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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 5166/2023, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere e Parte_1
con gli stessi domiciliato in Caserta, alla via Roma n. 8
RICORRENTE
E
nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa CP_2
e dei funzionari ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, domiciliati in Caserta, alla via Lubich n. 6 CP_6
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 08.08.2023 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere assistente tecnico/assistente amministrativo inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Caserta, nonché collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi di I fascia della medesima provincia, esponeva di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di assistente tecnico/assistente amministrativo nonché domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi di I fascia per il profilo di collaboratore scolastico. L'istante dichiarava altresì di aver prestato servizio militare dal 09.11.1994 al 27.10.1995, quindi dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore. Il punteggio attribuitogli dal nelle graduatorie Controparte_1
di Istituto è il seguente: - 11,30 per il profilo di assistente amministrativo (III fascia) - 10,30 per il profilo di assistente tecnico (III fascia) - 20,15 per il profilo di collaboratore scolastico
(I fascia) riconoscendo al ricorrente punti 0.60 in luogo di 6.00, come previsto dai decreti ministeriali e direttoriali DM di cui chiedeva la disapplicazione.
Lamentando quindi di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto rispetto a coloro che avevano svolto il serivio militare in costanza di nomina, chiedeva, previa disapliccazione de qua del DM 50/2021 di vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione di ulteriori 5,40 punti
(relativi ai 12 mesi si servizio militare prestato) nelle G.I. della Provincia di Caserta in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.
Il convenuto costituendosi resisteva al ricorso, deducendo l'infondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in applicazione dell'ormai unanime orientamento per cui “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria
… nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice – come nella fattispecie in esame – sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)” (cfr. SS.UU. sent. n. 17123/2019).
Più di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “…il D.M. n. 50 del 2021 [...] ha previsto che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato Regolamento n.
430/2000. Il medesimo D.M. ha, poi, stabilito i requisiti specifici di accesso alle suddette graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, i requisiti generali di ammissione ed i termini di presentazione delle domande di inserimento o di conferma o di aggiornamento e delle domande di depennamento oltre che le modalità di presentazione di tali domande. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda …
La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, l'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il D.M. n. 430/2000 citati) nonché, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del (cfr. art. 8 del D.M. n. 430/2000). Inoltre, a tali Controparte_7 graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e
l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Cosi, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego …. Nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 1 punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti
e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo). Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto
- aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr., in tal senso, Cass., S.U. n.
9332/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame non si discute della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito. Si controverte, dunque, su una questione inerente alla gestione del singolo rapporto, e non alla gestione dell'interesse pubblico affidato alla P.A. (interesse soddisfatto mediante l'elaborazione dei criteri per la formazione della graduatoria).
Ne discende la giurisdizione di questo giudice ordinario.
Venendo al merito della controversia, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si duole in ricorso del mancato riconoscimento da parte del CP_1 convenuto di ulteriori 5,40 punti per il servizio di leva obbligatorio prestato nel periodo dal
09.11.1994 al 27.10.1995, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore valido per l'accesso alle graduatorie di istituto relativamente ai profili professionali di interesse.
Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta la illegittimità della previsione contenuta nell'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 in quanto in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 485, settimo comma, del D.lgs. n. 297/1994, che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Richiama, altresì, la norma di cui all'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2000, concernente la
“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che, al comma 1, dispone: “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2 prevede, poi, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Rileva il Tribunale come la questione oggetto di causa sia stata di recente affrontata e risolta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22429 del 8 agosto 2024 i cui principi vanno in questa sede richiamati in quanto del tutto condivisibili.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'assetto - come delineato dal D.M. n. 50 del 2021, il quale differenzia la valutazione del servizio di leva a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di nomina - non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare su richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. n. 50 del 2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il citato D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio incostanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
In sintesi, come affermato dalla S.C. “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. n. 22429/2024).
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Alla luce delle considerazioni espresse, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il punteggio di 6 punti va, pertanto, rigettata. Va, viceversa, riconosciuto il diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio di 0,60 punti, in conformità alle previsioni del
D.M. n. 50/2021, laddove non riconosciuto dal convenuto. CP_1
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nell'ambito della giurisprudenza di merito giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 10/12/2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 5166/2023, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere e Parte_1
con gli stessi domiciliato in Caserta, alla via Roma n. 8
RICORRENTE
E
nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa CP_2
e dei funzionari ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, domiciliati in Caserta, alla via Lubich n. 6 CP_6
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 08.08.2023 parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere assistente tecnico/assistente amministrativo inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Caserta, nonché collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi di I fascia della medesima provincia, esponeva di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di assistente tecnico/assistente amministrativo nonché domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi di I fascia per il profilo di collaboratore scolastico. L'istante dichiarava altresì di aver prestato servizio militare dal 09.11.1994 al 27.10.1995, quindi dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore. Il punteggio attribuitogli dal nelle graduatorie Controparte_1
di Istituto è il seguente: - 11,30 per il profilo di assistente amministrativo (III fascia) - 10,30 per il profilo di assistente tecnico (III fascia) - 20,15 per il profilo di collaboratore scolastico
(I fascia) riconoscendo al ricorrente punti 0.60 in luogo di 6.00, come previsto dai decreti ministeriali e direttoriali DM di cui chiedeva la disapplicazione.
Lamentando quindi di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto rispetto a coloro che avevano svolto il serivio militare in costanza di nomina, chiedeva, previa disapliccazione de qua del DM 50/2021 di vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione di ulteriori 5,40 punti
(relativi ai 12 mesi si servizio militare prestato) nelle G.I. della Provincia di Caserta in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.
Il convenuto costituendosi resisteva al ricorso, deducendo l'infondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in applicazione dell'ormai unanime orientamento per cui “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria
… nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice – come nella fattispecie in esame – sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)” (cfr. SS.UU. sent. n. 17123/2019).
Più di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “…il D.M. n. 50 del 2021 [...] ha previsto che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato Regolamento n.
430/2000. Il medesimo D.M. ha, poi, stabilito i requisiti specifici di accesso alle suddette graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, i requisiti generali di ammissione ed i termini di presentazione delle domande di inserimento o di conferma o di aggiornamento e delle domande di depennamento oltre che le modalità di presentazione di tali domande. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda …
La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, l'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il D.M. n. 430/2000 citati) nonché, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del (cfr. art. 8 del D.M. n. 430/2000). Inoltre, a tali Controparte_7 graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e
l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Cosi, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego …. Nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 1 punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti
e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali. La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo). Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto
- aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr., in tal senso, Cass., S.U. n.
9332/2023).
Orbene, nella fattispecie in esame non si discute della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito. Si controverte, dunque, su una questione inerente alla gestione del singolo rapporto, e non alla gestione dell'interesse pubblico affidato alla P.A. (interesse soddisfatto mediante l'elaborazione dei criteri per la formazione della graduatoria).
Ne discende la giurisdizione di questo giudice ordinario.
Venendo al merito della controversia, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente si duole in ricorso del mancato riconoscimento da parte del CP_1 convenuto di ulteriori 5,40 punti per il servizio di leva obbligatorio prestato nel periodo dal
09.11.1994 al 27.10.1995, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore valido per l'accesso alle graduatorie di istituto relativamente ai profili professionali di interesse.
Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla
Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Tanto premesso, parte ricorrente lamenta la illegittimità della previsione contenuta nell'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 in quanto in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 485, settimo comma, del D.lgs. n. 297/1994, che stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Richiama, altresì, la norma di cui all'art. 2050 del D.lgs. n. 66 del 2000, concernente la
“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che, al comma 1, dispone: “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2 prevede, poi, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Rileva il Tribunale come la questione oggetto di causa sia stata di recente affrontata e risolta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22429 del 8 agosto 2024 i cui principi vanno in questa sede richiamati in quanto del tutto condivisibili.
Va, in primo luogo, evidenziato che l'assetto - come delineato dal D.M. n. 50 del 2021, il quale differenzia la valutazione del servizio di leva a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di nomina - non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare su richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo
- richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M. n. 50 del 2021, regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il citato D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio incostanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
In sintesi, come affermato dalla S.C. “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. n. 22429/2024).
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.
Alla luce delle considerazioni espresse, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il punteggio di 6 punti va, pertanto, rigettata. Va, viceversa, riconosciuto il diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio di 0,60 punti, in conformità alle previsioni del
D.M. n. 50/2021, laddove non riconosciuto dal convenuto. CP_1
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi nell'ambito della giurisprudenza di merito giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 10/12/2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico