Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2310 / 2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
Il giorno 17/05/2025 alle ore 10:15 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini per la causa di cui in epigrafe sono presenti:
- per presente personalmente, l'avv. CANALICCHI Parte_1
FRANCESCA;
- per , nessuno compare;
Controparte_1
L'avv. si riporta agli scritti difensivi, contesta l'avversa costituzione e precisa Parte_1
le conclusioni come da atto di appello;
Visto l'articolo 429 cod. proc. civ. il giudice ordina la discussione orale della causa.
L'avv. discute la causa illustrando le tesi espresse negli scritti difensivi e Parte_1
contestando le avverse. Rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 16:00 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da provvedimento allegato al presente verbale.
Perugia il 22/05/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 2310, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in , via della Gabbia n. 7, Parte_1 CP_1 presso l'avv. Francesca Canalicchi, che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
APPELLANTE
CONTRO
, domiciliata ex lege in Controparte_1
, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura dello Stato di che lo CP_1 CP_1
difende per legge;
APPELLATO
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
Sulle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE come da verbale di udienza che precede In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti;
In via principale e nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 38/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Castiglione del Lago, Dr.ssa L. Cecilia Baldesi nell'ambito del
Pagina 2 di 12 giudizio n. 96/2023 R.G., pubblicata il 14/12/2023, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui richiamate, e disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, conseguentemente, disporre l'annullamento del verbale di contestazione impugnato per i vizi spiegati in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, CTU sulla dinamica del sinistro e prova testimoniale con il teste ivi indicato.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ivi compresa l'istanza di sospensiva, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato, e, per l'effetto confermare la sentenza impugnata che ha respinto il ricorso, nonché il verbale opposto. Con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con verbale di contestazione n. 189485238, Serie 2018 n. 0351102, formato il
23 novembre 2022 presso gli uffici della Legione Carabinieri Umbria, compagnia di
Città della Pieve, i militari contestavano a la violazione dell'art. 145 Parte_1
c. 6 e 10 del codice della strada, perché il 31 ottobre 20222, alle 16:20 circa, in Tuoro
Sul Trasimeno, fraz. Borghetto, conducendo una vettura Mini Cooper e provenendo da un parcheggio privato “ometteva di arrestarsi e dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada principale”. Al verbale di contestazione conseguiva la sanzione amministrativa pecuniaria (oltre 60 giorni) di 332,50 euro e la decurtazione di cinque punti della patente.
2. – Con ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Castiglione del Lago ha impugnato il predetto verbale, deducendo, preliminarmente: a) la Parte_1
tardività della notifica del verbale di contestazione, per essere stata – in tesi – accertata la violazione il 31 ottobre 2022 e quindi notificato il verbale oltre il termine ultimo del
29 gennaio 2023, cioè in data 30 gennaio 2023, data di consegna all'Ufficio postale;
b)
l'illegittimità del verbale per omessa contestazione immediata della violazione, e dunque per violazione dell'art. 200 cod. strada, perché, secondo la prospettazione di
Pagina 3 di 12 parte, non ricorrerebbe alcuna ipotesi che avrebbe consentito l'accertamento fuori dalla immediatezza;
c) illegittimità del verbale, per non essere ivi indicata – secondo la prospettazione – la ragione per la quale non si provvide alla immediata contestazione.
Nel merito ha sostenuto parte opponente con un quarto motivo, riepilogativo degli accadimenti, che “la contestazione della violazione dell'art. 145 co. 6 C.d.S. (…) è ingiustificata e priva di elementi probatori e dovrà essere annullata”; con un 5° motivo,
“l'infondatezza ed invalidità sostanziale dell'accertamento per errata interpretazione dei fatti e dei presupposti di legge” assumendo – sulla scorta di perizia di parte – che “la signora al momento in cui si è immessa dall'area privata sulla strada Parte_1
pubblica, aveva una visibilità che non gli consentiva di avvistare i mezzi provenienti dalla direzione di marcia Castiglione del Lago-Tuoro Sul Trasimeno oltre i 45 metri per la presenza di una curva sulla sinistra rispetto all'accesso privata da cui la stessa proveniva. Inoltre se il conducente della moto che ha investito la sua auto avesse mantenuto una velocità nei limiti dei quella consentita nei centri abitati (50KM) o comunque compatibile con lo stato dei luoghi avrebbe potuto effettuare manovre di arresto o di superamento dell'autovettura e il sinistro non si sarebbe verificato” (pag.
10 del ricorso); con un 6° motivo, il fatto che il verbale sarebbe nullo perché la sanzione conseguirebbe da un apprezzamento personale degli agenti sicchè “in assenza di adeguata motivazione da cui si possa desumere senza possibilità di confutazione la sussistenza della contestata violazione, il verbale è da ritenersi nullo”.
Ha chiesto quindi la ricorrente dichiarare “la nullità, illegittimità e/o inefficacia e/o estinzione del verbale di contestazione” per ciascuno dei motivi espressi.
1.1. – Istaurato il contraddittorio si è costituita la , con il Controparte_2
responsabile dell'Ufficio, riportandosi alle deduzioni dell'organo accertatore.
Rappresentando di aver spedito il verbale di contestazione in data 25 novembre 2023
e producendo documentazione in tesi tanto attestante, ed evidenziando altresì come non fosse necessaria alcuna più specifica indicazione delle ragioni della contestazione differita, il Comando Carabinieri ha diffusamente contestato le tesi di parte, evidenziando come la manovra di immissione non potesse considerarsi ultimata, “visti i danni presenti al cento della fiancata sinistra del mezzo e sulla parte frontale del motoveicolo” e rappresentando come, pur avendo verificato la presenza di persone in
Pagina 4 di 12 loco al momento del sinistro, non risultasse alcuno. Ha quindi esposto una serie di valutazioni in ordine alle conclusioni di cui alla perizia depositata dalla parte privata.
1.2. – All'udienza del 10 novembre 2023, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, e all'esito, è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata 14 dicembre 2023,
n. 38, con la quale il Giudice di Pace di Castiglione del Lago ha: i. evidenziato in primo luogo che il verbale risulta, secondo il proprio apprezzamento, spedito il 25 novembre
2022 e dunque legittimamente nel termine di giorni 90 dall'accertamento; ii. ritenuto legittima la contestazione differita essendo intervenuto un sinistro;
iii. nel merito, che la collocazione dei danni sui veicoli coinvolti non è congruente con la dinamica esposta dalla ricorrente;
per l'effetto ha ritenuto legittima la sanzione e respinto il ricorso, compensando le spese.
2. – Con atto di appello introdotto nelle forme della citazione, notificato il 12 giugno
2024 e depositato in pari data, interpone appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, ribadendo le ragioni espresse con l'atto introduttivo del giudizio. In particolare ha sostenuto l'erroneità della sentenza, sostenendo tra l'altro l'erroneità del riferimento fatto dal primo giudice alla data del 25 novembre 2022, in luogo del 30 gennaio 2023 (e pur richiamando la relata di notificazione formata dall'amministrazione al 19 gennaio 2023).
Nel merito ha ulteriormente argomentato in ordine allo svolgimento del sinistro, alla rilevanza della perizia di parte e della c.d. testimonianza resa dal sig. ed allo Tes_1 svolgimento dell'istruttoria in prime cure.
2.1. – Si è costituita l'amministrazione, con il ministero dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, sostenendo, in primo luogo, la tempestività della notificazione del verbale, sia tenendo conto della data di formazione dello stesso (successiva al fatto materiale) sia tenendo conto della data del fatto, posto che il verbale – in tesi – fu trasmesso alle poste l'11 novembre 2022.
Ha quindi argomentato sia in ordine alla sufficienza delle ragioni esposte in verbale quanto alla contestazione differita, sia quanto al merito della contestazione.
Ha chiesto il rigetto dell'appello.
3. – Con decreto del 2 luglio 2024 è stato disposto ex art. 4 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150, il mutamento del rito da ordinario di cognizione a rito del lavoro e quindi la causa è stata chiamata all'udienza del 22 maggio 2025 per la discussione orale.
Pagina 5 di 12 All'esito, fatte precisare le conclusioni e sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura della sentenza come da verbale che precede.
4. – L'appello è infondato.
4.1. – Prendendo le mosse dalle questioni preliminari, si doleva in prime cure l'odierno appellante, che ha riproposto il relativo motivo respinto dal primo giudice, della tardività della notificazione del verbale di contestazione;
assume, in definitiva, che l'atto è stato preso in carico per la notifica dal servizio postale il 30 gennaio 2023 e dunque, si assume, oltre i 90 giorni dall'accertamento, come invece prescritto dall'art. 201 co. 1 cod. strada.
Deve al riguardo osservarsi che l'accertamento è avvenuto, del tutto pacificamente e come risulta dal verbale di contestazione prodotto al numero 1 della produzione dell'appellante, in data 23 novembre 2022, cioè alla data nella quale gli operanti hanno appunto formato il verbale di accertamento.
Ne deriva che i 90 giorni che si assumono superati, invero, decorrendo da tale data, sarebbero decorsi solo il 21 febbraio 2023.
Né, del resto, può omettersi di rilevare che gli assunti dell'appellante sul punto sono del tutto infondati laddove sostiene che “Il plico raccomandato contenente il verbale contestato è stato preso in carico dall'Ufficio postale Roma – Fiumicino il 30 gennaio
2023, come risulta dalla ricevuta rilasciata da (…) quindi oltre il CP_3 termine di 90 giorni stabilito dall'art. 201 comma 1 C.d.S. che è scaduto il 29 gennaio
2023”.
Ebbene, è del tutto evidente che – fermo che si riconosce in appello la dissociazione degli effetti della notifica in favore del notificante e che dunque, a parere di parte ricorrente, la notifica doveva avvenire entro il 29 gennaio 2023 – in ogni caso la tesi di parte era del tutto infondata, posto che il 29 gennaio 2023 cadeva di domenica, sicchè il termine era comunque prorogato di diritto al 30 gennaio 2023, data alla quale in ogni caso parte ricorrente espone efficace la notificazione.
Sicchè, con tutta evidenza, le ragioni esposte erano infondate per essere in ogni caso pacificamente tempestiva la notifica al 30 gennaio 2023.
4.2. – Contesta poi l'appellante la decisione del primo giudice quanto alla ritenuta legittimità dell'accertamento differito della violazione dell'art. 145 cod. strada, sostenendo che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla legge per ammettere la
Pagina 6 di 12 contestazione differita, evidenziando che la contestazione immediata sarebbe stata concretamente possibile.
Al riguardo deve evidenziarsi, in primo luogo, che le ipotesi nelle quali la legge consente la contestazione differita della violazione delle norme del codice della strada non sono tassative, né soggette ad interpretazione restrittiva, posto che appunto, l'art. 201 cod. strada, la consente “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (…)” prevedendo che, in tal caso, il verbale debba essere corredato dei
“motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.
Ebbene, ciò che rileva è che, nel caso di contestazione differita, ben è possibile un sindacato giurisdizionale circa l'effettiva possibilità di procedere alla contestazione immediata, ma ciò deve tenere conto che, invece, è insindacabile il comportamento organizzativo degli operanti: sicchè, ove sia espressa una motivazione non arbitraria né irragionevole che renda conto del motivo per il quale il verbale di contestazione sia stato redatto successivamente ai fatti, ciò ben può integrare le ragioni di impossibilità previste dalla legge.
In altri termini, non può disconoscersi la legittima facoltà, per il personale operante – una volta appurati i fatti e compiute tutte le attività necessarie – di soprassedere nella continenza allo svolgimento di ulteriori attività di redazione di contestazioni, posto che gli stessi devono assicurare le generali necessità del servizio svolto: ciò purché la contestazione non sia differita di un termine irragionevole o, in ogni caso, il privato non illustri e provi concrete ragioni di pregiudizio che siano derivate dal differimento della contestazione.
In questo senso può rammentarsi che la Suprema Corte ha affermato che “Questa corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione
e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (…).
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la
Pagina 7 di 12 regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione.
Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore.
(…)” (Cass. civ., Sez. II, ord. 9 luglio 2018, n. 18023; conf. Cass. civ., Sez. VI-2, 26 novembre 2021, n. 36922).
Non può poi inoltre non evidenziarsi come la contestazione differita – si ripete, comunque da compiersi in un congruo termine e senza che ne sia concretamente inciso il diritto di difesa nel merito – ben possa legittimamente essere compiuta anche in ragione di esigenze di attento esame del complesso delle risultanze emerse nell'immediatezza: in altri termini, in presenza di situazioni che consiglino una seria ponderazione degli elementi emersi, è escluso che gli operanti debbano comunque procedere alla contestazione essendo altrimenti illegittimo il verbale.
Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, fermo che alcun serio pregiudizio alle facoltà di difesa discende al privato dalla contestazione differita (tanto che ella è stata in grado di far esaminare la dinamica da un perito di parte, e di approntare difese nel merito, né ha altrimenti argomentato in ordine al pregiudizio concretamente sofferto), non può che ritenersi che la ragione espressa nel verbale sia adeguata a giustificare l'esigenza di contestazione differita sicché la doglianza espressa deve ritenersi infondata.
4.3. – Venendo al merito, la ricorrente variamente contesta il verbale, per certi versi ventilando come sia ragione in sé di illegittimità il fatto che lo stesso discenda da una
Pagina 8 di 12 valutazione degli operanti, e per altro verso richiamando sia le risultanze di una perizia di parte e poi quanto esposto da tale in un modulo trasmesso ad Persona_1
agenzia assicurativa. Sembra sostenere, in definitiva, la ricorrente, di essersi arrestata prima di immettersi sulla strada, e dunque – in tesi – di non poter essere destinataria di alcuna sanzione.
Fermo che il verbale di contestazione non fa piena prova dei fatti, perché – essendo gli operanti intervenuti successivamente al sinistro – quanto ivi riportato è ovviamente frutto di una valutazione, la ricostruzione dei fatti ben può essere condotta, in ipotesi di contestazioni del privato, alla luce di presunzioni o di ogni altro elemento utile a formare il libero convincimento del giudicante.
Il primo giudice, al riguardo, ha ritenuto che “Dalla documentazione in atti (…) e soprattutto dai danni riportati alla autovettura è altamente presumibile che Parte_1
al momento dell'urto non avesse ultimato la manovra di immissione sulla
[...]
strada provinciale. Dalla ricostruzione del sinistro è emerso che i danni sono presenti nella parte centrale della fiancata sinistra dell'autovettura condotta dalla ricorrente. Se il sinistro fosse avvenuto come indicato da i danni alla autovettura Parte_1
non si sarebbero verificati nella parte centrale della fiancata sinistra e alla motocicletta sulla parte anteriore. La moto, infatti, avrebbe dovuto riportare i danni sulla parte laterale. È dunque legittima contestazione della infrazione ai sensi dell'art.
145 CdS in quanto la ricorrente approssimandosi alla intersezione avrebbe dovuto usare la massima prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'incidente.”.
Deve in primo luogo osservarsi che – in ogni caso – all'udienza del 10 novembre
2023 dinanzi al Giudice di Pace il difensore di parte ricorrente ebbe a chiedere che la causa fosse trattenuta in decisione, sicchè le istanze istruttorie dovevano ritenersi in ogni caso rinunciate (in questo senso v. tra altre Cass. civ., Sez. VI, 4 aprile 2022, n.
10767; Cass. civ., Sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio
2019, n. 5741) non potendo peraltro considerarsi le stesse formulate o meno secundum eventum litis: ne deriva nel presente giudizio l'appellante non può dolersi della mancata ammissione del teste, né è ammissibile l'istanza reiterata posto che “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere
Pagina 9 di 12 riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del
2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.” (v. Cass. civ., Sez. II, 31 maggio 2019, n. 15029).
In secondo luogo ritiene questo giudice che dal complesso degli elementi emergenti in atti si evinca con un sufficiente grado di attendibilità l'effettiva dinamica del sinistro sicchè in ogni caso il primo giudice ha fatto buon governo dell'istruttoria e, in questa sede devolutiva a fronte di specifico gravame, può ritenersi dimostrata la violazione amministrativa ascritta alla ricorrente, avendo ella omesso di dare dovuta precedenza a chi circolava sulla strada.
È pacifico tra le parti che l'autovettura ha subito danni sulla parte sinistra, all'incirca al centro del veicolo come meglio si dirà, e che il motociclo ha subito danni sulla parte anteriore;
i due trasportati sul motociclo hanno subito modeste lesioni, giudicate guaribili con prognosi di 7 giorni.
Ebbene, la conformazione dei danni che si evince pianamente dalle fotografie in atti lascia intendere, in ogni caso, che l'immissione della sulla via principale non Parte_1
fosse completa: ella, cioè, non ha completato la manovra di immissione prima del sopraggiungere della moto, che godeva del diritto di precedenza. E del resto è del tutto evidente che, se la manovra fosse stata completa, sarebbe stata attinta la parte posteriore della vettura della Parte_1
In particolare come si evince dall'immagine di seguito di seguito, tratta dalla perizia di parte ricorrente l'impatto è avvenuto, con assoluta certezza, sulla piena fiancata laterale, in area che inizia leggermente avanzata rispetto al centro, verso la ruota anteriore, con danni di
Pagina 10 di 12 maggiore profondità ed entità, e quindi, con danni che appaiono sempre minori, prosegue verso la ruota posteriore.
È poi chiaro che, anche a voler dar credito alla ricostruzione del perito di parte (che invero non tiene conto del fatto che se la vettura era obliqua lungo la strada il primo impatto della moto, per ovvio sbandamento conseguenziale, l'avrebbe portata a un successivo impatto laterale) secondo la quale l'impatto sarebbe avvenuto con una angolatura di trenta gradi, tale ricostruzione in ogni caso comunque non formerebbe sufficiente presunzione del fatto che la immettendosi su strada da luogo non Parte_1
soggetto a pubblico passaggio, abbia dato precedenza a chi transitava.
Posto che è inverosimile che l'impatto sia avvenuto tra mezzi che camminavano parallelamente (data in particolare l'evidente profondità del danneggiamento dell'auto in luogo posto sotto la maniglia dello sportello, sulla sinistra) è, cioè, chiaro che l'impatto è avvenuto, in ogni caso, quando l'auto, con una maggiore o minore angolatura (come afferma anche il perito di parte), era posizionata obliquamente sulla strada, nell'atto di immettersi su di essa e dunque, la manovra non era terminata.
Né è utile, per la ricorrente ed odierna appellante, ventilare una speciale difficoltà a rendersi conto del sopraggiungere della moto per la particolare conformazione della strada di provenienza di questa: se è vero, infatti, che è presente una curva che le impediva una visuale superiore ai 45 metri rispetto ai veicoli in arrivo, e posto che nel presente procedimento non si ha riguardo per l'attribuzione o ripartizione di responsabilità civile tra privati ma si controverte della legittimità della sanzione irrogata alla allora ella doveva seguire una ulteriore e maggiore prudenza Parte_1 nell'immettersi sulla via, essendo onerata per generale norma di prudenza alla guida di evitare pericolo per il sopraggiungente e dunque immettersi sulla via, dopo essersi arrestata, con tale cautela da essere certa di aver completato in sicurezza la manovra prima del sopraggiungere di chiunque.
Il che, tenuto conto del luogo e della conformazione dei danni sui veicoli coinvolti, non è stato, sicchè la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione risulta fondata e, quindi, l'appello deve essere respinto.
5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite, entro lo scaglione fino a 1.100 euro,
Pagina 11 di 12 tenendo conto del mancato svolgimento di difese in fase istruttoria e decisionale.
(minimi: 132 euro;
massimi: 394 euro).
Si deve dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così definitivamente provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in misura di euro 200 oltre spese Controparte_1
generali (15%) iva e c.p.a come per legge;
- dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia all'udienza del 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Contini
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