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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4526/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4526 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (10.9.1986 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Carmela Spagnolo del Foro di Palmi), l in persona del l.r.p.t. (contumace) Controparte_1 unitamente all' in persona del l.r.p.t., Controparte_2
in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
rappresentato e CP_3
difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420229003222581000, notificatagli in data 9.8.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000494122000 (notificato in data 7.10.2010 e relativo a contributi
I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anno 2010; importo € 20.566,37);
39420112000749868000 (notificato in data 7.12.2011 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anno 2009; importo € 4.783,30);
39420120002645659000 (notificato in data 17.10.2012 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anni 2011, 2012; importo € 5474,53);
39420140001549639000 (notificato in data 9.7.2014 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anni 2009, 2011, 2012, 2013; importo € 2.548,13);
39420150002459709000 (notificato in data 28.10.2015 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anni 2013, 2014, 2015; importo € 17.023,88).
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' non si è costituita in giudizio stante la mancata Controparte_1
rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 12.6.2023 all'esito della declaratoria di nullità della notifica originaria per tardività..
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato come qui di seguito espressamente ritrascritto il contenuto degli atti processuali di parte, osserva il Tribunale come debba in via preliminare dichiararsi l'improseguibilità del ricorso nei confronti dell' . Controparte_1
Il ricorrente, sebbene a ciò onerato con ordinanza del 12.6.2023, come detto non ha ottemperato all'obbligo di rinotificare l'atto introduttivo di lite e il predetto provvedimento nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di rinvio, ivi fissata per il 4.10.2023.
Deve infatti ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
2 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229003222581000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
La mancata rinnovazione della notifica nulla ne ha però impedito la costituzione in giudizio.
3. Nel merito, deve poi in prima battuta disporsi l'estromissione della non CP_3
trattandosi di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
3.1. Quanto al residuo ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex
L.335/1995.
Gli avvisi di addebito risultano documentalmente provati come notificati rispettivamente in data 7.10.2010, 7.12.2011, 17.10.2012, 9.7.2014, 28.10.2015.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003222581000 (9.8.22) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi anche considerando la sospensione dei relativi termini in virtù dell'entrata in vigore della normativa correlata all'emergenza epidemiologica da Covid 19 non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420229003222581000 oggetto di causa e conseguente annullamento di quest'ultima, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000494122000;
39420112000749868000; 39420120002645659000; 39420140001549639000;
39420150002459709000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
valore della causa: fino ad € 52.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Carmela Spagnolo, dichiaratasi antistataria.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e quale Controparte_2 mandatario della e dell' in persona del l.r.p.t. CP_3 Controparte_1
(contumace) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_3
esposte in parte motiva;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento del Parte_1
carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229003222581000, annullando quest'ultima, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn:
39420112000494122000; 39420112000749868000; 39420120002645659000;
39420140001549639000; 39420150002459709000;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1 ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.290,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Carmela Spagnolo, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
.
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.9.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4526 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (10.9.1986 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Carmela Spagnolo del Foro di Palmi), l in persona del l.r.p.t. (contumace) Controparte_1 unitamente all' in persona del l.r.p.t., Controparte_2
in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
rappresentato e CP_3
difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420229003222581000, notificatagli in data 9.8.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000494122000 (notificato in data 7.10.2010 e relativo a contributi
I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anno 2010; importo € 20.566,37);
39420112000749868000 (notificato in data 7.12.2011 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anno 2009; importo € 4.783,30);
39420120002645659000 (notificato in data 17.10.2012 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anni 2011, 2012; importo € 5474,53);
39420140001549639000 (notificato in data 9.7.2014 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anni 2009, 2011, 2012, 2013; importo € 2.548,13);
39420150002459709000 (notificato in data 28.10.2015 e relativo a contributi I.V.S. operai a tempo determinato – comp. individuali;
anni 2013, 2014, 2015; importo € 17.023,88).
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' non si è costituita in giudizio stante la mancata Controparte_1
rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 12.6.2023 all'esito della declaratoria di nullità della notifica originaria per tardività..
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato come qui di seguito espressamente ritrascritto il contenuto degli atti processuali di parte, osserva il Tribunale come debba in via preliminare dichiararsi l'improseguibilità del ricorso nei confronti dell' . Controparte_1
Il ricorrente, sebbene a ciò onerato con ordinanza del 12.6.2023, come detto non ha ottemperato all'obbligo di rinotificare l'atto introduttivo di lite e il predetto provvedimento nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di rinvio, ivi fissata per il 4.10.2023.
Deve infatti ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1
2 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229003222581000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
La mancata rinnovazione della notifica nulla ne ha però impedito la costituzione in giudizio.
3. Nel merito, deve poi in prima battuta disporsi l'estromissione della non CP_3
trattandosi di carico contributivo oggetto di cartolarizzazione ex art.13 – 15 L.448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e dell'oggetto della causa.
3.1. Quanto al residuo ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex
L.335/1995.
Gli avvisi di addebito risultano documentalmente provati come notificati rispettivamente in data 7.10.2010, 7.12.2011, 17.10.2012, 9.7.2014, 28.10.2015.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229003222581000 (9.8.22) oggetto di causa, quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi anche considerando la sospensione dei relativi termini in virtù dell'entrata in vigore della normativa correlata all'emergenza epidemiologica da Covid 19 non sussistendo prova di validi atti interruttivi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420229003222581000 oggetto di causa e conseguente annullamento di quest'ultima, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000494122000;
39420112000749868000; 39420120002645659000; 39420140001549639000;
39420150002459709000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, decisione;
assenza di fase istruttoria;
valore della causa: fino ad € 52.000).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Carmela Spagnolo, dichiaratasi antistataria.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e quale Controparte_2 mandatario della e dell' in persona del l.r.p.t. CP_3 Controparte_1
(contumace) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_3
esposte in parte motiva;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento del Parte_1
carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 09420229003222581000, annullando quest'ultima, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn:
39420112000494122000; 39420112000749868000; 39420120002645659000;
39420140001549639000; 39420150002459709000;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1 ciascuno secondo il proprio titolo, l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.290,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv. Carmela Spagnolo, dichiaratasi antistataria.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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