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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10745/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
10745/2021 vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Lacerenza
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti Paolo Armenise e Marco Bellocchi
CONVENUTO
1
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'Avv. Barbara Daprile
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio le parti convenute per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Con memoria ritualmente depositata si costituivano le parti convenute contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di lavorare alle dipendenze della società resistente a decorrere dal 31.12.2015, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di guardiano, ascrivibile al livello VIII
2 del CCNL Settore Servizi CISAL del 30.10.2012 e succ. mod. ed integr.; asserisce l'erroneità del CCNL utilizzato dal datore di lavoro, rivendicando l'applicazione del CCNL Terziario Commercio del 18.07.2008, con il pagamento delle differenze retributive spettanti;
soggiunge di essere stato licenziato il 30.06.2022, per cui pende impugnativa.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “a) accertarsi e dichiararsi, la violazione degli artt.26 (efficacia), 115 (contributi obbligatori in favore dell' , 123 (Co.As.Co) del CCNL Servizi Ausiliari CP_3
CISAL del 30.10.2012, da parte della resistente
[...]
, stante la mancata adesione Controparte_1
ad alcuna delle Organizzazioni Datoriali firmatarie del CCNL
(PI, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESA, UNICA);
b) accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, la violazione dell'art. 2070 c.c. da parte della resistente
[...]
stante l'illegittima Controparte_1
applicazione del CCNL Servizi Ausiliari CISAL del 30.10.2012;
c) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto di vedersi applicato, a far data dal 31.12.2015, a tutt'oggi, il CCNL Terziario
Commercio del 18.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
d) conseguentemente e per l'effetto, condannare, la resistente
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., all'applicazione del CCNL Terziario Commercio del 18.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di assunzione, con ogni conseguente riconoscimento ai fini retributivi, contributivi e previdenziali, la cui quantificazione sarà rimessa ad un separato giudizio;
e) in via subordinata, condannare, la resistente
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1
3 rappresentante p.t., all'applicazione del CCNL Cooperative Sociali del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di assunzione, con ogni conseguente riconoscimento ai fini retributivi, contributivi e previdenziali, la cui quantificazione sarà rimessa ad un separato giudizio;
f) in ogni caso, condannare la cooperativa resistente al versamento all' , dei maggiori contributi assicurativi e previdenziali di CP_2
spettanza del ricorrente, a partire dalla data di assunzione;
g) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Parte ricorrente sostiene che il CCNL settore Cisal Servizi
Ausiliari non sarebbe applicabile al caso di specie, stante la mancata iscrizione da parte della Controparte_1
alle parti datoriali stipulanti tale contratto.
[...]
Dal canto suo, la società convenuta sostiene in via preliminare di essere iscritta ad PI (ovvero ad una delle parti datoriali stipulanti tale tipologia contrattuale), versando mensilmente il relativo contributo , aggiungendo che l'iscrizione de qua CP_3
non risulta condizione obbligatoria per applicare un determinato
CCNL, ove vi sia un atto idoneo a manifestare la comune intenzione delle parti ad utilizzarlo.
Il Giudicante condivide quanto rappresentato da parte convenuta alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“In tema di contrattazione collettiva, la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo può essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti che, sia pure implicitamente, esprimono la volontà del datore di lavoro di
4 applicare la disciplina collettiva. In particolare, nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, dando luogo ad adesione esplicita, oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale, dando luogo ad una adesione implicita”.
In altri termini, la volontà negoziale delle parti di assoggettare il proprio rapporto di lavoro alla disciplina dettata da un determinato contratto collettivo può essere manifestata anche mediante l'inserzione di una clausola di rinvio al contratto collettivo contenuta nel contratto di lavoro individuale, come nel caso oggetto della presente controversia.
Invero, nella fattispecie in esame, il contratto di lavoro sottoscritto dall'istante e dalla cooperativa convenuta fa espresso richiamo al CCNL settore CISAL Servizi: segnatamente all'art. 5
“oggetto del contratto e inquadramento professionale”, all'art. 6
“trattamento economico e normativo”, all'art. 7 “orario di lavoro”, all'art. 12 “disciplina aziendale”, all'art. 14 “obblighi di informazione e clausola di rinvio”. Sicché, entrambe le parti contrattuali hanno espresso la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro fosse sottoposto alla disciplina di cui al
CCNL servizi.
A tanto deve aggiungersi che dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dal teste escusso non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni così come indicate in ricorso oltre all'articolazione oraria della giornata lavorativa, non avendo il lavoratore assolto all'onere di
5 dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Stante la corretta applicazione del CCNL settore Cisal – servizi al rapporto di lavoro in questione e non essendo stata comunque fornita la prova ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 05.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
10745/2021 vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Lacerenza
RICORRENTE
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti Paolo Armenise e Marco Bellocchi
CONVENUTO
1
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'Avv. Barbara Daprile
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio le parti convenute per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Con memoria ritualmente depositata si costituivano le parti convenute contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di lavorare alle dipendenze della società resistente a decorrere dal 31.12.2015, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di guardiano, ascrivibile al livello VIII
2 del CCNL Settore Servizi CISAL del 30.10.2012 e succ. mod. ed integr.; asserisce l'erroneità del CCNL utilizzato dal datore di lavoro, rivendicando l'applicazione del CCNL Terziario Commercio del 18.07.2008, con il pagamento delle differenze retributive spettanti;
soggiunge di essere stato licenziato il 30.06.2022, per cui pende impugnativa.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni: “a) accertarsi e dichiararsi, la violazione degli artt.26 (efficacia), 115 (contributi obbligatori in favore dell' , 123 (Co.As.Co) del CCNL Servizi Ausiliari CP_3
CISAL del 30.10.2012, da parte della resistente
[...]
, stante la mancata adesione Controparte_1
ad alcuna delle Organizzazioni Datoriali firmatarie del CCNL
(PI, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESA, UNICA);
b) accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, la violazione dell'art. 2070 c.c. da parte della resistente
[...]
stante l'illegittima Controparte_1
applicazione del CCNL Servizi Ausiliari CISAL del 30.10.2012;
c) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto di vedersi applicato, a far data dal 31.12.2015, a tutt'oggi, il CCNL Terziario
Commercio del 18.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
d) conseguentemente e per l'effetto, condannare, la resistente
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., all'applicazione del CCNL Terziario Commercio del 18.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di assunzione, con ogni conseguente riconoscimento ai fini retributivi, contributivi e previdenziali, la cui quantificazione sarà rimessa ad un separato giudizio;
e) in via subordinata, condannare, la resistente
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1
3 rappresentante p.t., all'applicazione del CCNL Cooperative Sociali del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di assunzione, con ogni conseguente riconoscimento ai fini retributivi, contributivi e previdenziali, la cui quantificazione sarà rimessa ad un separato giudizio;
f) in ogni caso, condannare la cooperativa resistente al versamento all' , dei maggiori contributi assicurativi e previdenziali di CP_2
spettanza del ricorrente, a partire dalla data di assunzione;
g) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La domanda attorea è infondata, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Parte ricorrente sostiene che il CCNL settore Cisal Servizi
Ausiliari non sarebbe applicabile al caso di specie, stante la mancata iscrizione da parte della Controparte_1
alle parti datoriali stipulanti tale contratto.
[...]
Dal canto suo, la società convenuta sostiene in via preliminare di essere iscritta ad PI (ovvero ad una delle parti datoriali stipulanti tale tipologia contrattuale), versando mensilmente il relativo contributo , aggiungendo che l'iscrizione de qua CP_3
non risulta condizione obbligatoria per applicare un determinato
CCNL, ove vi sia un atto idoneo a manifestare la comune intenzione delle parti ad utilizzarlo.
Il Giudicante condivide quanto rappresentato da parte convenuta alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“In tema di contrattazione collettiva, la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo può essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti che, sia pure implicitamente, esprimono la volontà del datore di lavoro di
4 applicare la disciplina collettiva. In particolare, nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, dando luogo ad adesione esplicita, oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale, dando luogo ad una adesione implicita”.
In altri termini, la volontà negoziale delle parti di assoggettare il proprio rapporto di lavoro alla disciplina dettata da un determinato contratto collettivo può essere manifestata anche mediante l'inserzione di una clausola di rinvio al contratto collettivo contenuta nel contratto di lavoro individuale, come nel caso oggetto della presente controversia.
Invero, nella fattispecie in esame, il contratto di lavoro sottoscritto dall'istante e dalla cooperativa convenuta fa espresso richiamo al CCNL settore CISAL Servizi: segnatamente all'art. 5
“oggetto del contratto e inquadramento professionale”, all'art. 6
“trattamento economico e normativo”, all'art. 7 “orario di lavoro”, all'art. 12 “disciplina aziendale”, all'art. 14 “obblighi di informazione e clausola di rinvio”. Sicché, entrambe le parti contrattuali hanno espresso la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro fosse sottoposto alla disciplina di cui al
CCNL servizi.
A tanto deve aggiungersi che dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dal teste escusso non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni così come indicate in ricorso oltre all'articolazione oraria della giornata lavorativa, non avendo il lavoratore assolto all'onere di
5 dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c..
Stante la corretta applicazione del CCNL settore Cisal – servizi al rapporto di lavoro in questione e non essendo stata comunque fornita la prova ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 05.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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