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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo l'08/03/2024, al n. 862/2024 V.G. e promossa da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
24,
C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
C.F. C.F._2 entrambi assistiti e difesi dall'Avv.to Brunello Igor del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e
127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi manifestano la volontà di divorziare alle seguenti condizioni: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori Pt_1
e il 04/09/2010 a SCHIO (VI) e trascritto nei registri di
[...] Parte_2
Stato Civile del medesimo Comune, al n. 35, p. I, S. anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Schio, o comunque all'Ufficiale Competente, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle incombenze previste dall'art. 10 legge
898/70.
2) Disporre che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 regime di affido condiviso, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria secondo il seguente schema settimanale:
- dal lunedì al giovedì: due giorni con il padre e due giorni con la madre di volta in volta scelti di comune accordo tra i genitori;
- week end (dal venerdì sera alla domenica sera) alterni, dandosi atto del fatto che ciascun genitore, previo accordo con il coniuge e tenuto conto degli impegni dei minori, potrà sentire i figli tutte le volte in cui lo vorrà nei periodi in cui essi siano collocati presso l'altro.
3) Disporre che ciascun genitore trascorra altresì con i figli:
- 7 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Natale e di Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze Pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
4) Dare atto del fatto che i turni di collocamento e visita così come pattuiti potranno essere modificati di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto dei rispettivi impegni e del preminente interesse dei minori.
5) Dare atto del fatto che i genitori si impegnano, nei giorni del compleanno dei figli e in tutte le altre ricorrenze che riguardino i minori, a far sentire la presenza di entrambi nelle forme, nei tempi e nei modi che di volta in volta individueranno.
6) Disporre che:
- in considerazione della collocazione paritaria, ciascun genitore provveda autonomamente al mantenimento ordinario dei figli (comprensivo anche delle spese per medicinali da banco e piccola cancelleria), nei periodi in cui li terrà con sé, senza la previsione di un assegno mensile di mantenimento per i figli a carico di uno dei due;
- le spese per il vestiario e per la mensa scolastica dei minori vengano ripartite al 50% tra i genitori;
- il padre versi alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di
€ 60,00 (€ 30,00 a figlio), rivalutabile in base agli indici quale contributo Org_1 per i pasti dei figli, che pranzano e cenano con la madre un numero superiore di volte rispetto al padre;
- le spese straordinarie siano sostenute al 50% da ciascun genitore, seguendo i criteri e le modalità di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti il Tribunale di Vicenza, con la precisazione che il genitore che anticipi le suddette spese sarà rimborsato dall'altro entro 15 giorni dalla richiesta.
7) Disporre che la casa familiare (da intendersi come l'appartamento in proprietà della signora , originato dalla divisione in natura della ex casa coniugale), sita a Pt_1
Schio (VI), Via Castello, 24, presso cui e manterranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica, sia assegnata alla madre.
8) Nulla disporre con riferimento al reciproco mantenimento tra ex coniugi, dichiarandosi gli stessi economicamente autosufficienti.
9) Dare atto del fatto che gli ex coniugi si danno fin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido anche per l'espatrio a fini turistici dei figli minori.
10) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato l'08/03/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito civile in Schio (VI) il 04/09/2010; di avere avuto i figli in Per_1 data 19/10/2006 e in data 13/09/2009; di essersi separati consensualmente con Per_2 provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 19/09/2019, di vivere separati da allora in modo ininterrotto e di ritenere impossibile una riconciliazione, i sigg. Parte_1
e hanno chiesto che questo Tribunale dichiari lo scioglimento del Parte_2 matrimonio, ai sensi degli artt. 3 n.2 lett. B e 4 ultimo comma L.898/70 e successive modificazioni;
ritenuto che
la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio deve essere accolta: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione consensuale (06/09/2019) e la presentazione del ricorso in esame (08/03/2024) e la separazione si è conclusa con omologa in data 19/09/2019; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nati i figli in data 19/10/2006 e in data Per_1 Per_2
13/09/2009, e ritenuto che appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale dei predetti le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che ciascun genitore provveda autonomamente al mantenimento ordinario dei figli, mentre le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi e non hanno formulato alcuna altra richiesta, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto delle ulteriori pattuizioni richiamate nelle rassegnate conclusioni;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 862/2024 V.G., così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Schio (VI) il 04/09/2010 tra e , alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui Parte_1 Parte_2 integralmente richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Schio (VI) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio n. 35 P. I Serie – Anno 2010 dei coniugi sopra indicati.
Nulla per le spese stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio del 6/06/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo