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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4727/2022 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppina Tammaro domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e
, rappresentata in difesa dall'Avv. Fiore Franzese . CP_1
OPPOSTO/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 07 dicembre 2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 955-2022 a mezzo del quale
[...]
,assuntosi creditore, richiedeva ed otteneva l'ingiunzione della somma ammontante ad € 8.100,00 CP_1 supportata da idoneo provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Nola, Sezione II °Volontaria
Giurisdizione, con il quale l'opposto otteneva la modifica delle condizioni economiche afferenti l'assegno divorzile ed il mantenimento delle figlie, incoando un ricorso ai sensi dell'art .710 cpc.
Deduceva il mentovato che avendo effettuato pagamenti effettuati tra il mese di marzo 2021 e d il mese di agosto 2021 aveva diritto alla restituzione della somma di € 8.100,00 , posto che il provvedimento reso dal
Tribunale disponeva la decorrenza degli effetti restitutivi dal dì del deposito del ricorso ( 01 02 2021). Concludeva, pertanto, per la conferma del provvedimento monitorio concesso.
Spiegava opposizione al decreto ingiuntivo , argomentando circa la irripetibilità delle somme Parte_1 esborsate secondo orientamenti giurisprudenziali citati in difesa e richiedendo, nel caso di rigetto della difesa principale, la decorrenza dal dì della pubblicazione del provvedimento reso in Camera di Consiglio.
Denegata ogni ulteriore attività istruttoria suppletiva, il giudizio è stato introitato con in termini ordinari ex art 190 cpc in decisione.
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
All'uopo, l'azione giudiziaria va correttamente in inquadrata sotto l'egida dell'art. 2033 c.c.
A mente della evocata normativa , disciplinante la fattispecie dell'indebito oggettivo …”chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato . Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda..”
Ovvero, perché il pagamento non sia dovuto non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: non dev'esserci, cioè, un rapporto di diritto, cui la legge conceda tutela e azione, per ottenere coattivamente l'adempimento di quella prestazione che, invece, venne adempiuta.
Tale risulta la prospettazione formulata nelle difese di parte opposta , assumendo che, nelle more dell'esito del ricorso ex art. 710 cc, il debitore abbia continuato ad adempiere alla prestazione resa a seguito del provvedimento di separazione dei coniugi in composizione collegiale.
All'uopo, l'art .710 cpc dispone che le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione si conclude con decreto motivato avente natura sostanziale di sentenza;
la sua efficacia è subordinata al decorso del termine per il reclamo.
Contro il decreto motivato, infatti, è ammesso reclamo ex art. 739 del c.p.c. davanti alla Corte d'Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione, la cui decisione è impugnabile con ricorso straordinario per
Cassazione ex art. 111 Cost..
Essendo il provvedimento pronunciato nei confronti di più parti, il reclamo deve essere presentato in forma di ricorso alla corte d'appello; il termine di 10 giorni per la sua proposizione decorre dalla notificazione del provvedimento, la quale deve essere eseguita ad istanza di parte e non del cancelliere, in quanto i procedimenti camerali che si svolgono nei confronti di più parti hanno natura contenziosa.
Tanto depone per la natura squisitamente giurisdizionale del procedimento seppur definito con decreto, conseguendone il passaggio in giudicato del provvedimento reso. Infatti, ai sensi dell'art. 2909 cpc si stigmatizza il concetto di immodificabilità del provvedimento del giudice,
o perché siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dalla legge contro di esso o perché essi non siano più proponibili per il decorso dei termini.
Ovvero, lo stesso diventa incontestabile ad opera delle parti e intoccabile da parte di qualsiasi giudice, salva la proponibilità delle impugnazioni c.d. straordinarie.
Tanto è accaduto nel presente processo a seguito del quale , essendovi stata acquiescenza nel confronti del decreto emesso dal Tribunale di Nola del 20 09 2021 , lo stesso fa stato tra le parti , non potendosi più discutere il merito delle questione già decisa.
Risulta, altresì, incontestato ( oltre che documentato in atti di parte opposta) che i pagamenti siano stati effettuati dal debitore e he gli stessi ricadano proprio nel periodo di decorrenza statuito dal decreto , ovvero, dalla domanda giudiziale ( 01 03 2021).
Va pertanto, dichiarata fondata la domanda di ripetizione dell'indebito per il periodo temporale marzo – agosto 2021 e, per lo effetto, confermato il decreto ingiuntivo.
Circa il regime delle spese di lite non sussistono ragioni avverse alla applicazione dei principi dispositivi di cui all'art. 91 cpc seppur proporzionalmente ridotti, tenuto conto della assenza di una fase istruttoria piena .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4727/2022 di R.G. , così provvede :
- rigetta l'opposizione;
- dichiara il decreto ingiuntivo n. 955- 2022, emesso dal Tribunale di Nola, definitivamente esecutivo;
- per lo effetto ,condanna l'opponente al pagamento , in favore , dell' opposto , delle competenze di lite che liquida in € 1.689,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art. 93 cpc.
-
così deciso in Nola, lì 17 marzo 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata