Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5532/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv Antonietta Parte_1 P.IVA_1
Maggisano
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata CP_1 P.IVA_2
Tomolillo
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia la S.V. Ill.ma, omnibus adversis contrariis rejectis,
In via preliminare e pregiudiziale: – Dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia
e/o nullità dei titoli esecutivi assegni postdatati irregolari e, per l'effetto, del precetto opposto e conseguente improcedibilità dell'azione. – Rigettare eventuali istanze anticipatorie di condanna e così l'istanza exr.186ter cpc in quanto inammissibile, invalida e comunque infondata in fatto e diritto;
In via principale, nel merito : – Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: –
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o nullità dei titoli esecutivi assegni postdatati irregolari e del precetto, totale e/o parziale, quivi opposto, ed eccepito l'inadempimento contrattuale di in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto per i motivi di cui in atto.
riduzione del prezzo nella misura del 50%, ovvero € 43.600,00, o nella misura accertanda in corso di causa, nonché al risarcimento in via equitativa del lucro cessante, dei conseguenti danni patiti dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore.
In via subordinata: – Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la dovesse CP_2 ritenere validamente azionata nei confronti dell'esponente la richiesta di pagamento di cui all'atto di precetto quivi opposto o altra somma accertanda, dichiarato il diritto della
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere una Parte_1
riduzione del prezzo per vizi e difetti della cosa venduta, nonché un risarcimento in via equitativa dei conseguenti danni patiti, operare la totale o parziale compensazione tra i rispettivi accertati crediti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge.
Parte convenuta:
Voglia l'adito Tribunale, - rigettare le avverse eccezioni e/o domande infondate in fatto e non meritevoli di tutela in diritto, per tutto quanto già ampiamente dedotto e perché, comunque, carenti di idonea prova;
- in ogni caso in subordine condannare la Società opponente a corrispondere alla Società opposta la somma di €.86.005,11 a saldo delle forniture ricevute ed al netto delle note credito o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi maturati dalla consegna della merce e fino all'effettivo soddisfo nei modi ed al tasso previsto dal Decreto Legisl. 09/10/02 n.231.
Con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e CPA come per
Legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 22.3.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di
Torino, per opporsi all'esecuzione prospettata dal creditore convenuto con la notifica del precetto in data 7.3.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
87.212,05 portata da due assegni bancari BPER, di cui il primo n.8013100219-07 del 20/11/2023 per € 30.600,00, ed il secondo n.8013100208- 09 del 27/11/2023 per €
61.202,00 emessi dall'opponente in pagamento di forniture di caffè effettuate dalla convenuta opposta.
A tal fine ha contestato il diritto della parte creditrice di agire esecutivamente nei suoi confronti formulando due eccezioni che fondano l'opposizione ex art 615 co. 1 c.p.c e precisamente: 1) inesistenza di titolo esecutivo per post datazione degli assegni;
2) eccezione di inadempimento contrattuale ex art 1460 c.c.; e una domanda riconvenzionale con la quale ha attivato la garanzia per i vizi dovuta dal venditore ex art 1490 c.c. chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via preliminare, accertare l'inesistenza dei titoli e, nel merito, accogliere l'opposizione dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento contenuta nel precetto e, in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento contrattuale per i vizi e difetti della cosa venduta e, per l'effetto, condannare la convenuta alla riduzione del prezzo nella misura del 50% o in altra misura accertanda e al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta la quale contestava in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e, in particolare, evidenziava: in primo luogo che gli assegni oggetto del precetto opposto erano stati regolarmente emessi nella data indicata nel titolo.
Nel merito dell'opposizione che le imperfezioni della fornitura di caffè lamentate dall'opponente non assurgevano a vizi;
che in ogni caso difettava la prova della loro esistenza;
che l'opponente era decaduto dalla garanzia ex art 1495 c.c.; che il venditore non era tenuto alla garanzia stante la conoscenza o la riconoscibilità al momento della conclusione del contratto avendo l'opponente ricevuto il campione e avendolo approvato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
In via subordinata la condanna al pagamento della somma portata dagli assegni quale corrispettivo della fornitura di caffè.
Con ordinanza del 21.5.2024 il Giudice, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, pur richiesta ma respinta con ordinanza del
13.11.2024, veniva fissata l'udienza del 3.4.2025 per la rimessione in decisione dopo la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. L'opposizione, proposta nei confronti del precetto ex art. 615 co 1 c.p.c. dal debitore, è fondata.
Con l'opposizione ex art 615 co 1 c.p.c., l'attrice contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il credito azionato con il precetto nella misura di € 87.212,05, quale somma richiesta a titolo di pagamento del prezzo della fornitura di due partite di caffè tipo “Vietnam” come indicato nella conferma di vendita n. 4253U (doc. 6) con cui l vendeva alla 600 sacchi di Caffè da circa 60 kg netti cadauno, CP_1 Controparte_3 per € 2,55/kg.
La merce veniva fatturata con il documento n.V1-1300 del 17/10/2023, avente ad oggetto n.200 sacchi, per una quantità di 12.000 kg ed un importo totale di € 30.602,00 e il documento n.V1-1328 del 20/10/2023, avente ad oggetto n.400 sacchi, per una quantità di
24.000 kg ed un importo totale di € 61.202,00.
Contestualmente, la emetteva i due assegni BPER utilizzati come titolo Parte_1 esecutivo rispettivamente per € 30.600,00 e per € 61.202,00.
1) inesistenza di titolo esecutivo per post datazione degli assegni;
Con questo primo motivo di opposizione parte attrice contesta la validità degli assegni utilizzati quali titoli esecutivi con il precetto opposto. Eccepisce, infatti, la nullità dei titoli per post datazione dell'assegno al momento dell'emissione.
La parte convenuta opposta ha sostenuto, sul punto, che la data era stata CP_1
apposta contestualmente all'emissione dell'assegno in quanto, come emergeva dai documenti prodotti, il pagamento doveva avvenire a merce consegnata (fatture n. 1328 e
1300 doc. 7 e 11 attore e 8 convenuto) e non all'emissione della fattura.
I doc.ti nn 8 e 12 (di parte opponente) che attestano la spedizione a mezzo corriere di due documenti rispettivamente in data 17.10.2023 (doc 8) e in data 23.10.2023 (doc 12) da a e che la ricorrente riconduce alla spedizione dei Parte_1 CP_1
due assegni azionati con il precetto oggi fatto oggetto di opposizione, provano la loro post datazione.
Con la produzione del doc. 33, corrispondenza tra le parti in data 17.10.2023 e 23.10.2023,
l'attrice ha, poi, dimostrato che gli assegni furono emessi in data anteriore rispetto a quella riportata sui titoli e rispetto alla stessa spedizione, perché almeno il primo, risulta allegato alla citata corrispondenza non ulteriormente contestata dalla convenuta opposta secondo un prassi che risulta in essere tra le parti (vd doc 34 per l'assegno con il quale era pagata la precedente fornitura).
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933;
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'assegno postdatato non può valere come titolo esecutivo perché “La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale” (Cass.n. 5069/2010);
La irregolarità in bollo dell'assegno e la conseguente invalidità quale titolo esecutivo consegue alla violazione dell'art 20 DPR 842/72.
Nel caso in esame, la post datazione degli assegni utilizzati come titolo esecutivo nel precetto notificato alla debitrice opponente in data 7.3.2024 è, per quanto sin qui detto, documentale perché le date riportate sui titoli del 20.11.2023 e del 27.11.2023, sono successive all'emissione degli assegni che risulta necessariamente antecedente o contestuale alla corrispondenza del 13 e 17.10.2023 (doc.ti 33 e 34) e alla consegna al vettore del
17.10.2023 e del 23.10.2023 (doc.ti 8 e 12).
Il motivo di opposizione è, quindi, fondato.
2) Eccezione di inadempimento contrattuale ex art 1460 c.c.;
La convenuta opposta, chiede, in via subordinata rispetto al rigetto CP_1
dell'opposizione, la condanna della Società opponente a corrispondere alla Società opposta la somma di €.86.005,11 a saldo delle forniture ricevute ed al netto delle note credito.
La giurisprudenza di legittimità, pur superando l'impostazione tradizionale che vedeva nel giudizio di opposizione un giudizio ad oggetto vincolato, ovvero finalizzato all'accertamento del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ha registrato limitate aperture sia dal lato del creditore sia quello del debitore.
In particolare, con la sentenza n. 12436/21 la Suprema Corte ha affermato: ”La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.)”
La domanda è, quindi, ammissibile nel giudizio di opposizione perché: “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione a precetto fondato su assegni bancari, aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza dell'emittente e del coniuge)” (Cass n. 29636/2024).
La domanda di adempimento del contratto è fondata.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III,
21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
La conclusione del contratto di fornitura di caffè tipo “Vietnam” non è contestata tra le parti. La prova è poi documentale come attestato dalla conferma d'ordine n. 4253U del
16.10.2023 con cui l vendeva alla 600 sacchi di Caffè Vietnam CP_1 Controparte_3
Stocklot da circa 60 kg netti cadauno, per € 2,55/kg (doc. 6 attrice), dalle fatture n. 1328 del
23.10.2023 e 1300 del 17.10.2023 (doc. 7 e 11 attrice) e dai DT (doc 14 attrice).
E' quindi provata, e non contestata, anche la consegna della fornitura entro la data del
19.10.2023 e del 25.10.2023 (doc 35 attrice) da parte di a con CP_1 Controparte_3
provenienza da AN SP (Trieste). Alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato era onere del debitore provare l'adempimento dell'obbligazione di pagamento o, in alternativa, allegare e fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che anche il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Con questa eccezione l'opponente ha contestato l'esatto adempimento dell'obbligazione eseguita dal venditore il quale avrebbe venduto grani di caffè verde difettati e tarlati in misura superiore alla media tollerabile come lamentato dai propri clienti a seguito della vendita e della consegna del prodotto nel corso del mese di novembre 2023 (doc.ti 15, 18,
21 attrice).
Si applica quindi il seguente principio di diritto “In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass n. 21927/2017).
Sul punto la società opposta ha provato di aver sottoposto, tra giugno e ottobre 2023, a rapporto di prova a campione da parte della Camera di Commercio del Venezia Giulia
Trieste e Gorizia il caffè “Vietnam” compravenduto (vd doc 10 convenuta la cui corrispondenza è data dai nn. di “riferimento” nei rapporti e nn. di “marche” nelle fatture) ed ha, invece, evidenziato l'assenza di prova, gravante questo sulla controparte, che i difetti e i vizi lamentati si riferiscano proprio alla fornitura oggetto delle fatture i cui pagamenti sono stati eseguiti con gli assegni azionati con il precetto.
Per quanto detto avendo il venditore fornito la prova, indiziaria perché eseguita a campione, della corrispondenza della fornitura agli standard di qualità richiesti, risultando il caffè “Vietnam” conforme al DPR n. 470/73, spettava al compratore di dimostrare l'esistenza di vizi o di difetti intrinsechi ascrivibili al venditore.
I documenti prodotti dall'opponente volti a provare l'esistenza di merce viziata e/o difettosa non consentono di ritenere che vi sia corrispondenza, contestata dal venditore, tra la merce acquistata da e quella rivenduta ai clienti di che hanno lamentato CP_1 CP_3
danni o effettuato i resi.
La merce compravenduta è quella della conferma d'ordine 4253U del 16.10.2023 con cui ha venduto alla 600 sacchi di Caffè Vietnam Stocklot pari a CP_1 Controparte_3
circa 36.000 kg poi, in seguito alla contestazione della differenza di peso riconosciuta con la nota di credito R1-85 del 31.1.2024 per € 3777,10, ridotti a 34.518 kg (totale fornitura €
88.020,90) consegnati in data 19 e 25.10.2023.
Assume l'attrice che il caffè verde consegnato presentasse difetti e tarli in misura superiore alla media consentita dalla normativa vigente e che tali vizi non risultassero ad occhio nudo e la merce non fosse accompagnata da rapporti di prova. Riferisce che nei mesi di ottobre e novembre 2023 aveva provveduto al procedimento di torrefazione e alla vendita del prodotto ai propri clienti che avevano denunziato l'esistenza dei vizi.
In particolare, ha sostenuto che la società , aveva contestato Controparte_4
che i chicchi acquistati presentassero impurità e corpi estranei;
che la società EURO
HOLDING COFFEE & FOODS S.L.U. aveva contestato che i chicchi fossero tarlati e presentassero residui di parassiti;
che la società aveva contestato Controparte_5
che il caffè ricevuto presentasse impurità e corpi estranei;
infine che la società
[...]
, aveva contestato che i chicchi di caffè si presentavano tarlati e Controparte_6
difettati.
Le fatture emesse da nei confronti dei clienti citati e i documenti prodotti per CP_3
confermare le lamentele ricevute non consentono di ritenere provato che la merce compravenduta da a quei clienti sia la medesima acquistata da . CP_3 CP_1
In particolare, la fattura Euro Holding si riferisce ad un prodotto diverso (doc 20 qualità
Robusta provenienza Indonesia/Brasile).
La fattura (doc 24 qualità Robusta e Arabica) è accompagnata da Controparte_6
fotografie (doc 23) e da una email (doc 21) dalle quali non si può desumere che il caffè compravenduto riguardi la fornitura . CP_1 La fattura nei confronti di si riferisce ad un prodotto finito venduto il Controparte_5
20.10.2023 (doc 22) quando la consegna di era stata effettuata solo il 19.10.2023 o CP_1
il 25.10.2023 e il prodotto doveva essere ancora sottoposto al procedimento di torrefazione e confezionamento (di almeno 15 giorni dichiara doc 2 poi effettuata, la torrefazione, CP_3
tra il 21 e il 30 ottobre 2023 vd doc 35).
Anche la fattura del 13.12.2023 (doc 17) non consente di ritenere che vi sia CP_4
corrispondenza tra le due forniture e, anzi, le lamentele di recano una data CP_4 iniziale (17.10.2023) quando il caffè “Vietnam” non era ancora neppure pervenuto alla
(doc 15). CP_3
Sull'esistenza delle imperfezioni e della loro gravità la parte attrice ha chiesto disporsi CTU ma la richiesta è stata ritenuta esplorativa, valutazione che qui si conferma, atteso che il doc
26 di parte attrice (rapporto di prova di laboratorio su campioni di caffè) non presenta alcuna indicazione che consenta di individuare nel caffè ivi analizzato quello compravenduto e oggetto delle fatture nn. 1300 e 1328. CP_1
L'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. non è fondata.
3) Domanda riconvenzionale di garanzia per i vizi dovuta dal venditore ex art 1490 c.c.
Con domanda riconvenzionale, formulata con l'atto introduttivo, l'attore ha attivato la garanzia per i vizi della cosa compravenduta chiedendo, contestualmente, la riduzione del prezzo nella misura del 50%, ovvero ad € 43.600,00, o nella misura diversa, nonché il risarcimento in via equitativa del danno con richiesta di compensazione tra i crediti.
La società convenuta ha eccepito la decadenza dalla garanzia ex art 1495 c.c. e l'inesistenza dei vizi lamentati.
Sul punto è sufficiente ricordare che “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Cass SU n. 11748/2019).
Per quanto sin qui detto difetta la prova dell'esistenza di vizi riferibili alla fornitura di caffè
Vietnam.
Tuttavia l'attrice ha esteso il campo di indagine anche all'ordine n.4252U del 13/10/2023 di con la quale questa confermava la vendita di 294 sacchi da circa kg. 60 CP_1
netti cadauno di caffè fatturati con doc Parte_2 n.V1-1299, per un totale di € 26.175,95 (doc.4), consegnati il 16.10.2023 e pagati da CP_3
[... con assegno bancario BPER recante la data 16/11/2023, per un importo di € 25.728,00.
Occorre valutare l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta sollevata dalla convenuta venditrice.
Infatti, quest'ultima eccepisce che la denuncia dei vizi della cosa compravenduta sia intervenuta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. (“Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”) non avendo prima dell'opposizione denunciato i vizi della fornitura di caffè.
L'opponente sostiene, seppure in modo non concludente, la tempestività della denuncia che indica come effettuata il 26.10.2023 (doc 13).
La corrispondenza in esame consente di ritenere provata come denunciata al 26.10.2023 solo la differenza di peso poi riconosciuta dal venditore con la nota di credito del 31.1.2024
(doc 30) sulla fornitura “Vietnam” mentre delle diverse contestazioni non vi è la prova anche per l'assenza di data nella corrispondenza prodotta.
Con i doc,ti 9 e 9 bis, invece, in data 18.10.2023 la ha contestato a la CP_3 CP_1
presenza di pietre e legnetti nella fornitura precedente (caffè . Parte_2
Invero, si evidenzia che con il doc 9 non sono denunciati vizi del caffè che lo rendano inidoneo all'uso posto che nel medesimo documento il compratore dichiara “quando CP_3
devo fare il macinato non è un problema ma i grani si“ lasciando intendere che per quella fornitura il problema sarebbe stato superato con la macinazione.
In ogni caso, le stesse allegazioni della parte attrice escludono, con riferimento alla prima fornitura ( , che il compratore abbia inteso denunciare vizi o difetti del Parte_2 prodotto compravenduto (vd atto di citazione nella parte in cui afferma “il primo ordine nonostante numerose problematiche riscontrate e denunciate andava a buon fine tra le parti”).
La domanda riconvenzionale di parte opponente è, quindi, respinta.
In conclusione, si deve accogliere la domanda subordinata della convenuta opposta volta ad ottenere la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 86.005,11 (come da domanda pari alla somma delle fatture al netto delle due note di credito).
3. Le spese sono compensate tra le parti attesa la fondatezza dell'opposizione ex art 615
c.p.c. e stante la soccombenza dell'attrice rispetto alla domanda subordinata di condanna al pagamento della fornitura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione ex art 615 c.p.c. e dichiara l'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
Condanna la parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma di €86.005,11 oltre interessi di cui al D.Lgs n. 231/2002 come da domanda.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino il 5.5.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris