Art. 5.
Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente articolo 1.
Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente articolo 1.