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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 697/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 697/2024 di r.g.v.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 14.10.2024 da:
(C. F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e domiciliato in Latina Via Grambretagna
n. 20 e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Polonia) il 23/11/1976 residente in [...] entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Roberta Pagano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, via Varsavia n. 5 giusta delega rilasciata su foglio separato al ricorso congiunto;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio-divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti ed alle condizioni che di seguito si riportano:
1 “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania. (NA) il 19/11/1997 tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Giugliano in Campania. (NA)
[...]
e, per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze
b) le condizioni di separazione rimangono le medesime
d) il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 400,00 (euro 300.00 per la figlia ed euro 100,00 per la moglie);
a titolo di mantenimento
L'importo di euro 400,00 continuerà ad essere versato alla sig.ra a Parte_2 titolo di mantenimento per la figlia direttamente dal datore Poste Italiane Sp.A
E) la sig.ra è titolare di post Pay n. 533317…..6606 Parte_3
Il Sig. è titolare di Post Pay Evolution n. 533317…..5737 e conto corrente Pt_1 postale 1039030224 ( sul quale non effettua nessuna operazione);
g) ciascuno dei coniugi conserverà la proprietà della rispettiva automobile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024 i ricorrenti, uniti in matrimonio civile celebrato a Giugliano in Campania (NA) in data 19 novembre 1997, hanno adìto
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Dall'unione è nata la figlia , in data 03/01/2007, appena Persona_1
divenuta maggiorenne.
Gli odierni ricorrenti hanno adìto il Tribunale di Latina ottenendo sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa in data 12/02/2018 (R.G. n. 2952/2017), con la quale si autorizzavano i ricorrenti a vivere separati, l'affido congiunto della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre ed un contributo a Persona_1 titolo di mantenimento a carico del marito, per la moglie e la figlia di euro 400,00 complessivi (euro 300,00 per la figlia ed euro 100,00 per la moglie).
Successivamente con ricorso depositato in data 24.04.2019 e rubricato al numero di R.
G. 979/2019, la Sig.ra ha chiesto, in modifica delle condizioni di Parte_2
2 separazione di cui al decreto di omologa del 12.02.2018, l'affido esclusivo della figlia minore, che il Tribunale ha concesso.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso. In tale sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'assegno unico per la minore viene percepito interamente dalla madre e Parte_4
che la somma dello stesso ammonta ad euro 199,00 mensili.
Il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di provvedimento di omologa di separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Latina in data 12/02/2018, nel procedimento contraddistinto dal n.
2952/2017 R.G, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, nonché l'espressa dichiarazione dei coniugi, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania (NA) il 19 novembre 1997 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto
Comune al n. 82, Parte I, Anno 1997.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, inoltre, non sono contrarie a norme imperative e rispettose dell'interesse della figlia della coppia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
e così decide: Pt_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Giugliano, in
Campania (NA) il 19 novembre 1997.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative alla collocazione della minore presso la madre, “nell'abitazione familiare sita in Avezzano (AQ) in Piazza Castello n. 11 assegnata a quest'ultima;
-all'assegno di mantenimento per la figlia e la sig. Parte_2
“il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 400,00 (euro 300.00 per la figlia ed euro 100,00 per la moglie);
a titolo di mantenimento
L'importo di euro 400,00 continuerà ad essere versato alla sig.ra a titolo Parte_2 di mantenimento per la figlia direttamente dal datore Poste Italiane Sp.A”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 82, Parte I, Anno 1997.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 697/2024 di r.g.v.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 14.10.2024 da:
(C. F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] e domiciliato in Latina Via Grambretagna
n. 20 e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Polonia) il 23/11/1976 residente in [...] entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Roberta Pagano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, via Varsavia n. 5 giusta delega rilasciata su foglio separato al ricorso congiunto;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio-divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti ed alle condizioni che di seguito si riportano:
1 “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania. (NA) il 19/11/1997 tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Giugliano in Campania. (NA)
[...]
e, per l'effetto ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze
b) le condizioni di separazione rimangono le medesime
d) il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 400,00 (euro 300.00 per la figlia ed euro 100,00 per la moglie);
a titolo di mantenimento
L'importo di euro 400,00 continuerà ad essere versato alla sig.ra a Parte_2 titolo di mantenimento per la figlia direttamente dal datore Poste Italiane Sp.A
E) la sig.ra è titolare di post Pay n. 533317…..6606 Parte_3
Il Sig. è titolare di Post Pay Evolution n. 533317…..5737 e conto corrente Pt_1 postale 1039030224 ( sul quale non effettua nessuna operazione);
g) ciascuno dei coniugi conserverà la proprietà della rispettiva automobile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14.10.2024 i ricorrenti, uniti in matrimonio civile celebrato a Giugliano in Campania (NA) in data 19 novembre 1997, hanno adìto
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Dall'unione è nata la figlia , in data 03/01/2007, appena Persona_1
divenuta maggiorenne.
Gli odierni ricorrenti hanno adìto il Tribunale di Latina ottenendo sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa in data 12/02/2018 (R.G. n. 2952/2017), con la quale si autorizzavano i ricorrenti a vivere separati, l'affido congiunto della figlia minore con collocazione della stessa presso la madre ed un contributo a Persona_1 titolo di mantenimento a carico del marito, per la moglie e la figlia di euro 400,00 complessivi (euro 300,00 per la figlia ed euro 100,00 per la moglie).
Successivamente con ricorso depositato in data 24.04.2019 e rubricato al numero di R.
G. 979/2019, la Sig.ra ha chiesto, in modifica delle condizioni di Parte_2
2 separazione di cui al decreto di omologa del 12.02.2018, l'affido esclusivo della figlia minore, che il Tribunale ha concesso.
All'udienza del 15.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso. In tale sede, inoltre, le parti hanno precisato che l'assegno unico per la minore viene percepito interamente dalla madre e Parte_4
che la somma dello stesso ammonta ad euro 199,00 mensili.
Il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di provvedimento di omologa di separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Latina in data 12/02/2018, nel procedimento contraddistinto dal n.
2952/2017 R.G, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, nonché l'espressa dichiarazione dei coniugi, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in
Campania (NA) il 19 novembre 1997 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto
Comune al n. 82, Parte I, Anno 1997.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, inoltre, non sono contrarie a norme imperative e rispettose dell'interesse della figlia della coppia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
e così decide: Pt_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Giugliano, in
Campania (NA) il 19 novembre 1997.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative alla collocazione della minore presso la madre, “nell'abitazione familiare sita in Avezzano (AQ) in Piazza Castello n. 11 assegnata a quest'ultima;
-all'assegno di mantenimento per la figlia e la sig. Parte_2
“il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 400,00 (euro 300.00 per la figlia ed euro 100,00 per la moglie);
a titolo di mantenimento
L'importo di euro 400,00 continuerà ad essere versato alla sig.ra a titolo Parte_2 di mantenimento per la figlia direttamente dal datore Poste Italiane Sp.A”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 82, Parte I, Anno 1997.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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