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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 255/2025 R.G., promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
AT OS (CL) nella Via Avv. Gallina n° 53, elettivamente domiciliata a Caltanissetta nella
Via Toscana n° 22 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iannello che la rappresenta e difende per procura separata ed allegata al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO nato a [...] il [...] e residente a [...]
Machiavelli n° 48.
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per le ricorrenti: “All'udienza del 14.5.2025 l'avv. Iannello ha precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo e chiedendo un breve rinvio per la discussione”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si è rimesso al Giudice.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2025 la ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n° 498/2017 (proc. civ R.G 1607/2016) del 17/11/2017 di questo
Tribunale che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con la suddetta sentenza il Tribunale stabiliva, tra l'altro, che il sig. doveva versare Controparte_1 alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento delle due figlie, e Persona_1 Per_2
In particolare, la figlia (ormai maggiorenne) non era ancora economicamente indipendente in Per_2 quanto frequentava il 5° anno di scuola superiore (Istituto Di Rocco di Caltanissetta) ed abitava ancora con la madre.
Invece, la figlia (ormai anche lei maggiorenne), dal 2024, lavorava alle dipendenze di terzi Persona_1 ed era ormai economicamente indipendente tanto che abitava da sola, non facendo la stessa più parte del nucleo familiare della ricorrente.
Pera tale ragione, dal 2024, il padre non versava più alla ricorrente la quota di € 200,00 relativa all'assegno mensile per il mantenimento della figlia Persona_1
Peraltro, la stessa ricorrente, tenuto conto della intervenuta nuova situazione, non aveva più richiesto né più preteso la superiore somma, avendovi, pertanto, tacitamente rinunciato.
Tuttavia, anche se la ricorrente non aveva più percepito la suddetta somma di denaro, aveva, comunque, interesse a modificare la relativa statuizione della sentenza di divorzio per evitare di risultare, ai fini della percezione di altri benefici, come se continuasse a percepirla cumulandosi la detta somma con altri redditi, aumentando il reddito ISEE.
Pertanto, la ricorrente, per regolarizzare formalmente la mutata situazione, aveva più volte invitato verbalmente l'obbligato a presentare congiuntamente istanza di modifica, relativamente alla somma da versare mensilmente per il mantenimento delle figlie, senza ricevere riscontro.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle statuizioni stabilite dalla sopra ricordata sentenza n° 498/2017
(proc civ 1607/2016 R.G.) del Tribunale di Caltanissetta in merito alla somma dovuta dal CP_1 per il mantenimento della figlia dichiarando di rinunciare alla somma di € 200,00 dovuta Persona_1 dal padre per il mantenimento della figlia suddetta, ribadendo, comunque, che già da diverso tempo non l'aveva più percepita né richiesta.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 14.5.2025, il difensore chiedeva di potere precisare le conclusioni, trattandosi di causa documentale, e il giudice, fatte precisare le conclusioni, fissava udienza per la discussione e, all'udienza del 26.5.2025, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
2 Nel merito, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio, come stabilite nella sentenza sopra ricordata, deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In particolare, appare sufficiente evidenziare che la ricorrente ha rappresentato e documentato che la figlia ha raggiunto una sua indipendenza economica e vive in altra abitazione rispetto a quella della madre, ove, peraltro, le parti hanno già di fatto concordato che il padre non avrebbe dovuto più versare alla ricorrente la somma prevista in sede di divorzio per il mantenimento della figlia Persona_1
Può, quindi, essere revocato il contributo per il mantenimento della figlia nata il Persona_1
20.3.2000, come era stato posto a carico del padre nella misura sopra indicata, potendo essere revocato anche il contributo dovuto per il rimborso delle spese straordinarie che erano state ripartite tra i genitori al 50%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, le stesse possono essere dichiarate interamente irripetibili, avuto riguardo al fatto che la domanda è stata presentata anche, e particolarmente, nell'interesse della parte resistente, che non aveva, pertanto, preciso interesse a costituirsi.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da nei Parte_1 confronti di modifica le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio resa da Controparte_1 questo Tribunale il 15-17 novembre 2017, n. 498/2017 (Proc. n. 1607/2016), e revoca il contributo dovuto da in favore della ricorrente per il mantenimento della figlia e il Controparte_1 Persona_1 connesso obbligo relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della predetta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Dichiara interamente irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 255/2025 R.G., promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
AT OS (CL) nella Via Avv. Gallina n° 53, elettivamente domiciliata a Caltanissetta nella
Via Toscana n° 22 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iannello che la rappresenta e difende per procura separata ed allegata al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE-
CONTRO nato a [...] il [...] e residente a [...]
Machiavelli n° 48.
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI delle parti:
Per le ricorrenti: “All'udienza del 14.5.2025 l'avv. Iannello ha precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo e chiedendo un breve rinvio per la discussione”.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si è rimesso al Giudice.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2025 la ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni del divorzio come stabilite con la sentenza n° 498/2017 (proc. civ R.G 1607/2016) del 17/11/2017 di questo
Tribunale che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Con la suddetta sentenza il Tribunale stabiliva, tra l'altro, che il sig. doveva versare Controparte_1 alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento delle due figlie, e Persona_1 Per_2
In particolare, la figlia (ormai maggiorenne) non era ancora economicamente indipendente in Per_2 quanto frequentava il 5° anno di scuola superiore (Istituto Di Rocco di Caltanissetta) ed abitava ancora con la madre.
Invece, la figlia (ormai anche lei maggiorenne), dal 2024, lavorava alle dipendenze di terzi Persona_1 ed era ormai economicamente indipendente tanto che abitava da sola, non facendo la stessa più parte del nucleo familiare della ricorrente.
Pera tale ragione, dal 2024, il padre non versava più alla ricorrente la quota di € 200,00 relativa all'assegno mensile per il mantenimento della figlia Persona_1
Peraltro, la stessa ricorrente, tenuto conto della intervenuta nuova situazione, non aveva più richiesto né più preteso la superiore somma, avendovi, pertanto, tacitamente rinunciato.
Tuttavia, anche se la ricorrente non aveva più percepito la suddetta somma di denaro, aveva, comunque, interesse a modificare la relativa statuizione della sentenza di divorzio per evitare di risultare, ai fini della percezione di altri benefici, come se continuasse a percepirla cumulandosi la detta somma con altri redditi, aumentando il reddito ISEE.
Pertanto, la ricorrente, per regolarizzare formalmente la mutata situazione, aveva più volte invitato verbalmente l'obbligato a presentare congiuntamente istanza di modifica, relativamente alla somma da versare mensilmente per il mantenimento delle figlie, senza ricevere riscontro.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle statuizioni stabilite dalla sopra ricordata sentenza n° 498/2017
(proc civ 1607/2016 R.G.) del Tribunale di Caltanissetta in merito alla somma dovuta dal CP_1 per il mantenimento della figlia dichiarando di rinunciare alla somma di € 200,00 dovuta Persona_1 dal padre per il mantenimento della figlia suddetta, ribadendo, comunque, che già da diverso tempo non l'aveva più percepita né richiesta.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza del 14.5.2025, il difensore chiedeva di potere precisare le conclusioni, trattandosi di causa documentale, e il giudice, fatte precisare le conclusioni, fissava udienza per la discussione e, all'udienza del 26.5.2025, si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
2 Nel merito, la domanda di modifica delle condizioni del divorzio, come stabilite nella sentenza sopra ricordata, deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In particolare, appare sufficiente evidenziare che la ricorrente ha rappresentato e documentato che la figlia ha raggiunto una sua indipendenza economica e vive in altra abitazione rispetto a quella della madre, ove, peraltro, le parti hanno già di fatto concordato che il padre non avrebbe dovuto più versare alla ricorrente la somma prevista in sede di divorzio per il mantenimento della figlia Persona_1
Può, quindi, essere revocato il contributo per il mantenimento della figlia nata il Persona_1
20.3.2000, come era stato posto a carico del padre nella misura sopra indicata, potendo essere revocato anche il contributo dovuto per il rimborso delle spese straordinarie che erano state ripartite tra i genitori al 50%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, le stesse possono essere dichiarate interamente irripetibili, avuto riguardo al fatto che la domanda è stata presentata anche, e particolarmente, nell'interesse della parte resistente, che non aveva, pertanto, preciso interesse a costituirsi.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da nei Parte_1 confronti di modifica le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio resa da Controparte_1 questo Tribunale il 15-17 novembre 2017, n. 498/2017 (Proc. n. 1607/2016), e revoca il contributo dovuto da in favore della ricorrente per il mantenimento della figlia e il Controparte_1 Persona_1 connesso obbligo relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della predetta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Dichiara interamente irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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