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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1592/2023 promossa da
(CF. Parte_1
e P.I. ) in liquidazione elettivamente domiciliata in Pisa, Via Palestro n. 25 P.IVA_1 presso e nello studio dell'avv. Alberto Benedetti che la rappresenta e la difende giusta procura allegata al fascicolo telematico
Attore opponente
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_2
A. Bertolini n. 29, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Santangelo, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 27.03.2025 – tenuta in modalità cartolare
– parte opponete ha precisato le conclusioni come da nota scritta.
In fatto e in diritto
Con atto di precetto del 02.05.2023 la – quale mandataria Controparte_2 di – ha intimato all'attrice il pagamento della somma di € 642.945,35 CP_1 oltre interessi.
Ha proposto rituale opposizione la Parte_1
(d'ora in avanti per comodità “ ) chiedendo accertare e dichiarare – ai
[...] Parte_1
1 sensi degli artt. 12 e 14 della L. 3/2012 e 615 c.p.c. - l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di
[...] nullità/inesistenza o inefficacia dell'atto di precetto qui opposto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La in data 22.02.2017 ha depositato proposta ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012, Parte_1
2. A fronte del dissenso della ha formulato proposta integrativa con la quale si è impegnata “a liquidare entro la data del 31.10.2018 il bene immobile gravato da ipoteca sito nel
Comune di Santa Croce Sull'Arno, via AN rappresentato al catasto fabbricati del ridetto comune al foglio 18, part. 1284 sub 4 categoria B1 rendita catastale € 1290,32”, prevedendo altresì che “in caso di esito negativo delle due distinte procedure e decorso inutilmente il termine suindicato il mancato pagamento dei debiti dei creditori garantiti da ipoteca su detto immobile costituirà inadempimento degli obblighi derivanti dal piano ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 legge 3/2012”,
3. ha aderito alla proposta di cui sopra, ed il Tribunale in data 02.01.2018 ha omologato l'accordo,
4. La ha dato esecuzione, per quanto possibile, all'accordo dando seguito al Parte_1
piano di pagamenti relativi all'annualità 2017,
5. risulta essere creditrice verso l'attrice sulla base di titoli inseriti nella CP_1
proposta di accordo depositata in data 22.02.2017,
6. In ragione dell'art. 12 della L. 3/2012 l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2
e che non possono essere né iniziate né proseguite azioni esecutive.
Si è regolarmente costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_4 in quanto infondate e deducendo che dedotto che:
7. La parte attrice non ha contestato l'esistenza e la quantificazione del credito oggetto di precetto,
8. I divieti di cui al combinato disposto degli artt. 10 comma II lett. c) e 12 comma III L.
3/2012 sono riconducibili all'inequivocabile statuizione dettata dagli artt. 168 e 184 L.
Fall. in tema di concordato preventivo,
2 9. L'atto di precetto qui notificato non integra un atto esecutivo ex art. 168 L.F., trattandosi di una mera intimazione di pagamento, atto sostanziale e stragiudiziale privo di natura esecutiva,
10. Parte attrice sostiene la perdurante validità dell'accordo ex Legge 3/2012, benché non abbia mai adempiuto a nessuna delle obbligazioni assunte, con conseguente applicazione dell'art. 11 comma 5 L. 3/2012,
11. A seguito di interlocuzione con il professionista designato con funzioni di O.C.C. ha depositato atto per procedere all'accertamento dell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 5 L.
3/2012,
12. Il provvedimento del Tribunale di Pisa avrà efficacia retroattiva.
Con la I memoria integrativa parte opposta ha modificato le conclusioni chiedendo di accertare incidenter tantum il manifesto inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte e alle scadenze previste dall'accordo di cui all'art. 12 L. 3/2012.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. si è costituito
[...]
, il quale facendo Controparte_5 proprie le conclusioni e deduzioni dell'opponente, ha dato atto che:
13. In data 3.12.2024 il tribunale ha dichiarato l'apertura della proceduta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinques L. 3/2012,
14. Il Tribunale ha autorizzato il liquidatore a proseguire il giudizio pendente.
La causa è stata istruita con i documenti depositati agli atti, e ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 27.03.2025 parte opponente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è rigettata per i motivi che seguono.
Parte opponente contesta l'inefficacia del precetto notificato sulla base del divieto disposto dall'art. 10 comma 2 lett. c) – L. 3 del 2012 – secondo cui, nella parte che interessa ai nostri fini, dispone che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali”.
3 Tuttavia, l'atto di precetto – di cui all'art. 480 c.p.c. - è una richiesta o, meglio, una intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata e che viene condotta in forza di un titolo esecutivo;
il precetto è l'atto con cui il creditore evidenzia la propria intenzione di procedere con l'esecuzione forzata.
Sul limite del divieto posto dalla norma sopra citata, il cui contenuto è assimilabile a quello di cui all'art. 168 L.F. (comma 1 “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”), appare opportuno rinviare alle numerose decisioni della Suprema Corte pronunciate in ambito di concordato e di emissione di cartelle esattoriale – equiparabili nella sostanza all'atto di precetto –; in particolare con pronuncia n. 31560 del 2022 la Corte ha stabilito che “La cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario;
ne consegue
l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.”
(sottolineatura della scrivente), confermata da più recente sentenza – n. 5637 del 2024 – in ragione del quale “La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento.”.
In ragione di quanto sopra, nessun impedimento giuridico si ravvisa nella scelta della parte di notificare un atto di precetto avente ad oggetto l'intimazione del pagamento di un debito compreso in un accordo di ristrutturazione omologato.
Per le ragioni di cui sopra l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di istruzione e conclusiva – stante il mancato deposito di scritti conclusivi e di note di udienza da parte dell'opposta -.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1592/2023, disattesa ogni contraria istanza rigetta l'opposizione condanna Parte_1
(CF. e P.I. ) in liquidazione al pagamento delle spese di lite a favore
[...] P.IVA_1 di (P. IVA ) liquidate in € 3.824,00 iva e cpa di Controparte_1 P.IVA_2 legge, oltre 15% di spese generali
Pisa, 28.03.2025
Sentenza resa ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1592/2023 promossa da
(CF. Parte_1
e P.I. ) in liquidazione elettivamente domiciliata in Pisa, Via Palestro n. 25 P.IVA_1 presso e nello studio dell'avv. Alberto Benedetti che la rappresenta e la difende giusta procura allegata al fascicolo telematico
Attore opponente
(P. IVA ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_2
A. Bertolini n. 29, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Battista Santangelo, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 27.03.2025 – tenuta in modalità cartolare
– parte opponete ha precisato le conclusioni come da nota scritta.
In fatto e in diritto
Con atto di precetto del 02.05.2023 la – quale mandataria Controparte_2 di – ha intimato all'attrice il pagamento della somma di € 642.945,35 CP_1 oltre interessi.
Ha proposto rituale opposizione la Parte_1
(d'ora in avanti per comodità “ ) chiedendo accertare e dichiarare – ai
[...] Parte_1
1 sensi degli artt. 12 e 14 della L. 3/2012 e 615 c.p.c. - l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di
[...] nullità/inesistenza o inefficacia dell'atto di precetto qui opposto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La in data 22.02.2017 ha depositato proposta ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012, Parte_1
2. A fronte del dissenso della ha formulato proposta integrativa con la quale si è impegnata “a liquidare entro la data del 31.10.2018 il bene immobile gravato da ipoteca sito nel
Comune di Santa Croce Sull'Arno, via AN rappresentato al catasto fabbricati del ridetto comune al foglio 18, part. 1284 sub 4 categoria B1 rendita catastale € 1290,32”, prevedendo altresì che “in caso di esito negativo delle due distinte procedure e decorso inutilmente il termine suindicato il mancato pagamento dei debiti dei creditori garantiti da ipoteca su detto immobile costituirà inadempimento degli obblighi derivanti dal piano ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 legge 3/2012”,
3. ha aderito alla proposta di cui sopra, ed il Tribunale in data 02.01.2018 ha omologato l'accordo,
4. La ha dato esecuzione, per quanto possibile, all'accordo dando seguito al Parte_1
piano di pagamenti relativi all'annualità 2017,
5. risulta essere creditrice verso l'attrice sulla base di titoli inseriti nella CP_1
proposta di accordo depositata in data 22.02.2017,
6. In ragione dell'art. 12 della L. 3/2012 l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2
e che non possono essere né iniziate né proseguite azioni esecutive.
Si è regolarmente costituita la chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_4 in quanto infondate e deducendo che dedotto che:
7. La parte attrice non ha contestato l'esistenza e la quantificazione del credito oggetto di precetto,
8. I divieti di cui al combinato disposto degli artt. 10 comma II lett. c) e 12 comma III L.
3/2012 sono riconducibili all'inequivocabile statuizione dettata dagli artt. 168 e 184 L.
Fall. in tema di concordato preventivo,
2 9. L'atto di precetto qui notificato non integra un atto esecutivo ex art. 168 L.F., trattandosi di una mera intimazione di pagamento, atto sostanziale e stragiudiziale privo di natura esecutiva,
10. Parte attrice sostiene la perdurante validità dell'accordo ex Legge 3/2012, benché non abbia mai adempiuto a nessuna delle obbligazioni assunte, con conseguente applicazione dell'art. 11 comma 5 L. 3/2012,
11. A seguito di interlocuzione con il professionista designato con funzioni di O.C.C. ha depositato atto per procedere all'accertamento dell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 5 L.
3/2012,
12. Il provvedimento del Tribunale di Pisa avrà efficacia retroattiva.
Con la I memoria integrativa parte opposta ha modificato le conclusioni chiedendo di accertare incidenter tantum il manifesto inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte e alle scadenze previste dall'accordo di cui all'art. 12 L. 3/2012.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. si è costituito
[...]
, il quale facendo Controparte_5 proprie le conclusioni e deduzioni dell'opponente, ha dato atto che:
13. In data 3.12.2024 il tribunale ha dichiarato l'apertura della proceduta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinques L. 3/2012,
14. Il Tribunale ha autorizzato il liquidatore a proseguire il giudizio pendente.
La causa è stata istruita con i documenti depositati agli atti, e ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 27.03.2025 parte opponente ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è rigettata per i motivi che seguono.
Parte opponente contesta l'inefficacia del precetto notificato sulla base del divieto disposto dall'art. 10 comma 2 lett. c) – L. 3 del 2012 – secondo cui, nella parte che interessa ai nostri fini, dispone che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali”.
3 Tuttavia, l'atto di precetto – di cui all'art. 480 c.p.c. - è una richiesta o, meglio, una intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata e che viene condotta in forza di un titolo esecutivo;
il precetto è l'atto con cui il creditore evidenzia la propria intenzione di procedere con l'esecuzione forzata.
Sul limite del divieto posto dalla norma sopra citata, il cui contenuto è assimilabile a quello di cui all'art. 168 L.F. (comma 1 “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”), appare opportuno rinviare alle numerose decisioni della Suprema Corte pronunciate in ambito di concordato e di emissione di cartelle esattoriale – equiparabili nella sostanza all'atto di precetto –; in particolare con pronuncia n. 31560 del 2022 la Corte ha stabilito che “La cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma non determina l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario;
ne consegue
l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo.”
(sottolineatura della scrivente), confermata da più recente sentenza – n. 5637 del 2024 – in ragione del quale “La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento.”.
In ragione di quanto sopra, nessun impedimento giuridico si ravvisa nella scelta della parte di notificare un atto di precetto avente ad oggetto l'intimazione del pagamento di un debito compreso in un accordo di ristrutturazione omologato.
Per le ragioni di cui sopra l'opposizione è rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di istruzione e conclusiva – stante il mancato deposito di scritti conclusivi e di note di udienza da parte dell'opposta -.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1592/2023, disattesa ogni contraria istanza rigetta l'opposizione condanna Parte_1
(CF. e P.I. ) in liquidazione al pagamento delle spese di lite a favore
[...] P.IVA_1 di (P. IVA ) liquidate in € 3.824,00 iva e cpa di Controparte_1 P.IVA_2 legge, oltre 15% di spese generali
Pisa, 28.03.2025
Sentenza resa ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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