Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del provvedimento del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 di diniego all’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42- bis D.Lgs. n. 151/2001 per la sede di -OMISSIS- o in subordine di -OMISSIS- o -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
del nuovo provvedimento riedito n. -OMISSIS- del 31 luglio 2025 del Ministero della Difesa, con cui il ricorrente viene trasferito presso il Battaglione Gestione Transito/RSOM in -OMISSIS- a decorrere dal 7 agosto 2025, in esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 119/2025 di questa Sezione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa OL OZ e udita l’Avvocatura dello Stato come specificato nel verbale;
Sentita l’Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, n. -OMISSIS- del 23 aprile 2025, di diniego all’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42- bis del D.Lgs. n. 151/2001 per la sede di -OMISSIS-.
Parte ricorrente gravava il predetto diniego sotto il profilo della violazione di legge: (primo motivo di ricorso) “I . Violazione dell’art.42bis e della legge 124/15; violazione dell’art. 1493 d. lgv 66/2010; illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; sviamento; violazione e/ falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, del principio del giusto procedimento, violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, violazione del principio di bigenitorialità, violazione e falsa applicazione dell’art.42 bis del d. leg. n. 151/2001 e dell’art. 1493 d. leg. n. 66/2010 ” e (terzo motivo di ricorso) “III. Violazione degli artt. 30 e 31 Cost.; violazione della norma sovranazionale art. 24, c. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con legge del 27.5.1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5.9.1991); violazione del diritto alla genitorialità e del correlato interesse del minore a beneficiarne; eccesso di potere per aver omesso di indicare le scoperture negli altri incarichi di corrispondente posizione retributiva; Assenza di comparazione tra le due sedi ”; con il secondo motivo del ricorso introduttivo, inoltre, il ricorrente denunciava il vizio dell’eccesso di potere (“ II. Violazione e/o applicazione e/o interpretazione dei principi giurisprudenziali dell’art 42 bis della L. n. 151/2001 – Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria e carenza di motivazione - Sviamento - Ingiustizia manifesta - Violazione del principio di legalità, perplessità e contraddittorietà dell'agire amministrativo - Violazione artt.3 e 97 Cost ”), in relazione ai motivi ostativi rappresentati dall’Amministrazione (carenza di posti nella sede richiesta e deficitaria situazione organica nella sede di appartenenza in relazione al profilo professionale posseduto di “Muratore”). Sinteticamente, le questioni poste attenevano alla rilevanza della specificità della professionalità acquisita, all’ onus probandi dell’Amministrazione sulla effettiva carenza di organico nonché al perimetro esegetico della “eccezionalità” del diniego.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 2 luglio 2025, ha depositato memoria difensiva il 21 luglio 2025 controdeducendo alle avverse doglianze.
Con ordinanza n. 119 del 23 luglio 2025, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame, così disponendo: “ Considerato che le esigenze organizzative dell’Amministrazione vanno dettagliatamente circostanziate e che il diniego, a fronte della particolare tutela dal Legislatore garantita al minore, va disposto in casi eccezionali solo a fronte di una significativa e non altrimenti colmabile scopertura di organico (sul puntosi veda la sentenza di questa Sezione n. 168 del 18 aprile 2025 e la giurisprudenza ivi citata); Rilevato, inoltre, che l’istruttoria esperita dall’Amministrazione esamina esclusivamente la disponibilità di posizioni organiche di “muratore” senza tenere conto di altri incarichi a parità di posizione retributiva e che ciò si pone in contrasto con la norma che, nemmeno implicitamente, dispone la verifica dei posti vacanti o del soprannumero solo in relazione alla medesima mansione, bensì riferendosi “alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” (art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001); Ritenuti sussistenti, quindi, il necessario presupposto del fumus boni iuris nonché la condizione del periculum in mora, insito negli effetti irreversibili che si determinerebbero medio tempore; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di reiterare l’istruttoria sull’istanza proposta dal ricorrente alla luce dei principi sopra enucleati, e di depositare in giudizio, entro il termine del 25 settembre 2025, un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca del diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151; Ritenuto di dover sospendere medio tempore gli effetti del diniego gravato, con il consequenziale obbligo dell’Amministrazione resistente di concedere in via interinale al ricorrente l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, con effetto immediato e protratto fino all’adozione del nuovo provvedimento; Ritenuto di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 ”.
L’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio il 17 settembre 2025 memoria con cui ha dichiarato che lo Stato Maggiore dell’Esercito - DIPE in data 31 luglio 2025 aveva adottato il provvedimento di riesame, realizzando l'interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso da parte del Graduato -OMISSIS-, ciò comportando la cessazione della materia del contendere: il rinnovato esame istruttorio, sottolinea l’Avvocatura dello Stato, intende definire stabilmente il rapporto amministrativo tra le parti e, come indicato ai punti 3 e 4 del provvedimento, l’Amministrazione ha concesso al militare la temporanea assegnazione presso il Battaglione Gestione Transito/RSOM di -OMISSIS- con l'incarico di "Muratore", con decorrenza dal 7 agosto 2025 e sino all'automatico rientro dell'interessato all'Ente di provenienza (2° Reggimento Genio Pontieri di -OMISSIS-), da realizzarsi in data 7 agosto 2028 senza oneri a carico dell'A.D., garantendo all'interessato la fruizione intera del beneficio normativo.
Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto, previa sospensione cautelare, l’annullamento del predetto nuovo provvedimento, lamentando che, in esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 119/2025 di questa Sezione, il Ministero della Difesa ha sì trasferito il ricorrente ma a sede (-OMISSIS-) diversa da quella richiesta in via primaria (instando per -OMISSIS- o, in subordine, -OMISSIS- o -OMISSIS-).
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente lamenta la “ Violazione degli artt. 42 bis D.Lgs. 151/2001 e 1493 D.Lgs. 66/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento; violazione del principio di bigenitorialità ”, per avere l’Amministrazione mancato di adeguatamente istruire e motivare l’assegnazione temporanea a -OMISSIS-, atteso il contenuto dell’istanza (per la sede di -OMISSIS-), delle osservazioni endoprocedimentali e dell’ordinanza cautelare di questa Sezione.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti l’esponente censura la “ Violazione del giudicato cautelare e sviamento; Violazione della legge 241/90 ”, perché l’assegnazione alla sede di -OMISSIS-, anziché a quella di -OMISSIS-, si traduce in un’interpretazione elusiva dell’ordinanza di questa Sezione, che aveva imposto il riesame dell’istanza secondo i principi di diritto e tenendo conto delle esigenze familiari, principi che non risultano essere stati osservati dall’Amministrazione.
Con ordinanza n. 205 del 4 dicembre 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti: “ Rilevato che il provvedimento gravato con motivi aggiunti non articola una compiuta motivazione in relazione al trasferimento nella sede di -OMISSIS-, quando era stata, invece, richiesta dall’istante la sede di -OMISSIS- in via principale; Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione: - di reiterare l’istruttoria sull’istanza proposta dal ricorrente, da valutarsi in base ai principi di eccezionalità degli eventuali motivi ostativi al trasferimento nella sede prescelta (-OMISSIS-), richiamati nella precedente ordinanza di questa Sezione n. 119 del 23 luglio 2025; ...”.
L’Amministrazione resistente, con memoria depositata in giudizio il 9 dicembre 2025, controdeduceva alle doglianze attoree articolate nel ricorso per motivi aggiunti, evidenziando che le tesi difensive risultano collidenti con il contegno tenuto in sede procedimentale (Cons. St., n. 4363/23), allorquando il graduato ha indicato le località di -OMISSIS- e -OMISSIS- quali sedi pienamente satisfattive del bisogno familiare in essere; in particolare, la sovralimentazione della sede di -OMISSIS- (maggiore rispetto a quella di -OMISSIS-), unitamente all’esame delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, avrebbero deposto per la correttezza dell’articolato motivazionale del provvedimento gravato con ricorso per motivi aggiunti.
In data 22 gennaio 2026 il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio il provvedimento del 14 gennaio con cui ha comunicato all’interessato che, valutata l’esistenza di “ vacanze organiche compatibili con la posizione rivestita dal militare che ne consentano un proficuo impiego ”, in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 205/2025 (di accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42- bis del D.Lgs. n. 151/2001 per la sede di -OMISSIS-), è emerso che “ nel dettaglio, in esito a rinnovata istruttoria, si è rilevata l’utile collocabilità del militare presso ... in -OMISSIS- a far data dal 19 gennaio 2026 ...”.
Con memoria depositata in giudizio il 9 febbraio 2026 la difesa attorea ha, quindi, chiesto, alla luce della condotta dell’Amministrazione (diniego iniziale infondato, adempimento parziale e inadeguato con persistente violazione dei principi richiamati dall’ordinanza cautelare e con difetto motivazione circa l'impossibilità di assegnazione nella sede prescelta), di:
- condannare il Ministero della Difesa al “pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario”;
- applicare il “principio della soccombenza virtuale in considerazione del tardivo adempimento dell'amministrazione intervenuto solo dopo l'instaurazione dei giudizi”;
- valutare “l'applicazione delle spese aggravate ex art. 96 c.p.c. in considerazione del comportamento processuale censurabile” dell'Amministrazione resistente.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, sentita l’Avvocatura dello Stato e dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 C.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione del ricorrente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453).
La cessazione della materia del contendere è prevista dall'art. 34, comma 5, C.p.a., sul presupposto della piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.
Considerato che l’interesse azionato deve ritenersi soddisfatto con l’avvenuta concessione in data 14 gennaio 2026 del beneficio richiesto, il Collegio ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa fatta valere con i motivi aggiunti.
Il ricorso introduttivo, invece, attesa la sostituzione dell’originario provvedimento con il successivo impugnato con motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte di determinazione lesiva che ha oramai definitivamente esaurito i propri effetti.
Le spese di lite, considerato che il trasferimento temporaneo è stato adottato in seguito a doglianze riconosciute fondate dalla stessa Amministrazione pronunciatasi a seguito dell’accoglimento delle istanze cautelari sotto il profilo del fumus boni iuris , sono liquidate come da dispositivo e vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente, senza tuttavia ravvisarsi i presupposti per l’invocata “applicazione delle spese aggravate ex art. 96 c.p.c.”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
- dichiara la cessazione della materia del contendere quanto ai motivi aggiunti;
- condanna il Ministero della Difesa al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL OZ | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.