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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO – cessazione effetti civili iscritta al RG. n. 5030/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a SA DE Parte_1 C.F._1 AP (VI), il 11/02/1977, con l'avv. ROBERTA ECCESSI
e
(c.f. ), nato/a a SA DE CP_1 C.F._2 7/19 con l'avv. ANTONIO LO GIUDICE
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DE PROCURATORE DELA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 13/08/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro CP_1 matrimonio – contratto il 12/09/2009 e trascritto nel Registro LI Atti di Matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI dell'anno 2009, al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 01.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Rileva anzitutto il Collegio che, trattandosi di matrimonio concordatario (come si evince dal certificato di matrimonio prodotto, registrato nella “Parte II, Serie A”) la domanda di scioglimento del matrimonio va intesa quale domanda di cessazione LI effetti civili del matrimonio – come risulta, peraltro, dall'iscrizione a ruolo.
Nel merito, il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione LI effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 20/12/2019);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione LI effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/2009 tra Parte_1 e , trascritto nel Registro LI atti di matrimonio
[...] CP_1 del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI dell'anno 2009, al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
2 Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione LI effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/2009 da
, nato/a a SA DE AP (VI), il Parte_1 11/02/1977 e
, nato/a a SA DE AP (VI), il 18/07/1981, CP_1 trascritto nel Registro LI Atti di Matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) dell'anno 2009, al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori e vengono affidate ai genitori in via condivisa Per_1 Per_2
e risiederanno con la madre presso la casa di abitazione coniugale sita in San
NO LI EZ (TV), Via Dei Masi n.31;
2) I coniugi hanno concordato le modalità di visita del padre alle figlie, ovvero il padre potrà tenerle con sé:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera a domenica sera alle
21.00 circa;
- la settimana il cui weekend è di competenza della madre il padre terrà con sé le figlie il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 circa fino alle ore 21.00 circa;
mentre la settimana il cui weekend è di competenza del padre, questi terrà con sé le figlie il martedì dalle 18.30 circa alle 21.00 circa e, come indicato sopra, il weekend dal venerdì sera;
- in caso di malattia delle figlie la madre consentirà al padre di vederle presso
l'abitazione coniugale;
- durante le vacanze estive scolastiche il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni non consecutivi, da concordarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alternati la giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre e dal 26 dicembre al 1°gennaio, ovvero dal 1°gennaio al giorno dell'Epifania;
- durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé le figlie ad anni alternati la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; 4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre (salvo diversa successiva indicazione da parte della SI.ra , mediante bonifico all'IBAN CP_1
3 IT82X0307502200CC8500321559) la somma di € 600,00 (seicento/00); somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal deposito del presente ricorso di divorzio.
Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
quelle erogate a titolo di ticket per esami e visite specialistiche, le spese dentistiche, le spese scolastiche intese quali corredo di inizio anno, libri, tassa di iscrizione, con esclusione di ogni altra, spese parascolastiche quali gite e laboratori superiori alla giornata, e per attività sportivo/ricreative necessarie per le figlie, verranno sostenute in parti uguali dai genitori. Nel caso in cui un genitore anticipi totalmente una delle suddette spese, dovrà essere rimborsato per il 50% dall'altro a fronte dell'esibizione della relativa documentazione entro trenta giorni dalla consegna della stessa.
Le spese straordinarie afferenti a decisioni di maggior interesse verranno previamente concordate tra i genitori e saranno divise tra gli stessi sempre al
50%, con le modalità sopra precisate. La ripartizione delle spese, per quanto non qui indicato, seguirà in ogni caso il protocollo stabilito dal Tribunale di Treviso;
7) Assegno Unico e detrazioni fiscali per le figlie a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori;
8) I coniugi sono autonomi dal punto di vista economico e dichiarano di avere già definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. La casa coniugale rimane cointestata tra i coniugi;
9) I coniugi si prestano sin da ora il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di autorizzazione validi all'espatrio delle figlie minori e Per_1
; Per_2
Spese di procedura compensate fra le parti.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO – cessazione effetti civili iscritta al RG. n. 5030/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a SA DE Parte_1 C.F._1 AP (VI), il 11/02/1977, con l'avv. ROBERTA ECCESSI
e
(c.f. ), nato/a a SA DE CP_1 C.F._2 7/19 con l'avv. ANTONIO LO GIUDICE
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DE PROCURATORE DELA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 13/08/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro CP_1 matrimonio – contratto il 12/09/2009 e trascritto nel Registro LI Atti di Matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI dell'anno 2009, al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 01.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Rileva anzitutto il Collegio che, trattandosi di matrimonio concordatario (come si evince dal certificato di matrimonio prodotto, registrato nella “Parte II, Serie A”) la domanda di scioglimento del matrimonio va intesa quale domanda di cessazione LI effetti civili del matrimonio – come risulta, peraltro, dall'iscrizione a ruolo.
Nel merito, il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione LI effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 20/12/2019);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione LI effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/2009 tra Parte_1 e , trascritto nel Registro LI atti di matrimonio
[...] CP_1 del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI dell'anno 2009, al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
2 Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione LI effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/2009 da
, nato/a a SA DE AP (VI), il Parte_1 11/02/1977 e
, nato/a a SA DE AP (VI), il 18/07/1981, CP_1 trascritto nel Registro LI Atti di Matrimonio del Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) dell'anno 2009, al n. 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori e vengono affidate ai genitori in via condivisa Per_1 Per_2
e risiederanno con la madre presso la casa di abitazione coniugale sita in San
NO LI EZ (TV), Via Dei Masi n.31;
2) I coniugi hanno concordato le modalità di visita del padre alle figlie, ovvero il padre potrà tenerle con sé:
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera a domenica sera alle
21.00 circa;
- la settimana il cui weekend è di competenza della madre il padre terrà con sé le figlie il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 circa fino alle ore 21.00 circa;
mentre la settimana il cui weekend è di competenza del padre, questi terrà con sé le figlie il martedì dalle 18.30 circa alle 21.00 circa e, come indicato sopra, il weekend dal venerdì sera;
- in caso di malattia delle figlie la madre consentirà al padre di vederle presso
l'abitazione coniugale;
- durante le vacanze estive scolastiche il padre terrà con sé le figlie per 15 giorni non consecutivi, da concordarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alternati la giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre e dal 26 dicembre al 1°gennaio, ovvero dal 1°gennaio al giorno dell'Epifania;
- durante le vacanze pasquali il padre terrà con sé le figlie ad anni alternati la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; 4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre (salvo diversa successiva indicazione da parte della SI.ra , mediante bonifico all'IBAN CP_1
3 IT82X0307502200CC8500321559) la somma di € 600,00 (seicento/00); somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal deposito del presente ricorso di divorzio.
Le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
quelle erogate a titolo di ticket per esami e visite specialistiche, le spese dentistiche, le spese scolastiche intese quali corredo di inizio anno, libri, tassa di iscrizione, con esclusione di ogni altra, spese parascolastiche quali gite e laboratori superiori alla giornata, e per attività sportivo/ricreative necessarie per le figlie, verranno sostenute in parti uguali dai genitori. Nel caso in cui un genitore anticipi totalmente una delle suddette spese, dovrà essere rimborsato per il 50% dall'altro a fronte dell'esibizione della relativa documentazione entro trenta giorni dalla consegna della stessa.
Le spese straordinarie afferenti a decisioni di maggior interesse verranno previamente concordate tra i genitori e saranno divise tra gli stessi sempre al
50%, con le modalità sopra precisate. La ripartizione delle spese, per quanto non qui indicato, seguirà in ogni caso il protocollo stabilito dal Tribunale di Treviso;
7) Assegno Unico e detrazioni fiscali per le figlie a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori;
8) I coniugi sono autonomi dal punto di vista economico e dichiarano di avere già definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. La casa coniugale rimane cointestata tra i coniugi;
9) I coniugi si prestano sin da ora il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di autorizzazione validi all'espatrio delle figlie minori e Per_1
; Per_2
Spese di procedura compensate fra le parti.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
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