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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3552 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to LANZETTA Parte_1
DOMENICO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 02.07.2024 il ricorrente, in qualità di titolare della ditta individuale Dolce Risveglio di CO UG, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001855432, emessa CP_ dall' di Salerno e notificata in data 17.06.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 358,50 a titolo di sanzioni pecuniarie scaturenti dall'atto di accertamento prot. n. .7299.24/09/2019.0366475 dovuto al mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali in relazione all'anno 2016.
Eccepiva il decorso del termine di prescrizione dall'atto di accertamento prot.
n. .7299.24/09/2019.0366475 del 18.05.2018 all'opposta ordinanza CP_1
ingiunzione notificata in data 17.06.2024, anche tenendo conto della sospensione Covid.
Per tale motivo, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire – previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle OI notificata- : “ a) in via preliminare,anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
b) nel merito, previa fissazione dell'udienza di discussione, dichiarare la nullità e/o comunque annullare l'atto impugnato con declaratoria di non debenza del relativo credito per avvenuta prescrizione;
Con ogni ulteriore conseguenza, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l , chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, spese vinte.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.01.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Al fine di inquadrare la fattispecie di causa, si rileva che il decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.
Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 50.000 (importo modificato dall'art. 23, comma 1, Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie sotto-soglia nella forbice tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso).
Il d.lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio
2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
(…) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati.
Il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell'efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto.
L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Occorre a tal punto rilevare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4
e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18158 del
01/09/2020).
Pertanto, risulta tardiva l'eccezione sollevata dalla parte opponente soltanto nelle note sostitutive della prima udienza, nella specie, l'omessa notifica
“dell'atto prodromico asseritamente notificato in data 18/05/2018 così come si evince dall'ordinanza-ingiunzione impugnata”, con la precisazione della
“irrilevanza ai fini della prescrizione dell'atto di accertamento prodotto in copia dal resistente istituto, posto che lo stesso risulterebbe notificato in data diversa da quella indicata nell'ordinanza ingiunzione opposta”. Ed invero, l'unico motivo di opposizione sollevato in ricorso è quello della prescrizione.
Solo per completezza motivazionale, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa l'ordinanza ingiunzione opposta, come si evince dalla stessa,
è relativa all' “atto di accertamento prot. n. .7299.24/09/2019.0366475 CP_1 del 18.05.2018 riferito all'anno 2016”. CP_ L' , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato prova della notifica di tale atto recante il richiamato numero di protocollo, depositando la relativa relata di notifica il cui numero di raccomandata coincide con quello indicato nell'atto di accertamento (ossia rr 78603472582-1). Tale notifica è avvenuta all'indirizzo del ricorrente presso cui è stata notificata anche l'opposta ordinanza ingiunzione. Ed alcun disconoscimento specifico di siffatta documentazione è stato operato dall'odierno opponente. Ed invero, come detto, lo stesso si è limitato a dedurre che l'atto di accertamento depositato CP_ dall' non rileverebbe nel caso di specie in quanto recherebbe una data di notifica diversa da quella indicata nell'opposta ordinanza ingiunzione.
Tale asserzione non trova conferma nella documentazione esaminata dal momento che l'ordinanza ingiunzione non fa alcun richiamo alla data di notifica dell'atto di accertamento, ma si limita ad indicare siffatto atto, ossia quello recante “n. .7200.24/09/2019.0366475 del 18.05.2018”. E che CP_1
quella del 18.05.2018 non potrebbe corrispondere alla data di notifica risulta chiaramente già dal numero di protocollo del detto atto, ossia 24.09.2019, per cui sarebbe inverosimile una data di notifica antecedente alla data di protocollazione dell'atto di cui si discorre.
Inoltre, come visto, l'atto di accertamento in esame con il richiamato numero di protocollo è stato regolarmente notificato il 7.10.2019.
Ciò premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione.
Vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione
è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Stante dunque il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, in assenza della trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Individuandosi il dies a quo nel 6 febbraio 2016 e risultando l' atto di accertamento notificato il 7.10.2019, si osserva che il termine quinquennale
(art. 28 legge n. 681/1981), al momento della notifica , in data 17.06.2024, dell' opposta ordinanza ingiunzione, non risultava decorso anche non tenendo conto della sospensione di cui all'art. 103 D.L. n. 18/2020.
Ed invero , dalla notifica dell' atto di accertamento del 7.10.2019 è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni concesso per provvedere al pagamento – durante il quale la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater del D.L. 2 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983 - , per cui, solo una volta spirato il medesimo, è cominciato a decorrere, a sua volta, quello prescrizionale, nel caso di specie, a far data dal 7.01.2020.
Occorre poi rilevare che il comma 6 bis dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 specifica che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro
e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ebbene, nel caso che ci occupa, alla luce del nuovo termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 7.01.2020, al momento della notifica della opposta ordinanza ingiunzione del 17.06.2024 alcuna prescrizione era maturata.
Ne consegue la infondatezza della eccepita prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 127,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie
Salerno, 31.01.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino