Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6869/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14818/2021
TRA
(partita iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lucio Canonico
ATTRICE
E
NI di Via Carminiello al Mercato n. 14 in Napoli (C.F. , in persona P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Daniele giusta procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTO
Oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2021, la società Parte_1
(breviter, ), premesso di essere proprietaria degli immobili siti in Napoli e
[...] Pt_1
dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo [precisamente: 1) locale al piano terra, ad uso commerciale, con sottostante vano al piano seminterrato, avente accesso dal civico 4 di Via Santa
Maria La Scala e riportato nel catasto fabbricati Ufficio Provinciale del Territorio (già alla CP_1
Sezione MER, foglio 7, particella 187, subalterno 30, piano T-S1; 2) locale al piano terra, ad uso
Carminiello al Mercato e riportato nel catasto fabbricati Ufficio Provinciale del Territorio (già
alla Sezione MER, foglio 7, particella 187, subalterno 32, piano T-S1], ove svolgeva CP_1
attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, lamentava che, nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020, nei locali di sua proprietà si erano verificate infiltrazioni la cui origine andava rinvenuta nella rottura di una condotta fecale di pertinenza del NI di Via Carminiello al
Mercato n. 14.
Per tali motivi, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il predetto NI
(breviter NI), in persona dell'amministratore p.t., affinché questo fosse condannato all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.
Si costituiva il convenuto il quale non contestava il fatto storico ma negava la riconducibilità dello stesso alla propria responsabilità.
Pertanto, insisteva per il rigetto della domanda.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione perché, in caso di soccombenza, lo tenesse indenne dall'obbligo risarcitorio nei Controparte_2
confronti della società istante.
A tal fine, deducendo che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, non era stato possibile convocare tempestivamente l'assemblea condominiale per deliberare la costituzione giudizio, chiedeva di essere rimesso in termini.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, l'espletamento di prova testimoniale e di c.t.u.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 15 ottobre.
Si osserva in diritto.
1. In via preliminare, ritiene il Tribunale di confermare il contenuto dell'ordinanza con cui, in data
1 ottobre 2021, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini formulata dal NI.
Solo allegata ma non anche provata è, infatti, la causa non imputabile che avrebbe impedito al
NI una tempestiva costituzione in giudizio.
2. Passando al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. L'attività istruttoria – e, in particolare, l'espletata c.t.u. – ha dimostrato l'effettivo verificarsi della situazione di fatto lamentata dall'attrice, ossia che nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di maggio 2020 i locali di sua proprietà furono interessati da copiose infiltrazione d'acqua.
Il fatto storico in sé considerato, del resto, non è mai stato oggetto di contestazione da parte del
NI.
Questione controversa è, invece, quella della esatta individuazione delle cause delle infiltrazioni e, in definitiva, la riferibilità delle stesse a fatto del convenuto.
Sul punto, viene in soccorso la relazione redatta dal consulente nominato d'ufficio il quale, espletata l'indagine tecnica che gli era stata demandata da questo giudice, ha accertato la presenza, tanto nei due vani del locale a piano terra che nei due sottostanti, costituenti il piano seminterrato, di ”evidenti fenomeni di biodeterioramento degli intonaci, aggrediti da muffe, microorganismi ed efflorescenze, interessati da diffuse macchie d'umido caratterizzate da aloni scuri, nonché macchie diffuse con ombreggiature marcate che circoscrivono sulla superficie delle zone pressoché tondeggianti e scrostamenti di intonaco e pittura”, individuandone la causa nella rottura della discendente fecale.
A una tale conclusione, secondo quanto ritenuto dal perito, deve giungersi in considerazione della collocazione dei suddetti ammaloramenti: essi, infatti, sono posti, quanto al piano terra,
“nell'angolo posto a spalla con la tubazione della discendente fecale in corrispondenza della scala che conduce all'area soppalcata- al piede della muratura perimetrale” (primo vano, destinato alla vendita al pubblico) e “nell'angolo posto a spalla con la tubazione della discendente fecale in corrispondenza della scala che conduce all'area soppalcata- al piede della muratura perimetrale”
(secondo vano, destinato all'esibizione della merce e a uso studiolo) e, quanto al piano seminterrato, sottoposto a quest'ultimo vano “all'intradosso della volta e le pareti perimetrali”
(cfr. pag. 10 della relazione peritale).
In definitiva, ha concluso il consulente, la responsabilità delle infiltrazioni sarebbe da ascrivere alla rottura della condotta fecale di proprietà del NI convenuto.
Non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se, come nella specie, dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Nella specie le osservazioni mosse dalle parti sono già state fatte oggetto di attenta valutazione da parte del c.t.u., tanto è vero che, sulla scorta di esse, l'ausiliario ha parzialmente modificato le conclusioni cui era originariamente giunto (cfr. pagg. 12-13 della relazione).
Vale appena evidenziare, poi, che all'udienza fissata per il deposito dell'elaborato peritale, il difensore di parte attrice ha affidato la contestazione della consulenza a una formula di mero stile
(“si impugna per quanto di ragione la c.t.u.”) chiedendo decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., mentre il convenuto non è comparso.
2.1. Una volta dimostrata l'esistenza della situazione di fatto lamentata dalla , nei termini che Pt_1
precedono, si deve necessariamente concludere nel senso della sussistenza della responsabilità del NI.
Al riguardo, appare preliminare chiarire la natura e il fondamento normativo di questa responsabilità.
Essa va correttamente sussunta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.
Invero, affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene e il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato. Ne consegue che a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso e quindi l'inidoneità in concreto della situazione a cagionare l'incidente.
Nella specie, il NI non ha offerto la richiesta prova liberatoria.
2.2. Passando alla quantificazione del danno subito dalla istante, esso è stato quantificato dal c.t.u. nella misura di € 5.535,62.
Per la ragioni già esposte, non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Occorre, tuttavia, considerare che detta liquidazione è stata effettuata nel settembre 2023, con la conseguenza che l'importo indicato dal consulente va rivalutato all'attualità e, per l'effetto, rideterminato in € 5.574,37.
A detto importo va poi detratta la somma di € 470,96, pacificamente già liquidata dal NI
a titolo di risarcimento e accettata dalla quale acconto sul maggior avere. Pt_1 In accoglimento della domanda di parte attrice, dunque, il NI di Via Carminiello al
Mercato n. 14, in persona dell'amministratore p.t., va condannato al pagamento, in favore della società di della somma, ragguagliata Parte_1 Parte_1
all'attualità in considerazione del tempo trascorso, pari a € 5.103,41.
Su detto importo, sono dovuti poi gli interessi legali, calcolati, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, con decorrenza dal fatto - che si può individuare nella prima messa in mora ricevuta dal convenuto, in data 13.7.2020 (cfr. all. d produzione attorea) - non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data di deposito della sentenza.
Sugli importi complessivamente calcolati al momento di tale deposito, comprensivi cioè non solo della rivalutazione ma anche degli interessi maturati medio tempore, saranno dovuti interessi ulteriori, fino al soddisfo. Va infatti considerato che la data di pubblicazione della sentenza costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta, e perciò, sul relativo importo complessivo, spettano gli interessi ulteriori liquidati al tasso legale.
2.3. Nessuna altra voce di danno può, invece, essere ristorata all'istante mancando all'uopo l'allegazione di un elemento di prova, quand'anche indiziario, degli stessi.
Né a tale carenza allegativa e probatoria è possibile supplire mediante il ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., così come pretenderebbe l'istante.
Occorre considerare, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. n. 127/2016).
2.3. Va rilevata, infine, dell'implicita rinuncia di parte attrice al capo di domanda avente a oggetto la condanna della controparte all'esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni, posto che la stessa non è stata reiterata con gli scritti conclusionali e l'istante ha dato atto dell'avvenuta rimozione delle cause dei lamentati fenomeni infiltrativi nelle more del giudizio.
3. Le spese di giudizio, ivi incluse quelle relative al procedimento obbligatorio di mediazione (Cass.
n. 32306/2023; Cass. n. 5389/2024), seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
3.1. L'attrice ha chiesto, poi, il rimborso delle spese di c.t.p.
Ora, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez.
3, 20/02/2015, n. 3380).
E tuttavia, la parte non ha dato prova del relativo esborso, non essendo a tal fine sufficiente il deposito della sola fattura emessa dal professionista in assenza di quietanza o di altra prova dell'avvenuto pagamento (ad es., bonifico).
3.2. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 14818/2011 così provvede:
A) In accoglimento parziale della domanda proposta dall'attrice, previo accertamento della responsabilità del convenuto per i fatti dannosi per cui è causa, condanna il NI di
Via Carminiello al Mercato n. 14 in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore della società , Parte_1 Parte_1
della somma di € 5.103,41, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,60 (di cui € 148,60 per spese di mediazione, € 300,00 per esborsi ed €
2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Lucio
Canonico, dichiaratosi anticipatario;
C) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 4.6.2024, in € 1.144,39, oltre IVA e CP se dovute come per legge.
Così deciso in Napoli, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi