Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario Vallo della Lucania n. 329/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 329/2025 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Giudice
- letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/2025;
- letta l'intimazione di sfratto per morosità avanzata da Parte_1
(c.f./p.iva: ), con contestuale c
[...] C.F._1
); Controparte_1 C.F._2
- ver tenza ex art
- rilevato che l'intimazione è stata ritualmente notificata ex art. 660 c.p.c. a mani proprie in data 10/02/2025, nel rispetto dei termini liberi di giorni venti;
- rilevato che la parte intimata non è comparsa, così come risulta dal verbale d'udienza;
- visto il contratto di locazione stipulato in data 1/02/2024 e registrato in data 16/02/2024;
- preso atto della attestazione in giudizio del procuratore del locatore circa la persistenza della morosità dell'intimato;
- ritenuto, quanto alle modalità del rilascio, che il termine per l'esecuzione deve essere fissato a decorrere dal 10/07/2025, tenuto conto delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio;
- rilevato che l'intimante all'udienza del 10/04/2025 ha rinunciato alla richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e che, pertanto, si deve procedere al regolamento delle spese processuali nel provvedimento di convalida, secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., applicabile anche al presente procedimento, stante la sua natura cognitiva e contenziosa ancorché speciale;
- ritenuto che le spese - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 - vadano liquidate, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate;
- letti gli artt. 663 c.p.c. e 56 L. 392/1978; convalida lo sfratto per morosità per cui è causa e fissa per l'esecuzione data non anteriore al 10/07/2025; condanna il conduttore al rimborso delle spese processuali nei confronti del locatore, liquidate in € 76,00 per spese vive, ed € 796,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi indicati;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 10/04/2025 Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta