Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 472.
(Svolgimento dell'inchiesta formale)
Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti.
Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verita'.
Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
(Svolgimento dell'inchiesta formale)
Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti.
Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verita'.
Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
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- 1. Attribuzione degli organi giurisdizionalihttps://www.studiocataldi.it/ · 56.96279
Titolo III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI Capo I GIUDICE DELL'ESECUZIONE Art. 665. […]
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