TRIB
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/10/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1564 /2023 , promossa da:
con l'Avv. CANAPICCHI MARCO Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. Controparte_1
FUNARI ALESSANDRO e con l'Avv. KATYA LEA NAPOLETANO
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato con pedissequo decreto all in data 08/03/2024, a mezzo CP_2
CP_ p.e.c. pervenuta alla Direzione provinciale di dell'Istituto, adiva questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la pensione anticipata di cui all'articolo 16 DL 4/2019 e pertanto condannare ad accogliere la domanda presentata il 17.10.2023 con decorrenza di legge della CP_2 prestazione e corresponsione degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, sino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L'Istituto resisteva
Il ricorso è fondato e va accolto.
I fatti di causa riferiti dalle parti controvertono su una questione essenzialmente giuridica, ovvero se la lavoratrice in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata secondo le norme applicabili alla generalità dei cittadini, possa optare per il regime sperimentale già previsto dall' art.1 comma 9 l. n.243/2004 e e ora disciplinato dalla l. n.26/2019, nel testo risultante dalle successive modifiche.
Mentre la ricorrente sostiene il proprio diritto a tale opzione, l , rimarcando la specialità della CP_2 normativa, ritiene che il regime generale debba sempre prevalere su quello sperimentale.
Per dare una risposta alla questione posta dalle parti, è opportuno prendere le mosse dalla normativa che ha, nel tempo, disciplinato la cd. “opzione donna”.
L'art.1 comma 9 l. n.243/2004 aveva disposto che “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n.180/1997 .
Entro il il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”.
La disciplina è stata più volte prorogata e l'ultimo testo normativo rilevante in materia è l'art.16 d.l Co n.4/2019 come successivamente modificato. nella versione attualmente vigente, dispone che
“1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n.180/97, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all' art. 12 dl n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n.122/2010.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all' art.12 dl n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2010 (…)”.
La normativa, in sostanza, prevede che le lavoratrici di sesso femminile in possesso dei suindicati requisiti, possano optare per il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato, purché accettino il suo calcolo con sistema interamente contributivo, a norma del d.l. n. 180/1997.
Quest'ultimo testo normativo è intitolato “Attuazione della delega conferita dall' art.1 L.335/95, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo”: esso regolamenta, dunque, le modalità di calcolo della misura della pensione per i lavoratori che, avendo maturato almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995, decidano di optare per il calcolo della pensione con sistema contributivo, nell'ambito del passaggio graduale tra i due metodi retributivo e contributivo, che costituisce uno dei cardini della riforma di cui alla L. 335795.
Così ricostruito il complesso delle disposizioni legislative applicabili, si deve osservare che da esse l pretende di trarre un principio di residualità della cd.opzione donna. CP_2
È, infatti, indubbio che tale normativa, espressamente definita “sperimentale” dal legislatore del
2004 (non così da quello del 2019) ha carattere di specialità rispetto al regime generale. Purtuttavia, altro è dire che una norma sia speciale, ovverosia costituisca una deroga, vigente in particolari circostanze, a una disciplina generale e altro è definirla residuale, cioè applicabile soltanto ove nessun'altra disposizione regoli la fattispecie. Tale ultima caratteristica non può essere predicata che in presenza di un'esplicita disposizione in tal senso o, quantomeno, di chiari indici normativi che esplicitino la volontà del legislatore.
Nel caso di specie, al contrario, esistono indici normativi, di natura letterale, che sostengono l'interpretazione proposta da parte ricorrente, nel senso di consentire, a chi sia in possesso sia dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata generale che di quella speciale, la scelta tra i due regimi. Lo stesso legislatore, infatti, impiega il termine “opzione”, a sottolineare tale facoltà e fa rinvio a una normativa che, a sua volta, ha disciplinato un diritto d'opzione del pensionando, tra due diversi sistemi di calcolo della prestazione.
D'altro canto, fin dall'entrata in vigore della L. 335/1995, com'è noto, il legislatore non ha imposto il nuovo metodo di calcolo contributivo a chi avesse già maturato una significativa anzianità contributiva in epoca precedente, ma ha sempre agevolato la volontaria scelta in tal senso da parte degli interessati, sul presupposto che, nella maggior parte dei casi, ciò comportasse un risparmio per le finanze pubbliche. E la normativa in tema di cd. “opzione donna” non fa eccezione a tale indirizzo legislativo.
L'accidentale circostanza per cui, nel caso di specie, il metodo di calcolo contributivo dia origine a un trattamento più favorevole alla pensionanda non costituisce, d'altro canto, elemento che può essere valorizzato in via interpretativa.
Le spese seguono la soccombenza .
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa , definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna) a decorrere dal 17.10.2023 e condanna l al CP_2 ripristino della prestazione;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 2.000, 00 oltre accessori come per legge.
Pisa, 14 ottobre 2024
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone