Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2745 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 16/5/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Sergio Cecilia nel cui studio Roma, alla piazza della Marina, n. 1, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Marco Controparte_1 P.IVA_2
Lanzilao e Roberto Maiorana nel cui studio in Roma, Viale Angelico, n. 38
è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5400 pubblicata il 7/4/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7
3 coop. Consorzio Sant'Andrea, il cui CodiceFiscale_1 credito era stato poi ceduto all'ingiungente con atto del 2 luglio 2018; che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha in sostanza dedotto che il mancato pagamento delle fatture emesse dalla soc. coop. Consorzio Sant'Andrea nei mesi di marzo e aprile 2018 trovava giustificazione nell'inadempimento della società cooperativa la quale aveva omesso di consegnare i documenti attestanti la regolarità contributiva nonché di pagare le retribuzioni dei propri dipendenti, ciò che aveva costretto essa opponente, in virtù della responsabilità solidale di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, a definire transattivamente le controversie con i predetti lavoratori corrispondendo loro delle somme addirittura superiori rispetto al credito fatto valere dall'ingiungente a titolo di corrispettivo d'appalto; che la costituitasi in giudizio, ha pregiudizialmente Controparte_1 eccepito l'invalidità della procura alle liti conferita al difensore dell'opponente per l'impossibilità di individuare la persona fisica conferente e l'effettiva sussistenza dei suoi asseriti poteri rappresentativi;
nel merito ha comunque dedotto l'infondatezza della domanda avversaria di cui ha dunque chiesto il rigetto;”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione e ha condannato la al Parte_1 pagamento, in favore degli avv.ti Marco Lanzilao e Roberto Maiorana, procuratori antistatari della delle spese del giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi €2.200,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “considerato che la procura alle liti in forza della quale il difensore della società opponente esercita in questo giudizio lo ius postulandi risulta conferita da un soggetto indicato come legale rappresentante ma non individuato nominativamente, il quale ha peraltro apposto una sottoscrizione illeggibile;
pag. 2 di 7 che il nome del soggetto che ha conferito la procura ad litem dichiarandosi legale rappresentante della società opponente non è stato indicato neppure nell'intestazione o in altra parte dell'atto di citazione;
che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui la firma di chi ha conferito la procura sia illeggibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, la procura deve considerarsi nulla, dal momento che tale vizio determina l'impossibilità di individuare la sua provenienza e, perciò, di controllare (anche aliunde) l'effettiva titolarità dei poteri spesi (in questi termini cfr. ex plurimis Cass., 18.3.2021, n. 7765; v. anche Cass., 31.5.2006, n. 13018);
che, come affermato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante, in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (cfr. Cass., 4.10.2018, n. 24212, proprio riguardante un caso di nullità della procura;
v. anche Cass., 16.10.2020, n. 22564, nonché Cass., sez. un.,
4.3.2016, n. 4248); che nel caso di specie, pur avendo la società opposta, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, eccepito la nullità della procura per l'impossibilità di individuare la persona fisica conferente, l'opponente non ha provveduto, come invece avrebbe dovuto, a sanare tale nullità nella successiva evoluzione processuale;
ritenuto pertanto che, in difetto di una valida procura alla lite, l'opposizione debba essere dichiarata inammissibile;
e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza”.
§ 3. – Ha proposto appello ei Parte_1 confronti di rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza del Tribunale di Roma n. 5400/2022 del 7 aprile 2022, emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 14330/2021 R.G., dalla Sezione Ottava Civile, Giudice Luigi D'Alessandro, e notificata il successivo 11 aprile 2022 e, di conseguenza, in accoglimento delle conclusioni formulate
pag. 3 di 7 in primo grado, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 21102/2020 del 31 dicembre 2020, emesso dal Tribunale di Roma, notificato l'11 gennaio 2021 per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “respingere l'appello proposto con conferma della sentenza oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, formulata a norma del secondo comma dell'art. 351 c.p.c., dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 contiene due motivi.
§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente seguito la giurisprudenza minoritaria che, in caso di eccezione di parte della nullità della procura, non ammetterebbe il rilievo d'ufficio e la conseguente concessione del termine per la sanatoria ex art. 182 cpc, laddove la giurisprudenza maggioritaria affermerebbe la doverosità del rilievo d'ufficio anche in caso di eccezione di parte.
Il motivo è infondato.
In primo grado ha tempestivamente eccepito la CP_1 nullità della procura alla lite sul presupposto che fosse indeterminata la persona del legale rappresentante che avesse conferito i poteri rappresentativi al difensore con firma illeggibile, mancando pure dal contesto dell'atto di citazione ogni riferimento a tale persona fisica che avesse agito nella qualità per conto della Parte_1
[...]
Benchè fosse stata messa Parte_1 nelle condizioni di contraddire all'eccezione di parte di nullità della procura, nulla ha opposto nelle memorie assertive, né ha, entro le preclusioni istruttorie, prodotto una valida procura che sanasse la palese indeterminatezza che la rendeva nulla. La conseguente decisione del Tribunale di considerare l'opposizione al decreto ingiuntivo inammissibile, per nullità della procura divenuta pag. 4 di 7 insanabile, è ineccepibile, né l'opponente avrebbe avuto diritto, a mente dell'art. 182 c.p.c., come novellato dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69/2009, a beneficiare del termine che, al di fuori delle preclusioni maturate, lo mettesse in condizioni di sanare il vistoso difetto della procura, causa della sua nullità. Non è, invero, predicabile un contrasto in giurisprudenza, come delineato dall'appellante, tra coloro che negherebbero il rilievo della nullità da parte del giudice in presenza di analoga eccezione di parte, e coloro che riterrebbero doveroso il rilievo e la conseguente concessione di termine per la sanatoria, sempre e comunque, anche in caso di eccezione di parte. E' vero, invece, che le prime interpretazioni del novellato dell'art. 182 c.p.c. hanno riguardato i nuovi poteri concessi al giudice che avesse rilevato vizi incidenti sulla validità della procura, oscillando tra chi li collocava nell'ambito delle preclusioni del processo e chi prescindeva da essi. Ha prevalso, con Cass. SSUU n. 9217/2010, l'orientamento che pone a carico del giudice l'obbligo di rilevare la nullità e concedere termine per la sanatoria a prescindere e senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, indirizzo che ha avuto continuità con
Cass. SSUU n. 4248/2016, tuttavia, con la decisiva precisazione che siffatto dovere recede quando il vizio di nullità venga per la prima volta sollevato dalla parte.
In tal caso, infatti, sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo, né c'è motivo di assegnare un termine (a meno che l'interessato non abbia potuto rispettare le preclusioni per cause non imputabili), allorquando il vizio non sia stato per la prima volta rilevato d'ufficio, proprio perché il giudice è stato preceduto dall'eccezione di parte, sulla quale l'avversario è già stato chiamato a contraddire. Vero è che il rilievo d'ufficio, pure doveroso nell'interpretazione ricevuta dell'art. 182 c.p.c., e la conseguente concessione di termine per la sanatoria, non possono sopperire alla inattività della parte che ha trascurato l'eccezione di parte lasciando maturare decadenze e preclusioni, e rendendo la nullità insanabile.
Non vale obiettare che la sentenza della Cassazione n. 23958/2020 avrebbe negato l'immediatezza dell'obbligo di procedere alla sanatoria a fronte dell'eccezione di parte di nullità della procura, perché, se la si legge attentamente, emerge in quella pronuncia la necessità di una presa di posizione del giudice sul contrasto in ordine alla sussistenza di un vizio invalidante, solo ipoteticamente sollevato. Vero è che nel solco dell'univoco indirizzo giurisprudenziale illustrato tutte le pronunce sono unanimi nel ritenere che “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero
pag. 5 di 7 un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” Cass. 7589/2023; Cass. 29244/2021, le quali si aggiungono alla copiosa giurisprudenza citata dal Tribunale.
§ 4.2 – Con il secondo motivo l'appellante ripropone le questioni di merito opposte all'ingiunzione di pagamento delle fatture emesse dalla soc. coop. Consorzio Sant'Andrea nei mesi di marzo e aprile 2018, richiamando a giustificazione del mancato pagamento l'inadempimento della società cooperativa la quale avrebbe omesso di consegnare i documenti attestanti la regolarità contributiva nonché omesso di pagare le retribuzioni dei propri dipendenti, costringendola, in virtù della responsabilità solidale di cui all'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, a definire transattivamente le controversie con i predetti lavoratori, cui avrebbe corrisposto somme addirittura superiori rispetto al credito fatto valere dall'ingiungente a titolo di corrispettivo d'appalto.
Il motivo è assorbito dalla definizione in rito dell'opposizione qui confermata.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa la definizione in rito della causa.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 5400 pubblicata il 7/4/2022 resa tra le parti dal Tribunale di
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.906,00, di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di pag. 6 di 7 trattazione, € 956,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 16/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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