Ordinanza cautelare 18 ottobre 2018
Decreto presidenziale 11 febbraio 2022
Sentenza 21 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/09/2022, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/09/2022
N. 01427/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino e dall'avvocato Maria Lodeserto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale per la Puglia - Bari e Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale RA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto n. -OMISSIS-, prot.n. -OMISSIS-, del 24 luglio 2018, notificato al ricorrente in data 13 agosto 2018, con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha disposto che il ricorrente “per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale è trasferito con effetto immediato, dalla Sezione Polizia Stradale di RA alla Questura di EN;
- del telegramma n.-OMISSIS- del 31 luglio 2018, notificato in data 13 agosto 2018, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Generale per le risorse umane del Ministero dell'Interno ha comunicato l'intervenuto trasferimento;
- della nota n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2018, notificata al ricorrente il 5 marzo 2018, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento per il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 335/1982;
- ove occorra, della nota a firma del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di RA prot. n. -OMISSIS-, rep. -OMISSIS- del 5 febbraio 2018;
- nonché della nota a firma del Dirigente del Compartimento Polizia stradale della Puglia prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell’Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e di Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale per la Puglia - Bari e Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per il ricorrente l’avv.to M. Lodeserto, anche in sostituzione dell'avv.to v. Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di RA - ha impugnato, domandandone l’annullamento, l’epigrafato del decreto n. -OMISSIS-, prot.n. -OMISSIS- del 24.7.2018 (e gli altri atti a questo presupposti e connessi) notificatogli in data 13.8.2018, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto che il ricorrente “ per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale è trasferito con effetto immediato, dalla Sezione Polizia Stradale di RA alla Questura di EN.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Violazione art. 7 e seguenti L. n. 241/1990. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo.
II. Violazione art. 55, commi4 e 5 del D.P.R. n. 335/1982. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità.
III. Eccesso di potere. Contraddittorietà intrinseca. Travisamento. Difetto assoluto di motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2. Il 27 settembre 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza e per la Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale per la Puglia - Bari e la Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale RA.
Con ordinanza collegiale n. 522/2018, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 17.10.2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Con ordinanza n. 6033/2018 il Consiglio di Stato ritenendo che “ le censure poste a sostegno del gravame in trattazione necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito al fine di addivenire ad una più approfondita verifica, alla luce delle prospettazioni di parte, circa la proporzionalità dell’atto impugnato quanto alla possibilità di individuare una sede di servizio meno distante; che l’interesse della parte appellante può essere adeguatamente soddisfatto attraverso la sollecita trattazione della controversia nel merito da parte del T.A.R., ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a .” ha accolto “ l'appello (Ricorso numero: 9530/2018), proposto avverso la citata ordinanza cautelare di I grado, “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ”.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
Ritiene il Tribunale di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 522/2018, con la quale si è rilevata, prima facie, l’infondatezza del ricorso “ considerato, in particolare, che il provvedimento impugnato, con cui il ricorrente è stato trasferito, ex art. 55 del D.P.R. n. 335/1982, per ravvisata incompatibilità ambientale dalla Sezione di Polizia Stradale di RA alla Questura di SE risulta correttamente adottato dall’Amministrazione resistente, non occorrendo che già nell’atto iniziale del procedimento fosse indicata la sede finale di trasferimento, e adeguatamente motivato, con riferimento, in particolare, alla espressa menzione della condotta serbata dallo stesso ricorrente nell’ordinanza di custodia cautelare agli atti in cui viene dato atto, pur escludendo rilievi penali della condotta dello stesso, del comportamento tenuto dal medesimo nella complessiva eclatante vicenda che ha portato a rilevanti conseguenze penali per svariati appartenenti al corpo di Polizia Stradale di RA, comportamento (di per sé) idoneo a ledere il prestigio della P.A. e che non poteva essere tralasciato da parte dell’Amministrazione resistente venutane a conoscenza e che ha indotto la stessa Amministrazione ad intervenire nei confronti del ricorrente con il (discrezionale) provvedimento impugnato che appare, altresì, congruo e proporzionale alle esigenze di tutela della immagine e del prestigio dell’Amministrazione, atteso il forte rilievo mediatico della vicenda (complessivamente intesa), quantomeno a livello regionale, che non consentiva la persistente permanenza del ricorrente nella sede di RA (o in altre sedi vicine), e l’ampia discrezionalità spettante alla P.A. per provvedimenti del tipo in esame e nell’apprezzamento delle circostanze che hanno indotto la stessa a disporre il trasferimento oltre i limiti regionali ed in contesto, in ogni caso, (adeguatamente) distante dal luogo di svolgimento dei fatti”.
2.2. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
La giurisprudenza amministrativa, in merito all’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale (disposto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 335/1982) ha, oramai, affermato una serie di principi che ne costituiscono il diritto vivente.
In particolare, il trasferimento per incompatibilità ambientale del personale della Polizia di Stato consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza di un dipendente presso una determinata sede.
Esso è giustificato dalla necessità di tutelare le finalità pubblicistiche perseguite dall’Amministrazione e anche dall’esigenza di preservare la serenità del dipendente, aspetti questi che non necessitano nemmeno di una particolare motivazione.
Né l’adozione di una tale misura presuppone una valutazione comparativa da parte dell’Amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, l’espressa menzione dei criteri con cui sono stati determinati, ai fini dell’incompatibilità, la sede più opportuna, né, inoltre, la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli Uffici e del prestigio dell’Amministrazione.
Infine, è il caso di rappresentare che il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, ai sensi del citato art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335/1982, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione, in uno con la presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr., ex multis: Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 7 gennaio 2020, n. 118; 30 novembre 2020, n. 7562; 8 febbraio 2021, n. 1173).
La conseguente sindacabilità del provvedimento da parte del Giudice Amministrativo è limitata ad uno scrutinio afferente ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, che nel caso di specie, il Collegio non ravvisa, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 settembre 2015, n. 4234; Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni 7 maggio 2009, n. 2828, e 19 giugno 2009, n. 4057; Consiglio di Stato, sezione IV, decisione 30 settembre 2008, n. 4716).
2.3.Orbene (ciò premesso), non è fondato il primo (e articolato) motivo di gravame con il quale il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato, avendo il Ministero provveduto direttamente all’emanazione del provvedimento conclusivo del trasferimento disposto, non già presso le sedi da egli indicate, e favorevolmente valutate dal Dirigente di Compartimento, bensì presso la Questura di SE, in alcun modo contemplata nella comunicazione richiamata, impedendogli di fatto l'effettiva partecipazione al procedimento.
Osserva il Tribunale che i provvedimenti di trasferimento assunti per ragioni di incompatibilità ambientale del personale della Polizia di Stato sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione circa la sede prescelta (che, peraltro, nella specie non appare una scelta illogica, né sproporzionata rispetto al clamore suscitato dai fatti in questione), risultando indiscussa la prevalenza dell'interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 9654/2018; T.A.R. Lombardia, Milano, 15 giugno 2018, n. 1513; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 31 luglio 2017, n. 1984), con la conseguenza che l’Amministrazione non è affatto tenuta a seguire le indicazioni o le preferenze del dipendente da trasferire.
In ogni caso, come eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorrente ha potuto partecipare procedimento in esame, “ prova ne sono le reiterate istanze presentate in tempi diversi e l'accesso avuto alla documentazione d'interesse l'8 ed il I4 marzo 2018, nonché quella successiva del l5 marzo, a seguito della quale il ricorrente era stato informato che non vi era altra documentazione oltre a quella già visionata ed acquisita, e che ulteriori atti potevano essere richiesti all'Autorità che li aveva originati e che li deteneva stabilmente ”.
2.4. Con altre censure, l’Assistente Capo della Polizia di Stato ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per il trasferimento impugnato, ritenendo assente alcuna condotta, o circostanza, da cui emerga che la sua presenza costituisca danno, o pericolo di danno, per il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione, ovvero elemento di disturbo per la serenità lavorativa del Reparto.
L’assunto non è condivisibile.
Come risulta dalla relazione del Ministero dell’Interno del 12.10.2018 e dagli altri documenti acquisiti in giudizio “con nota in data 7 febbraio 2018, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale "Puglia" segnalava al competente Ufficio del Dipartimento di P.S. l'opportunità di trasferire il dipendente ad altra sede, a causa di gravi condotte poste in essere dallo stesso, contrarie allo status di appartenente alla Polizia di Stato. Più nello specifico, si rappresenta che in data 29 gennaio 2018 il G.1.P. del Tribunale di RA emetteva un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di sei appartenenti alla Sezione Polizia Stradale dì Bari, per gravi reati contro la P.A., ovvero l'aver indotto i conducenti di mezzi fermati per controlli di rito, durante i servizi di pattugliamento in strada, alla indebita corresponsione di denaro o altre "regalie", al fine di evitare la contestazione di sanzioni amministrative per le infrazioni rilevate (il procedimento penale è tutt'ora in fase di indagini preliminari).
Comunque, in detto atto giudiziario, seppure non destinato al ricorrente, il G.I.P. dichiarava che lo stesso risultava " essere (...) molto vicino agli (...) indagati" evidenziando che: i "il 2 ottobre 2016, il sov.c. (...), a cagione di una improprietà nell'uso del computer dell'ufficio di appartenenza aveva lasciato numerosi files relativi all'attività di indagine fino a quel momento compiuta sugli stessi indagati all'interno di una cartella condivisa di libero accesso ai componenti della sezione (...);i Il contenuto di tali files era, per il tramite dell'ass.c. -OMISSIS- certamente venuto in possesso del sov.c. (...) e del v.sov. (...);ü (...) il 4 ottobre 2016, I 'ass. c. -OMISSIS-, in turno di servizio 19.00-24.00, aveva con certezza duplicato il contenuto dei menzionati files. Di seguito compilando una relazione di servizio — indirizzata al proprio dirigente — con la quale aveva comunicato il guasto del p.c. in uso alla sezione, lo stesso sic — da quale risultavano essere state fatte, in quella data, la lettura e la copiatura del predetto materiale informatico (..); Il fatto che l'autore della diffusione delle notizie impropriamente acquisite sia effettivamente stato l'ass. c. -OMISSIS- si ricava, peraltro, dal contenuto della conversazione intercorsa, il 10 ottobre 2016 tra il sov.c. (..) e il v.sovr. (...), atteso che costoro, durante tale dialogo, avevano fatto espressa menzione della indicata circostanza (...); Il contenuto delle intercettazioni successivamente a tale accadimento compiute nelle vetture monitorate (...) evidenzia come gli indagati fossero, da quel momento, venuti a conoscenza degli atti di indagine esistenti a loro carico”.
2.4.1. In proposito non è condivisibile la tesi, sostenuta da parte ricorrente, secondo la quale dalla relazione di consulenza tecnica, completa dell'allegato denominato “Reperto 5”, redatta dall'ing. -OMISSIS- su incarico del P.M. della Procura di RA (al fine di procedere alla “ estrapolazione dei dati contenuti negli apparati telefonici di cui ai verbali di sequestro operati dalla squadra Mobile di RA nei confronti dei soggetti destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di RA il 26.1.2018 ed eseguita in data 29.1.2018” ) e, in particolare dal “Reperto 5” riguardante gli “ Appunti chat whatsapp sul cellulare di -OMISSIS- ”, emergerebbe la totale infondatezza della ricostruzione riportata nella menzionata ordinanza di custodia cautelare del 29.1.2018, posta a fondamento del trasferimento impugnato.
Ritiene, il Tribunale che il fatto che nella conversazione chat intercorsa tra -OMISSIS- e -OMISSIS- nei giorni 7 e 8 ottobre 2016 (dalla quale emergerebbe che la disamina dei files lasciati in rete è stata effettuata da -OMISSIS- e che invece l'operazione di estrazione e copiatura del file è stata effettuata il 7/10/2016 da -OMISSIS-) non sia indicato il ricorrente non esclude affatto l’apporto di quest’ultimo alla diffusione delle notizie in questione.
Come risulta dalla a citata ordinanza di custodia cautelare (non appellata e/o riformata da alcuna Autorità Giudiziaria), da pag. 30 a 34, “ il 4 ottobre 2016, l'Ars. C. -OMISSIS-, in turno di servizio 19.00¬24.00, aveva con certezza duplicato il contenuto dei menzionati files, di seguito compilando una relazione di servizio - indirizzata al proprio dirigente - con. la quale aveva comunicato il guasto del p.c. in uso alla sezione, lo stesso - sic - dal quale risultavano essere state fatte, in quella data, la lettura e la copiatura del predetto materiale informatico (cfr. c.n.r. Cat. Q.2.2./Mob 5^ Sa. 2017 del 4 aprile 2017, all. 44, in atti). Il fatto che l'autore della diffusione delle notizie impropriamente acquisite aia effettivamente stato l'Ass. C. -OMISSIS- ai ricava, peraltro, dal contenuto della conversazione intercorsa, il 10 ottobre 2016, tra il Sovr. C -OMISSIS- e il V. Sovr. -OMISSIS-, atteso che costoro, durante tale dialogo, avevano fatto espressa menzione della indicata circostanza (R.i.t. 573, 10 ottobre 2016, progr. 1046, ore 7.15, all'interno dell'abitacolo, in atti).I1 contenuto delle intercettazioni successivamente a tale accadimento compiute nelle due vetture monitorate - da intendersi integralmente trascritto in questa sede - evidenzia come gli indagati fossero, da quel momento, venuti a conoscenza degli atti di indagine esistenti a loro carico e avessero accertato la presenza degli impianti di monitoraggio all’interno delle vetture utilizzate per il pattugliamento delle strade, dando consistenza reale al sospetto già in precedenza maturato” .
Osserva il Collegio che al cospetto di una così dettagliata ricostruzione operata dal G.I.P. del Tribunale di RA (nell’ordinanza cautelare non riformata o modificata da un diverso provvedimento giurisdizionale), nessun decisivo rilievo probatorio (in senso contrario) assume la (peraltro postuma) relazione tecnica redatta da un professionista, non apparendo la stessa effettivamente idonea a sconfessare quanto dettagliatamente affermato in un provvedimento giurisdizionale non riformato o modificato.
2.4.2. Non è convincente neppure la tesi della rilevanza della sentenza del Tribunale di RA Sezione G.I.P./G.U.P. n. 56/2022 che, a dire del ricorrente, “ Una volta accertata l’estraneità del ricorrente a tutti i fatti addebitatigli un comportamento leale e corretto avrebbe imposto all’Amministrazione il riesame della sua posizione con reintegro nella sede originaria di servizio, ovvero il trasferimento in altra sede, pure richiesta dal -OMISSIS-, più confacente alla sue esigenze personali ”.
Osserva, il Tribunale che, da un lato la sentenza citata è intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale impugnato e, dall’altro, (e sopratutto) quest’ultimo non risulta basato sui fatti (trattativa illecita) oggetto di imputazione della citata sentenza n. 56/2022, bensì su quelli indicati nell'ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del 29.1.2018 (ossia di diffusione delle notizie riservate) che, allo stato, non risultano neppure sconfessati.
A tanto, deve aggiungersi (solo per completezza espositiva) che la citata sentenza n. 56/2022 non esclude che il ricorrente fosse stato del tutto estraneo al sistema illecito che ha riguardato i suoi colleghi, rilevandosi che: “ Come si vede, anche in questo ulteriore passaggio il -OMISSIS- non si dissocia categoricamente dall'argomentare del -OMISSIS- (circa tale consuetudine illecita di ricevere regalie corruttive da parte degli automobilisti oggetto di controllo stradale), ma anzi si rammarica una seconda volta di non essere venuto al lavoro con la moto e quindi di non aver potuto cooperare a ricevere il pesce offerto dal camionista. Ciò induce quindi quantomeno a sospettare, fondatamente, che (anche) il -OMISSIS- non fosse del tutto estraneo al sistema illecito in questione.
Tuttavia, ciò non può essere affermato con sufficiente certezza e oltre ogni ragionevole dubbio, e comunque, non può essere affermato in tali termini con riguardo allo specifico episodio di cui si discute (l'unico di cui il -OMISSIS- risponda nell'ambito di questo procedimento).
Dalle sopra riportate captazioni si evince infatti che il colloquio fra il camionista non identificato (che "viene dalle vongole" e che ha promesso al -OMISSIS- le "castagnare" per il venerdì successivo) e il -OMISSIS- medesimo, awiene per l'appunto esclusivamente fra questi ultimi, sulla sede stradale, all'esterno e a distanza dall'autovettura di servizio, all'interno della quale è rimasto in attesa il -OMISSIS-. ,Non vi è quindi prova sufficiente che tale trattativa illecita sia avvenuta con l'effettivo (e preventivo) concorso (morale) del -OMISSIS- (anziché con semplice connivenza non punibile da parte di costui), il quale oltretutto nei giorni immediatamente successivi non risulta aver più fatto attività di pattuglia con il -OMISSIS- (e oltretutto, nel periodo di osservazione oggetto delle intercettazioni, risulta essere uscito di pattuglia solo per quattro volte, senza che sia emero però a suo carico qualche concreto elemento indiziario)”.
Si consideri, peraltro, che a prescindere dalle conseguenze penali e/o disciplinari a carico del ricorrente nella vicenda per cui è causa, la stessa ha avuto un notevole risalto mediatico che ha obiettivamente compromesso la regolarità e continuità dell’azione amministrativa in loco riferibile pure alla persistente presenza dell’odierno ricorrente nella sede di RA e ricollegabile causalmente anche alla menzionata condotta del predetto dipendente (mai smentita dall’A.G.O.), per cui al Collegio appaiono ricorrere tutti i presupposti suindicati per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’Ufficio e di tutelarne il prestigio sia interno sia esterno, non ravvisandosi le ipotesi per le quali è ammesso il sindacato ab externo del Giudice Amministrativo.
2.5. Quanto alla sussistenza dell’elemento della proporzionalità (o meno) del provvedimento impugnato, osserva il Tribunale che secondo quieti principi giurisprudenziali ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/01/2019, n. 507): " Nell'adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla Polizia di Stato, l'amministrazione non è tenuta ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento - tant'è che i trasferimenti, ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, possono essere disposti anche in soprannumero - né ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente ".
Se è vero che le esigenze personali e familiari dell’interessato, di regola, non possono essere oggetto di specifica comparazione e recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione, nell’ottica di garantire la necessaria proporzionalità del rimedio (cfr. Consiglio di Stato, n. 3519 del 2009) “i n sede di trasferimento per incompatibilità ambientale del pubblico dipendente, una volta che sia stato accertato e definito l'ambito territoriale entro il quale sussiste la situazione di incompatibilità posta a fondamento del trasferimento, l'Amministrazione nella scelta della nuova sede di destinazione è tenuta ad una adeguata comparazione fra il pubblico e il privato interesse privilegiando, fra le diverse sedi disponibili, quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente medesimo soggetto al trasferimento e che va ricercata fra quelle disponibili che non siano eccessivamente distanti dal perimetro oltre il quale la situazione di incompatibilità non ha più ragion d'essere, giacché altrimenti il provvedimento assumerebbe connotazioni sanzionatorie estranee all'istituto” (in tal senso anche Consiglio di Stato n. 7238 del 2021; n. 3819 del 2021; n. 4993 del 2021; n. 43 del 2022; n. 49 del 2022).
2.5.1. Nella specie, l’Amministrazione resistente ha esperito una sufficiente comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, precisando " di non poter trasferire il -OMISSIS- presso le sedi richieste e di doversi, pertanto, discostare dal parere del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale "Puglia" né di poterlo assegnare in altre Province della Regione, poiché, state il clamore suscitato dalla vicenda e il gran numero dl appartenenti coinvolti, una tale movimentazione non rimuoverebbe i prospettati profili di incompatibilità ambientale: RITENUTO, inoltre, di non poter assegnare il dipendente presso la limitrofa Provìncia di ER, considerala la breve distanza che la separa dall'attuale sede di servizio e l'ampia eco mediatica avuta dagli avvenimenti ” e “valutata la situazione familiare e personale del -OMISSIS-, le esigenze di servizio della Questura di EN; Ritenuto che la citata sede contemperi le esigenze dell’Amministrazione con quelle del dipendente, poiché non essendo eccessivamente distante, gli consente di far fronte alle necessità familiari ” ha (discrezionalmente) disposto il trasferimento dell’Assistente Capo ricorrente presso la Questura di SE (che non appare né illogico, né sproporzionato rispetto al clamore suscitato dai gravi fatti in questione).
In definitiva, ritiene il Collegio che l’impugnato trasferimento per incompatibilità ambientale, adottato dall’Amministrazione resistente dopo aver valutato che la distanza tra SE e RA (di circa 200 km) sia - comunque - obiettivamente rispondente al criterio della proporzionalità.
Del resto, ritiene il Tribunale esente da alcuna illogicità la valutazione effettuata dall’Amministrazione resistente, ritenendo che la limitata distanza tra RA e ER (circa 71 kilometri) avrebbe potuto (ragionevolmente) impedire il recupero del “buon funzionamento prestigio e decoro dell’Amministrazione”.
Insomma, da parte dell’Amministrazione resistente, risultano nella specie (nell’ambito dell’ampia discrezionalità ad essa spettante in subiecta materia) obiettivamente valutate e ragionevolmente contemperate le esigenze personali e di famiglia dell'interessato con l'interesse pubblico sotteso al trasferimento de quo.
3. In conclusione, il ricorso è integralmente infondato e deve essere respinto.
3.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti indicate nella presente pronuncia.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.