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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 5.6.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2034/23 R.G. e promossa da
RT
(Avv.ti M. T. Pezzoni e A. Magliaro)
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ti V. Coppola e I. Riva)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, RT
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la CP_1
per sentir accertare la sussistenza
[...]
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al 4° livello CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo dal 12.9.2018 e per sentirla condannare al pagamento della somma di €
34.207,45 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
in subordine per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al 4° livello CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo dal
12.9.2019 e per sentirla condannare al pagamento della somma di € 17.161,90 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
sempre in via principale per sentirla condannare al pagamento della somma di € 18.548,75 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare con riferimento al periodo 12.9.2018-11.9.2019, oltre ad €
1.422,13 quale incidenza sul TFR, nonché ad
€ 34.378,91 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare con riferimento al periodo 12.9.2019-24.3.2021, oltre ad €
1.632,90 quale incidenza sul TFR.
Il ricorrente riferiva di essere stato assunto dalla convenuta dal 12.9.2018 con uno stage di sei mesi, prorogato per ulteriori sei mesi, durante i quali era stato inserito come cuoco capo partita addetto alla preparazione dei fingers food.
Il , nel contestare l'assenza di RT
convenzione con un ente promotore e di piano formativo, deduceva di aver lavorato dalle
9.00 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 23.30
(dal lunedì a giovedì) e dalle 9.00 alle
15.00 e dalle 17.30 alle 1.00 (venerdì e sabato).
Il ricorrente aggiungeva che dal 12.9.2019 il rapporto era proseguito con un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale di 24 ore settimanali, con mansioni di cuoco.
Il dava però atto che nulla era RT
cambiato rispetto al pregresso, avendo continuato a svolgere le medesime mansioni di cuoco capo partita, con gli stessi orari di prima, senza alcuna formazione o affiancamento.
Il ricorrente lamentava, quindi,
l'illegittimità tanto del rapporto di stage, quanto del contratto di apprendistato, rivendicando la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto alle conseguenti differenze retributive, oltre a quelle connesse all'effettivo orario di lavoro svolto.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La società si Controparte_1
costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, dopo aver evidenziato la legittimità tanto dello stage quanto dell'apprendistato, riferiva che il ricorrente era stato formato su ogni aspetto dai vari addetti del ristorante, ma ciò nonostante mai era stato autonomo sul lavoro, avendo sempre avuto necessità di essere aiutato.
In ordine all'impegno orario, la società ricordava che durante il periodo Covid il settore della ristorazione era stato soggetto a restrizioni, in particolare i ristoranti: dal 23.2020 all'11.3.2020 erano chiusi a partire dalle 18.00; dall'11.3.2020 al 26.10.2020 potevano fare solo l'asporto; dal 26.10.2020 alla fine del rapporto
(24.3.2021) chiudevano alle 18.00.
La convenuta precisava infine che il aveva osservato un orario di RT
presenza compreso tra le 11.00 e le 22.00 con una pausa pomeridiana dalle 14.00 alle
19.00. Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente ha lavorato presso la convenuta per un primo periodo dal 12.9.2018 all'11.9.2019 con un tirocinio extracurriculare di sei mesi che, dal punto di vista formale appare regolare, essendo supportato dalla convenzione, dal piano formativo e dalla scheda presenze con l'annotazione, giorno per giorno, delle diverse attività a cui il sarebbe RT stato addetto (v. doc.
1-3 fasc. resistente).
L'art. 1, comma 2, D.M. 142/98 di attuazione della l. 196/97 prevede che “i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento”.
La convenuta, come già evidenziato, ha depositato la convenzione individuale stipulata con la Provincia di Bergamo
l'11.9.2018 relativa proprio al tirocinio del con allegato il piano RT
formativo (v. doc. 2 fasc. resistente).
L'ambito di inserimento era quello della gestione degli acquisti delle bevande, della vendita delle bevande alla clientela, della collaborazione con maitre e chef per l'abbinamento cibi-bevande (v. doc. 2 fasc. resistente).
L'oggetto del tirocinio, finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale di sommelier, era identificato nella applicazione di: criteri di abbinamento di pietanze e bevande;
metodi per la degustazione dei vini;
modalità di somministrazione dei vini;
norme di sicurezza ed igiene alimentare;
regole del servizio di sala;
tecniche di accoglienza della clientela;
tecniche di presentazione di vini e bevande alcoliche;
tecniche di vendita;
tecniche per servire vini e bevande
(v. doc. 2 fasc. resistente).
Anche per i successivi sei mesi, dal
12.3.2019 all'11.9.2019, il progetto formativo continuava a riguardare l'inserimento in sala, la gestione del rifornimento della cantina,
l'intrattenimento del cliente (v. doc. 2 fasc. resistente).
Anche qui il tirocinio avrebbe dovuto avere ad oggetto il saper: “applicare criteri di selezione dei fornitori;
applicare metodi per la degustazione dei vini;
applicare procedure di approvvigionamento materiali;
applicare procedure di controllo ordini;
applicare tecniche di budgeting;
applicare tecniche di conservazione delle bevande;
applicare tecniche di definizione ordini commerciali;
applicare tecniche di pianificazione del comparto beverage;
applicare tecniche di valutazione offerte;
utilizzare tecniche di comunicazione;
utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale;
applicare tecniche di segmentazione della clientela (v. doc. 2 fasc. resistente).
E' noto che nell'ambito del tirocinio, se genuino, tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro, per cui non sorge il diritto alla retribuzione (salva la facoltà di erogare semplici rimborsi spese), né sorge l'obbligo di pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario/supplementare.
In giurisprudenza è stato ricordato che “la finalità formativa è conseguita attraverso l'impiego e la presenza del tirocinante nella struttura produttiva dell'azienda ospitante, secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. Diversamente dalle tradizionali esperienze formative, il tirocinante acquisisce le competenze necessarie non tanto attraverso un percorso di apprendimento teorico quanto “on the job” ossia sperimentando direttamente, sia pure con forme simulate o comunque protette, le tecniche e le modalità operative che caratterizzano la professionalità da acquisire. Essendo questi i caratteri dell'istituto, la circostanza che il tirocinante sia chiamato a svolgere compiti analoghi a quelli di un dipendente non snatura l'esperienza formativa, essendo queste attività parte integrante ed essenziale del progetto di tirocinio” (Trib.
Pesaro 23/9/2016).
Secondo quanto risulta dalla scheda presenze, il ricorrente, durante il tirocinio, si sarebbe avvicinato a tutte le attività che caratterizzano il settore della ristorazione, sia nell'ambito della cucina, con specifico riferimento alla preparazione degli antipasti, sia in sala (v. dep. testimoniali e doc. 3 fasc. resistente).
Gli unici testi in grado di riferire temporalmente sul periodo di tirocinio sono stati il ed il poiché Tes_1 Tes_2
tutti gli altri hanno lavorato o collaborato con la resistente dal 2020 in avanti, quando era il rapporto era stato già formalizzato come apprendistato. Il , che ha lavorato per Tes_1 [...]
dal 2017 al dicembre 201 Controparte_1
come chef responsabile di cucina, ha ricordato il ricorrente, principalmente, come addetto alla partita dei finger food, essendo stato il suo supervisore rispetto all'apprendimento delle tecniche di cucina.
Il dipendente della resistente Tes_2
dal 2018 come addetto alla cucina, ha a sua volta ricordato il come persona RT
inserita nella brigata di cucina, ove faceva un po' di tutto, secondo l'impostazione della piccola brigata del locale (v. dep.
[...]
). Tes_2
Il teste ha confermato che il ricorrente
“era seguito da ” e ciò dimostra che Tes_1
l'attività principale del , benchè RT
abbia avuto anche esperienze in sala, era quella di addetto alla cucina, esattamente alla partita dei finger food, come tutti l'hanno del resto decritto (v. dep.
[...]
). Tes_2
Dalle deposizioni dei due testi in questione
(ma neppure da quelle degli altri escussi) non si desume affatto che il ricorrente, durante il tirocinio, sia stato addetto, in via prevalente o quanto meno esclusiva, ad attività concernenti la conoscenza del vino e la sua somministrazione, la selezione dei fornitori, l'abbinamento con le pietanze, ovvero a tutte quelle attività analiticamente indicate nei piani formativi.
Come già chiarito, il è stato da RT
tutti descritto come l'addetto alla partita dei finger food, seguito principalmente dallo chef , il che significa che Tes_1
egli ha prevalentemente operato in cucina
(ove peraltro aveva già maturato pregresse esperienze), mentre il tirocinio, durato ben un anno, avrebbe dovuto essere orientato alla conoscenza dei vini, dei fornitori, degli abbinamenti per l'acquisizione di competenze di sommelier.
Tra l'altro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente, il ricorrente, unitamente al modesto compenso previsto per il tirocinio pari ad € 500,00 mensili nette, percepiva “fuori busta” una somma mensile netta di circa 300,00 euro, oltre alle mance (v. doc. 4 fasc. resistente).
In pratica, la retribuzione del ricorrente veniva cospicuamente integrata da “fuori busta” e ciò significa che costui, al di là delle modeste capacità, era inserito a pieno, al pari dei colleghi, nell'organizzazione aziendale della resistente, osservando gli importanti orari di lavoro del personale di cucina.
Tra l'altro, è pure noto che in caso di tirocinio non v'è obbligo di prestazione di lavoro straordinario, mentre al ricorrente veniva richiesto di osservare il medesimo orario del personale della cucina (ad eccezione che nel periodo Covid) e ciò ulteriormente dimostra che costui era pienamente inserito nell'organizzazione aziendale della resistente, con il completo snaturamento della funzione unicamente formativa del tirocinio.
Deve quindi ritenersi che le effettive modalità di svolgimento del rapporto abbiano determinato una deviazione dalla funzione tipica ed esclusiva del tirocinio, dando luogo alla costituzione, sin dall'inizio di un ordinario rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di cuoco di livello 5° ccnl pubblici esercizi.
In ordine all'inquadramento professionale appartengono al 4° livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” (v. ccnl in atti).
Tutti i testi escussi hanno univocamente confermato che il ricorrente, neppure alla data di cessazione del rapporto, “era autonomo nel lavoro”, avendo sempre necessità di essere aiutato (v. dep.
, , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Di conseguenza, al di là delle esemplificazioni di cui alla declaratoria di
4° livello CCNL, non può ritenersi che il fosse in grado di operare con RT
quella autonomia esecutiva indispensabile per l'inquadramento al 4° livello, con la conseguenza che maggiormente adeguato alle effettive capacità professionali risulta l'inquadramento al 5° livello cui appartengono i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (v. ccnl in atti).
Ciò, evidentemente, travolge il successivo contratto di apprendistato professionalizzante part-time 24 ore settimanali (4 ore al giorno dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 22.00) della durata di 42 mesi per lo svolgimento della mansione di cuoco decorrente dal 12.9.2019 (v. doc. 5 fasc. ricorrente).
Vi è stata infatti sostanziale coincidenza tra la qualifica professionale già conseguita dal e quella cui RT
tendeva il nuovo rapporto formativo, che, come chiarito dalla giurisprudenza, è possibile stipulare solo ove questo nuovo ed ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita, in grado di conferire al soggetto una più complessa e articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività in esso sono svolte.
Diversamente, secondo quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, non risulta che il ricorrente, durante il periodo di apprendistato professionalizzante, sia stato addetto a mansioni diverse da quelle che erano già state svolte durante il tirocinio.
In definitiva, non essendo riscontrabile, neppure alla cessazione del rapporto, un grado di autonomia tale da dar diritto all'inquadramento al 4° livello ccnl deve concludersi per il diritto del , RT
per tutta la durata del rapporto, all'inquadramento al 5° livello ccnl con diritto alle conseguenti differenze retributive.
Per quanto riguarda il periodo di tirocinio dall'importo dovuto dovrà essere dedotta la somma di € 500,00 netti mensili, unitamente alle ulteriori erogazioni mensili “fuori busta” (con esclusione delle mance) documentate dalla resistente e che non sono state contestate dal ricorrente nel corso del libero interrogatorio.
Tra l'altro, sempre per quanto riguarda il contratto di apprendistato va pure ricordato che per la sua “stipula è richiesta la forma scritta “ad substantiam“, deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica” (così, cass. Civ. 10826/2023, e conformi, anche se riferite al contratto di formazione e lavoro, Cass., 07/08/2013, n.
18817; Cass., 22/08/2007, n. 17895; Cass.,
03/03/2003, n. 3120). Al di là del fatto che non esiste un documento sottoscritto da entrambe le parti, il piano formativo non è inserito nel corpo del contratto, come richiesto dalla Suprema
Corte, ma è rappresentato da un documento separato.
Per quanto riguarda invece gli orari deve ritenersi, sulla base di quanto riferito dai testi, che il ricorrente osservasse lo stesso orario di lavoro dei colleghi che può essere individuato dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.00 per sei giorni alla settimana, ad eccezione che nel periodo
Covid, tenuto conto dei periodi di chiusura completa (durante il quale la società ha usufruito della cassa integrazione) e di quelli di restrizione.
Tutti i testi hanno riferito che il
, durante il periodo Covid, quando RT
sono state consentite le aperture, “non tutti lavoravano” e mentre lo chef responsabile di cucina era sempre presente, il venne chiamato solo alcune RT
volte (v. dep. e ). Tes_1 Tes_2
Pertanto, deve escludersi che durante il periodo Covid (da individuarsi dal 23.2.2020 alla cessazione del rapporto) il ricorrente abbia diritto a differenze retributive per orari ulteriori rispetto a quelli contrattualizzati.
In definitiva, meritando adesione i conteggi depositati dal ricorrente in data 5.5.2025,
a costui spettano, per il periodo contrattualizzato come stage (dal 12.9.20218 all'11.9.2019) la somma di € 12.820,55
(oltre ad € 949,67 per incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per l'inquadramento al 5° livello CCNL, nonché la somma di € 11.106,85 (oltre ad € 822,72 per incidenza sul TFR) per differenze a titolo di lavoro straordinario, per un totale di € 25.699,79 (di cui € 1.772,39 a titolo di incidenza sul TFR).
Per il periodo contrattualizzato come apprendistato (dal 12.9.2019 al 24.3.2021) al ricorrente spetta la somma di € 454,85
(oltre ad € 33,69 quale incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per l'inquadramento al 5° livello CCNL, nonché la somma di € 9.111,97 (oltre ad € 674,96 quale incidenza sul TFR) a titolo di differenze per lavoro straordinario, per un totale di € 10.275,47 (di cui € 708,65 a titolo di incidenza sul TFR).
La convenuta va quindi condannata al pagamento delle suindicate somme lorde, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2034/2023 R.G.:
1) condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di RT
, della somma complessiva di €
[...]
35.975,26, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di RT
, delle spese processuali, liquidate
[...]
in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 5.6.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2034/23 R.G. e promossa da
RT
(Avv.ti M. T. Pezzoni e A. Magliaro)
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ti V. Coppola e I. Riva)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in giudizio, RT
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la CP_1
per sentir accertare la sussistenza
[...]
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al 4° livello CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo dal 12.9.2018 e per sentirla condannare al pagamento della somma di €
34.207,45 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
in subordine per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al 4° livello CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo dal
12.9.2019 e per sentirla condannare al pagamento della somma di € 17.161,90 o della diversa somma ritenuta di giustizia;
sempre in via principale per sentirla condannare al pagamento della somma di € 18.548,75 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare con riferimento al periodo 12.9.2018-11.9.2019, oltre ad €
1.422,13 quale incidenza sul TFR, nonché ad
€ 34.378,91 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare con riferimento al periodo 12.9.2019-24.3.2021, oltre ad €
1.632,90 quale incidenza sul TFR.
Il ricorrente riferiva di essere stato assunto dalla convenuta dal 12.9.2018 con uno stage di sei mesi, prorogato per ulteriori sei mesi, durante i quali era stato inserito come cuoco capo partita addetto alla preparazione dei fingers food.
Il , nel contestare l'assenza di RT
convenzione con un ente promotore e di piano formativo, deduceva di aver lavorato dalle
9.00 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 23.30
(dal lunedì a giovedì) e dalle 9.00 alle
15.00 e dalle 17.30 alle 1.00 (venerdì e sabato).
Il ricorrente aggiungeva che dal 12.9.2019 il rapporto era proseguito con un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale di 24 ore settimanali, con mansioni di cuoco.
Il dava però atto che nulla era RT
cambiato rispetto al pregresso, avendo continuato a svolgere le medesime mansioni di cuoco capo partita, con gli stessi orari di prima, senza alcuna formazione o affiancamento.
Il ricorrente lamentava, quindi,
l'illegittimità tanto del rapporto di stage, quanto del contratto di apprendistato, rivendicando la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto alle conseguenti differenze retributive, oltre a quelle connesse all'effettivo orario di lavoro svolto.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La società si Controparte_1
costituiva in giudizio resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta, dopo aver evidenziato la legittimità tanto dello stage quanto dell'apprendistato, riferiva che il ricorrente era stato formato su ogni aspetto dai vari addetti del ristorante, ma ciò nonostante mai era stato autonomo sul lavoro, avendo sempre avuto necessità di essere aiutato.
In ordine all'impegno orario, la società ricordava che durante il periodo Covid il settore della ristorazione era stato soggetto a restrizioni, in particolare i ristoranti: dal 23.2020 all'11.3.2020 erano chiusi a partire dalle 18.00; dall'11.3.2020 al 26.10.2020 potevano fare solo l'asporto; dal 26.10.2020 alla fine del rapporto
(24.3.2021) chiudevano alle 18.00.
La convenuta precisava infine che il aveva osservato un orario di RT
presenza compreso tra le 11.00 e le 22.00 con una pausa pomeridiana dalle 14.00 alle
19.00. Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente ha lavorato presso la convenuta per un primo periodo dal 12.9.2018 all'11.9.2019 con un tirocinio extracurriculare di sei mesi che, dal punto di vista formale appare regolare, essendo supportato dalla convenzione, dal piano formativo e dalla scheda presenze con l'annotazione, giorno per giorno, delle diverse attività a cui il sarebbe RT stato addetto (v. doc.
1-3 fasc. resistente).
L'art. 1, comma 2, D.M. 142/98 di attuazione della l. 196/97 prevede che “i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento”.
La convenuta, come già evidenziato, ha depositato la convenzione individuale stipulata con la Provincia di Bergamo
l'11.9.2018 relativa proprio al tirocinio del con allegato il piano RT
formativo (v. doc. 2 fasc. resistente).
L'ambito di inserimento era quello della gestione degli acquisti delle bevande, della vendita delle bevande alla clientela, della collaborazione con maitre e chef per l'abbinamento cibi-bevande (v. doc. 2 fasc. resistente).
L'oggetto del tirocinio, finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale di sommelier, era identificato nella applicazione di: criteri di abbinamento di pietanze e bevande;
metodi per la degustazione dei vini;
modalità di somministrazione dei vini;
norme di sicurezza ed igiene alimentare;
regole del servizio di sala;
tecniche di accoglienza della clientela;
tecniche di presentazione di vini e bevande alcoliche;
tecniche di vendita;
tecniche per servire vini e bevande
(v. doc. 2 fasc. resistente).
Anche per i successivi sei mesi, dal
12.3.2019 all'11.9.2019, il progetto formativo continuava a riguardare l'inserimento in sala, la gestione del rifornimento della cantina,
l'intrattenimento del cliente (v. doc. 2 fasc. resistente).
Anche qui il tirocinio avrebbe dovuto avere ad oggetto il saper: “applicare criteri di selezione dei fornitori;
applicare metodi per la degustazione dei vini;
applicare procedure di approvvigionamento materiali;
applicare procedure di controllo ordini;
applicare tecniche di budgeting;
applicare tecniche di conservazione delle bevande;
applicare tecniche di definizione ordini commerciali;
applicare tecniche di pianificazione del comparto beverage;
applicare tecniche di valutazione offerte;
utilizzare tecniche di comunicazione;
utilizzare tecniche di comunicazione verbale e non verbale;
applicare tecniche di segmentazione della clientela (v. doc. 2 fasc. resistente).
E' noto che nell'ambito del tirocinio, se genuino, tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro, per cui non sorge il diritto alla retribuzione (salva la facoltà di erogare semplici rimborsi spese), né sorge l'obbligo di pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario/supplementare.
In giurisprudenza è stato ricordato che “la finalità formativa è conseguita attraverso l'impiego e la presenza del tirocinante nella struttura produttiva dell'azienda ospitante, secondo le previsioni contenute nel progetto formativo. Diversamente dalle tradizionali esperienze formative, il tirocinante acquisisce le competenze necessarie non tanto attraverso un percorso di apprendimento teorico quanto “on the job” ossia sperimentando direttamente, sia pure con forme simulate o comunque protette, le tecniche e le modalità operative che caratterizzano la professionalità da acquisire. Essendo questi i caratteri dell'istituto, la circostanza che il tirocinante sia chiamato a svolgere compiti analoghi a quelli di un dipendente non snatura l'esperienza formativa, essendo queste attività parte integrante ed essenziale del progetto di tirocinio” (Trib.
Pesaro 23/9/2016).
Secondo quanto risulta dalla scheda presenze, il ricorrente, durante il tirocinio, si sarebbe avvicinato a tutte le attività che caratterizzano il settore della ristorazione, sia nell'ambito della cucina, con specifico riferimento alla preparazione degli antipasti, sia in sala (v. dep. testimoniali e doc. 3 fasc. resistente).
Gli unici testi in grado di riferire temporalmente sul periodo di tirocinio sono stati il ed il poiché Tes_1 Tes_2
tutti gli altri hanno lavorato o collaborato con la resistente dal 2020 in avanti, quando era il rapporto era stato già formalizzato come apprendistato. Il , che ha lavorato per Tes_1 [...]
dal 2017 al dicembre 201 Controparte_1
come chef responsabile di cucina, ha ricordato il ricorrente, principalmente, come addetto alla partita dei finger food, essendo stato il suo supervisore rispetto all'apprendimento delle tecniche di cucina.
Il dipendente della resistente Tes_2
dal 2018 come addetto alla cucina, ha a sua volta ricordato il come persona RT
inserita nella brigata di cucina, ove faceva un po' di tutto, secondo l'impostazione della piccola brigata del locale (v. dep.
[...]
). Tes_2
Il teste ha confermato che il ricorrente
“era seguito da ” e ciò dimostra che Tes_1
l'attività principale del , benchè RT
abbia avuto anche esperienze in sala, era quella di addetto alla cucina, esattamente alla partita dei finger food, come tutti l'hanno del resto decritto (v. dep.
[...]
). Tes_2
Dalle deposizioni dei due testi in questione
(ma neppure da quelle degli altri escussi) non si desume affatto che il ricorrente, durante il tirocinio, sia stato addetto, in via prevalente o quanto meno esclusiva, ad attività concernenti la conoscenza del vino e la sua somministrazione, la selezione dei fornitori, l'abbinamento con le pietanze, ovvero a tutte quelle attività analiticamente indicate nei piani formativi.
Come già chiarito, il è stato da RT
tutti descritto come l'addetto alla partita dei finger food, seguito principalmente dallo chef , il che significa che Tes_1
egli ha prevalentemente operato in cucina
(ove peraltro aveva già maturato pregresse esperienze), mentre il tirocinio, durato ben un anno, avrebbe dovuto essere orientato alla conoscenza dei vini, dei fornitori, degli abbinamenti per l'acquisizione di competenze di sommelier.
Tra l'altro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalla resistente, il ricorrente, unitamente al modesto compenso previsto per il tirocinio pari ad € 500,00 mensili nette, percepiva “fuori busta” una somma mensile netta di circa 300,00 euro, oltre alle mance (v. doc. 4 fasc. resistente).
In pratica, la retribuzione del ricorrente veniva cospicuamente integrata da “fuori busta” e ciò significa che costui, al di là delle modeste capacità, era inserito a pieno, al pari dei colleghi, nell'organizzazione aziendale della resistente, osservando gli importanti orari di lavoro del personale di cucina.
Tra l'altro, è pure noto che in caso di tirocinio non v'è obbligo di prestazione di lavoro straordinario, mentre al ricorrente veniva richiesto di osservare il medesimo orario del personale della cucina (ad eccezione che nel periodo Covid) e ciò ulteriormente dimostra che costui era pienamente inserito nell'organizzazione aziendale della resistente, con il completo snaturamento della funzione unicamente formativa del tirocinio.
Deve quindi ritenersi che le effettive modalità di svolgimento del rapporto abbiano determinato una deviazione dalla funzione tipica ed esclusiva del tirocinio, dando luogo alla costituzione, sin dall'inizio di un ordinario rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di cuoco di livello 5° ccnl pubblici esercizi.
In ordine all'inquadramento professionale appartengono al 4° livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” (v. ccnl in atti).
Tutti i testi escussi hanno univocamente confermato che il ricorrente, neppure alla data di cessazione del rapporto, “era autonomo nel lavoro”, avendo sempre necessità di essere aiutato (v. dep.
, , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Di conseguenza, al di là delle esemplificazioni di cui alla declaratoria di
4° livello CCNL, non può ritenersi che il fosse in grado di operare con RT
quella autonomia esecutiva indispensabile per l'inquadramento al 4° livello, con la conseguenza che maggiormente adeguato alle effettive capacità professionali risulta l'inquadramento al 5° livello cui appartengono i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (v. ccnl in atti).
Ciò, evidentemente, travolge il successivo contratto di apprendistato professionalizzante part-time 24 ore settimanali (4 ore al giorno dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 22.00) della durata di 42 mesi per lo svolgimento della mansione di cuoco decorrente dal 12.9.2019 (v. doc. 5 fasc. ricorrente).
Vi è stata infatti sostanziale coincidenza tra la qualifica professionale già conseguita dal e quella cui RT
tendeva il nuovo rapporto formativo, che, come chiarito dalla giurisprudenza, è possibile stipulare solo ove questo nuovo ed ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita, in grado di conferire al soggetto una più complessa e articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività in esso sono svolte.
Diversamente, secondo quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, non risulta che il ricorrente, durante il periodo di apprendistato professionalizzante, sia stato addetto a mansioni diverse da quelle che erano già state svolte durante il tirocinio.
In definitiva, non essendo riscontrabile, neppure alla cessazione del rapporto, un grado di autonomia tale da dar diritto all'inquadramento al 4° livello ccnl deve concludersi per il diritto del , RT
per tutta la durata del rapporto, all'inquadramento al 5° livello ccnl con diritto alle conseguenti differenze retributive.
Per quanto riguarda il periodo di tirocinio dall'importo dovuto dovrà essere dedotta la somma di € 500,00 netti mensili, unitamente alle ulteriori erogazioni mensili “fuori busta” (con esclusione delle mance) documentate dalla resistente e che non sono state contestate dal ricorrente nel corso del libero interrogatorio.
Tra l'altro, sempre per quanto riguarda il contratto di apprendistato va pure ricordato che per la sua “stipula è richiesta la forma scritta “ad substantiam“, deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica” (così, cass. Civ. 10826/2023, e conformi, anche se riferite al contratto di formazione e lavoro, Cass., 07/08/2013, n.
18817; Cass., 22/08/2007, n. 17895; Cass.,
03/03/2003, n. 3120). Al di là del fatto che non esiste un documento sottoscritto da entrambe le parti, il piano formativo non è inserito nel corpo del contratto, come richiesto dalla Suprema
Corte, ma è rappresentato da un documento separato.
Per quanto riguarda invece gli orari deve ritenersi, sulla base di quanto riferito dai testi, che il ricorrente osservasse lo stesso orario di lavoro dei colleghi che può essere individuato dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.00 per sei giorni alla settimana, ad eccezione che nel periodo
Covid, tenuto conto dei periodi di chiusura completa (durante il quale la società ha usufruito della cassa integrazione) e di quelli di restrizione.
Tutti i testi hanno riferito che il
, durante il periodo Covid, quando RT
sono state consentite le aperture, “non tutti lavoravano” e mentre lo chef responsabile di cucina era sempre presente, il venne chiamato solo alcune RT
volte (v. dep. e ). Tes_1 Tes_2
Pertanto, deve escludersi che durante il periodo Covid (da individuarsi dal 23.2.2020 alla cessazione del rapporto) il ricorrente abbia diritto a differenze retributive per orari ulteriori rispetto a quelli contrattualizzati.
In definitiva, meritando adesione i conteggi depositati dal ricorrente in data 5.5.2025,
a costui spettano, per il periodo contrattualizzato come stage (dal 12.9.20218 all'11.9.2019) la somma di € 12.820,55
(oltre ad € 949,67 per incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per l'inquadramento al 5° livello CCNL, nonché la somma di € 11.106,85 (oltre ad € 822,72 per incidenza sul TFR) per differenze a titolo di lavoro straordinario, per un totale di € 25.699,79 (di cui € 1.772,39 a titolo di incidenza sul TFR).
Per il periodo contrattualizzato come apprendistato (dal 12.9.2019 al 24.3.2021) al ricorrente spetta la somma di € 454,85
(oltre ad € 33,69 quale incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive per l'inquadramento al 5° livello CCNL, nonché la somma di € 9.111,97 (oltre ad € 674,96 quale incidenza sul TFR) a titolo di differenze per lavoro straordinario, per un totale di € 10.275,47 (di cui € 708,65 a titolo di incidenza sul TFR).
La convenuta va quindi condannata al pagamento delle suindicate somme lorde, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2034/2023 R.G.:
1) condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di RT
, della somma complessiva di €
[...]
35.975,26, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di RT
, delle spese processuali, liquidate
[...]
in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini