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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23649/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maia M. E: Reni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donatella Vicari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 07.06.2015 in AG (VA)
(anno 2015 atto n. 358 parte II serie A)
separati consensualmente con decreto del Tribunale di Milano del 21.07.2021 n. 13410/2021 con i seguenti figli minori: nato a [...] il [...] e Parte_3 Controparte_1 nato a [...] il [...]
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, la IG.ra ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. ; Parte_2 disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della nella Pt_2 Parte_1 misura di € 250,00 mensili;
di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 1.500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 27.01.2025 si è costituito in giudizio il IG. il quale si è Pt_2 associato alla domanda di divorzio ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto procedere ex art. 473-bis.51
c.p.c. e di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Le Parti concordano che venga disposto l'affidamento super esclusivo figli minori e Pt_3
alla madre, con collocamento presso la medesima anche ai fini della residenza anagrafica;
CP_1
2) I coniugi danno atto che lo zio del resistente, IG. , si è impegnato ad acquistare a CP_2 proprio nome un immobile di suo gradimento (la cui ricerca è affidata alla IG.ra ) per Parte_1 una somma massima omnicomprensiva di € 450.000 (inclusa ogni e qualsivoglia spesa inerente l'acquisto) nella zona di attuale residenza dei minori, sul quale costituirà contestualmente un diritto di abitazione a favore della IG.ra , il quale perdurerà sino al compimento dei 24 Parte_1 anni del figlio minore a condizione che i figli, o almeno uno di essi, vivano con la madre;
CP_1
3) Frequentazione paterna dei figli minori: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli - a condizione che sia presente almeno uno dei nonni paterni, i quali sono da intendersi quali figure vicarianti - a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 ed il mercoledì dalle ore 18.00 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola. In caso di impegni o impedimenti dei nonni paterni il padre potrà vedere i figli minori alla presenza di sua sorella
o dello zio . Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane Parte_4 CP_2 ad agosto ed un'ulteriore settimana a giugno o a luglio con accordo da raggiungere entro il 30 aprile di ciascun anno, sempre a condizione che sia presente almeno uno dei nonni paterni oppure alla presenza della sorella o dello zio;
le vacanze natalizie e pasquali nonché i Parte_4 CP_2
“ponti” scolastici verranno trascorse con ripartizione paritaria e criterio dell'alternanza; la necessità della presenza dei parenti sopra indicati durante la frequentazione dei figli con il padre cesserà allorquando lo psichiatra del che ha in cura il IG. attesterà con CP_3 Pt_2 apposito certificato la capacità del padre di avere un rapporto sicuro con i minori.
4) Le parti danno atto che i nonni paterni si sono impegnati a versare la somma di Euro 200,00 al mese alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a partire Parte_1 dal mese di marzo 2025, da corrispondersi tramite bonifico sul conto corrente della mamma entro il
5 di ogni mese. Tale contributo verrà corrisposto dai nonni paterni sino all'ingresso della madre e dei figli minori nella nuova casa che verrà messa a disposizione dallo zio;
CP_2 successivamente, i nonni paterni si sono impegnati a versare direttamente le spese condominiali relative a detto nuovo immobile fino ad un massimo di euro 200,00 mensili;
i nonni paterni si sono impegnati altresì a contribuire al 50% con la madre alle spese della scuola calcio dei ragazzi. La predetta contribuzione da parte dei nonni verrà meno non appena il IG. avrà Parte_2 reperito un'attività lavorativa e provvederà dunque in prima persona a contribuire al mantenimento dei figli;
5) Le Parti concordano che l'assegno unico venga corrisposto integralmente a favore della madre;
6) Le Parti si impegnano a rivedere le condizioni relative alla contribuzione economica mensile a favore dei figli ed alla ripartizione dell'assegno unico non appena il IG. avrà Parte_2 reperito un'attività lavorativa;
7) Il IG. i impegna a versare alla IG.ra il residuo del TFR a lui spettante Pt_2 Parte_1 per l'attività lavorativa svolta presso , pari ad Euro 6.063,01, non appena verrà erogato;
CP_4
8) La IG.ra si impegna a depositare nell'ambito del procedimento penale R.G. nr. Parte_1
26050/24 P.M. dalla medesima promosso, entro 5 giorni dalla comunicazione di deposito CP_5 della presente sentenza, una dichiarazione di remissione della querela/denuncia nei confronti di
per quanto possa occorrere, allegando il testo delle conclusioni congiunte Parte_2 depositate in sede di divorzio nonché il testo della sentenza di divorzio, e a collaborare in qualsiasi modo perché il procedimento penale si concluda nel miglior modo possibile per Parte_2
9) Spese di lite compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AG (VA) in data 7 giugno 2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG (VA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maia M. E: Reni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donatella Vicari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 07.06.2015 in AG (VA)
(anno 2015 atto n. 358 parte II serie A)
separati consensualmente con decreto del Tribunale di Milano del 21.07.2021 n. 13410/2021 con i seguenti figli minori: nato a [...] il [...] e Parte_3 Controparte_1 nato a [...] il [...]
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, la IG.ra ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il IG. ; Parte_2 disporre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della nella Pt_2 Parte_1 misura di € 250,00 mensili;
di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 1.500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 27.01.2025 si è costituito in giudizio il IG. il quale si è Pt_2 associato alla domanda di divorzio ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto procedere ex art. 473-bis.51
c.p.c. e di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Le Parti concordano che venga disposto l'affidamento super esclusivo figli minori e Pt_3
alla madre, con collocamento presso la medesima anche ai fini della residenza anagrafica;
CP_1
2) I coniugi danno atto che lo zio del resistente, IG. , si è impegnato ad acquistare a CP_2 proprio nome un immobile di suo gradimento (la cui ricerca è affidata alla IG.ra ) per Parte_1 una somma massima omnicomprensiva di € 450.000 (inclusa ogni e qualsivoglia spesa inerente l'acquisto) nella zona di attuale residenza dei minori, sul quale costituirà contestualmente un diritto di abitazione a favore della IG.ra , il quale perdurerà sino al compimento dei 24 Parte_1 anni del figlio minore a condizione che i figli, o almeno uno di essi, vivano con la madre;
CP_1
3) Frequentazione paterna dei figli minori: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli - a condizione che sia presente almeno uno dei nonni paterni, i quali sono da intendersi quali figure vicarianti - a weekend alterni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00 ed il mercoledì dalle ore 18.00 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola. In caso di impegni o impedimenti dei nonni paterni il padre potrà vedere i figli minori alla presenza di sua sorella
o dello zio . Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane Parte_4 CP_2 ad agosto ed un'ulteriore settimana a giugno o a luglio con accordo da raggiungere entro il 30 aprile di ciascun anno, sempre a condizione che sia presente almeno uno dei nonni paterni oppure alla presenza della sorella o dello zio;
le vacanze natalizie e pasquali nonché i Parte_4 CP_2
“ponti” scolastici verranno trascorse con ripartizione paritaria e criterio dell'alternanza; la necessità della presenza dei parenti sopra indicati durante la frequentazione dei figli con il padre cesserà allorquando lo psichiatra del che ha in cura il IG. attesterà con CP_3 Pt_2 apposito certificato la capacità del padre di avere un rapporto sicuro con i minori.
4) Le parti danno atto che i nonni paterni si sono impegnati a versare la somma di Euro 200,00 al mese alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori a partire Parte_1 dal mese di marzo 2025, da corrispondersi tramite bonifico sul conto corrente della mamma entro il
5 di ogni mese. Tale contributo verrà corrisposto dai nonni paterni sino all'ingresso della madre e dei figli minori nella nuova casa che verrà messa a disposizione dallo zio;
CP_2 successivamente, i nonni paterni si sono impegnati a versare direttamente le spese condominiali relative a detto nuovo immobile fino ad un massimo di euro 200,00 mensili;
i nonni paterni si sono impegnati altresì a contribuire al 50% con la madre alle spese della scuola calcio dei ragazzi. La predetta contribuzione da parte dei nonni verrà meno non appena il IG. avrà Parte_2 reperito un'attività lavorativa e provvederà dunque in prima persona a contribuire al mantenimento dei figli;
5) Le Parti concordano che l'assegno unico venga corrisposto integralmente a favore della madre;
6) Le Parti si impegnano a rivedere le condizioni relative alla contribuzione economica mensile a favore dei figli ed alla ripartizione dell'assegno unico non appena il IG. avrà Parte_2 reperito un'attività lavorativa;
7) Il IG. i impegna a versare alla IG.ra il residuo del TFR a lui spettante Pt_2 Parte_1 per l'attività lavorativa svolta presso , pari ad Euro 6.063,01, non appena verrà erogato;
CP_4
8) La IG.ra si impegna a depositare nell'ambito del procedimento penale R.G. nr. Parte_1
26050/24 P.M. dalla medesima promosso, entro 5 giorni dalla comunicazione di deposito CP_5 della presente sentenza, una dichiarazione di remissione della querela/denuncia nei confronti di
per quanto possa occorrere, allegando il testo delle conclusioni congiunte Parte_2 depositate in sede di divorzio nonché il testo della sentenza di divorzio, e a collaborare in qualsiasi modo perché il procedimento penale si concluda nel miglior modo possibile per Parte_2
9) Spese di lite compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AG (VA) in data 7 giugno 2015 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG (VA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG