dei due CTP) per spese esenti;
pone, inoltre, definitivamente a carico del convenuto dott. le spese della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto nell'accertamento tecnico preventivo, che devono essere rifuse dal convenuto all'attrice;
3. condanna il convenuto dott. a rimborsare Controparte_1
all'attrice sig.ra a titolo di spese di lite per la Parte_1
presente causa, € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese
Pag. 15 di 16 forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 545,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 21/05/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 20/05/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. CTU, p. 10: “In data 21/04/23 il dott. comunicava via mail di non aver alcuna replica alla Per_4 bozza peritale inviata, così come in data 24/04/23 da parte del dott. Pertanto, il proprio Per_5 elaborato lo si ritiene approvato da entrambi i consulenti di parte”. 2 La non completa osteointegrazione si verifica quando un impianto dentale non riesce a integrarsi perfettamente con l'osso mascellare o mandibolare. 3 L'acronimo OTP si riferisce a Ortopantomografia: Questo termine indica una radiografia panoramica delle arcate dentarie. 4 Cone Beam TAC è l'abbreviazione di Tomografia Computerizzata Cone Beam. Questo tipo di esame radiologico fornisce immagini tridimensionali dettagliate delle strutture dentali, delle ossa mascellari e mandibolari, e dei tessuti molli circostanti. 5 Il termine spire si riferisce alle filettature presenti sugli impianti dentali. Queste spire garantiscono la stabilità dell'impianto all'interno dell'osso mandibolare. Tuttavia, nel caso della Sig.ra è stato Pt_1 riscontrato che parte delle spire degli impianti erano in sede extraossea, indicando una non completa osteointegrazione. Questo ha contribuito ai problemi di infiammazione gengivale e alla instabilità della protesi. 6 L'inserzione di queste cappette sarebbe stata necessaria per garantire una migliore tenuta della protesi. 7 Cfr. ricorso, p. 2: “Non fornendo il medico particolari indicazioni o indicazioni contrarie agli interventi, la signora si affidava ai consigli del medico ed accettava di eseguire gli interventi suggeriti”. Pt_1 8 Cfr. ancora: Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17649 del 26 giugno 2024: “Questa Corte ha chiarito che - posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019,
(...)8985; Cass. 4/11/2020, (...)4471) -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o 9 Cfr. di recente Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 12751 del 9 maggio 2024: “Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una 'devalutazione' nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici Istat), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione”. 10 Con la sentenza, infatti, il debito di valore si tramuta in debito di valuta, per cui non è più dovuta la rivalutazione. 11 Con sentenza n. 61 del 03/01/2023 la Corte di Cassazione, sezione 3, modificando la propria precedente giurisprudenza - a parere della scrivente, con un'interpretazione della norma codicistica più conforme al principio dell'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - ha riconosciuto che il suddetto tasso di interesse è applicabile non solo ai rapporti contrattuali, ma anche alle obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale: “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”. 12 Anche i danni patrimoniali derivanti da responsabilità medica devono essere rivalutati;
sull'estensione della rivalutazione anche alla responsabilità contrattuale cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7334 del 14 marzo 2019: “Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi, ai sensi dell'articolo 1224 c.c., dev'essere, invece, riconosciuto per i debiti di valore
- fra i quali è compreso quello di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale - per i quali la rivalutazione monetaria e gli intessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse poiché la prima mira a ripristinare la situazione del danneggiato qual'era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che, alla stregua dei principi generali regolanti la responsabilità del debitore inadempiente, competono al creditore danneggiato, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali (Cass. n. 12698 del 2014, in motiv.)”. 13 Cfr. sopra sub punto 5 il seguente passaggio tratto dalla CTU: “L'esecuzione delle terapie/interventi può considerarsi, alla luce del contratto professionale, solo in parte corretta e diligente ..”. 14 Ai sensi della giurisprudenza di legittimità, la fase istruttoria e di trattazione della causa deve essere sempre riconosciuta e compensata, anche in assenza di una vera e propria attività istruttoria in senso stretto e nel caso di contumacia del convenuto (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13162 del 15 maggio 2023).