Articolo 472 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 471Articolo 473
Versione
6 maggio 1952
Art. 472.
(Svolgimento dell'inchiesta formale)


Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti.
Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verita'.
Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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