TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/12181
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA De IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 12181/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], NO AI, (Argentina); Parte_1 Per_1
, nata il [...] a [...], NO AI (Argentina); nato il
[...] Parte_2
9.04.1991, a Lincoln, NO AI, (Argentina); nato il [...] a [...], Parte_3
NO AI (Argentina), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori avv.ti
Annalaura Carbone, C.F. (indirizzo pec C.F._1
) DE NG, C.F. Email_1 C.F._2
(indirizzo pec ) e Carlo Rombolà, C.F. Email_2
(indirizzo pec , con studio in Roma, in Viale C.F._3 Email_3
Giulio Cesare, n. 61, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare la sussistenza in capo ai Sig.ri, ut supra Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, eccezione
o domanda, A. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile da avo italiano e, per l'effetto, DICHIARARE i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita e ORDINARE al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato Persona_2 il 14/04/1913 a Verolengo (TO) – Italia (cfr. doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come riportato nel “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” rilasciato dal Potere Giudiziario dello Stato Corte Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui vi sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni di età e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non è stato registrato finora il Sig. , Pt_1 Per_2
o , nato il [...], in [...], Torino, Verolengo, Deceduto
[...] Persona_3
” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo intratteneva una stabile relazione con la sig.ra Persona_2 Parte_4
e dalla loro unione nasceva il 25.10.1934 a Lincoln, Provincia di NO AI, (Argentina)
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_4
- decedeva a Posadas Misiones (Argentina) il 19.04.1995 (cfr. doc. in Persona_2 atti n. 3);
- contraeva matrimonio il 14.09.1959 a Florida, Distretto di Vincente Persona_4
Lopez, Provincia di NO AI (Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 5) e Controparte_2 dalla loro unione nasceva il ricorrente il 14.07.1963 a Lincoln, NO Parte_1
AI, (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 7);
- contraeva secondo matrimonio il 29.07.2005 a Lincoln, NO AI, Persona_4
(Argentina) con (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_5
- contraeva matrimonio a Lincoln, NO AI, (Argentina) l'8.08.1985 Parte_1 con (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti Persona_6 il 28.09.1998 a Lincoln, NO AI (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 11), Persona_1 il 9.04.1991, a Lincoln, NO AI, (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 10) e Parte_2 il 26.02.1986 a Lincoln, NO AI (Argentina) (cfr. doc. in atti n. 9). Parte_3
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora, come nel caso di specie, nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948, la domanda va presentata in primo luogo in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a Mar Del Plata, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 13, 13bis e 14).
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come italiano (cfr. doc. in atti n. 5), nonché nel certificato di morte (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 4), che a sua volta la trasmetteva al figlio odierno Persona_4 ricorrente , (cfr. doc. in atti n. 7), che a sua volta la trasmetteva ai figli e Parte_1 odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 11), (cfr. doc. in atti n. 10) e Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 9). Parte_3
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato il [...] a [...] Per_2 Persona_2
(TO) (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva infatti in Argentina il 25.10.1934 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_4
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato il Parte_1
14.07.1963 a Lincoln, NO AI, (Argentina); nata il [...] a [...], Persona_1
NO AI (Argentina); nato il [...], a [...], NO AI, Parte_2
(Argentina); nato il [...] a [...], NO AI (Argentina), il diritto Parte_3 alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 17/10/2025
Il giudice unico
NA De IO