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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4461/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4461/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOMAGNO Parte_1 P.IVA_1 ANTONELLA e dell'avv. FIORE RENATA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLONDA ANDREA CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico del per il CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 34.140,45 come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Il ha proposto opposizione eccependo la carenza di allegazione e di prova del titolo costitutivo Pt_1 del credito, l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. e la non debenza degli interessi moratori ex dlgs. 231/02.
ritualmente citata, si è costituita tardivamente nella presente fase processuale soltanto in CP_1 data 5.1.2025, dopo la fissazione dell'udienza di discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., eccependo in via preliminare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_1 vertendosi su questioni di natura meramente patrimoniale che non investono in alcun modo l'esercizio di poteri pubblicistici autoritativi.
Nel merito rileva questo giudicante che attrice in senso sostanziale, non ha fornito idonea prova CP_1 del credito ingiunto.
Nel ricorso monitorio si è limitata ad indicare ed allegare una serie di fatture emesse a carico del pagina 1 di 2 senza nulla dedurre in ordine alla natura ed al contenuto del rapporto giuridico Parte_1 intercorso con l'ente locale.
Nella presente fase processuale il opponente ha contestato in radice l'esistenza del credito. Pt_1
Ora, a fronte della contestazione del le fatture prodotte non possono valere come prova del Pt_1 credito nel presente giudizio ordinario, trattandosi come noto di un documento di formazione unilaterale a contenuto meramente partecipativo. non ha prodotto ed invero neppure indicato un titolo convenzionale – necessariamente soggetto CP_1 alla forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti degli enti pubblici - idoneo a fondare la pretesa creditoria solo genericamente dedotta.
Gli atti autorizzativi allegati, aventi ad oggetto la mera autorizzazione alla posa di condotte fognarie, non prevedono alcun corrispettivo o indennità a carico del e pertanto non possono valere Pt_1 come titolo costitutivo del diritto patrimoniale vantato.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e la semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4461/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOMAGNO Parte_1 P.IVA_1 ANTONELLA e dell'avv. FIORE RENATA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLONDA ANDREA CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico del per il CP_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 34.140,45 come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Il ha proposto opposizione eccependo la carenza di allegazione e di prova del titolo costitutivo Pt_1 del credito, l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. e la non debenza degli interessi moratori ex dlgs. 231/02.
ritualmente citata, si è costituita tardivamente nella presente fase processuale soltanto in CP_1 data 5.1.2025, dopo la fissazione dell'udienza di discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., eccependo in via preliminare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_1 vertendosi su questioni di natura meramente patrimoniale che non investono in alcun modo l'esercizio di poteri pubblicistici autoritativi.
Nel merito rileva questo giudicante che attrice in senso sostanziale, non ha fornito idonea prova CP_1 del credito ingiunto.
Nel ricorso monitorio si è limitata ad indicare ed allegare una serie di fatture emesse a carico del pagina 1 di 2 senza nulla dedurre in ordine alla natura ed al contenuto del rapporto giuridico Parte_1 intercorso con l'ente locale.
Nella presente fase processuale il opponente ha contestato in radice l'esistenza del credito. Pt_1
Ora, a fronte della contestazione del le fatture prodotte non possono valere come prova del Pt_1 credito nel presente giudizio ordinario, trattandosi come noto di un documento di formazione unilaterale a contenuto meramente partecipativo. non ha prodotto ed invero neppure indicato un titolo convenzionale – necessariamente soggetto CP_1 alla forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti degli enti pubblici - idoneo a fondare la pretesa creditoria solo genericamente dedotta.
Gli atti autorizzativi allegati, aventi ad oggetto la mera autorizzazione alla posa di condotte fognarie, non prevedono alcun corrispettivo o indennità a carico del e pertanto non possono valere Pt_1 come titolo costitutivo del diritto patrimoniale vantato.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla società ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e la semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 3000,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 17.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2