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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
P.A. CON SOCIO UNICO rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AE De UC MA, AN TO, IA De IO, AL IG
e ER AT ed elettivamente domiciliata presso lo studio TO
[...] in Roma, alla via Della Conciliazione, 10, come da procura alle liti Parte_2 in atti
Appellante
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena n.2, presso lo CP_1 studio degli avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1254/2024 pubbl. il 01/02/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il giudice di primo grado così statuiva: <<…a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 3445 del 13/6/2023), dichiarandolo nuovamente esecutivo;
b) condanna la società opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, che liquida in €.
10,00 per spese e €. 1.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.>>.
adìva il Tribunale di Roma questo Ufficio per sentir ingiungere alla CP_1 il pagamento in suo favore della somma di €. 2.539,18 Parte_3 oltre accessori e spese.
A fondamento della richiesta monitoria deduceva di essere stato assunto dalla ingiungenda il 17/9/2007 come apprendista, per la durata di 48 mesi, con inquadramento iniziale al 6° livello per i primi 24 mesi, al 5° per i successivi 24 e finale al 4°; che già dal 1/11/2010 il rapporto era stato trasformato in rapporto ordinario a tempo indeterminato;
che la società non aveva considerato il periodo di apprendistato utile a fini degli scatti triennali di anzianità, riconosciuti solo dal novembre 2023, sebbene con comunicazione del luglio 2022 avesse informato i dipendenti interessati che li avrebbe erogati da allora, oltre a €. 700,00 per una tantum” per le differenze retributive già maturate ed un superminimo assorbibile di
€. 20,00; di aver quindi maturato la predetta somma per scatti o differenze sugli stessi maturati al marzo 2023, come da conteggio calcolato al netto di €. 40,00 percepiti da aprile a maggio 2023.
Con il decreto ingiuntivo n. 3445, pubblicato il 13/6/2023, il giudice adìto provvedeva in conformità, con clausola.
La roponeva opposizione per l'annullamento/revoca del Parte_3 decreto rilevando ed eccependo, per quanto interessa la presente impugnazione, che il CCNL non prevedeva gli scatti nel corso del rapporto di apprendistato;
e) né il relativo computo era imposto da Cost. 36; né da un principio generale di pari trattamento inesistente;
il contratto di assunzione prevedeva che i superminimi fossero assorbibili;
la comunicazione del 13/7/22 era una proposta contrattuale che era stata accettata dall'opposto per fatti concludenti, ricevendo le somme promesse senza riserva, cosa neppure necessaria, trattandosi di proposta con obbligazioni a carico di una parte sola;
il credito era almeno in parte prescritto;
erroneità del conteggio siccome non riportante in conto percepito altre competenze percepite, alcune delle quali non previste dal CCNL applicato o di miglior favore rispetto ad esso (es. premi e maggiorazione per lavoro domenicale percentualmente superiore); erroneità del conteggio perché lo scatto andava parametrato al 5° livello.
Si costituiva il EL chiedendo il rigetto rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale respingeva l'opposizione.
Con atto di gravame la società censurava la decisione chiedendone la Parte_3 riforma con accoglimento della proposta opposizione e declatatoria di insussistenza di debito a suo carico.
Sosteneva che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2) La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ritiene che il CCNL applicato (il CCNL
Terziario Confcommercio) stabilisca il diritto degli Firmato Da: Adolfina Folliero
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 12939b0 5 apprendisti al computo del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità; 3) La sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato la comunicazione della Società del luglio 2022 quale riconoscimento di debito anziché quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art.1333 c.c.; 4) Il
Sig. Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità al caso in esame del principio dell'assorbimento di presunti maggiori importi percepiti;
avrebbe altresì erroneamente concluso per la correttezza dei conteggi delle differenze retributive dovute per il mancato computo del periodo di apprendistato;
5) La sentenza sarebbe erronea nella misura in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito fondata sull'interpretazione della Società circa la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto con conferma CP_1 della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Quanto ai profili di pretesa inammissibilità dell'emissione del decreto ingiuntivo la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione.
Pertanto, deve verificarsi, attraverso l'esame degli ulteriori motivi di gravame, se la domanda di pagamento avanzata con l'istanza monitoria fosse o meno fondata,
a nulla rilevando se, alla data di emissione del decreto ingiuntivo ricorressero o meno i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Anche il secondo motivo è infondato.
In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. 36380/2022). Nella specie, peraltro, l'art. 205 del CCNL non esclude affatto la computabilità, ai fini degli scatti, del periodo di apprendistato, giacché si limita a disporre che per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto, a decorrere dall'assunzione, a dieci scatti triennali.
Anche il terzo motivo è infondato.
La comunicazione del 13 luglio 2022 ha il seguente contenuto: a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di €.20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di €.700,00 lordi come differenze retributive.
La tesi dell'appellante secondo cui tale comunicazione vale come proposta unilaterale di contratto ex art. 1333 c.c. non può essere condivisa. Non v'è una proposta di contratto o di modifica del contratto in corso;
non v'è richiesta, neanche implicita, di accettazione e/o di qualsiasi riscontro da parte dei destinatari.
La società ha solo comunicato: di voler revocare la decisione presa in passato di non attribuire gli scatti di anzianità nel periodo di formazione;
di voler riconoscere agli apprendisti gli scatti in origine non accreditati;
di volere erogare, a decorrere dalla data della comunicazione, lo stipendio con il computo degli scatti in precedenza non riconosciuti;
di corrispondere la somma di €.700,00 a titolo di differenze arretrate.
Trattasi, all'evidenza, di un “ripensamento” della società circa la spettanza degli scatti nel periodo di apprendistato (all'esito di una sottintesa nuova e diversa interpretazione del CCNL) con il riconoscimento dell'anzianità maturata in tale periodo, adeguamento della retribuzione e versamento (di parte) delle differenze retributive corrispondenti.
Il quarto motivo è infondato.
La stessa società ha allegato che il contratto di assunzione prevedeva quanto segue:
“l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale». Dunque, il previsto riassorbimento riguardava i futuri aumenti che sarebbero potuti derivare dai nuovi CCNL e non gli scatti di anzianità, già regolamentati dalla precedente contrattazione collettiva, e che, come
è noto, sono calcolati come una percentuale della paga minima contrattuale prevista dal CCNL applicato.
Come ritenuto in analoga controversia, qui richiamata anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c. (Corte d'Appello sez. Lavoro sentenza n. 380/2025 pubbl. il 30/01/2025 RG
n. 2213/2024), a tutto voler concedere << un problema di riassorbimento avrebbe potuto porsi se, per effetto delle nuove previsioni contrattuali, la percentuale di incremento automatico legato all'anzianità di servizio fosse stata aumentata. Ma ciò non è stato neanche allegato. Senza contare che il riconoscimento ex tunc del diritto agli scatti a tutti i dipendenti, operato, indistintamente, dalla con la Parte_3 comunicazione di luglio 2022, vale anche come riconoscimento di non riassorbibilità dei medesimi scatti>>.
In ultimo anche il quinto motivo è infondato. Il principio di diritto affermato dalla
SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del
D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”) è stato ribadito, a più riprese, da altre pronunce della S.C. (tra le ultime, Cass. n. 23933/2024; 21332/2024).
Questa Corte non motivi per dissentire dai dicta della S.C., ormai qualificabili come ius receptum.
Per quanto ritenuto l'appello è integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento, in favore di ,delle spese del grado del compenso per il presente grado del giudizio CP_1 che liquida in complessivi €.1.630,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dei difensori anticipatari. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 3 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2227 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
P.A. CON SOCIO UNICO rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AE De UC MA, AN TO, IA De IO, AL IG
e ER AT ed elettivamente domiciliata presso lo studio TO
[...] in Roma, alla via Della Conciliazione, 10, come da procura alle liti Parte_2 in atti
Appellante
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigliena n.2, presso lo CP_1 studio degli avv.ti Francesca Costantini e Adolfina Folliero che lo rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1254/2024 pubbl. il 01/02/2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il giudice di primo grado così statuiva: <<…a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 3445 del 13/6/2023), dichiarandolo nuovamente esecutivo;
b) condanna la società opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, che liquida in €.
10,00 per spese e €. 1.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.>>.
adìva il Tribunale di Roma questo Ufficio per sentir ingiungere alla CP_1 il pagamento in suo favore della somma di €. 2.539,18 Parte_3 oltre accessori e spese.
A fondamento della richiesta monitoria deduceva di essere stato assunto dalla ingiungenda il 17/9/2007 come apprendista, per la durata di 48 mesi, con inquadramento iniziale al 6° livello per i primi 24 mesi, al 5° per i successivi 24 e finale al 4°; che già dal 1/11/2010 il rapporto era stato trasformato in rapporto ordinario a tempo indeterminato;
che la società non aveva considerato il periodo di apprendistato utile a fini degli scatti triennali di anzianità, riconosciuti solo dal novembre 2023, sebbene con comunicazione del luglio 2022 avesse informato i dipendenti interessati che li avrebbe erogati da allora, oltre a €. 700,00 per una tantum” per le differenze retributive già maturate ed un superminimo assorbibile di
€. 20,00; di aver quindi maturato la predetta somma per scatti o differenze sugli stessi maturati al marzo 2023, come da conteggio calcolato al netto di €. 40,00 percepiti da aprile a maggio 2023.
Con il decreto ingiuntivo n. 3445, pubblicato il 13/6/2023, il giudice adìto provvedeva in conformità, con clausola.
La roponeva opposizione per l'annullamento/revoca del Parte_3 decreto rilevando ed eccependo, per quanto interessa la presente impugnazione, che il CCNL non prevedeva gli scatti nel corso del rapporto di apprendistato;
e) né il relativo computo era imposto da Cost. 36; né da un principio generale di pari trattamento inesistente;
il contratto di assunzione prevedeva che i superminimi fossero assorbibili;
la comunicazione del 13/7/22 era una proposta contrattuale che era stata accettata dall'opposto per fatti concludenti, ricevendo le somme promesse senza riserva, cosa neppure necessaria, trattandosi di proposta con obbligazioni a carico di una parte sola;
il credito era almeno in parte prescritto;
erroneità del conteggio siccome non riportante in conto percepito altre competenze percepite, alcune delle quali non previste dal CCNL applicato o di miglior favore rispetto ad esso (es. premi e maggiorazione per lavoro domenicale percentualmente superiore); erroneità del conteggio perché lo scatto andava parametrato al 5° livello.
Si costituiva il EL chiedendo il rigetto rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale respingeva l'opposizione.
Con atto di gravame la società censurava la decisione chiedendone la Parte_3 riforma con accoglimento della proposta opposizione e declatatoria di insussistenza di debito a suo carico.
Sosteneva che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2) La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ritiene che il CCNL applicato (il CCNL
Terziario Confcommercio) stabilisca il diritto degli Firmato Da: Adolfina Folliero
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 12939b0 5 apprendisti al computo del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità; 3) La sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato la comunicazione della Società del luglio 2022 quale riconoscimento di debito anziché quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ex art.1333 c.c.; 4) Il
Sig. Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità al caso in esame del principio dell'assorbimento di presunti maggiori importi percepiti;
avrebbe altresì erroneamente concluso per la correttezza dei conteggi delle differenze retributive dovute per il mancato computo del periodo di apprendistato;
5) La sentenza sarebbe erronea nella misura in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito fondata sull'interpretazione della Società circa la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
Si è costituito il resistendo all'appello chiedendone il rigetto con conferma CP_1 della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Quanto ai profili di pretesa inammissibilità dell'emissione del decreto ingiuntivo la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione.
Pertanto, deve verificarsi, attraverso l'esame degli ulteriori motivi di gravame, se la domanda di pagamento avanzata con l'istanza monitoria fosse o meno fondata,
a nulla rilevando se, alla data di emissione del decreto ingiuntivo ricorressero o meno i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Anche il secondo motivo è infondato.
In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. 36380/2022). Nella specie, peraltro, l'art. 205 del CCNL non esclude affatto la computabilità, ai fini degli scatti, del periodo di apprendistato, giacché si limita a disporre che per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto, a decorrere dall'assunzione, a dieci scatti triennali.
Anche il terzo motivo è infondato.
La comunicazione del 13 luglio 2022 ha il seguente contenuto: a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo per la maturazione dello scatto di anzianità. La società intende rivedere tale decisione. Quindi Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di €.20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di €.700,00 lordi come differenze retributive.
La tesi dell'appellante secondo cui tale comunicazione vale come proposta unilaterale di contratto ex art. 1333 c.c. non può essere condivisa. Non v'è una proposta di contratto o di modifica del contratto in corso;
non v'è richiesta, neanche implicita, di accettazione e/o di qualsiasi riscontro da parte dei destinatari.
La società ha solo comunicato: di voler revocare la decisione presa in passato di non attribuire gli scatti di anzianità nel periodo di formazione;
di voler riconoscere agli apprendisti gli scatti in origine non accreditati;
di volere erogare, a decorrere dalla data della comunicazione, lo stipendio con il computo degli scatti in precedenza non riconosciuti;
di corrispondere la somma di €.700,00 a titolo di differenze arretrate.
Trattasi, all'evidenza, di un “ripensamento” della società circa la spettanza degli scatti nel periodo di apprendistato (all'esito di una sottintesa nuova e diversa interpretazione del CCNL) con il riconoscimento dell'anzianità maturata in tale periodo, adeguamento della retribuzione e versamento (di parte) delle differenze retributive corrispondenti.
Il quarto motivo è infondato.
La stessa società ha allegato che il contratto di assunzione prevedeva quanto segue:
“l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale». Dunque, il previsto riassorbimento riguardava i futuri aumenti che sarebbero potuti derivare dai nuovi CCNL e non gli scatti di anzianità, già regolamentati dalla precedente contrattazione collettiva, e che, come
è noto, sono calcolati come una percentuale della paga minima contrattuale prevista dal CCNL applicato.
Come ritenuto in analoga controversia, qui richiamata anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c. (Corte d'Appello sez. Lavoro sentenza n. 380/2025 pubbl. il 30/01/2025 RG
n. 2213/2024), a tutto voler concedere << un problema di riassorbimento avrebbe potuto porsi se, per effetto delle nuove previsioni contrattuali, la percentuale di incremento automatico legato all'anzianità di servizio fosse stata aumentata. Ma ciò non è stato neanche allegato. Senza contare che il riconoscimento ex tunc del diritto agli scatti a tutti i dipendenti, operato, indistintamente, dalla con la Parte_3 comunicazione di luglio 2022, vale anche come riconoscimento di non riassorbibilità dei medesimi scatti>>.
In ultimo anche il quinto motivo è infondato. Il principio di diritto affermato dalla
SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 26246/2022 (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del
D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”) è stato ribadito, a più riprese, da altre pronunce della S.C. (tra le ultime, Cass. n. 23933/2024; 21332/2024).
Questa Corte non motivi per dissentire dai dicta della S.C., ormai qualificabili come ius receptum.
Per quanto ritenuto l'appello è integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la società appellante al pagamento, in favore di ,delle spese del grado del compenso per il presente grado del giudizio CP_1 che liquida in complessivi €.1.630,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore dei difensori anticipatari. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 3.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa