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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 10442/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Petito, elettivamente domiciliata in Copertino (LE), alla Via C. Battisti, n. 124;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giancarlo Fevola, elettivamente domiciliato in Bacoli (NA), alla Via G. de Rosa, n. 97;
[...]
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14189/2023 del Giudice di Pace di Napoli, notificata in data 22 marzo 2023.
Conclusioni: all'udienza del 27 novembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta in primo grado da e ha conseguentemente annullato la cartella esattoriale n. Controparte_1
07120200099036280000 dall'importo di € 952,12, emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla Prefettura di nel 2015. CP_2
La pronuncia censurata ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, atteso che dal momento dell'infrazione e, in ogni caso, dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento dell'infrazione alla data di presunta notifica della cartella esattoriale in oggetto era decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981. Il Giudice di prime cure ha annullato la cartella esattoriale impugnata, con la seguente motivazione: “ne consegue che va annullata l'impugnata cartella esattoriale di pagamento sopra richiamata, per la inesistenza del diritto medesimo (secondo il principio per cui la prova in senso giuridico, ed in particolare processuale, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici)”. Ha altresì condannato le parti opposte al pagamento delle spese di giudizio.
ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma, notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate il 20 aprile 2023.
In via preliminare, l'appellante ha qualificato la domanda presentata in primo grado come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, eccependone la tardività in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In secondo luogo, ha rimarcato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla somministrazione dei titoli esecutivi necessari per intraprendere o proseguire la riscossione coattiva. Per ultimo, contesta l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Il Concessionario conclude dunque per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante e Controparte_1 chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame, ritenendo che la domanda spiegata in primo grado vada qualificata come opposizione a precetto ex art. 615, co. 1°, c.p.c., come tale non soggetta a termini.
Inoltre, ha reiterato l'eccezione di prescrizione, ribadendo di non aver mai avuto la regolare notifica del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada e della stessa cartella di pagamento, né di ulteriori atti interruttivi. La parte, nel ribadire la sussistenza della legittimazione processuale dell' Parte_1
, ha quindi concluso per l'inammissibilità dell'appello e, in via
[...] subordinata, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
- 2 - La , sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 27 novembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della . Controparte_2
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dall'appellato di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di impugnazione, infatti, sono conformi a quanto disposto dalla citata norma poiché consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Venendo al merito, giova premettere che il presente gravame ha ad oggetto un appello a sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli ed origina dall'opposizione a cartella esattoriale n. 07120200099036280000, emessa per un'infrazione al Codice della
Strada elevata dalla nel 2015, per l'omessa notifica del verbale Controparte_2 di accertamento ad essa sotteso e la cui relativa cartella risulta dall'estratto di ruolo notificata in data 8 aprile 2022, senza alcun ulteriore riscontro probatorio, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 201 C.d.S.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per un triplice ordine di profilo: la tardività del ricorso in primo grado;
la dichiarata prescrizione del credito;
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il primo motivo di impugnazione afferente all'inammissibilità della domanda, perché tardivamente formulata innanzi al primo giudice, è destituita di fondamento.
La parte appellante, invero, fonda la doglianza muovendo dall'erronea qualificazione della domanda quale opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs. 150/2011. Sebbene l'opposizione spiegata in primo grado abbia gli estremi per potere essere qualificata come recuperatoria, e non già come un'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'eccezione non può essere accolta.
In proposito, gli EL affermano che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall'omessa, tardiva od invalida
- 3 - notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
Ebbene, non è stato possibile valutare la tempestività o meno della notificazione dell'atto di citazione presentato in primo grado e per tali ragioni il motivo di appello non può essere accolto.
Non vi è traccia alcuna, difatti, della data in cui tale atto sia stato notificato all' . La parte appellata, nondimeno, ha allegato Parte_1 agli atti una dichiarazione rilasciata dall'ufficio giudiziario competente con cui si attesta l'irreperibilità del fascicolo di parte di I grado, necessario per valutare la ritualità della notificazione dell'atto di citazione.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che l'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone al convenuto soccombente la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
In definitiva, la parte appellante non fornito elementi di supporto al profilo di impugnazione dedotto che, pertanto, va rigettato.
Risulta altresì infondato il motivo di appello con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata accertata l'avvenuta prescrizione del credito.
La cartella esattoriale opposta in primo grado è stata emessa per un'infrazione al Codice della Strada ed è stata elevata dalla nel 2015. Tuttavia, Controparte_2
è il caso di ribadire che non vi è prova alcuna della regolare notifica né del verbale di accertamento dell'infrazione, né della stessa cartella: dall'estratto di ruolo è possibile prendere atto delle date di presunta notifica, che corrisponderebbero al 15 febbraio 2016 per il verbale di accertamento e all'8 aprile 2022 per la cartella esattoriale.
La pretesa creditoria in questione soggiace al termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 689/1981, che risulta già spirato avendo riguardo all'anno di comminazione
- 4 - della sanzione amministrativa in questione, dunque il 2015. Alla stessa conclusione si giunge avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento n. SCV/0004506075 alla data di presunta notifica della cartella in oggetto, nonostante l'applicazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Residua, infine, quale ultimo motivo di appello, l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
In proposito, giova rammentare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo, il d.P.R. n. 602/1973 prevede che le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. vadano proposte nei confronti dell'agente della riscossione, poiché titolare esclusivo dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione, difatti, con ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024 ha ribadito che nella materia della riscossione a mezzo ruolo vi è una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva;
la prima fa capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa, mentre la seconda spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario.
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza. Difatti, la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Inoltre, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure. L'appello dunque va rigettato.
Avendo riguardo all'incertezza in ordine alla qualificazione della domanda spiegata in primo grado, nonchè alla parziale soccombenza reciproca (cfr. rigetto eccezione ex art. 342 c.p.c.), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 10442/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 10442/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Petito, elettivamente domiciliata in Copertino (LE), alla Via C. Battisti, n. 124;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giancarlo Fevola, elettivamente domiciliato in Bacoli (NA), alla Via G. de Rosa, n. 97;
[...]
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14189/2023 del Giudice di Pace di Napoli, notificata in data 22 marzo 2023.
Conclusioni: all'udienza del 27 novembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta in primo grado da e ha conseguentemente annullato la cartella esattoriale n. Controparte_1
07120200099036280000 dall'importo di € 952,12, emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla Prefettura di nel 2015. CP_2
La pronuncia censurata ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, atteso che dal momento dell'infrazione e, in ogni caso, dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento dell'infrazione alla data di presunta notifica della cartella esattoriale in oggetto era decorso il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981. Il Giudice di prime cure ha annullato la cartella esattoriale impugnata, con la seguente motivazione: “ne consegue che va annullata l'impugnata cartella esattoriale di pagamento sopra richiamata, per la inesistenza del diritto medesimo (secondo il principio per cui la prova in senso giuridico, ed in particolare processuale, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici)”. Ha altresì condannato le parti opposte al pagamento delle spese di giudizio.
ha proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma, notificando l'atto di impugnazione alle parti appellate il 20 aprile 2023.
In via preliminare, l'appellante ha qualificato la domanda presentata in primo grado come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, eccependone la tardività in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In secondo luogo, ha rimarcato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla somministrazione dei titoli esecutivi necessari per intraprendere o proseguire la riscossione coattiva. Per ultimo, contesta l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Il Concessionario conclude dunque per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
Si è costituito resistendo alle eccezioni formulate dall'appellante e Controparte_1 chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame, ritenendo che la domanda spiegata in primo grado vada qualificata come opposizione a precetto ex art. 615, co. 1°, c.p.c., come tale non soggetta a termini.
Inoltre, ha reiterato l'eccezione di prescrizione, ribadendo di non aver mai avuto la regolare notifica del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada e della stessa cartella di pagamento, né di ulteriori atti interruttivi. La parte, nel ribadire la sussistenza della legittimazione processuale dell' Parte_1
, ha quindi concluso per l'inammissibilità dell'appello e, in via
[...] subordinata, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio e competenze di lite.
- 2 - La , sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 27 novembre 2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della . Controparte_2
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dall'appellato di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
I motivi di impugnazione, infatti, sono conformi a quanto disposto dalla citata norma poiché consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Venendo al merito, giova premettere che il presente gravame ha ad oggetto un appello a sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli ed origina dall'opposizione a cartella esattoriale n. 07120200099036280000, emessa per un'infrazione al Codice della
Strada elevata dalla nel 2015, per l'omessa notifica del verbale Controparte_2 di accertamento ad essa sotteso e la cui relativa cartella risulta dall'estratto di ruolo notificata in data 8 aprile 2022, senza alcun ulteriore riscontro probatorio, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 201 C.d.S.
L' ha impugnato la decisione resa dal primo Parte_1 giudice per un triplice ordine di profilo: la tardività del ricorso in primo grado;
la dichiarata prescrizione del credito;
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il primo motivo di impugnazione afferente all'inammissibilità della domanda, perché tardivamente formulata innanzi al primo giudice, è destituita di fondamento.
La parte appellante, invero, fonda la doglianza muovendo dall'erronea qualificazione della domanda quale opposizione recuperatoria al verbale di accertamento di violazione del C.d.S. ex art. 7 del D.lgs. 150/2011. Sebbene l'opposizione spiegata in primo grado abbia gli estremi per potere essere qualificata come recuperatoria, e non già come un'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'eccezione non può essere accolta.
In proposito, gli EL affermano che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall'omessa, tardiva od invalida
- 3 - notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
Ebbene, non è stato possibile valutare la tempestività o meno della notificazione dell'atto di citazione presentato in primo grado e per tali ragioni il motivo di appello non può essere accolto.
Non vi è traccia alcuna, difatti, della data in cui tale atto sia stato notificato all' . La parte appellata, nondimeno, ha allegato Parte_1 agli atti una dichiarazione rilasciata dall'ufficio giudiziario competente con cui si attesta l'irreperibilità del fascicolo di parte di I grado, necessario per valutare la ritualità della notificazione dell'atto di citazione.
Ad ogni buon conto, va evidenziato che l'onere probatorio incombe ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1°, c.c. (“chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole. Sul punto si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza, affermando che “l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale, di attore o convenuto, assunta nel giudizio di primo grado” (C. Cass. sent. n. 19529/2019; vd. anche C. Cass. ord. n. 4806/2015; C. Cass. ord. n. 23658/2017). L'appello, dunque non determina alcuna inversione dell'onere della prova, atteso che non impone al convenuto soccombente la dimostrazione dell'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea.
In definitiva, la parte appellante non fornito elementi di supporto al profilo di impugnazione dedotto che, pertanto, va rigettato.
Risulta altresì infondato il motivo di appello con cui si censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata accertata l'avvenuta prescrizione del credito.
La cartella esattoriale opposta in primo grado è stata emessa per un'infrazione al Codice della Strada ed è stata elevata dalla nel 2015. Tuttavia, Controparte_2
è il caso di ribadire che non vi è prova alcuna della regolare notifica né del verbale di accertamento dell'infrazione, né della stessa cartella: dall'estratto di ruolo è possibile prendere atto delle date di presunta notifica, che corrisponderebbero al 15 febbraio 2016 per il verbale di accertamento e all'8 aprile 2022 per la cartella esattoriale.
La pretesa creditoria in questione soggiace al termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 689/1981, che risulta già spirato avendo riguardo all'anno di comminazione
- 4 - della sanzione amministrativa in questione, dunque il 2015. Alla stessa conclusione si giunge avendo riguardo al periodo temporale intercorrente dalla data di presunta notifica del verbale di accertamento n. SCV/0004506075 alla data di presunta notifica della cartella in oggetto, nonostante l'applicazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Residua, infine, quale ultimo motivo di appello, l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
In proposito, giova rammentare che in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo, il d.P.R. n. 602/1973 prevede che le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. vadano proposte nei confronti dell'agente della riscossione, poiché titolare esclusivo dell'azione esecutiva. La Corte di cassazione, difatti, con ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024 ha ribadito che nella materia della riscossione a mezzo ruolo vi è una scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva;
la prima fa capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa, mentre la seconda spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che resta dunque il solo legittimato passivo necessario.
A tale principio fa da corollario il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza. Difatti, la lite trae comunque origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Inoltre, l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (cfr. tra le tante Cass., sez. 6 - 3, sent. n. 2570/2017; Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 3105/2017).
Ne consegue che non vi sono elementi atti a sostenere la bontà dell'appello e, dunque, ragioni valide a riformare la sentenza del giudice di prime cure. L'appello dunque va rigettato.
Avendo riguardo all'incertezza in ordine alla qualificazione della domanda spiegata in primo grado, nonchè alla parziale soccombenza reciproca (cfr. rigetto eccezione ex art. 342 c.p.c.), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
iscritta al n. 10442/2023 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto;
3. compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
4. nulla per le spese del grado nei rapporti con la parte non costituita.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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