Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4313/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Carmela Giuffrida Presidente
dott. Francesca Ajello Giudice
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. MASSIMO TOME' Pt_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA
data 19 SETTEMBRE 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere espatriato dal
Pakistan nel 2015 a causa di alcune minacce e aggressioni subite da alcuni compaesani;
di essere giunto in Italia nel 2018, allorquando aveva l'età di 25 anni;
di aver seguito alcuni corsi di lingua italiana e formazione lavorativa;
di aver lavorato per un periodo, nel 2019, nel settore agricolo;
di aver avuto delle difficoltà a reperire un impiego a seguito dell'emergenza COVID 19, ma di aver trovato nuovamente occupazione nel 2021 e, da quel momento, di lavorare con continuità.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, , ha insistito per il Pt_1
riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1. del d.lgs.
286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 27/10/2023, all'udienza del 17 aprile
2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Da quanto tempo è in Italia?”
“Dal 2017”
“Dove vive?”
“A Zoppola, Pordenone, con un amico che mi dà l'ospitalità”
“Che lavoro svolge?”
“Nell'ambito dell'agricoltura. Con contratto fino al 31.05.2024.”
“Quanto guadagna al mese, all'incirca?”
“800- 1000 euro circa al mese”
“Ha parenti o amici in Italia?”
“Ho amici pakistani. Andiamo insieme in giro, anche in bici.” “in Pakistan ha dei parenti?”
“Si, genitori fratelli e sorelle. Sono in contatto con loro.”
“Li aiuta economicamente?”
“Sì.”
Il Tribunale, stante la rinuncia delle parti all'udienza di discussione della causa, ha riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 2018, allorquando aveva 25 anni, risulta ormai ben inserito sul territorio nazionale, in effetti egli ha lavorato con profitto e continuità, con contratto a tempo determinato - dal 08/07/2021 al 30/09/2021 – presso la ditta Fastag Pubblicità di Rattu Harman;
presso la ditta HI ZO e
AN SSA – dal 13/01/2022 al 30/06/2022, prorogato al 31/12/2023; e, infine, presso la ditta del sig. con contratto a tempo determinato dal 16/04/2024 e Parte_2
scaduto il 31/05/2024 (come da documentazione lavorativa in atti), così conseguendo dei redditi che sono senz'altro idonei ad assicurare l'autosostentamento e una vita più che dignitosa (cfr. CU 2024 dalla quale risulta un reddito da lavoro dipendente pari a 8232,64 euro ).
Inoltre, egli ha dimostrato di aver frequentato nel 2019 un corso di orientamento al lavoro e recupero di competenze di carattere trasversale, a sostegno del suo interesse ad ampliare le competenze in ambito lavorativo.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, il ricorrente in udienza, liberamente interrogato, ha dimostrato di saper conversare e rispondere alle domande più
semplici, seppure con difficoltà, e di aver frequentato con profitto due corsi di lingua italiana livello A0 e A00.
Ad oggi, egli vive in un appartamento sito in Zoppola (PN), via Montello n. 32/3,
come da dichiarazione di ospitalità in atti.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese, nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale. Quanto alle spese, in considerazione del fatto che l'integrazione del ricorrente è stata comprovata da documentazione depositata anche successivamente all'instaurazione del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il permesso di Pt_1
soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 24.01.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida