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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8166/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Mauro Lo Presti;
Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'Amore; Controparte_1
RESISTENTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Lelio Maritato;
CP_2
CHIAMATO IN CAUSA
DI CP_3
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2022, deduceva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società ” semplificata, presso l'esercizio commerciale “American Parte_2
Food & Drink” sito in Salerno, dal 11.5.2020 al 21.12.2021 con formale contratto di “apprendistato professionalizzante” di 24 ore settimanali per lo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite;
che, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna formazione ed aveva sempre svolto autonomamente le mansioni di addetto alla vendita di cui al IV Livello del CCNL Commercio essendosi altresì occupato delle operazioni di incasso e versamento in banca degli introiti a fine giornata, dell'approvvigionamento dei prodotti e della intera gestione commerciale ed amministrativa - contabile del negozio, del pagamento delle utenze e di ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento dell'attività; deduceva altresì di aver prestato servizio per un numero di ore superiore a quello di cui al contratto di assunzione, specificando che, nel periodo 11.5.2020 –
22.9.2021, aveva osservato l'orario 10,30 – 13,30 e 16,00 - 21,00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle
16,30 alle 00,30; nel periodo dal 23.9.2021 al 21.12.2021 aveva osservato il diverso orario 16,30 -
20,30 dal lunedì al giovedì, orario che veniva prolungato alle 21,30 il venerdì e alle 1,00 il sabato;
deduceva ancora di non aver mai fruito di ferie e di aver percepito euro 220,00 a settimana dall'11.5.2020 al 22.9.2021 ed euro 160,00 a settimana dal 23.9.2021 al 21.12.2021; di non aver altresì percepito la 13^ e 14^ mensilità, né il TFR;
che, dimessosi per giusta causa, aveva presentato denunzia all'Ispettorato del Lavoro, anche per la mancata consegna dei cedolini paga, e che l'Ente ispettivo aveva aperto un procedimento nei confronti della società conclusosi con l'accertamento delle irregolarità denunziate. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di euro 37.021,26 a titolo di differenze retributive, ferie e festività non godute, ROL, indennità sostitutiva del preavviso e TFR oltre accessori, oltre la condanna al pagamento dei contributi omessi a favore dell' con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_2
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva, con declaratoria di contumacia.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario l CP_2 [...]
si costituiva deducendo, in caso di accoglimento del ricorso, l'insorgenza “ex lege” CP_4 dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, all'udienza del 27.11.2024, verificata la cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese in data 21.3.2024, il processo veniva interrotto.
Con atto di riassunzione depositato il 9.12.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_2
e nella qualità di socie della cancellata società e Controparte_5 Controparte_1 Parte_2 rassegnava nei confronti di queste ultime le medesime conclusioni già proposte con l'originario ricorso, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 37.021,26 a titolo di spettanze retributive oltre che la condanna al versamento della contribuzione omessa.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando la infondatezza della Controparte_1 domanda e comunque la insussistenza della responsabilità patrimoniale a carico dei soci della
[...] in quanto dal bilancio finale di liquidazione era emersa la insussistenza di attivo e quindi Parte_2 la inesistenza di somme residue da ripartire tra i soci.
regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva con declaratoria di Controparte_5 contumacia.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025.
Innanzitutto occorre dare atto che, come risulta dalla documentazione in atti (visura camerale) la società originariamente convenuta in causa con ricorso del 16.12.2022, è stata Parte_2 successivamente cancellata dal Registro delle imprese in data 21.3.2024.
Ebbene, sulla questione degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui la detta cancellazione, ove l'adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 6 del 2003 (che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito all'istituto efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (cfr. Cass. S.U. 6070/2013, S.U 4060/2010; Cass. S.U.
4061/2010; Cass. S.U. 4062/2010). Risulta in tal modo definitivamente sancita la validità della tesi già espressa dalla Corte negli arresti successivi all'entrata in vigore della riforma del diritto delle società, nel senso di doversi ritenere estinta la società, che sia cancellata dal registro delle imprese,
a prescindere dalla esistenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora al momento definiti.
In sistematica coerenza con simile riconosciuta efficacia costitutiva, la Corte di Cassazione ha correlativamente affermato che l'effetto estintivo, producendosi anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determina l'insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione;
e, dall'altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell'esercizio, “nei limiti e alle condizioni stabilite”, delle azioni dei creditori insoddisfatti (cfr. Cass. n. 22863/2011). La condizione testualmente fissata dall'art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
A seguito della cancellazione della società e conseguente estinzione della stessa è data, pertanto, al creditore sociale insoddisfatto la facoltà di agire nei confronti dei soci i quali succedono nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Resta ferma, tuttavia, la condizione in proposito stabilita dal più volte citato art. 2495 c.c., comma 2 rapportata al limite della concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
In ordine a tale condizione la Corte di Cassazione ha osservato che essa “non attiene soltanto alla concreta possibilità di successivo soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti dell'ente collettivo, ma anche alla legittimazione processuale del socio ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società”.
In particolare la Corte ha affermato che “È vero che la ragione della successione nel processo sta tutta all'interno della fattispecie di cui all'art. 110 c.p.c., non sempre correttamente interpretata dalla dottrina processualistica nel contesto di trattazioni avvinte da impropri parallelismi con la ben diversa situazione di cui all'art. 111 c.p.c.. Ed è vero che la fattispecie che qui rileva prescinde del tutto dalla eventualità di una successione (universale o meno) nei diritti sostanziali controversi, essendo modellata sulla sola previa rilevanza della estinzione del soggetto che ha assunto la qualità di parte nel processo pendente, stante che l'art. 110 c.p.c. si occupa solo di stabilire che vi sia un soggetto cui imputare gli effetti degli atti processuali, e - tra questi - della sentenza. Coglie esattamente la sostanza del fenomeno l'autorevole opinione che osserva che il legislatore, nell'art. 110 c.p.c., ha scelto il successore universale al solo fine di proseguire l'attività processuale della parte venuta meno, perché una successione universale c'è in ogni ipotesi di venir meno della parte, a prescindere dal fatto che il successore sia anche tale quanto al diritto controverso. E tuttavia resta fermo che, in linea generale, il socio -a differenza, per esempio, dell'erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l'eredità intra vires, con beneficio d'inventario - non è, in quanto tale, un successore universale della società.
Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale (in prosecuzione ideale della responsabilità per le obbligazioni sociali assunta al momento della costituzione della società), ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società”.
In base a tali argomentazioni è stato pertanto affermato il principio secondo cui “Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, secondo comma, cod. civ.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota.
La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte” (Cass. 7676/2012, conf. Cass. 23916/2016).
Con più recenti pronunce, emesse soprattutto nell'ambito della materia tributaria, la Corte di
Cassazione ha “ampliato” i margini della legittimazione processuale dei soci, prospettandone la sussistenza “indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” affermando tuttavia la Corte che la questione potrebbe in tal caso incidere “sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che tuttavia non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci” (v. Cass. 9094/2017, Cass. 2/2022).
La Corte di Cassazione ha puntualizzato che la legittimazione dei soci e la responsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tutto differenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo della responsabilità che fa capo ai soci a mente dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., sebbene postuli per il meccanismo successorio che segue all'estinzione della società la legittimazione dei soci,
è intuitivamente meno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione che compete più generalmente a costoro in vista della loro qualità di successori della società estinta;
affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti
(Cass. 31933/2019, Cass. 22014/2020).
Invero, a ben vedere -così come pure affermato dalla Corte di Cassazione- occorre distinguere la
“legitimatio ad causam” -condizione di ammissibilità dell'azione rilevabile anche ex officio- dall'accertamento di merito della titolarità del rapporto sostanziale, oggetto diretto della cognizione del Giudice chiamato a pronunciare sul rapporto e quindi, necessariamente, anche sulla effettiva riferibilità alle parti in causa delle situazioni giuridiche da quello scaturenti (v. Cass. 25885/2020).
La prova della qualità di socio della società cancellata viene in rilievo sia sotto il profilo del rapporto processuale, laddove si verifichi il fenomeno della successione in seguito alla cancellazione della società ritualmente evocata - contumace o costituita -, ex art. 110 c.p.c., occorrendo in tale caso verificare se il processo sia stato correttamente riassunto (art. 303 c.p.c.) o proseguito (art. 302
c.p.c.) nei confronti dei soggetti subentrati ex lege alla società estinta nel rapporto giuridico controverso;
sia sotto il profilo del rapporto di diritto sostanziale, riverberandosi il fenomeno successorio sul piano dell'accertamento della effettiva titolarità - dal lato passivo - del rapporto obbligatorio oggetto del giudizio, in capo ai soci.
I due profili non vanno sovrapposti, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina codicistica come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa.
Con pronuncia recente la Corte di Cassazione, ponendosi in continuità con l'orientamento prevalente da ultimo consolidatosi, ha pertanto affermato che “il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
[…] L'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della titolarità sostanziale del rapporto in capo a ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ.
La legittimazione processuale dei soci, dunque, si pone su un piano preliminare e distinto da quello concernente la concreta titolarità sostanziale del rapporto. Gli ex soci pertanto sono legittimati a proseguire il processo incardinato nei confronti della società estinta, a prescindere dalla titolarità effettiva del credito, trasferita per atto inter vivos ad altro soggetto, e quindi possono parteciparvi al processo quale mero sostituto processuale, sì come sono legittimati passivamente all'azione dei creditori sociali, ancorché non abbiano ricevuto beni in sede di liquidazione (Cass. 8633/2024, conf.
a Cass. 22692/2023).
È stato quindi da ultimo affermato il principio di diritto secondo cui: “Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell'art.110 cod.proc.civ. nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art.111 cod.proc.civ a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass.
8633/2024).
Tanto premesso si osserva che nella specie il ricorrente, a seguito della estinzione per cancellazione della società ha convenuto in prosecuzione in giudizio le socie di tale società al fine Parte_2 di ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro di natura subordinata originariamente dedotto in giudizio e per l'effetto la condanna delle stesse al pagamento delle spettanze retributive e della contribuzione omessa mediante versamento all' CP_2
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza ampiamente riportati, deve ritenersi la corretta individuazione e legittimazione passiva delle predette socie quali successori della estinta società
[...]
e, tuttavia, va osservato che nella specie la azione proseguita dal ricorrente nei confronti Parte_2 di queste ultime è per un verso infondata e per altro verso carente di interesse ad agire.
Occorre invero rilevare che la socia costituendosi in giudizio, ha prodotto il Controparte_1 bilancio finale di liquidazione e la relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione da cui emerge “un attivo netto pari a 0” e la conseguente inesistenza di “somma residua da ripartire tra i soci” (v. doc. in atti). Tale documentata e incontestata circostanza comporta di per sé la infondatezza della domanda di condanna delle socie della al pagamento delle spettanze retributive e della Parte_2 contribuzione in quanto queste ultime, in mancanza di ripartizione di attivo dal bilancio finale di liquidazione, non possono anche solo astrattamente rispondere di tali obbligazioni ai sensi dell'art. 2495 c.c..
D'altronde la parte ricorrente, affermata la legittimazione processuale dei soci della estinta società, non ha prospettato –neppure con le note scritte a seguito della constatata mancata ripartizione di attivo tra i soci- la sussistenza di uno specifico interesse ad agire ulteriore rispetto all'accertamento della responsabilità e alla condanna di questi ultimi che, come detto, in mancanza della ripartizione di attivo a seguito della liquidazione, non è nella specie nè ravvisabile né accoglibile.
In virtù di tali considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8166/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Mauro Lo Presti;
Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo D'Amore; Controparte_1
RESISTENTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Lelio Maritato;
CP_2
CHIAMATO IN CAUSA
DI CP_3
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2022, deduceva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società ” semplificata, presso l'esercizio commerciale “American Parte_2
Food & Drink” sito in Salerno, dal 11.5.2020 al 21.12.2021 con formale contratto di “apprendistato professionalizzante” di 24 ore settimanali per lo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite;
che, tuttavia, non aveva ricevuto alcuna formazione ed aveva sempre svolto autonomamente le mansioni di addetto alla vendita di cui al IV Livello del CCNL Commercio essendosi altresì occupato delle operazioni di incasso e versamento in banca degli introiti a fine giornata, dell'approvvigionamento dei prodotti e della intera gestione commerciale ed amministrativa - contabile del negozio, del pagamento delle utenze e di ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento dell'attività; deduceva altresì di aver prestato servizio per un numero di ore superiore a quello di cui al contratto di assunzione, specificando che, nel periodo 11.5.2020 –
22.9.2021, aveva osservato l'orario 10,30 – 13,30 e 16,00 - 21,00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle
16,30 alle 00,30; nel periodo dal 23.9.2021 al 21.12.2021 aveva osservato il diverso orario 16,30 -
20,30 dal lunedì al giovedì, orario che veniva prolungato alle 21,30 il venerdì e alle 1,00 il sabato;
deduceva ancora di non aver mai fruito di ferie e di aver percepito euro 220,00 a settimana dall'11.5.2020 al 22.9.2021 ed euro 160,00 a settimana dal 23.9.2021 al 21.12.2021; di non aver altresì percepito la 13^ e 14^ mensilità, né il TFR;
che, dimessosi per giusta causa, aveva presentato denunzia all'Ispettorato del Lavoro, anche per la mancata consegna dei cedolini paga, e che l'Ente ispettivo aveva aperto un procedimento nei confronti della società conclusosi con l'accertamento delle irregolarità denunziate. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento di euro 37.021,26 a titolo di differenze retributive, ferie e festività non godute, ROL, indennità sostitutiva del preavviso e TFR oltre accessori, oltre la condanna al pagamento dei contributi omessi a favore dell' con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_2
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la società convenuta non si costituiva, con declaratoria di contumacia.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario l CP_2 [...]
si costituiva deducendo, in caso di accoglimento del ricorso, l'insorgenza “ex lege” CP_4 dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, all'udienza del 27.11.2024, verificata la cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese in data 21.3.2024, il processo veniva interrotto.
Con atto di riassunzione depositato il 9.12.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_2
e nella qualità di socie della cancellata società e Controparte_5 Controparte_1 Parte_2 rassegnava nei confronti di queste ultime le medesime conclusioni già proposte con l'originario ricorso, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 37.021,26 a titolo di spettanze retributive oltre che la condanna al versamento della contribuzione omessa.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando la infondatezza della Controparte_1 domanda e comunque la insussistenza della responsabilità patrimoniale a carico dei soci della
[...] in quanto dal bilancio finale di liquidazione era emersa la insussistenza di attivo e quindi Parte_2 la inesistenza di somme residue da ripartire tra i soci.
regolarmente convenuta in giudizio, non si costituiva con declaratoria di Controparte_5 contumacia.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025.
Innanzitutto occorre dare atto che, come risulta dalla documentazione in atti (visura camerale) la società originariamente convenuta in causa con ricorso del 16.12.2022, è stata Parte_2 successivamente cancellata dal Registro delle imprese in data 21.3.2024.
Ebbene, sulla questione degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui la detta cancellazione, ove l'adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 6 del 2003 (che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito all'istituto efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (cfr. Cass. S.U. 6070/2013, S.U 4060/2010; Cass. S.U.
4061/2010; Cass. S.U. 4062/2010). Risulta in tal modo definitivamente sancita la validità della tesi già espressa dalla Corte negli arresti successivi all'entrata in vigore della riforma del diritto delle società, nel senso di doversi ritenere estinta la società, che sia cancellata dal registro delle imprese,
a prescindere dalla esistenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora al momento definiti.
In sistematica coerenza con simile riconosciuta efficacia costitutiva, la Corte di Cassazione ha correlativamente affermato che l'effetto estintivo, producendosi anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determina l'insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione;
e, dall'altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell'esercizio, “nei limiti e alle condizioni stabilite”, delle azioni dei creditori insoddisfatti (cfr. Cass. n. 22863/2011). La condizione testualmente fissata dall'art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
A seguito della cancellazione della società e conseguente estinzione della stessa è data, pertanto, al creditore sociale insoddisfatto la facoltà di agire nei confronti dei soci i quali succedono nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Resta ferma, tuttavia, la condizione in proposito stabilita dal più volte citato art. 2495 c.c., comma 2 rapportata al limite della concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
In ordine a tale condizione la Corte di Cassazione ha osservato che essa “non attiene soltanto alla concreta possibilità di successivo soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti dell'ente collettivo, ma anche alla legittimazione processuale del socio ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società”.
In particolare la Corte ha affermato che “È vero che la ragione della successione nel processo sta tutta all'interno della fattispecie di cui all'art. 110 c.p.c., non sempre correttamente interpretata dalla dottrina processualistica nel contesto di trattazioni avvinte da impropri parallelismi con la ben diversa situazione di cui all'art. 111 c.p.c.. Ed è vero che la fattispecie che qui rileva prescinde del tutto dalla eventualità di una successione (universale o meno) nei diritti sostanziali controversi, essendo modellata sulla sola previa rilevanza della estinzione del soggetto che ha assunto la qualità di parte nel processo pendente, stante che l'art. 110 c.p.c. si occupa solo di stabilire che vi sia un soggetto cui imputare gli effetti degli atti processuali, e - tra questi - della sentenza. Coglie esattamente la sostanza del fenomeno l'autorevole opinione che osserva che il legislatore, nell'art. 110 c.p.c., ha scelto il successore universale al solo fine di proseguire l'attività processuale della parte venuta meno, perché una successione universale c'è in ogni ipotesi di venir meno della parte, a prescindere dal fatto che il successore sia anche tale quanto al diritto controverso. E tuttavia resta fermo che, in linea generale, il socio -a differenza, per esempio, dell'erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l'eredità intra vires, con beneficio d'inventario - non è, in quanto tale, un successore universale della società.
Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale (in prosecuzione ideale della responsabilità per le obbligazioni sociali assunta al momento della costituzione della società), ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società”.
In base a tali argomentazioni è stato pertanto affermato il principio secondo cui “Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, secondo comma, cod. civ.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota.
La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte” (Cass. 7676/2012, conf. Cass. 23916/2016).
Con più recenti pronunce, emesse soprattutto nell'ambito della materia tributaria, la Corte di
Cassazione ha “ampliato” i margini della legittimazione processuale dei soci, prospettandone la sussistenza “indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” affermando tuttavia la Corte che la questione potrebbe in tal caso incidere “sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che tuttavia non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci” (v. Cass. 9094/2017, Cass. 2/2022).
La Corte di Cassazione ha puntualizzato che la legittimazione dei soci e la responsabilità dei medesimi coprono ambiti concettuali del tutto differenti che non sono sovrapponibili, poiché il campo della responsabilità che fa capo ai soci a mente dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., sebbene postuli per il meccanismo successorio che segue all'estinzione della società la legittimazione dei soci,
è intuitivamente meno esteso di quello in cui si manifesta la legittimazione che compete più generalmente a costoro in vista della loro qualità di successori della società estinta;
affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione ai crediti sociali rimasti insoddisfatti
(Cass. 31933/2019, Cass. 22014/2020).
Invero, a ben vedere -così come pure affermato dalla Corte di Cassazione- occorre distinguere la
“legitimatio ad causam” -condizione di ammissibilità dell'azione rilevabile anche ex officio- dall'accertamento di merito della titolarità del rapporto sostanziale, oggetto diretto della cognizione del Giudice chiamato a pronunciare sul rapporto e quindi, necessariamente, anche sulla effettiva riferibilità alle parti in causa delle situazioni giuridiche da quello scaturenti (v. Cass. 25885/2020).
La prova della qualità di socio della società cancellata viene in rilievo sia sotto il profilo del rapporto processuale, laddove si verifichi il fenomeno della successione in seguito alla cancellazione della società ritualmente evocata - contumace o costituita -, ex art. 110 c.p.c., occorrendo in tale caso verificare se il processo sia stato correttamente riassunto (art. 303 c.p.c.) o proseguito (art. 302
c.p.c.) nei confronti dei soggetti subentrati ex lege alla società estinta nel rapporto giuridico controverso;
sia sotto il profilo del rapporto di diritto sostanziale, riverberandosi il fenomeno successorio sul piano dell'accertamento della effettiva titolarità - dal lato passivo - del rapporto obbligatorio oggetto del giudizio, in capo ai soci.
I due profili non vanno sovrapposti, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina codicistica come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa.
Con pronuncia recente la Corte di Cassazione, ponendosi in continuità con l'orientamento prevalente da ultimo consolidatosi, ha pertanto affermato che “il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
[…] L'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della titolarità sostanziale del rapporto in capo a ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ.
La legittimazione processuale dei soci, dunque, si pone su un piano preliminare e distinto da quello concernente la concreta titolarità sostanziale del rapporto. Gli ex soci pertanto sono legittimati a proseguire il processo incardinato nei confronti della società estinta, a prescindere dalla titolarità effettiva del credito, trasferita per atto inter vivos ad altro soggetto, e quindi possono parteciparvi al processo quale mero sostituto processuale, sì come sono legittimati passivamente all'azione dei creditori sociali, ancorché non abbiano ricevuto beni in sede di liquidazione (Cass. 8633/2024, conf.
a Cass. 22692/2023).
È stato quindi da ultimo affermato il principio di diritto secondo cui: “Nel caso di trasferimento a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso in corso di causa, gli ex soci della società cedente estinta sono successori a titolo universale ai sensi dell'art.110 cod.proc.civ. nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art.111 cod.proc.civ a proseguire il giudizio, e perciò essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (cfr. Cass.
8633/2024).
Tanto premesso si osserva che nella specie il ricorrente, a seguito della estinzione per cancellazione della società ha convenuto in prosecuzione in giudizio le socie di tale società al fine Parte_2 di ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro di natura subordinata originariamente dedotto in giudizio e per l'effetto la condanna delle stesse al pagamento delle spettanze retributive e della contribuzione omessa mediante versamento all' CP_2
Applicando i principi giurisprudenziali in precedenza ampiamente riportati, deve ritenersi la corretta individuazione e legittimazione passiva delle predette socie quali successori della estinta società
[...]
e, tuttavia, va osservato che nella specie la azione proseguita dal ricorrente nei confronti Parte_2 di queste ultime è per un verso infondata e per altro verso carente di interesse ad agire.
Occorre invero rilevare che la socia costituendosi in giudizio, ha prodotto il Controparte_1 bilancio finale di liquidazione e la relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione da cui emerge “un attivo netto pari a 0” e la conseguente inesistenza di “somma residua da ripartire tra i soci” (v. doc. in atti). Tale documentata e incontestata circostanza comporta di per sé la infondatezza della domanda di condanna delle socie della al pagamento delle spettanze retributive e della Parte_2 contribuzione in quanto queste ultime, in mancanza di ripartizione di attivo dal bilancio finale di liquidazione, non possono anche solo astrattamente rispondere di tali obbligazioni ai sensi dell'art. 2495 c.c..
D'altronde la parte ricorrente, affermata la legittimazione processuale dei soci della estinta società, non ha prospettato –neppure con le note scritte a seguito della constatata mancata ripartizione di attivo tra i soci- la sussistenza di uno specifico interesse ad agire ulteriore rispetto all'accertamento della responsabilità e alla condanna di questi ultimi che, come detto, in mancanza della ripartizione di attivo a seguito della liquidazione, non è nella specie nè ravvisabile né accoglibile.
In virtù di tali considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto della complessità delle questioni trattate e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio