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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 57 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 57 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 08/01/1990 (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/01/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.11.2020, a San Mauro
Pascoli (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati e fisseranno le loro distinte nuove residenze.
2)La casa familiare sita in Rimini, viale Trento n. 30 viene assegnata al marito, essendo anche proprietario della stessa.
3)La IG.ra ha già lasciato la casa familiare portando con se tutti i suoi Parte_2
effetti personali. La IG.ra si impegna a trasferire la residenza entro il Parte_2
più breve tempo possibile.
4)I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi di nulla pretendere l'un dall'altro, per il proprio mantenimento.
5)I coniugi pur vivendo separati e senza interferire l'uno nella sfera privata dell'altro, dovranno reciprocamente rispettarsi.
6)Per quant'altro qui non previsto i coniugi si riportano alle vigenti disposizioni di legge.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 418 Parte II Serie C Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025. Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 57 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 08/01/1990 (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. GIULIANELLI SONIA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/01/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7.11.2020, a San Mauro
Pascoli (FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati e fisseranno le loro distinte nuove residenze.
2)La casa familiare sita in Rimini, viale Trento n. 30 viene assegnata al marito, essendo anche proprietario della stessa.
3)La IG.ra ha già lasciato la casa familiare portando con se tutti i suoi Parte_2
effetti personali. La IG.ra si impegna a trasferire la residenza entro il Parte_2
più breve tempo possibile.
4)I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e quindi di nulla pretendere l'un dall'altro, per il proprio mantenimento.
5)I coniugi pur vivendo separati e senza interferire l'uno nella sfera privata dell'altro, dovranno reciprocamente rispettarsi.
6)Per quant'altro qui non previsto i coniugi si riportano alle vigenti disposizioni di legge.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Mauro Pascoli (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 418 Parte II Serie C Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025. Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi