Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa ON CO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 03/01/2025, da:
(C.F.: ) nato a [...] il 30 gennaio Parte_1 C.F._1
1969, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Patacconi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, corso Europa, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in Crevoladossola, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Serena PILONE presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via de Gasperi, 25, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
nato a [...] il [...] e nata a [...]
[...] Parte_2
il 15 luglio 1975, sposatisi in Domodossola in data 30 aprile 1995, ordinando l'annotazione del provvedimento al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Domodossola;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. la casa coniugale, sita in Crevoladossola, via Garibaldi n. 28, in assenza dei presupposti per provvedere a qualsivoglia assegnazione, rimarrà in uso e nella disponibilità del sig. che Pt_1
ne è proprietario in via esclusiva;
2. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al di lei mantenimento, a Pt_1 Pt_2
decorrere dal novembre 2024 ed entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro
200,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
3. l'autovettura Ford Fiesta tg. EF889LW, intestata ad entrambi coniugi, sarà attribuita in proprietà esclusiva alla sig.ra il sig. si farà carico della cessazione dell'assicurazione rca Pt_2 Pt_1
stipulata a proprio nome, nonché dei costi del trasferimento della quota di proprietà;
4. a fronte dell'attribuzione di cui al punto 3), il mobilio della cucina, di proprietà della sig.ra
resterà in uso e diverrà di proprietà esclusiva del sig.
5. il cane AC Pt_2 Pt_1
trascorrerà indicativamente metà del tempo presso ciascun coniuge, con costi ordinari a carico del coniuge che ha con sé il cane e costi straordinari (ad esempio: veterinario) a carico di entrambi in parti uguali. Spese legali compensate.
I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare, confermano le condizioni di separazione di cui sopra, e chiedono che l'udienza di comparizione sia sostituita da scambio di note scritte”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 03/01/2025, e Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio in Domodossola il 30 aprile 1995, Parte_1
dalla cui unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti , il Persona_1
Per_ 23/12/1996, e il 23/6/2001-, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, dando atto che la casa coniugale, sita in Crevoladossola, via Garibaldi n. 28, in assenza dei presupposti per provvedere a qualsivoglia assegnazione, rimarrà in uso e nella disponibilità di che ne è proprietario in Parte_1
via esclusiva;
il mobilio della cucina, di proprietà di resterà in uso e diverrà di proprietà Parte_2
esclusiva di Parte_1
Si dà, inoltre, atto che l'autovettura Ford Fiesta tg. EF889LW, intestata ad entrambi coniugi, sarà attribuita in proprietà esclusiva a si farà carico della Parte_2 Parte_1 cessazione dell'assicurazione RCA stipulata a proprio nome, nonché dei costi del trasferimento della quota di proprietà
Si dà, infine, atto che il cane AC trascorrerà indicativamente metà del tempo presso ciascun coniuge, con costi ordinari a carico del coniuge che ha con sé il cane e costi straordinari (ad esempio: veterinario) a carico di entrambi in parti uguali.
Spese legali compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_2
uniti in matrimonio in Domodossola (VB) il 30.04.1995; Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo Parte_1 Parte_2 di mantenimento, la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, a decorrere dal novembre 2024 ed entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa ON CO