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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13100 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 45451/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 45451 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra , rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Sergio Orlandi e dall'Avv. Rita Tenerelli, e , opposto, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cecconi;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 24.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 25.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 45451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, c.p.c. riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore di condominio società con sede legale in Controparte_2 Pt_2
(CF: ) rappresentante legale Gianluca Lombardi, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 Pt_2
Piazza Buenos Aires, 20, presso lo studio degli Avvocati Sergio Orlandi (C.F.
– PEC – FAX 0685302787) e Rita C.F._1 Email_1
Tenerelli (C.F.: – pec: - – Fax C.F._2 Email_2
0685302787) come da procura in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._3 Pt_2
Ugo De Carolis 34/b, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cecconi (C.F. – C.F._4
PEC – FAX 0668308749) che lo rappresenta e difende Email_3 come da procura in atti.
2 Parte opposta
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona dell'Amministratore pro tempore, (C.F. e P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_4 persona del suo amministratore pro tempore, signor con sede legale in Controparte_5 Pt_2
Via Francesco Catel n. 34.
Parte opposta- contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 24.10.2024, il Parte_2
proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto per
[...] obblighi di fare, notificato in data 15.10.2024, con il quale l'IN. intimava al Controparte_1 condominio opponente, nonché al , di procedere, Controparte_6 Pt_2 entro il termine di dieci giorni dalla notifica, alla “immediata esecuzione delle opere indicate alle pagg. da 8 a 10 della relazione del CTU, ciascuno in relazione alla porzione di muro di sua pertinenza” in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 13894/2023.
A sostegno dell'opposizione, deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto dal momento che il ritardo nella esecuzione dei lavori oggetto della condanna disposta dal Tribunale di
Roma con la sentenza sopra richiamata sarebbe dipeso da ritardi imputabili allo stesso
IN.. . CP_1
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via preliminare sospendere l'atto di precetto e l'esecuzione in quanto non sussiste alcuna inadempienza da parte del Controparte_7
ma vi è solamente una colpa di per avere ritardato, con pretesti giuridici da noi
[...] CP_1 ritenuti infondati, l'esecuzione dei lavori. - accertare e dichiarare che il Controparte_7
, non si è reso inadempiente rispetto all'esecuzione dei lavori previsti
[...] nella sentenza Tribunale di Roma n. 13894/2023. - accertare e dichiarare, - conseguentemente,
3 l'insussistenza, l'inefficacia, l'infondatezza e l'inammissibilità dell'atto di precetto per esecuzione dell'obbligo di fare, notificato al , in data 15/10 Controparte_7
/2024. - con vittoria di spese, compensi, competenze e onorari.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 45451/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.1.2025, si costituiva in giudizio l'IN.
., contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto della domanda attrice di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, respingere l'avversa richiesta di sospensione e l'avversa opposizione, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le esposte ragioni. Con vittoria di spese e compensi di lite, compresi cpa ed iva.”.
Non si costituiva in giudizio il , benché ritualmente Controparte_8 convenuto in giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 9.2.2025, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
21.3.2025.
All'udienza di prima comparizione, il giudice, confermava i provvedimenti adottati con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato, rigettava i mezzi istruttori articolati da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.8.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , che Controparte_9 nonostante sia stato ritualmente citato in giudizio, con notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC
4 del 24.10.2024 (cfr. RDAC depositata in atti nel fascicolo di parte opponente), non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, vanno, altresì, qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo gli stessi motivi sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata dell'opposta in suo danno.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata ed in quanto tale dev'essere respinta.
I motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione possono così sintetizzarsi:
• alla data di notifica del precetto (15 ottobre 2024) non sussisteva alcun inadempimento del opponente che, anzi, si era attivato tempestivamente per eseguire i lavori;
CP_7
• il ritardo nell'esecuzione dei lavori è imputabile esclusivamente all'IN. che, con la CP_1 sua condotta, ha ostacolato le attività preliminari ed il previsto iter amministrativo;
• le richieste documentali del opponente sono legittime e necessarie;
in tal senso CP_7 il tecnico incaricato dai Condomini, l'IN. ha ripetutamente richiesto all'IN. Per_1 CP_1 la documentazione per attestare la regolarità urbanistica e catastale del locale in cui si deve intervenire, in quanto necessaria per la presentazione della SCIA. Il fatto che abbia CP_1 poi fornito (molto tardivamente) parte della documentazione (planimetria catastale) dimostrerebbe la fondatezza e non la pretestuosità di tali richieste.
In merito va osservato che oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto è la verifica della sussistenza del diritto del creditore, IN. , di procedere all'esecuzione forzata in base al CP_1 titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 13894/2023, da valutarsi esclusivamente in relazione alla situazione fattuale esistente alla data della sua notifica, avvenuta il 15 ottobre 2024. In questa sede, pertanto, non rilevano le successive condotte delle parti, né tantomeno le questioni di merito attinenti al giudizio di impugnazione pendente avanti la Corte
d'Appello dal momento che la pendenza dell'appello non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza di primo grado, che rimane titolo esecutivo fino a quando non sarà eventualmente revocata) e le responsabilità in ordine ai ritardi procedurali.
La disamina degli atti dimostra in maniera inequivocabile che alla predetta data del 15 ottobre 2024, il opponente versava in uno stato di inadempimento totale e ingiustificato dell'obbligo CP_7
5 di fare imposto dalla sentenza di condanna. Tale situazione di inerzia, del tutto imputabile al legittimava pienamente l'ing. a procedere alla notifica dell'atto di precetto. CP_7 CP_1
La ricostruzione fattuale, ampiamente documentata dalla corrispondenza scambiata tra le parti e versata in atti, evidenzia quanto segue.
Con sentenza del 2023, il Tribunale di Roma aveva ingiunto ai di eseguire specifici CP_10 lavori su un muro di sostegno di loro proprietà.
La tesi dell'opponente secondo cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia da addebitarsi alla condotta ostruzionistica dell'ing. , il quale avrebbe frapposto illegittimi ostacoli durante le CP_1 fasi preliminari e nella fornitura della documentazione necessaria,
è destituita di ogni fondamento alla luce della seguente ricostruzione cronologica, ampiamente documentata:
- le prove penetrometriche, richieste dagli stessi Condomini come attività preliminare alla progettazione, sono state regolarmente eseguite il 13 maggio 2024 dopo un confronto sulle date che si è concluso con la piena disponibilità dell'ing. ; CP_1
- nei cinque mesi successivi (da maggio a ottobre 2024), il è rimasto in uno stato CP_7 di colpevole inerzia. Non è stato prodotto un progetto esecutivo completo (mancavano, ad esempio, i calcoli strutturali), né sono state avviate le pratiche amministrative necessarie
(quale la presentazione della SCIA al Genio Civile);
- solo a luglio 2024, dopo un sollecito dell'ing. , è stato trasmesso un abbozzo di CP_1 progetto del tutto inadeguato ed incompleto.
La notifica del precetto (15 ottobre 2024) interviene, quindi, a fronte di una inattività ingiustificata protrattasi per un periodo significativo.
Le diffide e le richieste documentali prodotte dall'opponente e datate aprile
2025 sono successive all'atto di precetto e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità dello stesso. Esse, semmai, confermano che a distanza di sei mesi dal precetto, i lavori non erano ancora iniziati per ragioni imputabili all'opponente.
Soltanto dopo la notifica del precetto, l'opponente ha, infatti, iniziato a produrre alcuni elaborati tecnici, la cui incompletezza e la cui tempistica successiva alla notifica dell'atto di precetto ne
6 confermano la natura dilatoria e non incidono sulla legittimità del precetto stesso, la cui validità va valutata allo stato dei fatti esistente al momento della sua intimazione.
Inoltre, le difese del opponente, volte a far risalire le cause del ritardo a pretestuose CP_7 questioni procedurali e a richieste documentali (relative a planimetrie catastali e titoli edilizi del suo immobile di proprietà) rivolte all'IN. ., appaiono del tutto irrilevanti sol che si CP_1 consideri che i lavori ordinati dalla sentenza non riguardano affatto la proprietà esclusiva dell'IN.
, bensì un muro di proprietà condominiale di proprietà per un tratto del CP_1 [...]
opponente e per il residuo tratto di proprietà del Controparte_11 Controparte_6
, rimasto contumace nel presente giudizio.
[...]
Pertanto, i due predetti dovevano già essere in possesso dei dati catastali necessari e Parte_3 della licenza edilizia dell'intero stabile e dovevano adoperarsi, attraverso i loro amministratori, a curare le relative pratiche e/o a fornirli ai tecnici incaricati. Richiedere tali documenti a un singolo condomino, per un intervento che non riguarda la sua proprietà esclusiva, costituisce un evidente espediente dilatorio.
Gli adempimenti amministrativi (come la SCIA) erano, quindi, a completo carico dei Parte_3 titolari del bene oggetto dell'intervento.
Il fatto, poi, che l'IN. , sebbene non tenuto a farlo, abbia comunque fornito la CP_1 documentazione richiesta (planimetria catastale a giugno 2025 e numero di licenza edilizia a settembre 2025), smentisce la tesi di ostruzionismo perorata dalla difesa del che, CP_7 peraltro, nel corso del giudizio, non ha offerto prove concrete di ciò che ha fatto prima del precetto per avviare i lavori, se non la nomina di un tecnico e l'esecuzione delle indagini preliminari, seguite da un lungo periodo di stasi.
Pertanto, le obiezioni dell'opponente non possono dirsi in alcun modo idonee a contrastare quello che è un dato fondamentale: alla data del precetto, e nonostante fossero trascorsi oltre cinque mesi dalle indagini geologiche e un anno dalla sentenza, il opponente non aveva ancora CP_7 avviato in modo concreto l'esecuzione dei lavori.
L'inadempimento era, dunque, attuale, grave e imputabile esclusivamente all'opponente.
A ulteriore conferma della fondatezza del precetto, si rileva che, nonostante il tempo intercorso, lo stato di inadempimento perdura anche oggi, stante la mancata esecuzione dei lavori e l'assenza di notizie certe sul loro avvio.
7 Per queste ragioni, l'opposizione a precetto si rivela infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra Parte_4
in persona dell'Amministratore pro tempore, nei confronti di
[...] CP_1
, nonché nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_12
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_12
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna l'opponente, in persona Parte_4 dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposto, , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2024.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
8
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 45451 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra , rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Sergio Orlandi e dall'Avv. Rita Tenerelli, e , opposto, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cecconi;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 24.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 25.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 45451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, c.p.c. riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona Parte_2 P.IVA_1 dell'amministratore di condominio società con sede legale in Controparte_2 Pt_2
(CF: ) rappresentante legale Gianluca Lombardi, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 Pt_2
Piazza Buenos Aires, 20, presso lo studio degli Avvocati Sergio Orlandi (C.F.
– PEC – FAX 0685302787) e Rita C.F._1 Email_1
Tenerelli (C.F.: – pec: - – Fax C.F._2 Email_2
0685302787) come da procura in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._3 Pt_2
Ugo De Carolis 34/b, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cecconi (C.F. – C.F._4
PEC – FAX 0668308749) che lo rappresenta e difende Email_3 come da procura in atti.
2 Parte opposta
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona dell'Amministratore pro tempore, (C.F. e P. IVA ), in Controparte_4 P.IVA_4 persona del suo amministratore pro tempore, signor con sede legale in Controparte_5 Pt_2
Via Francesco Catel n. 34.
Parte opposta- contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 24.10.2024, il Parte_2
proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto per
[...] obblighi di fare, notificato in data 15.10.2024, con il quale l'IN. intimava al Controparte_1 condominio opponente, nonché al , di procedere, Controparte_6 Pt_2 entro il termine di dieci giorni dalla notifica, alla “immediata esecuzione delle opere indicate alle pagg. da 8 a 10 della relazione del CTU, ciascuno in relazione alla porzione di muro di sua pertinenza” in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 13894/2023.
A sostegno dell'opposizione, deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto dal momento che il ritardo nella esecuzione dei lavori oggetto della condanna disposta dal Tribunale di
Roma con la sentenza sopra richiamata sarebbe dipeso da ritardi imputabili allo stesso
IN.. . CP_1
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via preliminare sospendere l'atto di precetto e l'esecuzione in quanto non sussiste alcuna inadempienza da parte del Controparte_7
ma vi è solamente una colpa di per avere ritardato, con pretesti giuridici da noi
[...] CP_1 ritenuti infondati, l'esecuzione dei lavori. - accertare e dichiarare che il Controparte_7
, non si è reso inadempiente rispetto all'esecuzione dei lavori previsti
[...] nella sentenza Tribunale di Roma n. 13894/2023. - accertare e dichiarare, - conseguentemente,
3 l'insussistenza, l'inefficacia, l'infondatezza e l'inammissibilità dell'atto di precetto per esecuzione dell'obbligo di fare, notificato al , in data 15/10 Controparte_7
/2024. - con vittoria di spese, compensi, competenze e onorari.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 45451/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.1.2025, si costituiva in giudizio l'IN.
., contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto della domanda attrice di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, respingere l'avversa richiesta di sospensione e l'avversa opposizione, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le esposte ragioni. Con vittoria di spese e compensi di lite, compresi cpa ed iva.”.
Non si costituiva in giudizio il , benché ritualmente Controparte_8 convenuto in giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 9.2.2025, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
21.3.2025.
All'udienza di prima comparizione, il giudice, confermava i provvedimenti adottati con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato, rigettava i mezzi istruttori articolati da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 24.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.8.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , che Controparte_9 nonostante sia stato ritualmente citato in giudizio, con notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC
4 del 24.10.2024 (cfr. RDAC depositata in atti nel fascicolo di parte opponente), non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, vanno, altresì, qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo gli stessi motivi sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata dell'opposta in suo danno.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata ed in quanto tale dev'essere respinta.
I motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione possono così sintetizzarsi:
• alla data di notifica del precetto (15 ottobre 2024) non sussisteva alcun inadempimento del opponente che, anzi, si era attivato tempestivamente per eseguire i lavori;
CP_7
• il ritardo nell'esecuzione dei lavori è imputabile esclusivamente all'IN. che, con la CP_1 sua condotta, ha ostacolato le attività preliminari ed il previsto iter amministrativo;
• le richieste documentali del opponente sono legittime e necessarie;
in tal senso CP_7 il tecnico incaricato dai Condomini, l'IN. ha ripetutamente richiesto all'IN. Per_1 CP_1 la documentazione per attestare la regolarità urbanistica e catastale del locale in cui si deve intervenire, in quanto necessaria per la presentazione della SCIA. Il fatto che abbia CP_1 poi fornito (molto tardivamente) parte della documentazione (planimetria catastale) dimostrerebbe la fondatezza e non la pretestuosità di tali richieste.
In merito va osservato che oggetto del presente giudizio di opposizione a precetto è la verifica della sussistenza del diritto del creditore, IN. , di procedere all'esecuzione forzata in base al CP_1 titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 13894/2023, da valutarsi esclusivamente in relazione alla situazione fattuale esistente alla data della sua notifica, avvenuta il 15 ottobre 2024. In questa sede, pertanto, non rilevano le successive condotte delle parti, né tantomeno le questioni di merito attinenti al giudizio di impugnazione pendente avanti la Corte
d'Appello dal momento che la pendenza dell'appello non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza di primo grado, che rimane titolo esecutivo fino a quando non sarà eventualmente revocata) e le responsabilità in ordine ai ritardi procedurali.
La disamina degli atti dimostra in maniera inequivocabile che alla predetta data del 15 ottobre 2024, il opponente versava in uno stato di inadempimento totale e ingiustificato dell'obbligo CP_7
5 di fare imposto dalla sentenza di condanna. Tale situazione di inerzia, del tutto imputabile al legittimava pienamente l'ing. a procedere alla notifica dell'atto di precetto. CP_7 CP_1
La ricostruzione fattuale, ampiamente documentata dalla corrispondenza scambiata tra le parti e versata in atti, evidenzia quanto segue.
Con sentenza del 2023, il Tribunale di Roma aveva ingiunto ai di eseguire specifici CP_10 lavori su un muro di sostegno di loro proprietà.
La tesi dell'opponente secondo cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia da addebitarsi alla condotta ostruzionistica dell'ing. , il quale avrebbe frapposto illegittimi ostacoli durante le CP_1 fasi preliminari e nella fornitura della documentazione necessaria,
è destituita di ogni fondamento alla luce della seguente ricostruzione cronologica, ampiamente documentata:
- le prove penetrometriche, richieste dagli stessi Condomini come attività preliminare alla progettazione, sono state regolarmente eseguite il 13 maggio 2024 dopo un confronto sulle date che si è concluso con la piena disponibilità dell'ing. ; CP_1
- nei cinque mesi successivi (da maggio a ottobre 2024), il è rimasto in uno stato CP_7 di colpevole inerzia. Non è stato prodotto un progetto esecutivo completo (mancavano, ad esempio, i calcoli strutturali), né sono state avviate le pratiche amministrative necessarie
(quale la presentazione della SCIA al Genio Civile);
- solo a luglio 2024, dopo un sollecito dell'ing. , è stato trasmesso un abbozzo di CP_1 progetto del tutto inadeguato ed incompleto.
La notifica del precetto (15 ottobre 2024) interviene, quindi, a fronte di una inattività ingiustificata protrattasi per un periodo significativo.
Le diffide e le richieste documentali prodotte dall'opponente e datate aprile
2025 sono successive all'atto di precetto e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità dello stesso. Esse, semmai, confermano che a distanza di sei mesi dal precetto, i lavori non erano ancora iniziati per ragioni imputabili all'opponente.
Soltanto dopo la notifica del precetto, l'opponente ha, infatti, iniziato a produrre alcuni elaborati tecnici, la cui incompletezza e la cui tempistica successiva alla notifica dell'atto di precetto ne
6 confermano la natura dilatoria e non incidono sulla legittimità del precetto stesso, la cui validità va valutata allo stato dei fatti esistente al momento della sua intimazione.
Inoltre, le difese del opponente, volte a far risalire le cause del ritardo a pretestuose CP_7 questioni procedurali e a richieste documentali (relative a planimetrie catastali e titoli edilizi del suo immobile di proprietà) rivolte all'IN. ., appaiono del tutto irrilevanti sol che si CP_1 consideri che i lavori ordinati dalla sentenza non riguardano affatto la proprietà esclusiva dell'IN.
, bensì un muro di proprietà condominiale di proprietà per un tratto del CP_1 [...]
opponente e per il residuo tratto di proprietà del Controparte_11 Controparte_6
, rimasto contumace nel presente giudizio.
[...]
Pertanto, i due predetti dovevano già essere in possesso dei dati catastali necessari e Parte_3 della licenza edilizia dell'intero stabile e dovevano adoperarsi, attraverso i loro amministratori, a curare le relative pratiche e/o a fornirli ai tecnici incaricati. Richiedere tali documenti a un singolo condomino, per un intervento che non riguarda la sua proprietà esclusiva, costituisce un evidente espediente dilatorio.
Gli adempimenti amministrativi (come la SCIA) erano, quindi, a completo carico dei Parte_3 titolari del bene oggetto dell'intervento.
Il fatto, poi, che l'IN. , sebbene non tenuto a farlo, abbia comunque fornito la CP_1 documentazione richiesta (planimetria catastale a giugno 2025 e numero di licenza edilizia a settembre 2025), smentisce la tesi di ostruzionismo perorata dalla difesa del che, CP_7 peraltro, nel corso del giudizio, non ha offerto prove concrete di ciò che ha fatto prima del precetto per avviare i lavori, se non la nomina di un tecnico e l'esecuzione delle indagini preliminari, seguite da un lungo periodo di stasi.
Pertanto, le obiezioni dell'opponente non possono dirsi in alcun modo idonee a contrastare quello che è un dato fondamentale: alla data del precetto, e nonostante fossero trascorsi oltre cinque mesi dalle indagini geologiche e un anno dalla sentenza, il opponente non aveva ancora CP_7 avviato in modo concreto l'esecuzione dei lavori.
L'inadempimento era, dunque, attuale, grave e imputabile esclusivamente all'opponente.
A ulteriore conferma della fondatezza del precetto, si rileva che, nonostante il tempo intercorso, lo stato di inadempimento perdura anche oggi, stante la mancata esecuzione dei lavori e l'assenza di notizie certe sul loro avvio.
7 Per queste ragioni, l'opposizione a precetto si rivela infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra Parte_4
in persona dell'Amministratore pro tempore, nei confronti di
[...] CP_1
, nonché nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_12
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_12
2) Rigetta l'opposizione;
3) Condanna l'opponente, in persona Parte_4 dell'Amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposto, , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2024.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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