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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 187/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, nella persona del giudice dott.
Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G. 187 dell'anno 2023 tra:
C.F. ), cessionaria della ditta individuale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
” (P.IVA C.F. ) attrice in Controparte_2 P.IVA_2 CodiceFiscale_1 primo grado, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Napoli giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
e rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Controparte_3
Lombardo per mandato allagato alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio;
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
(C.F. ); Controparte_5 C.F._3
P. IVA nr. ); Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
Nonché nei confronti di
(C.F.: Controparte_2 C.F._4
CHIAMATO IN CAUSA
Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 212 del
2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 18/12/2024,
“I procuratori delle parti concludono come da atti introduttivi e comparse conclusionali già depositate, rinunciando a ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione depositato il 28/8/2019 la Parte_1
, quale cessionaria del credito risarcitorio originariamente vantato da
[...] [...]
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Marsala, la Pt_2 [...]
e per sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_4
risarcimento di tutti i danni subiti dall'autovettura Fiat Panda targata ET962WW di proprietà della cedente (danni per complessivi € 1.977,77 oltre € Parte_2
219,60 per il noleggio del veicolo sostitutivo) a causa di un sinistro stradale avvenuto in data 27/4/2019 in Mazara del Vallo (TP), nella Via Potenza, oltre condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
2) All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Marsala rigettava la domanda della per difetto “di qualsivoglia Parte_1 ulteriore elemento istruttorio […] volto a dimostrare l'esistenza del sinistro stradale per cui è giudizio, e comunque ad individuare l'esatta dinamica del medesimo” (cfr. all.
3 nel fascicolo di parte appellante).
3) Con atto di appello tempestivamente notificato alle controparti, la ha CP_1 chiesto di riformare l'impugnata sentenza deducendo, a fondamento della sua domanda:
a) in via principale, di avere raggiunto la prova del sinistro in ragione dell'art. 115 cpc, per la mancata contestazione avversaria dei fatti allegati a fondamento della propria domanda di primo grado, nonché mediante le acquisizioni documentali del CTU
(documentazione fotografica e CID);
b) in via gradata, che il sinistro de quo si è verificato in concorso di colpa tra l'attore e i convenuti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2 c.c.
4) In data 11/4/24, si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5) Infondatezza dell'appello.
5.1) Occorre, preliminarmente, osservare che l'odierna società appellante – non corrispondente all'originaria parte soccombente in primo grado – agisce in appello nella qualità di cessionaria dei diritti della ditta “Carrozzeria new car di ”. Controparte_2
Ebbene, detto conferimento, assimilabile ad una cessione di azienda, ha determinato nell'odierno giudizio un'ipotesi di successioni a titolo particolare nel diritto controverso
(cfr. Cass. 13/09/2016 n. 17959; Cass. 29/11/2005 n. 25952).
Ed invero, in caso di successione particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “il processo prosegue tra le parti originarie (co. 1), … il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (co. 3) …La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione” (co. 4).
Nella fattispecie processuale in esame, l'integrità del contraddittorio è stata sanata mediante notifica a mezzo posta perfezionatasi in data 13/9/24 in favore di CP
, rimasto contumace.
[...]
5.2) Nel merito, l'attore non ha raggiunto la prova della dinamica del sinistro per cui è causa, così come allegata in atto introduttivo.
Ed invero, a fronte della contestazione in ordine all'an nettamente formulata dalla sin dalla propria comparsa di costituzione innanzi al Giudice Controparte_7
di Pace, la teste escussa in primo grado su richiesta del Consiglio, vale a dire
[...]
, ha dichiarato all'udienza del 23/9/21: “ho assistito al sinistro per cui è CP_8
giudizio in quanto mi trovavo davanti al mio garage e il sinistro si è verificato all'angolo, ad una distanza di circa 10 metri […] con riferimento ai capitoli di prova posso solo dire di aver visto la che già si era immessa nella via Portofino CP_9
e il ciclomotore scivolato per terra;
nulla so dire sulla presenza della . La CP_10
era di colore Blu”. CP_9
Dunque, la teste non è stata in grado di riferire in ordine alla presenza dell'autovettura di parte attrice sul luogo del riferito sinistro.
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5.3) L'odierna appellante aveva lamentato la falsità della deposizione testimoniale, chiedendo la trasmissione degli atti al P.M. sia innanzi al Giudice di Pace sia innanzi a questo Tribunale, sulla scorta delle note d'udienza del 21/10/21.
Ebbene, in detta sede la testimonianza suddetta veniva contestata essenzialmente per incoerenza rispetto alla produzione documentale-fotografica che parte odierna appellante si premurava di compiere in allegato alle stesse “note d'udienza” oltre che per la circostanza che la e il convenuto (nemmeno originariamente CP_8 CP_5
citato in giudizio dalla ) risedessero nella medesima via. CP
Orbene, le risultanze fotografiche di cui sopra risultano inammissibilmente tardive e, dunque, qui inutilizzabili ai fini della valutazione di veridicità delle dichiarazioni testimoniali, mentre la seconda circostanza sopra esposta non appare conducente, sia perché non in grado di spiegare in modo univoco il lamentato trattamento di sfavore riservato al soggetto che si assume danneggiato sia perché, in ogni caso, non spiegherebbe il trattamento di favore riservato all'unico convenuto, vale a dire CP_4
proprietario del ciclomotore cui vengono imputate le condotte danneggianti.
[...]
Dunque, devono respingersi le contestazioni di mendacio nei confronti della teste CP_8
e deve rigettarsi l'istanza, qui reiterata, di trasmissione degli atti al PM.
5.4) Ancora, parte appellante invoca a sostegno della propria domanda le risultanze della CTU espletata in primo grado.
Ebbene, nella relazione di CTU depositata il 17/3/22 (v. p. 11.), si precisava: “atteso che agli atti sono presenti solamente foto ritraenti il veicolo attoreo e tenuto conto che lo scrivente CTU è stato officiato sulla ricostruzione cinematica del sinistro stradale si è richiesta et ottenuta dall'Ill.mo Giudice di Pace di Marsala apposita autorizzazione ad acquisire eventuali ulteriori documentazioni in possesso delle parti… a seguito della quale parte attrice ha prodotto documentazione fotografica, dove si evince la presenza sui luoghi teatro del sinistro sia del veicolo attore (Fiat Panda) sia del ciclomotore, che viene di seguito allegata… è stata prodotta anche copia della denuncia del sinistro firmata da del ciclomotore all'epoca dell'evento…”. Persona_1
Tuttavia, la documentazione acquisita dal CTU in corso di causa risulta – come già osservato dalla sentenza impugnata a seguito di puntuale eccezione mossa dalla all'udienza del 24/3/22 destinata alla verifica degli esiti delle Controparte_7
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile operazioni di consulenza – inutilizzabile, poiché prodotta in conseguenza di un'ordinanza istruttoria pronunciata irritualmente, in quanto non rispettosa delle preclusioni di rito e con riferimento a un'attività di consulenza necessariamente priva di carattere percipiente quanto ai fatti principali della causa (Cass. Civ. sez. III, 07/6/2024,
n. 16012).
5.5) Il difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro non può considerarsi superato per effetto delle allegazioni formulate in primo grado dalla difesa di , Controparte_5
proprietario della Fiat Punto osservata dalla teste , giacché trattasi di ricostruzione CP_8
del fatto proveniente da altra parte in causa, dunque prive di valore probatorio.
5.6) A fronte della mancata dimostrazione della presenza della Fiat Panda della parte appellante sul teatro del sinistro al momento del suo verificarsi, deve reputarsi assorbita la questione riguardante l'eventuale applicazione del regime presuntivo ex art. 2054
c.c., giacché presupponente, quest'ultimo, quantomeno il coinvolgimento nel sinistro dell'autovettura intestata al convenuto e assicurata presso CP_4 Controparte_11
[...]
6) Occorre, infine, osservare come l'appello sia proposto anche nei confronti dei contumaci e e come l'appellante abbia Controparte_5 Controparte_6 concluso per la condanna dei “convenuti”, coinvolgendo, dunque, anche questi ultimi nella propria richiesta risarcitoria.
Tuttavia, nel corso del primo giudizio la parte attrice aveva chiaramente rinunciato alla domanda nei confronti di questi ultimi in occasione dell'udienza del 18/6/21 (come ribadito alla pagina sesta dell'odierno atto di appello).
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 212 del 2022.
7) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Controparte_1
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile sentenza n. 212 del 2022 del Giudice di Pace di Marsala, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_1
impugnata;
2) condanna a rifondere delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Marsala, 31/3/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 6 a 6
N. 187/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, nella persona del giudice dott.
Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G. 187 dell'anno 2023 tra:
C.F. ), cessionaria della ditta individuale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
” (P.IVA C.F. ) attrice in Controparte_2 P.IVA_2 CodiceFiscale_1 primo grado, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Napoli giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
e rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Controparte_3
Lombardo per mandato allagato alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio;
APPELLATA
e nei confronti di
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
(C.F. ); Controparte_5 C.F._3
P. IVA nr. ); Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATI CONTUMACI
Nonché nei confronti di
(C.F.: Controparte_2 C.F._4
CHIAMATO IN CAUSA
Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 212 del
2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 18/12/2024,
“I procuratori delle parti concludono come da atti introduttivi e comparse conclusionali già depositate, rinunciando a ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione depositato il 28/8/2019 la Parte_1
, quale cessionaria del credito risarcitorio originariamente vantato da
[...] [...]
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Marsala, la Pt_2 [...]
e per sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_4
risarcimento di tutti i danni subiti dall'autovettura Fiat Panda targata ET962WW di proprietà della cedente (danni per complessivi € 1.977,77 oltre € Parte_2
219,60 per il noleggio del veicolo sostitutivo) a causa di un sinistro stradale avvenuto in data 27/4/2019 in Mazara del Vallo (TP), nella Via Potenza, oltre condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
2) All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Marsala rigettava la domanda della per difetto “di qualsivoglia Parte_1 ulteriore elemento istruttorio […] volto a dimostrare l'esistenza del sinistro stradale per cui è giudizio, e comunque ad individuare l'esatta dinamica del medesimo” (cfr. all.
3 nel fascicolo di parte appellante).
3) Con atto di appello tempestivamente notificato alle controparti, la ha CP_1 chiesto di riformare l'impugnata sentenza deducendo, a fondamento della sua domanda:
a) in via principale, di avere raggiunto la prova del sinistro in ragione dell'art. 115 cpc, per la mancata contestazione avversaria dei fatti allegati a fondamento della propria domanda di primo grado, nonché mediante le acquisizioni documentali del CTU
(documentazione fotografica e CID);
b) in via gradata, che il sinistro de quo si è verificato in concorso di colpa tra l'attore e i convenuti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2 c.c.
4) In data 11/4/24, si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5) Infondatezza dell'appello.
5.1) Occorre, preliminarmente, osservare che l'odierna società appellante – non corrispondente all'originaria parte soccombente in primo grado – agisce in appello nella qualità di cessionaria dei diritti della ditta “Carrozzeria new car di ”. Controparte_2
Ebbene, detto conferimento, assimilabile ad una cessione di azienda, ha determinato nell'odierno giudizio un'ipotesi di successioni a titolo particolare nel diritto controverso
(cfr. Cass. 13/09/2016 n. 17959; Cass. 29/11/2005 n. 25952).
Ed invero, in caso di successione particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “il processo prosegue tra le parti originarie (co. 1), … il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (co. 3) …La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione” (co. 4).
Nella fattispecie processuale in esame, l'integrità del contraddittorio è stata sanata mediante notifica a mezzo posta perfezionatasi in data 13/9/24 in favore di CP
, rimasto contumace.
[...]
5.2) Nel merito, l'attore non ha raggiunto la prova della dinamica del sinistro per cui è causa, così come allegata in atto introduttivo.
Ed invero, a fronte della contestazione in ordine all'an nettamente formulata dalla sin dalla propria comparsa di costituzione innanzi al Giudice Controparte_7
di Pace, la teste escussa in primo grado su richiesta del Consiglio, vale a dire
[...]
, ha dichiarato all'udienza del 23/9/21: “ho assistito al sinistro per cui è CP_8
giudizio in quanto mi trovavo davanti al mio garage e il sinistro si è verificato all'angolo, ad una distanza di circa 10 metri […] con riferimento ai capitoli di prova posso solo dire di aver visto la che già si era immessa nella via Portofino CP_9
e il ciclomotore scivolato per terra;
nulla so dire sulla presenza della . La CP_10
era di colore Blu”. CP_9
Dunque, la teste non è stata in grado di riferire in ordine alla presenza dell'autovettura di parte attrice sul luogo del riferito sinistro.
Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5.3) L'odierna appellante aveva lamentato la falsità della deposizione testimoniale, chiedendo la trasmissione degli atti al P.M. sia innanzi al Giudice di Pace sia innanzi a questo Tribunale, sulla scorta delle note d'udienza del 21/10/21.
Ebbene, in detta sede la testimonianza suddetta veniva contestata essenzialmente per incoerenza rispetto alla produzione documentale-fotografica che parte odierna appellante si premurava di compiere in allegato alle stesse “note d'udienza” oltre che per la circostanza che la e il convenuto (nemmeno originariamente CP_8 CP_5
citato in giudizio dalla ) risedessero nella medesima via. CP
Orbene, le risultanze fotografiche di cui sopra risultano inammissibilmente tardive e, dunque, qui inutilizzabili ai fini della valutazione di veridicità delle dichiarazioni testimoniali, mentre la seconda circostanza sopra esposta non appare conducente, sia perché non in grado di spiegare in modo univoco il lamentato trattamento di sfavore riservato al soggetto che si assume danneggiato sia perché, in ogni caso, non spiegherebbe il trattamento di favore riservato all'unico convenuto, vale a dire CP_4
proprietario del ciclomotore cui vengono imputate le condotte danneggianti.
[...]
Dunque, devono respingersi le contestazioni di mendacio nei confronti della teste CP_8
e deve rigettarsi l'istanza, qui reiterata, di trasmissione degli atti al PM.
5.4) Ancora, parte appellante invoca a sostegno della propria domanda le risultanze della CTU espletata in primo grado.
Ebbene, nella relazione di CTU depositata il 17/3/22 (v. p. 11.), si precisava: “atteso che agli atti sono presenti solamente foto ritraenti il veicolo attoreo e tenuto conto che lo scrivente CTU è stato officiato sulla ricostruzione cinematica del sinistro stradale si è richiesta et ottenuta dall'Ill.mo Giudice di Pace di Marsala apposita autorizzazione ad acquisire eventuali ulteriori documentazioni in possesso delle parti… a seguito della quale parte attrice ha prodotto documentazione fotografica, dove si evince la presenza sui luoghi teatro del sinistro sia del veicolo attore (Fiat Panda) sia del ciclomotore, che viene di seguito allegata… è stata prodotta anche copia della denuncia del sinistro firmata da del ciclomotore all'epoca dell'evento…”. Persona_1
Tuttavia, la documentazione acquisita dal CTU in corso di causa risulta – come già osservato dalla sentenza impugnata a seguito di puntuale eccezione mossa dalla all'udienza del 24/3/22 destinata alla verifica degli esiti delle Controparte_7
Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile operazioni di consulenza – inutilizzabile, poiché prodotta in conseguenza di un'ordinanza istruttoria pronunciata irritualmente, in quanto non rispettosa delle preclusioni di rito e con riferimento a un'attività di consulenza necessariamente priva di carattere percipiente quanto ai fatti principali della causa (Cass. Civ. sez. III, 07/6/2024,
n. 16012).
5.5) Il difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro non può considerarsi superato per effetto delle allegazioni formulate in primo grado dalla difesa di , Controparte_5
proprietario della Fiat Punto osservata dalla teste , giacché trattasi di ricostruzione CP_8
del fatto proveniente da altra parte in causa, dunque prive di valore probatorio.
5.6) A fronte della mancata dimostrazione della presenza della Fiat Panda della parte appellante sul teatro del sinistro al momento del suo verificarsi, deve reputarsi assorbita la questione riguardante l'eventuale applicazione del regime presuntivo ex art. 2054
c.c., giacché presupponente, quest'ultimo, quantomeno il coinvolgimento nel sinistro dell'autovettura intestata al convenuto e assicurata presso CP_4 Controparte_11
[...]
6) Occorre, infine, osservare come l'appello sia proposto anche nei confronti dei contumaci e e come l'appellante abbia Controparte_5 Controparte_6 concluso per la condanna dei “convenuti”, coinvolgendo, dunque, anche questi ultimi nella propria richiesta risarcitoria.
Tuttavia, nel corso del primo giudizio la parte attrice aveva chiaramente rinunciato alla domanda nei confronti di questi ultimi in occasione dell'udienza del 18/6/21 (come ribadito alla pagina sesta dell'odierno atto di appello).
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 212 del 2022.
7) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte e dell'effettivo valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Controparte_1
Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile sentenza n. 212 del 2022 del Giudice di Pace di Marsala, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_1
impugnata;
2) condanna a rifondere delle spese di lite Controparte_1 Controparte_3 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Marsala, 31/3/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 6 a 6